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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9849/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9849/2019
Oggi 21/05/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. , il quale si riporta alla propria memoria Controparte_1 autorizzata e chiede che la causa sia decisa in conformità;
per , l'avv. , il quale si riporta Controparte_2 Controparte_3 alle note autorizzate e chiede che la causa venga decisa.
per , anche per delega dell'avv. LA TORRE l'avv. CP_4
, il quale si riporta alla memoria conclusiva autorizzata Controparte_3
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9849/2019 promossa da:
C.F. ), C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
C.F. , in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_1
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE GAETANO C.F._6
e dell'avv. ; Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati tra il 7/10/2019 e 9/10/2019, Pt_1
, , e hanno convenuto in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e CP_4 Controparte_2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che i convenuti e non Controparte_2 CP_4 sono gli unici ed esclusivi proprietari dell'appezzamento di terreno innanzi descritto, con ordine di cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio dei diritti di proprietà degli attori.
2) Voglia, quindi, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni pagina 2 di 7 in favore degli attori e al pagamento delle spese e competenze di giustizia in favore dello scrivente difensore antistata rio».
A fondamento della propria domanda hanno dedotto:
− che con atto pubblico del 5/5/2016 per notar CP_2 Pt_1
(rep. 75551 racc. 35941) , aveva donato al figlio la Persona_2 CP_4 piena proprietà della seguente consistenza immobiliare: «appezzamento di terreno di natura agricola della complessiva superficie catastale di ha
7.61.26, sito in Comune di Serre località Ionta, confinante con strada
Provinciale, con fiume Sele, con proprietà e Persona_3 CP_5
, il tutto riportato in Catasto Terreni del Comune di Serre al FOL. 35:
[...]
− part. 77 AA, sem. irr. di cl.U, are 90.00 – rd euro 144,09 – ra euro
88,31;
− part. 77AB, bosco ceduo di cl. U. are 20.00, rd euro 0,62 – ra euro 0.10;
− part. 395, sem. irr. di cl. U, ha 6.51.26, rd € 1.042,68 – ra € 639,06»
− che, nel sopramenzionato atto, il donante aveva dichiarato di essere pieno proprietario dell'appezzamento sia per titoli che per possesso pacifico e ininterrotto da oltre venti anni;
− che, invece, il terreno era di proprietà al 100% di e, a Parte_1 seguito della sua morte avvenuta in data 6/11/1990, era stato trasmesso pro- quota legittima ai figli tra cui, (n. 11/9/1935), il dante causa Persona_1 sia di essi attori che del convenuto;
Controparte_2
− che l'immobile era stato sempre posseduto e goduto, in relazione alle rispettive quote, prima da , unitamente ai GE Persona_1 CP_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Parte_2 Persona_4
e , e, successivamente, dai suoi figli, odierni Persona_5 Controparte_2 attori;
− che, pertanto, non è unico ed esclusivo proprietario . Controparte_2
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni menzionate in premessa.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio Persona_6 CP_4 con comparsa di costituzione e risposta nella quale hanno eccepito:
• improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
• nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della pagina 3 di 7 domanda, in quanto non si comprende se gli attori intendano impugnare l'atto pubblico di donazione per notar del 5/5/2016 o se agiscano in Persona_2 rivendicazione.
Hanno, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…]
1) preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto:
3) rigettare comunque la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
4) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F. e CNA come per legge».
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Si osserva che gli attori, in data 17/11/2020, hanno depositato il verbale di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria esper ito ai sensi del
D.lgs. 28/2010 e conclusosi negativamente, pertanto, risulta assolt a la condizione di procedibilità, vertendo la presente controversia in materia d i diritti reali.
2. Sulla dedotta nullità dell'atto di citazione.
2.1. Preliminarmente al merito, anche al fine di procedere a una corretta qualificazione della domanda, va esaminata l'eccezione di nullità della citazione formulata dai convenuti, i quali hanno dedotto l'indeterminatezza del petitim per non aver, gli attori, chiarito se, con l'atto introduttivo, abbiano impugnato l'atto pubblico di donazione per notar del 5/5/2016 o Persona_2 se abbiano agito in rivendicazione.
2.2. Ebbene, questo giudicante ritiene che gli attori, a differenza di quanto precisato nelle conclusioni dove sostengono di aver avanzato un'azione negatoria ai sensi dell'art. 949 cod. civ., abbiano inteso avanzare, invece, una pagina 4 di 7 domanda di mero accertamento della comproprietà dell'immobile oggetto di causa.
2.3. In diritto si osserva che l'azione ex art. 949 cod. civ. costituisce un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che affermano la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa e non quando i terzi si affermino proprietari esclusivi del bene. In tal caso, a seconda che l'attore chieda o meno la restituzione del bene e, quindi, che non sia o sia nel possesso del bene, si configura, rispettivamente, l'azione di rivendicazione (art. 948 cod. civ.) o quella di mero accertamento della proprietà (C. 6258/2009).
2.4. Riportando i principi illustrati al caso di specie , la qualificazione dell'azione intrapresa nei termini precisati si evince sia della conclusioni rassegnate nell'atto di citazione – «voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che i convenuti e non sono gli Controparte_2 CP_4 unici ed esclusivi proprietari dell'appezzamento di terreno […]» – ma anche dal corpo dell'atto introduttivo dove si legge che il convenuto Controparte_2 era, insieme al RM (dante causa degli attori), titolare Persona_1 pro quota dell'immobile oggetto di causa («era di proprietà al 100% di
[...]
[…] e trasmesso alla sua morte, avvenuta in data 6/11/1990, Parte_1 pro-quota legittima ai figli, tra cui nato il [...] – dante Persona_1 causa degli attuali attori e . Controparte_2
L'immobile, pertanto, è stato sempre posseduto e goduto – in relazione alle rispettive quote – prima da , unitamente ai GE , Persona_1 CP_6
, , , e e successivamente alla CP_7 CP_8 Pt_2 Per_4 Per_5 CP_2 sua morte dai figli, attuali attori»).
2.5. Pertanto, deve ritenersi che l'azione avanzata dagli attori sia di mero accertamento della loro comproprietà sull'immobile di cui è causa, non essendo stata contestata la contitolarità dei convenuti, ma, anzi, riconosciuta nello stesso atto introduttivo in cui si afferma che lo stesso convenuto ha sempre posseduto e goduto della sua quota sul bene insieme al fratello, dante causa degli attori, . Persona_1
3. Al riguardo, bisogna osservare come sia stato effettivamente affermato dalla Corte di cassazione che l'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non comporta per l'attore l'onere della "probatio diabolica" (cfr. Cass.
pagina 5 di 7 7777/05, 7894/00, 12300/97), ma è anche vero che in altre pronunce si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio (cfr. Cass. 696 del 22/01/00): interpretazione più rigorosa e condivisibile, che trova conferma anche nella sentenza Cass. Sez. Un. 28/03/14 n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dell'onere della prova ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (cfr. in argomento anche Cass.
1210/17).
3.1. Orbene, la giurisprudenza ha più volte statuito che nelle controversie sulla proprietà tra i condividenti o i loro eventi causa l'atto di divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione (Cfr. Cass. 4828/94,
4730/15, 15504/18).
3.2. Allo stesso modo, è stato autorevolmente affermato che nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti di acquisto, il passaggio dalla proprietà di quella determinata persona fino a lui (cfr. Cass. 5648/2019 ).
3.3. Nel caso di specie, seppur non applicando l'indirizzo che ritiene sussistente un onere probatorio meno rigoroso di quello della probatio diabolica (sia in quanto l'azione intrapresa non è qualificabile come azione di rivendica sia perché è pacifico e non contestat a la presenza di un comune dante causa – ), gli attori erano comunque tenuti a dimostrare, con Parte_1 ogni mezzo e anche in via presuntiva, l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene (anche nel caso in cui la domanda fosse rientrate nell'alveo dell'art. 949 cod. civ. come sostenuto dagli attori nella propria comparsa conclusionale).
3.4. In ogni caso, invece, dallo scarno corredo probatorio allegato agli atti non è possibile desumere alcuna titolarità in capo agli attori dell'immobile oggetto di causa, oltre a non comprendersi chi abbia il possesso dello stesso.
3.5. Gli unici documenti depositati con la seconda memoria istruttoria (in pagina 6 di 7 data 26/1/2021) oltre a non essere interamente leggibili (all.ti a, b e c) risultano irrilevanti non solo ai fini dell'accertamento della loro titolarità sul bene, ma anche in quanto non sembrano avere a oggetto l'immobile de quo
(nessuno dei tre contratti allegati fa riferimento al foglio 35 particella 77AA,
77AB e 395), né gli attori hanno ricostruito i frazionamenti del bene di cui chiedono accertarsi la comproprietà, avendolo indicato solo per relationem rispetto all'atto di donazione.
3.6. Altresì per quanto riguarda l'allegato d) in cui si fa riferimento al foglio
17 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Altavilla Silentina (e non al 35).
3.7. Irrilevante anche l'allegato e) in cui la particella 77 (senza alcuna altra specifica) viene esclusa dal pignoramento perché nulla prova circa la titolarità degli attori sul bene.
3.8. La domanda, quindi, deve essere rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza degli attori e sono calcolate sul valore indeterminabile, bassa complessità (vista la presenza della domanda di risarcimento del danno e il valore dei fondi in contestazione, il valore effettivo
è nient'affatto corrispondete al valore dichiarato ) con liquidazione ai minimi, vista l'unicità della questione esaminata e il tenore delle difese dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
21 maggio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9849/2019
Oggi 21/05/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. , il quale si riporta alla propria memoria Controparte_1 autorizzata e chiede che la causa sia decisa in conformità;
per , l'avv. , il quale si riporta Controparte_2 Controparte_3 alle note autorizzate e chiede che la causa venga decisa.
per , anche per delega dell'avv. LA TORRE l'avv. CP_4
, il quale si riporta alla memoria conclusiva autorizzata Controparte_3
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9849/2019 promossa da:
C.F. ), C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
C.F. , in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_1
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE GAETANO C.F._6
e dell'avv. ; Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati tra il 7/10/2019 e 9/10/2019, Pt_1
, , e hanno convenuto in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e CP_4 Controparte_2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che i convenuti e non Controparte_2 CP_4 sono gli unici ed esclusivi proprietari dell'appezzamento di terreno innanzi descritto, con ordine di cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio dei diritti di proprietà degli attori.
2) Voglia, quindi, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni pagina 2 di 7 in favore degli attori e al pagamento delle spese e competenze di giustizia in favore dello scrivente difensore antistata rio».
A fondamento della propria domanda hanno dedotto:
− che con atto pubblico del 5/5/2016 per notar CP_2 Pt_1
(rep. 75551 racc. 35941) , aveva donato al figlio la Persona_2 CP_4 piena proprietà della seguente consistenza immobiliare: «appezzamento di terreno di natura agricola della complessiva superficie catastale di ha
7.61.26, sito in Comune di Serre località Ionta, confinante con strada
Provinciale, con fiume Sele, con proprietà e Persona_3 CP_5
, il tutto riportato in Catasto Terreni del Comune di Serre al FOL. 35:
[...]
− part. 77 AA, sem. irr. di cl.U, are 90.00 – rd euro 144,09 – ra euro
88,31;
− part. 77AB, bosco ceduo di cl. U. are 20.00, rd euro 0,62 – ra euro 0.10;
− part. 395, sem. irr. di cl. U, ha 6.51.26, rd € 1.042,68 – ra € 639,06»
− che, nel sopramenzionato atto, il donante aveva dichiarato di essere pieno proprietario dell'appezzamento sia per titoli che per possesso pacifico e ininterrotto da oltre venti anni;
− che, invece, il terreno era di proprietà al 100% di e, a Parte_1 seguito della sua morte avvenuta in data 6/11/1990, era stato trasmesso pro- quota legittima ai figli tra cui, (n. 11/9/1935), il dante causa Persona_1 sia di essi attori che del convenuto;
Controparte_2
− che l'immobile era stato sempre posseduto e goduto, in relazione alle rispettive quote, prima da , unitamente ai GE Persona_1 CP_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Parte_2 Persona_4
e , e, successivamente, dai suoi figli, odierni Persona_5 Controparte_2 attori;
− che, pertanto, non è unico ed esclusivo proprietario . Controparte_2
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni menzionate in premessa.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio Persona_6 CP_4 con comparsa di costituzione e risposta nella quale hanno eccepito:
• improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
• nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della pagina 3 di 7 domanda, in quanto non si comprende se gli attori intendano impugnare l'atto pubblico di donazione per notar del 5/5/2016 o se agiscano in Persona_2 rivendicazione.
Hanno, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…]
1) preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto:
3) rigettare comunque la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
4) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F. e CNA come per legge».
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Si osserva che gli attori, in data 17/11/2020, hanno depositato il verbale di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria esper ito ai sensi del
D.lgs. 28/2010 e conclusosi negativamente, pertanto, risulta assolt a la condizione di procedibilità, vertendo la presente controversia in materia d i diritti reali.
2. Sulla dedotta nullità dell'atto di citazione.
2.1. Preliminarmente al merito, anche al fine di procedere a una corretta qualificazione della domanda, va esaminata l'eccezione di nullità della citazione formulata dai convenuti, i quali hanno dedotto l'indeterminatezza del petitim per non aver, gli attori, chiarito se, con l'atto introduttivo, abbiano impugnato l'atto pubblico di donazione per notar del 5/5/2016 o Persona_2 se abbiano agito in rivendicazione.
2.2. Ebbene, questo giudicante ritiene che gli attori, a differenza di quanto precisato nelle conclusioni dove sostengono di aver avanzato un'azione negatoria ai sensi dell'art. 949 cod. civ., abbiano inteso avanzare, invece, una pagina 4 di 7 domanda di mero accertamento della comproprietà dell'immobile oggetto di causa.
2.3. In diritto si osserva che l'azione ex art. 949 cod. civ. costituisce un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che affermano la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa e non quando i terzi si affermino proprietari esclusivi del bene. In tal caso, a seconda che l'attore chieda o meno la restituzione del bene e, quindi, che non sia o sia nel possesso del bene, si configura, rispettivamente, l'azione di rivendicazione (art. 948 cod. civ.) o quella di mero accertamento della proprietà (C. 6258/2009).
2.4. Riportando i principi illustrati al caso di specie , la qualificazione dell'azione intrapresa nei termini precisati si evince sia della conclusioni rassegnate nell'atto di citazione – «voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che i convenuti e non sono gli Controparte_2 CP_4 unici ed esclusivi proprietari dell'appezzamento di terreno […]» – ma anche dal corpo dell'atto introduttivo dove si legge che il convenuto Controparte_2 era, insieme al RM (dante causa degli attori), titolare Persona_1 pro quota dell'immobile oggetto di causa («era di proprietà al 100% di
[...]
[…] e trasmesso alla sua morte, avvenuta in data 6/11/1990, Parte_1 pro-quota legittima ai figli, tra cui nato il [...] – dante Persona_1 causa degli attuali attori e . Controparte_2
L'immobile, pertanto, è stato sempre posseduto e goduto – in relazione alle rispettive quote – prima da , unitamente ai GE , Persona_1 CP_6
, , , e e successivamente alla CP_7 CP_8 Pt_2 Per_4 Per_5 CP_2 sua morte dai figli, attuali attori»).
2.5. Pertanto, deve ritenersi che l'azione avanzata dagli attori sia di mero accertamento della loro comproprietà sull'immobile di cui è causa, non essendo stata contestata la contitolarità dei convenuti, ma, anzi, riconosciuta nello stesso atto introduttivo in cui si afferma che lo stesso convenuto ha sempre posseduto e goduto della sua quota sul bene insieme al fratello, dante causa degli attori, . Persona_1
3. Al riguardo, bisogna osservare come sia stato effettivamente affermato dalla Corte di cassazione che l'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non comporta per l'attore l'onere della "probatio diabolica" (cfr. Cass.
pagina 5 di 7 7777/05, 7894/00, 12300/97), ma è anche vero che in altre pronunce si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio (cfr. Cass. 696 del 22/01/00): interpretazione più rigorosa e condivisibile, che trova conferma anche nella sentenza Cass. Sez. Un. 28/03/14 n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dell'onere della prova ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (cfr. in argomento anche Cass.
1210/17).
3.1. Orbene, la giurisprudenza ha più volte statuito che nelle controversie sulla proprietà tra i condividenti o i loro eventi causa l'atto di divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione (Cfr. Cass. 4828/94,
4730/15, 15504/18).
3.2. Allo stesso modo, è stato autorevolmente affermato che nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti di acquisto, il passaggio dalla proprietà di quella determinata persona fino a lui (cfr. Cass. 5648/2019 ).
3.3. Nel caso di specie, seppur non applicando l'indirizzo che ritiene sussistente un onere probatorio meno rigoroso di quello della probatio diabolica (sia in quanto l'azione intrapresa non è qualificabile come azione di rivendica sia perché è pacifico e non contestat a la presenza di un comune dante causa – ), gli attori erano comunque tenuti a dimostrare, con Parte_1 ogni mezzo e anche in via presuntiva, l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene (anche nel caso in cui la domanda fosse rientrate nell'alveo dell'art. 949 cod. civ. come sostenuto dagli attori nella propria comparsa conclusionale).
3.4. In ogni caso, invece, dallo scarno corredo probatorio allegato agli atti non è possibile desumere alcuna titolarità in capo agli attori dell'immobile oggetto di causa, oltre a non comprendersi chi abbia il possesso dello stesso.
3.5. Gli unici documenti depositati con la seconda memoria istruttoria (in pagina 6 di 7 data 26/1/2021) oltre a non essere interamente leggibili (all.ti a, b e c) risultano irrilevanti non solo ai fini dell'accertamento della loro titolarità sul bene, ma anche in quanto non sembrano avere a oggetto l'immobile de quo
(nessuno dei tre contratti allegati fa riferimento al foglio 35 particella 77AA,
77AB e 395), né gli attori hanno ricostruito i frazionamenti del bene di cui chiedono accertarsi la comproprietà, avendolo indicato solo per relationem rispetto all'atto di donazione.
3.6. Altresì per quanto riguarda l'allegato d) in cui si fa riferimento al foglio
17 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Altavilla Silentina (e non al 35).
3.7. Irrilevante anche l'allegato e) in cui la particella 77 (senza alcuna altra specifica) viene esclusa dal pignoramento perché nulla prova circa la titolarità degli attori sul bene.
3.8. La domanda, quindi, deve essere rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza degli attori e sono calcolate sul valore indeterminabile, bassa complessità (vista la presenza della domanda di risarcimento del danno e il valore dei fondi in contestazione, il valore effettivo
è nient'affatto corrispondete al valore dichiarato ) con liquidazione ai minimi, vista l'unicità della questione esaminata e il tenore delle difese dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
21 maggio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 7 di 7