CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa CE D'AN Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 743/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Lacagnina (C.F. ) del Foro di C.F._2
Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), via Monte
Bianco 4 (pec: , giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Salomone (C.F , CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Aldo Lusardi 7 (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 22.01.2025.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
In vista dell'udienza del 9.12.2025 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria: in rito
1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto alla prova, avendo il Tribunale erroneamente rigettato le prove testimoniali dedotte dall'appellante con motivazione apparente e illogica, per poi rigettare la domanda per difetto di prova, in violazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 35146/2021 e per
l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in diversa designazione;
nel merito
2) ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 113/2025 resa inter partes dal Tribunale di Monza, Dott. Canepa, pubblicata in data 22/01/2025, notificata il 26/02/2025, accogliere le domande già avanzate in primo grado
e quindi condannare il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di Controparte_1
€.8.000,00 per le causali di cui in narrativa o diversa somma di giustizia, oltre €.1.903,20 per ristoro delle spese legali stragiudiziali versate, così in totale €.9.903,20 o diversa di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di anticipazioni esenti e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie del 15%, cpa, iva e spese di registrazione sentenze.
In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sulle circostanze già capitolate con la memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 c.p.c., essendo le stesse specifiche, circostanziate e decisive per l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all'assicurazione del che ha Controparte_3 gestito il sinistro (doc. 18 e doc. 20) il deposito della relazione medico legale relativa alla sig.ra delegando possibilmente per l'incombente il legale di parte convenuta Parte_1
(incaricato delle difese processuali dalla medesima assicurazione del ) che Controparte_1 potrà agevolmente recuperare il documento;
- disporre occorrendo CTU medico legale come d'uso per l'accertamento dei postumi residuati alla sig.ra in seguito alla caduta di cui trattasi. Parte_1
pagina 2 di 12 PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito in via principale
° respingere l'avversaria impugnazione e confermare in ogni sua parte la sentenza gravata, con il favore delle spese di giudizio del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara anticipatario;
in via subordinata nella denegata ipotesi venga ravvisata una responsabilità del : Controparte_1
° accertare e dichiarare l'entità dei danni effettivamente patiti dalla Signora da porsi in Pt_1 diretta ed esclusiva connessione causale con i fatti per cui è causa;
° accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice ovvero del terzo sig.ra
[...]
nella determinazione dell'evento de quo, inde diminuire in misura percentualmente Parte_2 corrispondente il risarcimento del danno a carico dell'Ente;
° respingere la domanda di liquidazione delle spese stragiudiziali;
° laddove l'Ill.mo Giudice ritenga di accogliere la domanda attorea nei limiti della offerta effettuata ante causam dall'Ente, compensare integralmente le spese del presente grado.
In via istruttoria
° respingere le avverse istanze di prova orale, per le ragioni esposte in narrativa;
° non ammettere la testimonianza della sig.ra , in quanto incapace sai sensi Parte_2 dell'art. 246 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1 dell'incidente occorsole in data 20 febbraio 2022.
In tale occasione l'attrice, verso le ore 12.30, stava percorrendo a piedi il marciapiede di via
Valcava a Monza per recarsi al civico n. 20 a pranzo da amici, accompagnata sottobraccio da
. Giunta in corrispondenza del restringimento dove era presente un'aiuola Parte_2 con un albero, aveva messo “il piede nella zona del dissesto dell'asfalto e del cordolo in mattoni” ed era caduta, riportando la frattura scomposta del dito medio della mano sinistra.
Parte attrice lamentava la presenza un'insidiosa sconnessione del suolo pubblico che ne pagina 3 di 12 aveva causato la caduta, sostenendo che il luogo avrebbe dovuto essere meglio mantenuto. A tal fine allegava fotografie dei luoghi, fornendo la seguente descrizione del dissesto del marciapiede: la sconnessione del marciapiede che causava la caduta consisteva in una crepa nell'asfalto e nel dissesto dei mattoni a contorno di un'aiuola contenente un albero che in loco restringe il passaggio sul marciapiede. Allegava altresì tre dichiarazioni scritte di testi che avevano assistito alla caduta. Aggiungeva che in occasione dell'evento c'era foschia e nebbia e che soffriva di maculopatia evoluta che da anni ne limitava la vista. Parte_1
In conseguenza della caduta l'attrice aveva riportato lesioni personali con diagnosi “frattura pluriframmentaria scomposta della diafisi della falange prossimale del III raggio della mano sinistra” e prognosi di giorni 30; chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al custode del suolo pubblico su cui si era verificato Controparte_1
l'evento.
Con comparsa di risposta si costituiva il chiedendo il rigetto di tutte Controparte_1 le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rilevava l'assenza di prova in ordine alle precise modalità dell'incidente e al nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, rappresentando la poca chiarezza dell'effettiva causa della caduta, non essendo possibile comprendere se fosse ricondotta alla presenza di una “crepa dell'asfalto” ovvero ad un “dissesto dei mattoni a contorno di un'aiuola”.
Sosteneva che dalle fotografie prodotte da controparte emergesse come la presunta “crepa” del marciapiede fosse solo una lieve fenditura dell'asfalto, che non sembrava determinare alcun dislivello apprezzabile idoneo a causare un inciampo;
che la mancanza di un massello a perimetro dell'aiuola fosse perfettamente percepibile;
che vi era sufficiente spazio per consentire a due persone di camminare affiancate.
Evidenziava inoltre che la sig.ra offriva da tempo di una grave forma di maculopatia, Pt_1 nonché del morbo di Alzheimer, risultando sottoposta a misura di protezione;
da ciò deduceva che l'accompagnatrice si fosse assunta il compito di assisterla, dovendo Parte_2 dunque adottare ogni cautela volta a prevenire situazioni di pericolo connesse ai noti deficit visivi e cognitivi dell'attrice.
Rappresentava che il sinistro, verificatosi in pieno giorno, su un tratto di marciapiede perfettamente percepibile, sarebbe stato da attribuirsi alla condotta imprudente dell'accompagnatrice, la quale avrebbe consentito alla sig.ra di camminare in posizione Pt_1
pagina 4 di 12 eccessivamente ravvicinata all'aiuola, facilmente evitabile con l'ordinaria diligenza.
Smentiva, inoltre, l'asserita presenza di nebbia o foschia, comunque non addebitabile al e in ogni caso, semmai, idonea ad aggravare la responsabilità Controparte_1 dell'accompagnatrice.
Concludeva, pertanto, per la sussistenza del caso fortuito, individuato nella condotta colposa del terzo.
Senza svolgere attività istruttoria, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza n.
113/2025, pubblicata in data 22 gennaio 2025, così statuendo: 1) Respinge la domanda. 2)
Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
In sostanza, il primo giudice, inquadrata la vicenda nell'alveo dell'art. 2051 c.c., rigettava le domande di rilevando che l'attore non aveva offerto adeguata prova del fatto Parte_1 storico oggetto di causa, in quanto l'attrice non aveva descritto in modo chiaro se la causa della caduta fosse stata una crepa nell'asfalto o un dissesto del cordolo in mattoni posto a contorno di un'aiuola, né aveva dedotto capitoli di prova orale sufficientemente specifici in merito.
Inoltre, riteneva il Tribunale che già nella stessa prospettazione dei fatti difettasse il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, essendo l'accaduto attribuibile piuttosto alla disattenzione dell'accompagnatrice, considerata la piena visibilità dell'anomalia del fondo stradale.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva il nella persona del Sindaco pro tempore, contestando Controparte_1
l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 30.09.2025, applicato l'art. 350 bis c.p.c., il Collegio fissava per la discussione e la rimessione in decisione della causa l'udienza del 9.12.2025, da tenersi nelle forme cartolari di cui all' art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per note conclusive al
20.11.2025.
Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive di udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 9.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del
17.12.2025.
pagina 5 di 12 L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale rigettato le prove testimoniali dell'attrice qualificandole come irrilevanti e generiche, salvo poi fondare il rigetto della domanda sulla mancanza di prova del nesso causale.
Evidenzia invece di avere chiarito sin dall'atto introduttivo la duplice natura del dissesto (crepa nell'asfalto e sconnessione dei mattoni) e di aver proposto capitoli di prova puntuali e pertinenti, idonei a ricostruire la dinamica del sinistro, le condizioni di visibilità e le conseguenze lesive.
L'appellante rappresenta che i testi avrebbero potuto confermare che la sig.ra era Pt_1 inciampata prima sulla crepa dell'asfalto posta sul marciapiede e poi, in un secondo momento, nel mettere il piede a terra per recuperare l'equilibrio, aveva incontrato il secondo dissesto nelle immediate vicinanze del primo, consistente nella sconnessione dei mattoni a contorno di un'aiuola.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza di un doppio dissesto ravvicinato sul marciapiede e la caduta.
L'appellante sostiene che la sig.ra percorrendo con cautela insieme a un'amica un Pt_1 percorso mai effettuato prima, in condizioni di scarsa visibilità, non poteva ragionevolmente avvedersi del pericolo, che costituiva un'insidia oggettivamente pericolosa per qualsiasi persona. Ella avrebbe infatti adottato, nel camminare sul marciapiede, un comportamento ordinariamente cauto, confidando nel normale stato di manutenzione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe invece stato dimostrato il caso fortuito, in quanto il avrebbe dovuto dimostrare l'uso improprio, imprevedibile ed CP_1 eccezionale del marciapiede e di aver diligentemente mantenuto il suolo pubblico, in modo da provare che il danno patito dalla sig.ra non avveniva per sua colpa. Pt_1
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'erronea attribuzione alla stessa danneggiata ovvero alla sua accompagnatrice della responsabilità dell'incidente. Il Tribunale, ritenendo erroneamente visibile il doppio dissesto del marciapiede nonostante la presenza di nebbia, ha ricondotto l'evento a una presunta disattenzione, senza considerare che l'amica accompagnatrice era priva di qualsiasi obbligo di custodia o vigilanza e che entrambe camminavano con ordinaria diligenza. Il dissesto sul marciapiede, poco percepibile per le condizioni atmosferiche, avrebbe invece imposto di riconoscere la responsabilità del custode.
pagina 6 di 12 OPINIONE DELLA CORTE
I motivi di appello - che, in quanto intimamente connessi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati - sono infondati.
È opportuno, preliminarmente, ricordare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia.
E' noto come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. SU n. 20943 del 30/06/2022).
In particolare, secondo la Corte nomofilattica, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
33129/2024; Cass. 12663/2024; Cass. SU 20943/2022).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, nell'atto di citazione con cui promuoveva il giudizio avanti al Tribunale di Monza, deduceva le seguenti circostanze: Parte_1
“inciampava in un insidioso dissesto del marciapiede, cadendo e riportando la frattura scomposta del dito medio della mano sinistra. La sconnessione del marciapiede che causava la caduta consisteva in una crepa nell'asfalto e nel dissesto dei mattoni a contorno di un'aiuola contenente un albero che in loco restringe il passaggio sul marciapiede […] Nonostante la sig.ra fosse accompagnata sotto braccio dalla sig.ra , nel Pt_1 Parte_2 percorrere il marciapiede giunta in corrispondenza del restringimento dove vi è un'aiuola con albero, metteva il piede nella zona del dissesto dell'asfalto e del cordolo in mattoni”. pagina 7 di 12 Nelle fotografie prodotte sub doc. 1 con l'atto di citazione è rappresentato il marciapiede con una crepa laterale e un albero delimitato da un cordolo in mattoni, di cui uno mancante.
Dalla documentazione fotografica emerge, peraltro, che le due anomalie del suolo indicate - la crepa nell'asfalto e la sconnessione del cordolo - non risultano poste in immediata contiguità tra loro, essendovi un'apprezzabile distanza tale da escludere che l'inciampo possa essere ragionevolmente ricondotto contestualmente ad entrambe le cause.
Ed in vero, dalla stessa prospettazione attorea emerge il riferimento a due distinte irregolarità del marciapiede, la crepa nell'asfalto e la sconnessione del cordolo in mattoni, non consentendo di individuare con certezza quale delle due abbia determinato l'inciampo; ne deriva che l'attrice non ha assolto all'onere di dimostrare il nesso causale tra uno specifico dissesto e la caduta.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non ammettere l'istruttoria orale, atteso che i capitoli di prova facevano riferimento a due distinte irregolarità del marciapiede, diverse tra loro. L'eventuale conferma testimoniale dei capitoli di prova non sarebbe stata idonea a dimostrare il nesso causale, non essendo possibile superare l'ambiguità della prospettazione attorea su quale specifica anomalia avrebbe provocato l'inciampo. Né le dichiarazioni scritte dei medesimi testimoni, prodotte con l'atto di citazione, fornivano chiarimenti decisivi sul punto, limitandosi a richiamare entrambe le presunte insidie senza precisarne la riferibilità causale.
Si osserva a questo punto che le ambiguità presenti nell'atto di citazione permanevano nelle successive memorie, mentre soltanto con la comparsa conclusionale e, poi, in sede di impugnazione, veniva introdotta una diversa ricostruzione della dinamica, basata sul duplice inciampo. Secondo tale nuova prospettazione, la sig.ra avrebbe dapprima urtato la crepa Pt_1 dell'asfalto e, nel mettere il piede a terra per recuperare l'equilibrio, sarebbe incorsa in un secondo dissesto, rappresentato dalla sconnessione dei mattoni a bordo dell'aiuola. Tale ricostruzione, tuttavia, non era stata allegata con chiarezza negli atti introduttivi, risultando pertanto tardiva.
Alla luce degli elementi così riassunti la Corte ritiene che, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, la ricostruzione della dinamica dei fatti e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento sia tutt'altro che chiara, per le incongruenze presenti nelle prospettazioni della stessa parte danneggiata.
A questo proposito si ricorda che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la pagina 8 di 12 dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 33129/2024 cit.; Cass. 12760/2024).
Nella recente ordinanza n. 20986 del 18/07/2023, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che gli elementi emersi non individuano precisamente la dinamica del fatto, né il sicuro nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. Le incongruenze emerse inducono a ritenere che la ricostruzione della dinamica del sinistro non sia stata adeguatamente chiarita e, pertanto, lo stesso nesso causale tra la res e il sinistro occorso è rimasto dubbio.
Deve, inoltre, tenersi presente che la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro è fondamentale per valutare l'incidenza della condotta del danneggiato nella determinazione del sinistro.
È, infatti, opportuno ricordare come secondo il prevalente e condivisibile indirizzo della
Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., da ciò conseguendo che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(Cass.456/2021; Cass. 29465/2020; Cass. 17873/2020; Cass. 9315/2019; Cass. 2483/2018).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta assunta dal soggetto danneggiato, dovrebbe presentarsi, per interrompere il nesso pagina 9 di 12 causale tra cosa e danno, come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, così da essere dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Si afferma, infatti, come l'incidenza causale -concorrente o esclusiva- del comportamento del danneggiato presuppone unicamente che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, quelle caratteristiche di eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità (Cass.
2376/2024; Cass. 14228/2023; Cass. SU 20943/2022).
Tanto premesso, la sentenza di primo grado merita conferma anche laddove ha ritenuto – quale ulteriore ratio decidendi – che, anche qualora la fosse effettivamente inciampata Pt_1 nel doppio dissesto del marciapiede, l'evento dannoso dovesse essere, in ogni caso, ricondotto a colpa esclusiva della danneggiata e del terzo che la stava accompagnando.
In primo luogo, dalle fotografie in atti non emerge che lo stato dei luoghi presentasse una condizione oggettiva di pericolo, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (cfr. Cass. n. 21212/2015).
Sotto tale profilo assumono rilevanza la facilità o meno di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto a tal fine e ogni altra circostanza utile a stabilire la reale potenzialità dannosa della res.
Nel caso di specie, il tratto di marciapiede interessato era sufficientemente ampio da consentire il transito di due persone affiancate;
la sig.ra procedeva sottobraccio alla Pt_1 sig.ra , la quale la accompagnava e sosteneva in considerazione dell'età avanzata e Parte_2 della patologia visiva di cui riferisce essere affetta. Tali condizioni - che, come rappresentato dalla stessa appellante, non escludevano la capacità visiva, ma richiedevano alla sig.ra Pt_1 di muovere il capo per evitare le macchie nel campo visivo - imponevano, come correttamente rilevato dal primo giudice, un grado di attenzione e diligenza idoneo ad evitare dissesti a margine del marciapiede di per sé visibili, come nel caso di specie.
Quanto alla dedotta presenza di nebbia, la documentazione prodotta sub doc. n. 2 dell'atto di citazione indica una visibilità media di 10 km nel comune di Monza ove si sono svolti i fatti;
ne consegue che, in un contesto urbano e in pieno giorno, non può ritenersi verosimile che le condizioni meteorologiche impedissero, procedendo a piedi, la visione dell'asfalto. Anche pagina 10 di 12 qualora fosse stata presente una lieve foschia, non imputabile al essa Controparte_1 avrebbe al più reso necessaria una maggiore prudenza nell'uso del marciapiede.
Inoltre, considerati i problemi visivi riferiti dalla sig.ra sarebbe stato ragionevole Pt_1 attendersi un livello di attenzione ancora più elevato nel procedere da parte della danneggiata e dell'accompagnatrice che all'uopo la sosteneva sottobraccio, specie trattandosi di irregolarità comunque visibili ai margini del marciapiede.
Pertanto, le dedotte difficoltà di percezione non possono essere ritenute idonee a configurare una situazione di totale invisibilità del dissesto;
al contrario, esse avvalorano la correttezza della conclusione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui la condotta disattenta della danneggiata e dell'accompagnatrice ha costituito causa esclusiva dell'evento.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione concernente il quantum.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione Parte_1 delle spese di lite della controparte, ex art. 91 c.p.c., in quanto soccombente.
Le spese di lite sopportate dal per il grado di appello, tenuto conto Controparte_1 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato (euro 9.903,20), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012
n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 113/2025 pronunciata dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 22.01.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 11 di 12 2. condanna a pagare al a titolo di rimborso delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
CE D'AN
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Gavardi, Magistrato Ordinario in
Tirocinio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa CE D'AN Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 743/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Lacagnina (C.F. ) del Foro di C.F._2
Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), via Monte
Bianco 4 (pec: , giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Salomone (C.F , CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Aldo Lusardi 7 (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 22.01.2025.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
In vista dell'udienza del 9.12.2025 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria: in rito
1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto alla prova, avendo il Tribunale erroneamente rigettato le prove testimoniali dedotte dall'appellante con motivazione apparente e illogica, per poi rigettare la domanda per difetto di prova, in violazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 35146/2021 e per
l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in diversa designazione;
nel merito
2) ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 113/2025 resa inter partes dal Tribunale di Monza, Dott. Canepa, pubblicata in data 22/01/2025, notificata il 26/02/2025, accogliere le domande già avanzate in primo grado
e quindi condannare il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di Controparte_1
€.8.000,00 per le causali di cui in narrativa o diversa somma di giustizia, oltre €.1.903,20 per ristoro delle spese legali stragiudiziali versate, così in totale €.9.903,20 o diversa di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di anticipazioni esenti e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie del 15%, cpa, iva e spese di registrazione sentenze.
In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sulle circostanze già capitolate con la memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 c.p.c., essendo le stesse specifiche, circostanziate e decisive per l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all'assicurazione del che ha Controparte_3 gestito il sinistro (doc. 18 e doc. 20) il deposito della relazione medico legale relativa alla sig.ra delegando possibilmente per l'incombente il legale di parte convenuta Parte_1
(incaricato delle difese processuali dalla medesima assicurazione del ) che Controparte_1 potrà agevolmente recuperare il documento;
- disporre occorrendo CTU medico legale come d'uso per l'accertamento dei postumi residuati alla sig.ra in seguito alla caduta di cui trattasi. Parte_1
pagina 2 di 12 PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito in via principale
° respingere l'avversaria impugnazione e confermare in ogni sua parte la sentenza gravata, con il favore delle spese di giudizio del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara anticipatario;
in via subordinata nella denegata ipotesi venga ravvisata una responsabilità del : Controparte_1
° accertare e dichiarare l'entità dei danni effettivamente patiti dalla Signora da porsi in Pt_1 diretta ed esclusiva connessione causale con i fatti per cui è causa;
° accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice ovvero del terzo sig.ra
[...]
nella determinazione dell'evento de quo, inde diminuire in misura percentualmente Parte_2 corrispondente il risarcimento del danno a carico dell'Ente;
° respingere la domanda di liquidazione delle spese stragiudiziali;
° laddove l'Ill.mo Giudice ritenga di accogliere la domanda attorea nei limiti della offerta effettuata ante causam dall'Ente, compensare integralmente le spese del presente grado.
In via istruttoria
° respingere le avverse istanze di prova orale, per le ragioni esposte in narrativa;
° non ammettere la testimonianza della sig.ra , in quanto incapace sai sensi Parte_2 dell'art. 246 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1 dell'incidente occorsole in data 20 febbraio 2022.
In tale occasione l'attrice, verso le ore 12.30, stava percorrendo a piedi il marciapiede di via
Valcava a Monza per recarsi al civico n. 20 a pranzo da amici, accompagnata sottobraccio da
. Giunta in corrispondenza del restringimento dove era presente un'aiuola Parte_2 con un albero, aveva messo “il piede nella zona del dissesto dell'asfalto e del cordolo in mattoni” ed era caduta, riportando la frattura scomposta del dito medio della mano sinistra.
Parte attrice lamentava la presenza un'insidiosa sconnessione del suolo pubblico che ne pagina 3 di 12 aveva causato la caduta, sostenendo che il luogo avrebbe dovuto essere meglio mantenuto. A tal fine allegava fotografie dei luoghi, fornendo la seguente descrizione del dissesto del marciapiede: la sconnessione del marciapiede che causava la caduta consisteva in una crepa nell'asfalto e nel dissesto dei mattoni a contorno di un'aiuola contenente un albero che in loco restringe il passaggio sul marciapiede. Allegava altresì tre dichiarazioni scritte di testi che avevano assistito alla caduta. Aggiungeva che in occasione dell'evento c'era foschia e nebbia e che soffriva di maculopatia evoluta che da anni ne limitava la vista. Parte_1
In conseguenza della caduta l'attrice aveva riportato lesioni personali con diagnosi “frattura pluriframmentaria scomposta della diafisi della falange prossimale del III raggio della mano sinistra” e prognosi di giorni 30; chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al custode del suolo pubblico su cui si era verificato Controparte_1
l'evento.
Con comparsa di risposta si costituiva il chiedendo il rigetto di tutte Controparte_1 le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rilevava l'assenza di prova in ordine alle precise modalità dell'incidente e al nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, rappresentando la poca chiarezza dell'effettiva causa della caduta, non essendo possibile comprendere se fosse ricondotta alla presenza di una “crepa dell'asfalto” ovvero ad un “dissesto dei mattoni a contorno di un'aiuola”.
Sosteneva che dalle fotografie prodotte da controparte emergesse come la presunta “crepa” del marciapiede fosse solo una lieve fenditura dell'asfalto, che non sembrava determinare alcun dislivello apprezzabile idoneo a causare un inciampo;
che la mancanza di un massello a perimetro dell'aiuola fosse perfettamente percepibile;
che vi era sufficiente spazio per consentire a due persone di camminare affiancate.
Evidenziava inoltre che la sig.ra offriva da tempo di una grave forma di maculopatia, Pt_1 nonché del morbo di Alzheimer, risultando sottoposta a misura di protezione;
da ciò deduceva che l'accompagnatrice si fosse assunta il compito di assisterla, dovendo Parte_2 dunque adottare ogni cautela volta a prevenire situazioni di pericolo connesse ai noti deficit visivi e cognitivi dell'attrice.
Rappresentava che il sinistro, verificatosi in pieno giorno, su un tratto di marciapiede perfettamente percepibile, sarebbe stato da attribuirsi alla condotta imprudente dell'accompagnatrice, la quale avrebbe consentito alla sig.ra di camminare in posizione Pt_1
pagina 4 di 12 eccessivamente ravvicinata all'aiuola, facilmente evitabile con l'ordinaria diligenza.
Smentiva, inoltre, l'asserita presenza di nebbia o foschia, comunque non addebitabile al e in ogni caso, semmai, idonea ad aggravare la responsabilità Controparte_1 dell'accompagnatrice.
Concludeva, pertanto, per la sussistenza del caso fortuito, individuato nella condotta colposa del terzo.
Senza svolgere attività istruttoria, il Tribunale di Monza pronunciava sentenza n.
113/2025, pubblicata in data 22 gennaio 2025, così statuendo: 1) Respinge la domanda. 2)
Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
In sostanza, il primo giudice, inquadrata la vicenda nell'alveo dell'art. 2051 c.c., rigettava le domande di rilevando che l'attore non aveva offerto adeguata prova del fatto Parte_1 storico oggetto di causa, in quanto l'attrice non aveva descritto in modo chiaro se la causa della caduta fosse stata una crepa nell'asfalto o un dissesto del cordolo in mattoni posto a contorno di un'aiuola, né aveva dedotto capitoli di prova orale sufficientemente specifici in merito.
Inoltre, riteneva il Tribunale che già nella stessa prospettazione dei fatti difettasse il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, essendo l'accaduto attribuibile piuttosto alla disattenzione dell'accompagnatrice, considerata la piena visibilità dell'anomalia del fondo stradale.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva il nella persona del Sindaco pro tempore, contestando Controparte_1
l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 30.09.2025, applicato l'art. 350 bis c.p.c., il Collegio fissava per la discussione e la rimessione in decisione della causa l'udienza del 9.12.2025, da tenersi nelle forme cartolari di cui all' art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per note conclusive al
20.11.2025.
Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive di udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 9.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del
17.12.2025.
pagina 5 di 12 L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale rigettato le prove testimoniali dell'attrice qualificandole come irrilevanti e generiche, salvo poi fondare il rigetto della domanda sulla mancanza di prova del nesso causale.
Evidenzia invece di avere chiarito sin dall'atto introduttivo la duplice natura del dissesto (crepa nell'asfalto e sconnessione dei mattoni) e di aver proposto capitoli di prova puntuali e pertinenti, idonei a ricostruire la dinamica del sinistro, le condizioni di visibilità e le conseguenze lesive.
L'appellante rappresenta che i testi avrebbero potuto confermare che la sig.ra era Pt_1 inciampata prima sulla crepa dell'asfalto posta sul marciapiede e poi, in un secondo momento, nel mettere il piede a terra per recuperare l'equilibrio, aveva incontrato il secondo dissesto nelle immediate vicinanze del primo, consistente nella sconnessione dei mattoni a contorno di un'aiuola.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza di un doppio dissesto ravvicinato sul marciapiede e la caduta.
L'appellante sostiene che la sig.ra percorrendo con cautela insieme a un'amica un Pt_1 percorso mai effettuato prima, in condizioni di scarsa visibilità, non poteva ragionevolmente avvedersi del pericolo, che costituiva un'insidia oggettivamente pericolosa per qualsiasi persona. Ella avrebbe infatti adottato, nel camminare sul marciapiede, un comportamento ordinariamente cauto, confidando nel normale stato di manutenzione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe invece stato dimostrato il caso fortuito, in quanto il avrebbe dovuto dimostrare l'uso improprio, imprevedibile ed CP_1 eccezionale del marciapiede e di aver diligentemente mantenuto il suolo pubblico, in modo da provare che il danno patito dalla sig.ra non avveniva per sua colpa. Pt_1
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'erronea attribuzione alla stessa danneggiata ovvero alla sua accompagnatrice della responsabilità dell'incidente. Il Tribunale, ritenendo erroneamente visibile il doppio dissesto del marciapiede nonostante la presenza di nebbia, ha ricondotto l'evento a una presunta disattenzione, senza considerare che l'amica accompagnatrice era priva di qualsiasi obbligo di custodia o vigilanza e che entrambe camminavano con ordinaria diligenza. Il dissesto sul marciapiede, poco percepibile per le condizioni atmosferiche, avrebbe invece imposto di riconoscere la responsabilità del custode.
pagina 6 di 12 OPINIONE DELLA CORTE
I motivi di appello - che, in quanto intimamente connessi tra loro, possono essere congiuntamente esaminati - sono infondati.
È opportuno, preliminarmente, ricordare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia.
E' noto come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. SU n. 20943 del 30/06/2022).
In particolare, secondo la Corte nomofilattica, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
33129/2024; Cass. 12663/2024; Cass. SU 20943/2022).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, nell'atto di citazione con cui promuoveva il giudizio avanti al Tribunale di Monza, deduceva le seguenti circostanze: Parte_1
“inciampava in un insidioso dissesto del marciapiede, cadendo e riportando la frattura scomposta del dito medio della mano sinistra. La sconnessione del marciapiede che causava la caduta consisteva in una crepa nell'asfalto e nel dissesto dei mattoni a contorno di un'aiuola contenente un albero che in loco restringe il passaggio sul marciapiede […] Nonostante la sig.ra fosse accompagnata sotto braccio dalla sig.ra , nel Pt_1 Parte_2 percorrere il marciapiede giunta in corrispondenza del restringimento dove vi è un'aiuola con albero, metteva il piede nella zona del dissesto dell'asfalto e del cordolo in mattoni”. pagina 7 di 12 Nelle fotografie prodotte sub doc. 1 con l'atto di citazione è rappresentato il marciapiede con una crepa laterale e un albero delimitato da un cordolo in mattoni, di cui uno mancante.
Dalla documentazione fotografica emerge, peraltro, che le due anomalie del suolo indicate - la crepa nell'asfalto e la sconnessione del cordolo - non risultano poste in immediata contiguità tra loro, essendovi un'apprezzabile distanza tale da escludere che l'inciampo possa essere ragionevolmente ricondotto contestualmente ad entrambe le cause.
Ed in vero, dalla stessa prospettazione attorea emerge il riferimento a due distinte irregolarità del marciapiede, la crepa nell'asfalto e la sconnessione del cordolo in mattoni, non consentendo di individuare con certezza quale delle due abbia determinato l'inciampo; ne deriva che l'attrice non ha assolto all'onere di dimostrare il nesso causale tra uno specifico dissesto e la caduta.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non ammettere l'istruttoria orale, atteso che i capitoli di prova facevano riferimento a due distinte irregolarità del marciapiede, diverse tra loro. L'eventuale conferma testimoniale dei capitoli di prova non sarebbe stata idonea a dimostrare il nesso causale, non essendo possibile superare l'ambiguità della prospettazione attorea su quale specifica anomalia avrebbe provocato l'inciampo. Né le dichiarazioni scritte dei medesimi testimoni, prodotte con l'atto di citazione, fornivano chiarimenti decisivi sul punto, limitandosi a richiamare entrambe le presunte insidie senza precisarne la riferibilità causale.
Si osserva a questo punto che le ambiguità presenti nell'atto di citazione permanevano nelle successive memorie, mentre soltanto con la comparsa conclusionale e, poi, in sede di impugnazione, veniva introdotta una diversa ricostruzione della dinamica, basata sul duplice inciampo. Secondo tale nuova prospettazione, la sig.ra avrebbe dapprima urtato la crepa Pt_1 dell'asfalto e, nel mettere il piede a terra per recuperare l'equilibrio, sarebbe incorsa in un secondo dissesto, rappresentato dalla sconnessione dei mattoni a bordo dell'aiuola. Tale ricostruzione, tuttavia, non era stata allegata con chiarezza negli atti introduttivi, risultando pertanto tardiva.
Alla luce degli elementi così riassunti la Corte ritiene che, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, la ricostruzione della dinamica dei fatti e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento sia tutt'altro che chiara, per le incongruenze presenti nelle prospettazioni della stessa parte danneggiata.
A questo proposito si ricorda che “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la pagina 8 di 12 dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 33129/2024 cit.; Cass. 12760/2024).
Nella recente ordinanza n. 20986 del 18/07/2023, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che gli elementi emersi non individuano precisamente la dinamica del fatto, né il sicuro nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. Le incongruenze emerse inducono a ritenere che la ricostruzione della dinamica del sinistro non sia stata adeguatamente chiarita e, pertanto, lo stesso nesso causale tra la res e il sinistro occorso è rimasto dubbio.
Deve, inoltre, tenersi presente che la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro è fondamentale per valutare l'incidenza della condotta del danneggiato nella determinazione del sinistro.
È, infatti, opportuno ricordare come secondo il prevalente e condivisibile indirizzo della
Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., da ciò conseguendo che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(Cass.456/2021; Cass. 29465/2020; Cass. 17873/2020; Cass. 9315/2019; Cass. 2483/2018).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta assunta dal soggetto danneggiato, dovrebbe presentarsi, per interrompere il nesso pagina 9 di 12 causale tra cosa e danno, come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, così da essere dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Si afferma, infatti, come l'incidenza causale -concorrente o esclusiva- del comportamento del danneggiato presuppone unicamente che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, quelle caratteristiche di eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità (Cass.
2376/2024; Cass. 14228/2023; Cass. SU 20943/2022).
Tanto premesso, la sentenza di primo grado merita conferma anche laddove ha ritenuto – quale ulteriore ratio decidendi – che, anche qualora la fosse effettivamente inciampata Pt_1 nel doppio dissesto del marciapiede, l'evento dannoso dovesse essere, in ogni caso, ricondotto a colpa esclusiva della danneggiata e del terzo che la stava accompagnando.
In primo luogo, dalle fotografie in atti non emerge che lo stato dei luoghi presentasse una condizione oggettiva di pericolo, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (cfr. Cass. n. 21212/2015).
Sotto tale profilo assumono rilevanza la facilità o meno di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto a tal fine e ogni altra circostanza utile a stabilire la reale potenzialità dannosa della res.
Nel caso di specie, il tratto di marciapiede interessato era sufficientemente ampio da consentire il transito di due persone affiancate;
la sig.ra procedeva sottobraccio alla Pt_1 sig.ra , la quale la accompagnava e sosteneva in considerazione dell'età avanzata e Parte_2 della patologia visiva di cui riferisce essere affetta. Tali condizioni - che, come rappresentato dalla stessa appellante, non escludevano la capacità visiva, ma richiedevano alla sig.ra Pt_1 di muovere il capo per evitare le macchie nel campo visivo - imponevano, come correttamente rilevato dal primo giudice, un grado di attenzione e diligenza idoneo ad evitare dissesti a margine del marciapiede di per sé visibili, come nel caso di specie.
Quanto alla dedotta presenza di nebbia, la documentazione prodotta sub doc. n. 2 dell'atto di citazione indica una visibilità media di 10 km nel comune di Monza ove si sono svolti i fatti;
ne consegue che, in un contesto urbano e in pieno giorno, non può ritenersi verosimile che le condizioni meteorologiche impedissero, procedendo a piedi, la visione dell'asfalto. Anche pagina 10 di 12 qualora fosse stata presente una lieve foschia, non imputabile al essa Controparte_1 avrebbe al più reso necessaria una maggiore prudenza nell'uso del marciapiede.
Inoltre, considerati i problemi visivi riferiti dalla sig.ra sarebbe stato ragionevole Pt_1 attendersi un livello di attenzione ancora più elevato nel procedere da parte della danneggiata e dell'accompagnatrice che all'uopo la sosteneva sottobraccio, specie trattandosi di irregolarità comunque visibili ai margini del marciapiede.
Pertanto, le dedotte difficoltà di percezione non possono essere ritenute idonee a configurare una situazione di totale invisibilità del dissesto;
al contrario, esse avvalorano la correttezza della conclusione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui la condotta disattenta della danneggiata e dell'accompagnatrice ha costituito causa esclusiva dell'evento.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione concernente il quantum.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione Parte_1 delle spese di lite della controparte, ex art. 91 c.p.c., in quanto soccombente.
Le spese di lite sopportate dal per il grado di appello, tenuto conto Controparte_1 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato (euro 9.903,20), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012
n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 113/2025 pronunciata dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 22.01.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 11 di 12 2. condanna a pagare al a titolo di rimborso delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
CE D'AN
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Gavardi, Magistrato Ordinario in
Tirocinio
pagina 12 di 12