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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27919 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad oggetto: “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
(C.F: ), , (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
, ( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_3 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Gianluca Cuneo presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in San Giorgio a Cremano, Via
F. Turati n.13
ATTRICE
E
Via Ponti Rossi n. 200 - Controparte_1
Napoli, (C.F. ), in persona dell'amm.re p.t., Sig. rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 Controparte_2
procura in atti,dall'Avv. Raffaele Anatriello ed elettivamente domiciliati presso il recapito postale del medesimo legale in Napoli alla Via Peppino Impastato n°19 Sc. N (Parco Fiorito).
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli istanti in epigrafe indicati, in qualità di proprietari condomini del supercondominio Parco Teresa Visconti di Napoli, Via Ponti Rossi n.200 hanno impugnato la delibera assunta in data 28.09.2020, in seconda convocazione, dall'assemblea delle parti comuni,
in relazione ai punti 1, 2, 3, 5,6,7,9,10 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto, rispettivamente: discussione bilanci al 30.5.2018; approvazione bilanci dal 01.06.2018 al 31.12.2019 e relativi riparti;
nomina e/ o riconferma amministratore;
presa d'atto missiva dell'avv.to Ugo Caristo per la ditta “ La protetta security”; presa d'atto della missiva dell'avv. Claudia Salemme per la dott.ssa per richiesta compensi Persona_1
professionali; esame questione passo carraio e ratifica mandato al tecnico;
nomina agronomo per visionare lo stato degli alberi alto fusto presenti nelle parti comuni;
relazione su mandato già raccolto per azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. Controparte_3
Con il primo motivo hanno dedotto vizi nella costituzione dell'assemblea delle parti comuni del supercondominio di Via Ponti Rossi n.200 atteso che, in violazione dell'art.67 co.3 disp att c.c. e dell'art.13
del regolamento condominiale, l'assemblea non era stata preceduta dalle assemblee dei singoli palazzi e vi avevano partecipato solo i singoli condomini, anche per delega e non gli amministratori dei singoli fabbricati.
Con il secondo motivo di impugnazione hanno dedotto ulteriori vizi di irregolarità nella costituzione dell'assemblea nei seguenti termini: a) la sig.ra non aveva mai rilasciato delega in favore del Parte_4
sig. B;
b) i sig.ri e , comproprietari dello stesso appartamento non avrebbero Per_2 Pt_5 CP_4
potuto essere delegati ciascuno da altri due condomini, atteso che l'art.16 del regolamento prevede il diritto di partecipazione in assemblea di uno solo dei comproprietari;
c) le deleghe conferite in favore di CP_5
, , , collaboratori e soci
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
dell'amministratore erano in palese conflitto di interessi, specie con riguardo alla posizione dei CP_2
primi due ed aggiravano il divieto legale previsto dall'art.67, co.5 delle disp.att.c.p.c.
Con il terzo motivo hanno dedotto che, ove pure dovesse ritenersi regolarmente costituita l'assemblea in seconda convocazione, in quanto erano presenti 1.315,05 millesimi (corrispondenti ad 1/3 dei millesimi complessivi del fabbricato secondo la tabella B), non avrebbe comunque potuto deliberare, ai sensi dell'art.1136 c.c. per mancato raggiungimento dei quorum, sui punti dell'o.d.g., n.3, nomina e revoca amministratore, 1 e 2, riparto spese straordinarie di notevole entità, nonché sui punti 5,6,7,9,10 in quanto relativi all'approvazione di spese straordinarie.
Infine, quanto al punto n.2 all'od.g. evidenziavano che non erano stati fornite agli istanti, benchè richiesti a mezzo pec in data 18.09.2020, nonchè all'incontro presso lo studio dell'amministratore in data 28.09.2020, né
a seguito di ulteriore p.e.c. del 29.09.2020, i documenti giustificativi di molte delle spese inserite nei rendiconti dal 1.06.2018 al 31.12.2019.
1.1. Costituitosi il convenuto;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ritenuta la CP_1
causa matura per la decisione;
subentrato questo giudice in data 15.07.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.03.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione richiamata, con deposito della sentenza nel termine di gg.30. 2. Il Tribunale osserva.
2.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn.
3 e 4 c.p.c.
Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza, per aversi atto nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto.
In particolare, per aversi nullità della citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione esatta attraverso l'esame complessivo dell'atto e che il convenuto non possa quindi apprestare una compiuta difesa.
In particolare, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva (Cass. n. 17023
del 2003; Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 3911 del 2001). Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto introduttivo, i fatti posti a fondamento della domanda e il contenuto della stessa sono compiutamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
2.2.Ciò posto, nella fattispecie in esame, il è un supercondominio composto Controparte_10
di un'amministrazione delle parti comuni, con un suo amministratore ed un'amministrazione dei singoli fabbricati “ La Dalia”, “ La Violetta” e “ La Margherita”, come previsto dal regolamento versato in atti.
Il legislatore, con la riforma attuata con D.lgs 220/2012, ha voluto disciplinare tali realtà, fissando dei principi precisi, in materia di gestione con gli artt. 1117 bis c.c. 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
La prima norma ha esteso l'applicazione delle disposizioni degli artt. da 1117 a 1139 c.c., in quanto compatibili,
in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più Condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., mentre l'art. 67 disp. att. cc ha disciplinato un particolare aspetto, sia pur rilevante, della gestione del Supercondominio, avendone previsto una peculiare modalità di composizione dell'organo assembleare allorché i partecipanti di esso superino le sessanta unità e sempre che l'assemblea debba deliberare in merito all'approvazione della gestione ordinaria del Supercondominio od alla nomina dell'amministratore.
In particolare, l'art 67 disp. att. c.c., al co.3 stabilisce che “Nei casi di cui all'articolo 1117 bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun Condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per
la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza,
ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità
giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida
a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al
condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”.
Il successivo comma quarto stabilisce che “ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea”.
2.3. Dalla disposizione normativa richiamata, consegue, innanzitutto l'espressa qualifica di mandatario dei condomini del rappresentante del condominio contenuta nell'art. 67 disp. att. c.p.c. (“il rappresentante risponde con le regole del mandato”) relativamente alle decisioni da assumere nell'assemblea del supercondominio.
Inoltre, poiché la norma non stabilisce, altresì, che fra i compiti del rappresentante vi sia quello di impugnativa delle delibere assembleari assunte in sua assenza o rispetto alle quali abbia assunto un voto contrario, facendo applicazione della norma di cui all'art. 1711, I comma, c.c., deve ritenersi che il potere di impugnativa delle decisioni assunte dal supercondominio non competa al rappresentante, bensì spetti, secondo le regole ordinarie,
esclusivamente ai singoli condomini del supercondominio mandanti.
In conclusione, poiché l'art. 67 disp. att. c.c. non detta alcuna normativa speciale in punto di impugnativa delle delibere assembleari, deve ritenersi che detto potere di impugnativa sia disciplinato dalle norme in materia di così come previsto dall'art. 1117 bis c.c., non ravvisandosi alcuna incompatibilità fra le stesse e CP_1
la disciplina del supercondominio. Sono solo i singoli condomini, proprietari di una o più unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che compongono il supercondominio, quindi, ad avere il potere di chiedere l'annullamento delle deliberazioni del supercondominio;
dunque, gli attori, condomini assenti all'assemblea sono legittimati ad impugnare la delibera per cui è causa.
2.4. Ebbene, nella fattispecie in esame il convenuto ha più di 60 condomini, per quanto risulta sia CP_1
dal verbale di assemblea in atti sia dalle Tabelle Millesimali allegate al regolamento di condominio –
circostanza peraltro non è espressamente contestata dal convenuto - occorre pertanto verificare, ai fini dell'applicabilità del co.3 dell'art.67 disp att cpc, quali degli argomenti esaminati dall'assemblea del supercondominio fossero di natura ordinaria e quali di natura straordinaria.
Ebbene ritiene il Tribunale che tutti gli oggetti all'odg dell'assemblea del 28.09.2020 rientrano nell' ambito di applicazione della previsione di cui all'art.67, co.3 disp att c.c. e dunque che l'assemblea sia stata invalidamente costituita con la partecipazione dei singoli condomini in luogo dei rappresentanti dei fabbricati.
Ed invero, pacificamente per espressa disposizione dell'art.67 co.3 disp att c.c. vi rientra il punto 3) nomina e/ o riconferma dell'amministratore, non essendovi dubbio che la riconferma è un'ipotesi di nomina;
vi rientrano inoltre i punti 1) e 2) relativi alla discussione bilanci al 30.5.2018 ed approvazione bilanci dal
01.06.2018 al 31.12.2019 e relativi riparti, in quanto attività afferente all'ordinaria amministrazione.
Quanto ai punto 5) e 6), gli stessi sono relativi ad una “presa d'atto” da parte dell'assemblea rispettivamente della missiva dell'avv.to Ugo Caristo per conto della ditta “ la Protetta Security” che vanta un credito in relazione al quale i condomini hanno chiesto all'amministratore di verificare la congruità degli importi, i pagamenti già effettuati e di procedere al riparto e della missiva dell'avv.to Claudia Salemme per conto della dott.ssa che vanta compensi professionali per l'invio telematico di modelli fiscali 770 (anni Persona_1
dal 2013 al 2015) e cud ( anni 2015 e 2016) in relazione alla quale l'assemblea parimenti ha deliberato di corrispondere gli onorari.
Trattasi all'evidenza, in un caso di una spesa già approvata per il servizio di guardiania e nell'altro, in ogni caso, di una spesa inerente la gestione ordinaria in quanto relativa all'assolvimento degli adempimenti fiscali.
Quanto ai punti 7), 9) e 10), l'amministratore relaziona l'assemblea rispettivamente in ordine alla “questione del passo carraio” con ratifica dell'assemblea dell'incarico già conferito al tecnico, al fatto che non sono stati presentati preventivi di agronomi con invito ai condomini di presentarli per sottoporli al vaglio dei rappresentanti dei fabbricati, alla questione relativa al “mandato già raccolto” per l'azione di responsabilità
nei confronti dell'avv.to rappresentando di avere inviato email all'avv.to Cavallaro per il Controparte_3
conferimento dell'incarico senza riscontro e di essere intenzionato a recarsi presso lo studio del predetto, con impegno a riferire ai rappresentanti dei fabbricati.
Ebbene, benchè ai punti richiamati non vi è l'adozione di alcuna delibera da parte dell'assemblea, atteso che,
come già evidenziato, l'amministratore si è limitato a relazionare/aggiornare l'assemblea sull'evoluzione di decisioni già assunte, è dirimente osservare che, in ogni caso, anche in ordine alla ratifica dell'incarico conferito al tecnico per il passo carraio, tutte le questioni esaminate attengono all'ordinaria amministrazione non essendo ravvisabili interventi di spesa per la manutenzione straordinaria, né per innovazioni, modificazioni o tutela delle destinazione d'uso, previste dagli art.1120 e seguenti c.c.
2.5. Appare dunque sussistente il denunciato vizio di costituzione dell'assemblea ove si consideri che nell'ipotesi di supercondominio con più di sessanta condomini, la legge - prevedendo come obbligatoria la nomina dei rappresentanti dei fabbricati - stabilisce implicitamente che costoro siano gli unici legittimati a sedersi in assemblea ed a deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione e sulla nomina dell'amministratore del supercondominio, costituendo l'art. 67 disp. att. c.c. norma inderogabile - come affermato dall'art. 72 disp. att. c.c. - integrativa dell'art. 1136, VI comma, c.c., il quale stabilisce l'assemblea non possa deliberare “se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.
Dall'altra parte, anche il regolamento di condominio, in atti, prevede all'art.13 come organi dell'intero , CP_1
l'assemblea generale e l'amministratore del , precisando che la prima debba essere composta CP_1
dall'amministratore del , l'amministratore dei singoli fabbricati ed i rappresenti di scala. CP_1
In conclusione, devono essere annullate le delibere adottate dall'assemblea delle parti comuni del CP_1
convenuto nel corso della riunione del 28 settembre 2020 relativamente ai punti n. 1, 2, 3, 5,6,7,9,10 all'ordine del giorno.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione comporta assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate, dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, per tutte le fasi.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, il convenuto, il quale non ha partecipato CP_1
senza giustificato motivo all'incontro di mediazione, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 27919/2020 R.G.A.C. pendente tra , , , contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in Controparte_11
persona dell'amm.re p.t., Sig. ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così Controparte_2
provvede, come in motivazione:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la delibera adottate in data 28.09.2020 dall'assemblea delle parti comuni del Controparte_11
relativamente ai punti 1, 2, 3, 5,6,7,9,10 all'ordine del giorno;
[...] b) condanna il Controparte_11
in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle spese del
[...]
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.738,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c)condanna il Via Ponti Rossi n. Controparte_11 [...]
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo CP_11
unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 01 aprile 2025
Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27919 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad oggetto: “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
(C.F: ), , (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
, ( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_3 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Gianluca Cuneo presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in San Giorgio a Cremano, Via
F. Turati n.13
ATTRICE
E
Via Ponti Rossi n. 200 - Controparte_1
Napoli, (C.F. ), in persona dell'amm.re p.t., Sig. rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 Controparte_2
procura in atti,dall'Avv. Raffaele Anatriello ed elettivamente domiciliati presso il recapito postale del medesimo legale in Napoli alla Via Peppino Impastato n°19 Sc. N (Parco Fiorito).
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli istanti in epigrafe indicati, in qualità di proprietari condomini del supercondominio Parco Teresa Visconti di Napoli, Via Ponti Rossi n.200 hanno impugnato la delibera assunta in data 28.09.2020, in seconda convocazione, dall'assemblea delle parti comuni,
in relazione ai punti 1, 2, 3, 5,6,7,9,10 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto, rispettivamente: discussione bilanci al 30.5.2018; approvazione bilanci dal 01.06.2018 al 31.12.2019 e relativi riparti;
nomina e/ o riconferma amministratore;
presa d'atto missiva dell'avv.to Ugo Caristo per la ditta “ La protetta security”; presa d'atto della missiva dell'avv. Claudia Salemme per la dott.ssa per richiesta compensi Persona_1
professionali; esame questione passo carraio e ratifica mandato al tecnico;
nomina agronomo per visionare lo stato degli alberi alto fusto presenti nelle parti comuni;
relazione su mandato già raccolto per azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. Controparte_3
Con il primo motivo hanno dedotto vizi nella costituzione dell'assemblea delle parti comuni del supercondominio di Via Ponti Rossi n.200 atteso che, in violazione dell'art.67 co.3 disp att c.c. e dell'art.13
del regolamento condominiale, l'assemblea non era stata preceduta dalle assemblee dei singoli palazzi e vi avevano partecipato solo i singoli condomini, anche per delega e non gli amministratori dei singoli fabbricati.
Con il secondo motivo di impugnazione hanno dedotto ulteriori vizi di irregolarità nella costituzione dell'assemblea nei seguenti termini: a) la sig.ra non aveva mai rilasciato delega in favore del Parte_4
sig. B;
b) i sig.ri e , comproprietari dello stesso appartamento non avrebbero Per_2 Pt_5 CP_4
potuto essere delegati ciascuno da altri due condomini, atteso che l'art.16 del regolamento prevede il diritto di partecipazione in assemblea di uno solo dei comproprietari;
c) le deleghe conferite in favore di CP_5
, , , collaboratori e soci
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
dell'amministratore erano in palese conflitto di interessi, specie con riguardo alla posizione dei CP_2
primi due ed aggiravano il divieto legale previsto dall'art.67, co.5 delle disp.att.c.p.c.
Con il terzo motivo hanno dedotto che, ove pure dovesse ritenersi regolarmente costituita l'assemblea in seconda convocazione, in quanto erano presenti 1.315,05 millesimi (corrispondenti ad 1/3 dei millesimi complessivi del fabbricato secondo la tabella B), non avrebbe comunque potuto deliberare, ai sensi dell'art.1136 c.c. per mancato raggiungimento dei quorum, sui punti dell'o.d.g., n.3, nomina e revoca amministratore, 1 e 2, riparto spese straordinarie di notevole entità, nonché sui punti 5,6,7,9,10 in quanto relativi all'approvazione di spese straordinarie.
Infine, quanto al punto n.2 all'od.g. evidenziavano che non erano stati fornite agli istanti, benchè richiesti a mezzo pec in data 18.09.2020, nonchè all'incontro presso lo studio dell'amministratore in data 28.09.2020, né
a seguito di ulteriore p.e.c. del 29.09.2020, i documenti giustificativi di molte delle spese inserite nei rendiconti dal 1.06.2018 al 31.12.2019.
1.1. Costituitosi il convenuto;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ritenuta la CP_1
causa matura per la decisione;
subentrato questo giudice in data 15.07.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.03.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione richiamata, con deposito della sentenza nel termine di gg.30. 2. Il Tribunale osserva.
2.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn.
3 e 4 c.p.c.
Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza, per aversi atto nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto.
In particolare, per aversi nullità della citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione esatta attraverso l'esame complessivo dell'atto e che il convenuto non possa quindi apprestare una compiuta difesa.
In particolare, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva (Cass. n. 17023
del 2003; Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 3911 del 2001). Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto introduttivo, i fatti posti a fondamento della domanda e il contenuto della stessa sono compiutamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
2.2.Ciò posto, nella fattispecie in esame, il è un supercondominio composto Controparte_10
di un'amministrazione delle parti comuni, con un suo amministratore ed un'amministrazione dei singoli fabbricati “ La Dalia”, “ La Violetta” e “ La Margherita”, come previsto dal regolamento versato in atti.
Il legislatore, con la riforma attuata con D.lgs 220/2012, ha voluto disciplinare tali realtà, fissando dei principi precisi, in materia di gestione con gli artt. 1117 bis c.c. 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
La prima norma ha esteso l'applicazione delle disposizioni degli artt. da 1117 a 1139 c.c., in quanto compatibili,
in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più Condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., mentre l'art. 67 disp. att. cc ha disciplinato un particolare aspetto, sia pur rilevante, della gestione del Supercondominio, avendone previsto una peculiare modalità di composizione dell'organo assembleare allorché i partecipanti di esso superino le sessanta unità e sempre che l'assemblea debba deliberare in merito all'approvazione della gestione ordinaria del Supercondominio od alla nomina dell'amministratore.
In particolare, l'art 67 disp. att. c.c., al co.3 stabilisce che “Nei casi di cui all'articolo 1117 bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun Condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per
la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza,
ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità
giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida
a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al
condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”.
Il successivo comma quarto stabilisce che “ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea”.
2.3. Dalla disposizione normativa richiamata, consegue, innanzitutto l'espressa qualifica di mandatario dei condomini del rappresentante del condominio contenuta nell'art. 67 disp. att. c.p.c. (“il rappresentante risponde con le regole del mandato”) relativamente alle decisioni da assumere nell'assemblea del supercondominio.
Inoltre, poiché la norma non stabilisce, altresì, che fra i compiti del rappresentante vi sia quello di impugnativa delle delibere assembleari assunte in sua assenza o rispetto alle quali abbia assunto un voto contrario, facendo applicazione della norma di cui all'art. 1711, I comma, c.c., deve ritenersi che il potere di impugnativa delle decisioni assunte dal supercondominio non competa al rappresentante, bensì spetti, secondo le regole ordinarie,
esclusivamente ai singoli condomini del supercondominio mandanti.
In conclusione, poiché l'art. 67 disp. att. c.c. non detta alcuna normativa speciale in punto di impugnativa delle delibere assembleari, deve ritenersi che detto potere di impugnativa sia disciplinato dalle norme in materia di così come previsto dall'art. 1117 bis c.c., non ravvisandosi alcuna incompatibilità fra le stesse e CP_1
la disciplina del supercondominio. Sono solo i singoli condomini, proprietari di una o più unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che compongono il supercondominio, quindi, ad avere il potere di chiedere l'annullamento delle deliberazioni del supercondominio;
dunque, gli attori, condomini assenti all'assemblea sono legittimati ad impugnare la delibera per cui è causa.
2.4. Ebbene, nella fattispecie in esame il convenuto ha più di 60 condomini, per quanto risulta sia CP_1
dal verbale di assemblea in atti sia dalle Tabelle Millesimali allegate al regolamento di condominio –
circostanza peraltro non è espressamente contestata dal convenuto - occorre pertanto verificare, ai fini dell'applicabilità del co.3 dell'art.67 disp att cpc, quali degli argomenti esaminati dall'assemblea del supercondominio fossero di natura ordinaria e quali di natura straordinaria.
Ebbene ritiene il Tribunale che tutti gli oggetti all'odg dell'assemblea del 28.09.2020 rientrano nell' ambito di applicazione della previsione di cui all'art.67, co.3 disp att c.c. e dunque che l'assemblea sia stata invalidamente costituita con la partecipazione dei singoli condomini in luogo dei rappresentanti dei fabbricati.
Ed invero, pacificamente per espressa disposizione dell'art.67 co.3 disp att c.c. vi rientra il punto 3) nomina e/ o riconferma dell'amministratore, non essendovi dubbio che la riconferma è un'ipotesi di nomina;
vi rientrano inoltre i punti 1) e 2) relativi alla discussione bilanci al 30.5.2018 ed approvazione bilanci dal
01.06.2018 al 31.12.2019 e relativi riparti, in quanto attività afferente all'ordinaria amministrazione.
Quanto ai punto 5) e 6), gli stessi sono relativi ad una “presa d'atto” da parte dell'assemblea rispettivamente della missiva dell'avv.to Ugo Caristo per conto della ditta “ la Protetta Security” che vanta un credito in relazione al quale i condomini hanno chiesto all'amministratore di verificare la congruità degli importi, i pagamenti già effettuati e di procedere al riparto e della missiva dell'avv.to Claudia Salemme per conto della dott.ssa che vanta compensi professionali per l'invio telematico di modelli fiscali 770 (anni Persona_1
dal 2013 al 2015) e cud ( anni 2015 e 2016) in relazione alla quale l'assemblea parimenti ha deliberato di corrispondere gli onorari.
Trattasi all'evidenza, in un caso di una spesa già approvata per il servizio di guardiania e nell'altro, in ogni caso, di una spesa inerente la gestione ordinaria in quanto relativa all'assolvimento degli adempimenti fiscali.
Quanto ai punti 7), 9) e 10), l'amministratore relaziona l'assemblea rispettivamente in ordine alla “questione del passo carraio” con ratifica dell'assemblea dell'incarico già conferito al tecnico, al fatto che non sono stati presentati preventivi di agronomi con invito ai condomini di presentarli per sottoporli al vaglio dei rappresentanti dei fabbricati, alla questione relativa al “mandato già raccolto” per l'azione di responsabilità
nei confronti dell'avv.to rappresentando di avere inviato email all'avv.to Cavallaro per il Controparte_3
conferimento dell'incarico senza riscontro e di essere intenzionato a recarsi presso lo studio del predetto, con impegno a riferire ai rappresentanti dei fabbricati.
Ebbene, benchè ai punti richiamati non vi è l'adozione di alcuna delibera da parte dell'assemblea, atteso che,
come già evidenziato, l'amministratore si è limitato a relazionare/aggiornare l'assemblea sull'evoluzione di decisioni già assunte, è dirimente osservare che, in ogni caso, anche in ordine alla ratifica dell'incarico conferito al tecnico per il passo carraio, tutte le questioni esaminate attengono all'ordinaria amministrazione non essendo ravvisabili interventi di spesa per la manutenzione straordinaria, né per innovazioni, modificazioni o tutela delle destinazione d'uso, previste dagli art.1120 e seguenti c.c.
2.5. Appare dunque sussistente il denunciato vizio di costituzione dell'assemblea ove si consideri che nell'ipotesi di supercondominio con più di sessanta condomini, la legge - prevedendo come obbligatoria la nomina dei rappresentanti dei fabbricati - stabilisce implicitamente che costoro siano gli unici legittimati a sedersi in assemblea ed a deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione e sulla nomina dell'amministratore del supercondominio, costituendo l'art. 67 disp. att. c.c. norma inderogabile - come affermato dall'art. 72 disp. att. c.c. - integrativa dell'art. 1136, VI comma, c.c., il quale stabilisce l'assemblea non possa deliberare “se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.
Dall'altra parte, anche il regolamento di condominio, in atti, prevede all'art.13 come organi dell'intero , CP_1
l'assemblea generale e l'amministratore del , precisando che la prima debba essere composta CP_1
dall'amministratore del , l'amministratore dei singoli fabbricati ed i rappresenti di scala. CP_1
In conclusione, devono essere annullate le delibere adottate dall'assemblea delle parti comuni del CP_1
convenuto nel corso della riunione del 28 settembre 2020 relativamente ai punti n. 1, 2, 3, 5,6,7,9,10 all'ordine del giorno.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione comporta assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate, dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, per tutte le fasi.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, il convenuto, il quale non ha partecipato CP_1
senza giustificato motivo all'incontro di mediazione, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 27919/2020 R.G.A.C. pendente tra , , , contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in Controparte_11
persona dell'amm.re p.t., Sig. ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così Controparte_2
provvede, come in motivazione:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la delibera adottate in data 28.09.2020 dall'assemblea delle parti comuni del Controparte_11
relativamente ai punti 1, 2, 3, 5,6,7,9,10 all'ordine del giorno;
[...] b) condanna il Controparte_11
in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle spese del
[...]
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.738,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c)condanna il Via Ponti Rossi n. Controparte_11 [...]
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo CP_11
unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 01 aprile 2025
Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)