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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa MA AN
DO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3247/2017 RGAC a cui è riunita la causa civile iscritta con il n.
5821/2017 RGAC vertente tra
, C.F. , nata LL IN il 03.03.1948 ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro alla via Lucrezia della Valle 19/G presso e nello studio dell'Avv.
LA NÒ (C.F. ); C.F._2
- attrice/convenuta- contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata alla Via La Petrizia 15 presso lo studio dell'Avv. Claudia Macrì (C.F.
; C.F._4
-convenuta/attrice-
Oggetto: restituzione terreno agricolo ed accertamento per usucapione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21 marzo 2017, iscritto al n. R.G. 3247/2017, la Sig.ra chiamava in giudizio la sorella affinchè venisse accertata e dichiarata Parte_1 CP_1
l'occupazione sine titulo dell'unità fondiaria n. 144 (ex art. 121) del fondo Camarda, e, per l'effetto, venisse ordinato a il rilascio del fondo libero da persone e cose. La domanda CP_1 si fondava sulla presunta rinuncia al subingresso della Sig.ra sottoscritta il 20 CP_1 febbraio 1999, che avrebbe consentito all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria
(ARSAC) di dichiarare il subingresso esclusivo della Sig.ra con delibera n. 1062 del Parte_1
31 dicembre 1992.
RGAC n. 3247/2017 - Pagina 1 di 5 La Sig.ra si costituiva in giudizio impugnando e contestando l'avversa domanda di CP_1 cui ne chiedeva il rigetto. In particolare contestava la validità della presunta rinuncia, avendo peraltro promosso querela di falso (R.G. 6493/2017) volta a disconoscere la firma apposta sul documento.
Parallelamente, la Sig.ra promuoveva azione di accertamento per usucapione con atto CP_1 di citazione ordinario, iscritto al n. R.G. 5821/2017, chiedendo di essere ricosciuta e dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione delle particelle n. 238 e n. 296 del foglio 8 del N.C.T. del
Comune di LL IN, in virtù di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico e ultraventennale esercitato sin dal 1983.
A sostegno della domanda allegava la scrittura privata di divisione del fondo intervenuta tra le due sorelle, sostenendo di aver apposto sullo stesso una recinzione materiale sin dal 1983, e asseriva di gestire autonomamente il terreno, del quale ha sempre avuto il pieno ed esclusivo godimento.
Con provvedimento del 21 gennaio 2019, il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti e la conversione del rito da sommario a ordinario, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e testimoniale, pervenuta al mutato giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 17 marzo 2025, sulle precisazione delle parti a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La presente controversia richiede di valutare due distinte - ma strettamente collegate - questioni giuridiche: da un lato, la domanda di restituzione del terreno agricolo proposta dalla Sig.ra Pt_1
dall'altro, la domanda di accertamento della proprietà per usucapione avanzata dalla Sig.ra
[...]
Entrambe le questioni sono relative alla titolarità di un terreno agricolo sito nel CP_1
Comune di LL IN, località Camarda, originariamente intestato al di loro padre
[...]
, assegnatario dell'Opera per la Valorizzazione della Sila con atto del 12 gennaio 1957, Per_1 gravato da patto di riservato dominio sino al 1992.
Alla morte del padre, avvenuta il 24 aprile 1983, le germane sottoscrivevano una scrittura privata con la quale si dividevano bonariamente il fondo, attribuendo alla Sig.ra la porzione CP_1 lato strada e alla Sig.ra quella lato montagna, con indicazione dei confini e delle Parte_1 rispettive spettanze. Tale accordo, mai contestato formalmente, è stato materialmente rispettato, come confermato da testimoni e documentazione fotografica, con gestione autonoma e coltivazione delle porzioni assegnate.
Nel corso del procedimento riunito sono stati escussi sei testimoni di e due di CP_1 Pt_1
è stata acquisita la sentenza n. 1481/2024 sulla querela di falso proposta da
[...] CP_1 sono stati prodotti documenti fotografici, planimetrie, atti di mandato legale e ricevute di
RGAC n. 3247/2017 - Pagina 2 di 5 pagamento;
è stata confermata l'esistenza della divisione materiale del fondo sin dal 1983 nonchè il possesso esclusivo esercitato dalla Sig.ra con coltivazione, manutenzione e CP_1 pagamento delle spese.
3. La domanda di restituzione del terreno introdotta dalla Sig.ra è infondata e va Parte_1 rigettata.
La Sig.ra ha fondato la propria pretesa restitutoria sulla scorta del fatto che l'Ente Parte_1
Regionale di sviluppo agricolo della Calabria, con deliberazione n. 1062/92 del 31.12.1992 aveva dichiarato il subingresso della signora e sulla presunta rinuncia al subingresso Parte_1 sottoscritta dalla sorella il 20 febbraio 1999, atto che avrebbe conferito alla stessa la CP_1 titolarità esclusiva del terreno. Tuttavia, tale documento è stato oggetto di procedimento per querela di falso (R.G. 6493/2017), conclusasi con la sentenza n. 1481/2024 del Tribunale di
Catanzaro, che ha accertato la falsità della firma dichiarandola apocrifa e vergata da mano aliena.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata acquisita al fascicolo del presente giudizio con provvedimento del 07.08.2024. Ne consegue che la rinuncia è giuricamente inutilizzabile e non può fondare alcuna pretesa restitutoria da parte della convenuta.
4. La domanda di accertamento per usucapione promossa da appare fondata e merita CP_1 accoglimento.
Va preliminarmente osservato che, alla data di introduzione del giudizio, l'immobile oggetto di causa risultava essere intestato a sicché correttamente il contraddittorio è stato Parte_1 instaurato nei confronti dell'attuale titolare formale del diritto. Sul punto la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'azione con cui si rivendica la proprietà a titolo di usucapione deve essere proposta unicamente nei confronti dell'attuale proprietario al momento della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, i quali non rivestono la qualità di litisconsorti necessari (cfr.
Cass. 24260/2018; Cass. n. 17270/2015).
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista per effetto del possesso continuato per venti anni. È dunque necessario verificare la sussistenza dei due elementi costitutivi del possesso utile ad usucapionem: il corpus possessionis, ossia l'esercizio materiale di poteri sulla cosa, e l'animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi come proprietario, esercitando una signoria di fatto sulla res.
Il bene immobile oggetto della domanda di usucapione, originariamente assegnato al padre delle parti, , con atto notarile del 12 gennaio 1957, era gravato da patto di riservato Persona_1 dominio sino al 1992; il fondo in questione, destinato al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per fatto pacifico rientra nei terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo, che, per loro natura, per trent'anni dalla prima assegnazione, sono assoggettati al regime del
RGAC n. 3247/2017 - Pagina 3 di 5 patrimonio indisponibile e, pertanto, non usucapibili. La Suprema Corte ha più volte chiarito che tale regime non è stato abrogato dalla L. n. 346/1976 né inciso dalle leggi di affrancazione o riscatto (Cass. Sez. II, ord. n. 26714/2020; Cass. 24 febbraio 2009, n. 4430; Cass. 26 luglio 2004,
n. 14000; Cass. Sent. n. 5227/1998), escludendo l'usucapibilità dei fondi di riforma fondiaria prima del decorso del trentennio e sottolineando la prevalenza della funzione pubblica di redistribuzione della proprietà terriera.
Ne consegue che, nel caso di specie, essendo spirato il termine trentennale nel 1987, l'usucapione
è astrattamente configurabile. Infatti tra il 1987 (trenta anni dalla prima assegnazione) e il 2017
(anno di instaurazione del giudizio), è, evidentemente, trascorso un tempo sufficiente all'acquisto per usucapione.
La prova documentale e testimoniale ha dimostrato che, sin dalla morte del padre (1983), le sorelle sottoscrissero una scrittura privata di divisione bonaria del fondo, attribuendo a la CP_1 porzione lato strada e a quella lato montagna. Tale scrittura, mai disconosciuta, Parte_1 costituisce valido titolo per individuare l'inizio del possesso utile. Ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se non
è disconosciuta;
e nel caso di specie, la sottoscrizione non è stata oggetto di querela di falso né di formale disconoscimento, anzi è stata confermata da testimoni.
La condotta di integra atti inequivoci di possesso uti dominus: la recinzione del fondo CP_1 con pali e rete metallica sin dal 1983, la coltivazione autonoma e la gestione esclusiva. La
Cassazione ha chiarito che la recinzione costituisce elemento decisivo per dimostrare l'intenzione di esercitare il possesso come proprietario esclusivo, in quanto esprime il ius excludendi alios
(Cass. civ. Sez. II, ord. 20 gennaio 2022, n. 1796).
Quanto alla presunzione di tolleranza nei rapporti di parentela, essa può essere superata da elementi concreti e duraturi. La giurisprudenza ha affermato che, sebbene nei rapporti familiari sia plausibile un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo, tale presunzione non opera quando l'utilizzo del bene si sia protratto per decenni con modalità incompatibili con la mera detenzione (Cass. n. 11277/2015; Cass. n. 23294/2021; Cass. n. 1413/2024). Nel caso di specie, la durata ultraventennale del possesso, la divisione materiale del fondo, la recinzione e la gestione autonoma escludono la mera detenzione tollerata e dimostrano un possesso pieno e autonomo, conforme ai requisiti dell'art. 1158 c.c.
Va altresì sottolineato, in chiave sistematica, che l'istituto dell'usucapione, quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà, risponde a una duplice ratio: da un lato, garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici, consolidando situazioni di fatto protrattesi nel tempo;
dall'altro, sanzionare l'inerzia del titolare formale del diritto, che omette di esercitare i poteri dominicali.
RGAC n. 3247/2017 - Pagina 4 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che l'usucapione costituisce un meccanismo di tutela dell'affidamento e della sicurezza dei traffici giuridici, volto a trasformare una situazione di fatto in una situazione di diritto, quando il possesso si sia protratto per il tempo e con le modalità previste dalla legge.
Nel caso di specie, la condotta di – consistente nella recinzione, coltivazione e CP_1 gestione esclusiva del fondo – integra quel “quid pluris” richiesto dalla giurisprudenza per distinguere il possesso dalla mera detenzione, soprattutto nei rapporti tra parenti, ove la presunzione di tolleranza è più forte. La divisione bonaria del fondo, mai contestata, costituisce ulteriore elemento di certezza, idoneo a qualificare il possesso come esercizio di un diritto dominicale.
Ne consegue che la domanda di usucapione proposta da è fondata e merita CP_1 accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di e Parte_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3247/2017 a cui è riunita la causa civile iscritta al n. R.G. 5821/2017, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara che la stessa è CP_1 proprietaria per intervenuta usucapione del terreno agricolo sito nel Comune di LL IN, località Camarda, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 8, particelle 238 e 296;
2) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro – Agenzia del Territorio competente di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3) rigetta la domanda di restituzione del terreno proposta da per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
4) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice Parte_1
che si liquidano in complessivi €. 2.552,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CP_1
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, il 3 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
MA AN DO
RGAC n. 3247/2017 - Pagina 5 di 5