TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1158/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da elettivamente domiciliato in VIALE ATLANTICI 4 Parte_1
BENEVENTO, presso lo studio degli Avvocati Pasquale Tarricone e Giuseppe Cilenti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. BORLA CP_1
FRANCA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 21/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato telematicamente in data 12.3.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Benevento l' per sentire accogliere le seguenti CP_1
1 conclusioni: "accertare e dichiarare la integrale nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito impugnato, per le ragioni in fatto e in diritto sopra compiutamente rappresentate e dimostrate anche in via documentale;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'effettiva debenza in favore dell'Ente resistente da determinarsi nel minore importo dovuto risultante all'esito della completa istruttoria del presente giudizio mediante prova testimoniale e espletanda consulenza tecnica d'ufficio; In via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittima e/o erronea qualificazione e quantificazione delle sanzioni civili e amministrative applicate, e per l'effetto riducendone gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi nel rispetto della legge in materia. Condannare in ogni caso l'Ente resistente alla refusione delle competenze d professionali del presente giudizio a favore degli avvocati costituiti che si dichiarano antistatari”.
In particolare, ha eccepito preliminarmente la mancanza dei requisiti formali dell'atto impugnato e nel merito l'infondatezza dell'accertamento ispettivo per ciò che concerne le contestazioni relative all'applicazione del ccnl, all'errata compilazione delle buste paga e al pagamento di retribuzioni e contribuzioni inferiori ai limiti di legge.
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni formali sollevate dalla parte ricorrente in quanto dagli atti risulta che sia l'avviso di addebito sia il verbale ispettivo contengono una sintetica e compiuta motivazione, oltre ad indicare nel dettaglio le violazioni contestate.
Vanno respinte altresì le preliminari eccezioni di asserita invalidità del verbale di accertamento per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 in quanto irrilevanti ai fini della decisione il cui oggetto non è rappresentato dalla validità o invalidità di un atto amministrativo, ma dalla sussistenza o insussistenza dei crediti vantati dall' . CP_1
La decisione è conforme alla condivisibile giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che in tema di procedimento amministrativo, eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate
2 dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perchè oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n. 2804/2003); tanto assorbe il rilievo della natura meramente ordinatoria e non perentoria del termine di cui alla L. n. 141 del 1990, art. 2 la cui inosservanza non esaurisce il potere di provvedere nè determina di per sè
l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine (Cons. di Stato n. 2964/2014 e 8371/2014,
v. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1400).
3.
Ciò posto, venendo alle altre doglianze, con riferimento ai ccnl, parte ricorrente contesta, genericamente, che dal verbale ispettivo non si evince il motivo per cui gli ispettori abbiano ritenuto non corretta l'applicazione del ccnl da parte dell'azienda.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti risulta chiaramente che la società ricorrente (che si occupa del commercio all'ingrosso di prodotti in metallo, derivati e anche semilavorati nonché dell'attività industriale di verniciatura di barre, di manufatti di alluminio, ferro ed altri materiali) ha applicato i ccnl
[...]
ma non ha tenuto conto delle modifiche intervenute nei contratti Parte_2
succedutisi nel tempo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (prorogato fino alla stipulazione del successivo) e dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024.
E' documentale e non contestato che il CCNL metalmeccanica Industria con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 all'art. 1 prevede una classificazione unica dei lavoratori articolata su 10 categorie professionali a cui corrispondono valori minimi tabellari a partire dalla più bassa che corrisponde alla 1° categoria- livello 1.
Secondo quanto sancito dalla CCNL di riferimento appartengono alla 1° categoria i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica. Vi rientrano anche i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo.
La stessa norma prevede un passaggio di livello dei lavoratori addetti alla produzione dalla 1° categoria alla 2° dopo un periodo non superiore a 4 mesi. Nella 2° categoria
3 rientrano i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare. Vi rientrano anche i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare, esperienza e pratica di ufficio.
Successivamente al CCNL indicato, è stato redatto dalle stesse parti sociali un altro contratto, con decorrenza dal 5/02/2021 al 30/06/2024. Con quest'ultimo, a decorrere dal 1° giugno 2021 i lavoratori sono inquadrati in una classificazione articolata in 4 campi di responsabilità di ruolo e su 9 livelli (è stato eliminato il livello 1°, iniziando la classificazione dei ruoli e dei livelli dei dipendenti dal D1, corrispondente al 2° livello della precedente CCCNL. Quest'ultimo CCNL prevede che a decorrere dal 1° giugno
2021, i lavoratori assunti con livello D1 dopo 18 mesi passino al successivo livello D2).
Parte La maggior parte dei dipendenti della è stata assunta con la Parte_1
1°categoria mentre altri direttamente in 2° in violazione della contrattazione collettiva così come risulta specificatamente indicato nelle tabelle contenute nel verbale ispettivo e alle quali la scrivente si riporta, non essendo oggetto di specifiche contestazioni da parte della società opponente.
Gli ispettori, al fine di verificare la contribuzione dovuta e in applicazione della contrattazione collettiva soprarichiamata, per i dipendenti la cui fonte normativa è il
CCNL metalmeccanica industria vigente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, avendo già svolto i primi 4 mesi di assunzione secondo il 1°livello, correttamente hanno calcolato l'imponibile contributivo secondo il livello D1 (2°Livello); per gli altri dipendenti l'imponibile contributivo è stato calcolato secondo la retribuzione prevista per il 1° livello per i primi 4 mesi di assunzione e poi con il 2°livello per il passaggio previsto dalla CCNL con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019; infine, intervenuto il CCNL Metalmeccanica Industria con decorrenza dal 5/02/2021 al
30/06/2024, l'imponibile contributivo è stato calcolato secondo il livello
D1(corrispondente al 2°livello della precedente CCNL) e dopo 18 mesi dall'assunzione l'imponibile contributivo è stato eseguito secondo il passaggio di livello D2 (3°livello).
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
4.
4 Un altro ordine di contestazioni sollevato dalla ditta opponente riguarda le assenze non giustificate, l'orario di lavoro e il relativo imponibile contributivo.
Dall'esame delle buste paga è stato constatato che la società non ha calcolato la contribuzione sulle retribuzioni previste dall'anzidetta contrattazione collettiva non rispettando tra l'altro neanche il normale orario di lavoro formalmente denunciato con le Comunicazioni di Assunzione ( ) inoltrate al Ministero del Lavoro e CP_2
dichiarato anche dagli stessi dipendenti.
La società ricorrente ha riportato assenze varie non retribuite asserendo presunti accordi fra la stessa ditta e i lavoratori redatti “in base alle commesse ricevute” e di conseguenza non ha assoggettato a contribuzione previdenziale tali assenze, sulla scorta di richieste non documentate.
Sono state riscontrate sul Libro Unico del Lavoro ripetuti giorni di assenze (AG) di fatto non consentite dalla CCNL e aspettative (AS) prive di probatoria documentazione.
Si tratta di assenze tutte avveratesi in costanza di rapporto di lavoro con contratto regolarmente in essere ed in corso di esecuzione per le quali non è stata riscontrata dagli ispettori, né è stata fornita dal datore di lavoro o dal prestatore di lavoro, idonea documentazione (non essendo a tal fine sufficiente la prova testimoniale- ragione per cui non è stata ammessa).
Sul punto giova richiamare il carattere tassativo e tipizzato dei casi di sospensione dell'obbligazione alla prestazione lavorativa che non determinano, in ogni caso, il venir meno in capo al lavoratore del diritto a percepire la retribuzione ovvero di un emolumento in luogo di quest'ultima.
La sussistenza di un rapporto di lavoro full time determina la sussistenza di una obbligazione retributiva e contributiva nella sua interezza che non può essere esclusa, come nel caso di specie, dalla volontà unilaterale del datore di lavoro.
Le evidenze documentali acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo non danno neppure contezza della sussistenza di una situazione che potrebbe aver determinato la legittimità di un eventuale accordo volto alla riduzione dell'orario di lavoro e della corrispondente retribuzione.
5 In ogni caso, basti dire che, quand'anche fosse stata ricorrente tale situazione, la legge n.
142/2001 avrebbe imposto l'assolvimento di una specifica procedura volta ad attribuire all'assemblea la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale che, nell'ottica di salvaguardia occupazionale, prevedesse la riduzione temporanea dei trattamenti economici.
Le accertate assenze non retribuite, pertanto, in assenza di prova giustificativa, comportano una indebita riduzione unilaterale dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito da parte del datore di lavoro con pregiudizio delle ragioni economiche del lavoratore.
L' , pertanto, ha correttamente assoggettato a contribuzione anche tali giorni di CP_1
assenza.
Al riguardo, giova richiamare le seguenti pronunce della Suprema Corte "… secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1 (convertito in ), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione
6 collettiva o dal contratto individuale se superiore;
difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992,
n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima
(è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze"
(Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, n.22986). Ed ancora, "L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro trova il suo presupposto nella esistenza dell'obbligo retributivo ed è proporzionata alla retribuzione che al lavoratore competerebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. minimale contributivo). La stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione dell'attività lavorativa conseguente ad illegittima interruzione, o unilaterale sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di quest'ultimo.
Viceversa, l'obbligazione contributiva non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa. Pertanto, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, deve sempre essere accertata la ragione per la quale non
è stata prestata" (Cassazione civile sez. VI, 13/07/2022, n.22127).
5.
E' stato altresì rilevato che la società non ha rispettato il minimo contributivo obbligatorio ai sensi della L 1989 n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989 n.
389, in quanto non sono stati rispettati gli importi retributivi tabellari e le voci connesse previsti dalla CCNL di riferimento e non è stato calcolato tutto l'orario di lavoro denunciato attraverso le Comunicazioni Obbligatorie di Assunzione ( ) e Pt_3
dichiarate anche dai dipendenti.
7 In particolare, per ciò che riguarda l'addebito relativo al trattamento economico riconosciuto ai lavoratori inferiore al minimale contributivo stabilito dai contratti collettivi nazionali del settore e della categoria di riferimento, si rileva quanto segue.
L'art. 1 della legge 389 /1989 stabilisce espressamente che " la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo" .
Ciò detto, in merito al c.d. minimale contributivo, laddove per esso deve intendersi la base imponibile minima sulla quale calcolare i contributi previdenziali dovuti, condivisibile è il principio richiamato dall' secondo il quale la retribuzione CP_1
imponibile si determina sul "dovuto" e non su quanto di fatto erogato.
In tale senso è il tenore normativo dell'art. 1 del d.l. 09.10.1989 convertito in legge
7.12.1989 n. 389 così come l'orientamento costante della giurisprudenza anche di legittimità.
"Come si ricava dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. Un. sentenza n.
11199 del 29/07/2002), l'importo della retribuzione, da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale
(c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione" (v. Cass. Civile sent. n. 16277 del
2020).
Il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione è quello in virtù del quale la base di calcolo della contribuzione non può comunque essere inferiore alla retribuzione
8 prevista dalle fonti normative e/o convenzionali riferibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che le parti aderiscano o meno alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, che il contratto sia o meno applicato dall'azienda ai propri dipendenti e che al lavoratore sia dovuta ed effettivamente corrisposta una retribuzione inferiore.
Ciò risponde all'esigenza di "fissare un imponibile contributivo comune, il cosiddetto minimale retributivo, individuandolo nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza in modo da garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso" (v. Cass. Civ. 16277 del 2020).
Parità che verrebbe pregiudicata qualora non si garantisse una posizione previdenziale uniforme per qualifica e mansioni uguali nell'ambito dello stesso settore lavorativo e che assicura, al contempo, medesimi costi aziendali a carico dei datori di lavoro senza possibilità di alterazione delle condizioni di mercato e della concorrenza.
I casi in cui può escludersi l'obbligo di osservanza del minimale contributivo stabilito dalla legge (art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989) non possono essere lasciati alla libera determinazione delle parti del rapporto di lavoro e, quando riguardano ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, presuppongono il carattere oggettivo e verificabile delle ragioni che danno luogo alla sospensione dell'attività.
Laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata
(cfr., fra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5137 del 09/03/2006; Sez. L, Sentenza n.
16351 del 24/07/2007; Sez. L, Sentenza n. 499 del 13/01/2009; Sez. L, Sentenza n.
21898 del 26/10/2010; cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 461 del 11/01/2011, che ha affermato il citato principio di diritto proprio in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali).
Nulla viene dedotto e documentato dalla parte ricorrente, nemmeno nel presente giudizio, limitandosi a contestare genericamente errori nella compilazione delle buste paga e che “dal semplice esame comparativo delle buste paga e dei riferimenti
9 disciplinari di carattere normativo appena richiamati si può evincere con criterio matematico il rispetto da parte della Società del riconoscimento ai lavoratori della retribuzione minima e del corrispettivo onere contributivo”, rimettendo il tutto ad una consulenza tecnica e alla prova testimoniale, non ammesse dalla Scrivente in quanto la prima avrebbe avuto solo carattere esplorativo e la seconda, oltre ad essere ininfluente, alla luce della documentazione in atti, è apparsa del tutto generica.
E' documentato e non contestato che la retribuzione indicata nei prospetti paga non sia stata calcolata secondo quanto prevede il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge l7.12.1989, n. 389, all'art. 1.
6.
In merito agli altri addebiti nulla ha contestato o dedotto parte ricorrente.
Gli atti di causa e la documentazione prodotta dall'istituto hanno dato comunque
CP_ contezza, in assenza di prova contraria, anche della correttezza dell'operato dell' con riferimento all'annullamento del rapporto di lavoro denunciato formalmente dalla
[...]
in favore di di natura subordinata e all'addebito del Parte_1 Parte_4
contributo NASPI per la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra la e la sig.ra dal 01/04/2015 al Parte_1 Parte_5
19/10/2019.
I rilievi formulati in sede ispettiva sono basati sulle dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti nonché sull'esame della documentazione obbligatoria di lavoro imputabile alla medesima ricorrente.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24208/2020, è nuovamente intervenuta in merito alla tematica inerenti il valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi in sede di accesso ispettivo, precisando che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari –
10 considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr.
Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021 ha ancora ribadito il principio giurisprudenziale, ormai granitico, per cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.
Per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, deve valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova. Ebbene, per tale profilo i verbali ispettivi integrano "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta.
Di conseguenza le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019), con conseguente insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di merito sia pervenuto con un giudizio logicamente motivato. (Cassazione civile sez. lav., n. 9632 del 11/05/2016).
In definitiva, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua
11 presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti. Il giudice di merito deve prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (così Cass. Sez.
II, Sent. n. 9919 del 28/04/2006).
Infatti, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (così Cass. 14965/2012). Invero “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 6.9.2012, n. 14965).
Nel caso di specie , socia della società e moglie del l.r., ha dichiarato in Parte_4 sede ispettiva di svolgere autonomamente l'attività lavorativa e di occuparsene senza ricevere ordini da nessuno e senza un orario di lavoro fisso, ma compatibilmente con le altre esigenze aziendali.
E' emerso altresì che a lei si rivolgessero i lavoratori in caso di necessità ed era anche lei a dare loro direttive.
Contrariamente a quanto formalmente denunciato, dall'accertamento ispettivo risulta (e la circostanza non è stata espressamente contestata, né è stato oggetto di specifica prova) la continuità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra e la Parte_5
società senza alcuna interruzione ragione per cui è stato addebitato alla Parte_1 il contributo NASPI che il datore di lavoro è tenuto a versare all' in tutte le
[...] CP_1
ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che conferiscono al lavoratore a tempo
12 indeterminato il diritto potenziale all'indennità di disoccupazione , così come previsto dalla L. 92/ 2012 e dalla circolare n. 40/2020. CP_1
7.
Inconferente, oltre che generica, è infine la doglianza relativa alle sanzioni applicate, poiché dal verbale ispettivo risulta che “sono state addebitate le somme aggiuntive previste dalle sotto indicate disposizioni di legge calcolate alla data del 01/10/2023: Art.
116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 che, disciplinando i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, entro il tetto massimo del 40% dell'importo non corrisposto entro la scadenza di legge. Oltre tale tetto, senza l'avvenuto integrale pagamento, scattano gli interessi di mora” (v. pag. 18 verbale ispettivo).
8.
Per tutte le su esposte ragioni, il ricorso va rigettato.
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo al minimo e previa riduzione stante la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 4.201,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Benevento,22/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
13 14