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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2361/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Alessandro GALIA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1 CP_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Reggio di BR il 22 dicembre 2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 705, Parte II, Serie A, dell'anno 2010, optando successivamente, in data 21/11/2017, per il regime patrimoniale della separazione dei beni con atto a rogito del notaio Persona_1
1 - che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 1° aprile 2012, Persona_2 Per_3
, a Cuneo (CN) il 30 marzo 2013 e , a Cuneo (CN) il 13 luglio 2018;
[...] Parte_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 23 settembre 2024 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori Alessandro, e , nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_3 Pt_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...], Parte_1
e , nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Reggio di BR (RC) il 22/12/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 705, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
2 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2361/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Alessandro GALIA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri e Parte_1 CP_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Reggio di BR il 22 dicembre 2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 705, Parte II, Serie A, dell'anno 2010, optando successivamente, in data 21/11/2017, per il regime patrimoniale della separazione dei beni con atto a rogito del notaio Persona_1
1 - che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 1° aprile 2012, Persona_2 Per_3
, a Cuneo (CN) il 30 marzo 2013 e , a Cuneo (CN) il 13 luglio 2018;
[...] Parte_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 23 settembre 2024 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori Alessandro, e , nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_3 Pt_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...], Parte_1
e , nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Reggio di BR (RC) il 22/12/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 705, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
2 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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