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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 563/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 563 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Messina, alla Via Parte_1 C.F._1
Giordano Bruno, n. 106, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente all'atto di citazione attore opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
Controparte_2
, in persona rispettivamente del e del legale rappresentante
[...] CP_3
pro-tempore, tutte elettivamente domiciliate in Trieste, alla Piazza Dalmazia, n. 3, presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, che le rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott.ssa Beatrice Favero, Avvocato dello Stato
Convenute opposte
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza dell'11/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 13/2/2023, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, breviter, , Controparte_4 CP_5 Controparte_2
Contr
(di seguito, breviter, e
[...] Controparte_2
Cont
(di seguito, breviter, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir dichiarare
[...]
l'illegittimità o la nullità della cartella di pagamento n. 11420210002470107/000, notificata in data
19/12/2022, nonché la prescrizione del credito con essa azionato, con vittoria di spese e onorari.
In particolare, la richiesta declaratoria di illegittimità e/o nullità è stata fondata sulle seguenti motivazioni: i) «Omessa notifica del titolo esecutivo»; ii) «illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione per relationem ed allegazione;
violazione del diritto di difesa»; iii)
«illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Omessa indicazione delle modalità di calcolo dei compensi di riscossione. Violazione di legge, ex artt. 3 L. 241/90»; iv) «nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione dei ruoli impugnati. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma IV, D.P.R. n. 602/73»; v) «nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo - Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001». Contr Cont Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/5/2023 , e si sono CP_5
costituiti in giudizio, instando per il rigetto della domanda attorea, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, senza lo svolgimento di attività volta all'acquisizione di prove costituende.
In data 9/2/2024 il fascicolo è stato assegnato al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale, ri- calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni all'11/2/2025, ha invitato le parti a rassegnare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Tanto premesso, i motivi di opposizione di parte attrice sono infondati e devono essere rigettati per le seguenti ragioni.
1.1. Con riguardo al vizio processuale dell'omissione della notificazione del titolo esecutivo di cui all'art. 479 c.p.c., occorre segnalare come, nel caso di specie, parte attrice abbia lamentato la mancata notificazione della sentenza di condanna n. 508/2015 emessa dal Tribunale di Trieste, dalla cartella di pagamento opposta come titolo sostanziale della pretesa creditoria. Tale ricostruzione non coglie nel segno per due ordini di ragioni.
In primis, parte attrice, al momento della notificazione della cartella di pagamento, era già pienamente a conoscenza della sentenza in questione, come è dimostrato dal proponimento delle impugnazioni avverso la stessa, che hanno dato causa ai conseguenti giudizi dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste
e alla Corte di cassazione (cfr. doc. nn. 2 e 3 di parti convenute). Pertanto, il mero richiamo alla sentenza in questione rappresenta una formalità più che sufficiente a tutela delle prerogative difensive del debitore esecutato.
In secundis, nel caso di cartella di pagamento, il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione non è rappresentato dal fondamento sostanziale da cui origina la pretesa creditoria, quanto, piuttosto, dal ruolo esattoriale su cui l'amministrazione creditrice inserisce il singolo credito, come previsto dall'art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602/1973: «per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo;
[…]». Cosicché appare del tutto inconferente l'eccezione relativa alla mancata notificazione della sentenza n. 508/2015.
Infine, a nulla vale opporre la mancata notificazione del ruolo da parte di al momento della CP_5
notifica della cartella di pagamento, in quanto la stessa reca al suo interno le indicazioni necessarie per la corretta consultazione dello stesso (cfr. doc. n. 2 di parte attrice, p. 5).
1.2. Alla luce di quanto indicato nel punto precedente, è infondato anche il secondo motivo di impugnazione proposta da parte attrice.
In particolare, la lamentanza costituita dall'omissione motiva, ingenerata dalla mancata allegazione della sentenza n. 508/2015, non è pertinente al caso in esame, posto che era perfettamente Parte_1
a conoscenza del contenuto della pronuncia al momento della notificazione della cartella di pagamento.
Tale dato trova, peraltro, conferma nella stessa condotta di parte attrice che, al momento della richiesta di pagamento della somma liquidata in sentenza, comunicata in data 18/7/2018, ha ritenuto di non acquisire copia delle sentenze in questione (cfr. doc. n. 8, p. 2).
In tal senso, non può sfuggire come il contenuto motivo della cartella impugnata abbia perfettamente consentito al debitore esecutato di individuare univocamente il credito a cui la pretesa azionata si è riferita, con ciò raggiungendo lo scopo descrittivo ad essa affidato.
1.3. Quanto al calcolo dei compensi per la riscossione, il provvedimento impugnato non si mostra carente del contenuto essenziale per la loro determinazione in quanto, come noto, le predette poste sono descritte analiticamente dalla legge, mediante l'indicazione delle aliquote di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 112/1999, nella formulazione vigente ratione temporis, pertinente ai ruoli resi esecutivi e consegnati ad fino al 31/12/2021. CP_5 Tale disposizione normativa, opportunamente richiamata nel provvedimento impugnato (cfr. doc. n.
2 di parte attrice, p. 2), prevede: «
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in: a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari: 1) […];
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
[…]».
Le somme contenute in cartella di pagamento corrispondono perfettamente ai predetti criteri di liquidazione, come emerge in forza di una mera operazione di calcolo consistente nel confronto tra la somma complessiva del credito risarcitorio (€ 50.000,00) e l'aliquota indicata dalla disposizione normativa (3% ovvero 6%, rispettivamente pari ad € 1.500,00 ed € 3.000,00).
Pertanto, anche la presente censura appare infondata, essendo stati riportati in cartella tutti i dati, normativi e matematici, necessari per la verifica della correttezza del computo delle poste in questione.
1.4. Per quanto attiene alla mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, la più recente giurisprudenza ha chiarito come «l'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 disciplina la formazione ed il contenuto del ruolo d'imposta e non prevede sanzioni in caso di omessa sottoscrizione dell'atto, così presumendo che l'atto sia riferibile all'organo da cui promana. La contestazione di siffatta presunzione incombe sul contribuente, che non può però limitarsi a generiche allegazioni, ma deve fornire elementi specifici e concreti a supporto delle proprie deduzioni» (cfr. Cass., sez. trib., 9/8/2024, n. 22692).
Contrariamente al predetto principio di diritto, nel caso di specie parte attrice si è limitata ad allegare genericamente di non aver potuto verificare la correttezza della sottoscrizione del ruolo da parte del soggetto indicato come responsabile del procedimento, ossia CP_8
Parte ricorrente, tuttavia, non ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali non sarebbe stata messa nelle condizioni di esperire una tale verifica, specie in considerazione del fatto che l'estratto contenuto nella cartella di pagamento offre tutte le informazioni necessarie per avviare una interlocuzione con l'amministrazione creditrice.
In particolare, parte attrice non ha allegato di aver svolto con esito negativo le predette verifiche, cosicché il presente motivo di opposizione è del tutto generico e la violazione di cui all'art. 12 è astrattamente supposta, più che concretamente verificata e provata, come avrebbe dovuto essere. La censura avanzata si mostra, pertanto, irrilevante ai fini dell'opposizione de qua.
1.5. Le stesse ragioni di cui al precedente punto di motivazione impongono di ritenere infondato anche il quinto motivo di opposizione, non essendo emersa agli atti la prova, ancorché presuntiva, dell'effettiva violazione di cui all'art. 17, lett. d), d.lgs. n. 165/2001. Essa, al pari di quanto articolato con riguardo al quarto motivo di impugnazione si è limitata a una allegazione apodittica e pretestuosa, priva di qualsivoglia elemento di specificità da cui possa desumersi che, nel caso di specie, il dirigente dell'amministrazione creditrice abbia omesso il controllo sull'operato del funzionario delegato.
2. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice a paralisi delle ragioni sostanziali azionate da parte convenuta.
Anzitutto è necessario scomporre il tempo trascorso dalla commissione dei fatti in due periodi, il primo, antecedente il proponimento dell'azione civile in sede penale e, il secondo, successivo a tale momento.
Con riguardo al primo periodo, la prescrizione della pretesa risarcitoria ha seguito la disposizione dell'art. 2947 c.c., comportando l'assimilazione dei termini di prescrizione a quanto necessario per la prescrizione dei reati in contestazione. I fatti criminosi in questione sono stati commessi da agosto a novembre 2010 e il credito risarcitorio è stato azionato con intimazione di pagamento già in data
23/5/2011 (cfr. doc. n. 6 di parti convenute). Pertanto, considerando che la prescrizione dei predetti reati è quantificabile nel termine di 12 anni, ex artt. 157 e 317 c.p. (nella formulazione vigente al momento della commissione dei fatti), la prescrizione dell'azione risarcitoria non si è verificata prima del proponimento dell'azione civile in sede penale, avvenuta, al più tardi in data 14/3/2013.
Durante il secondo periodo di tempo, il decorso della prescrizione si è interrotto ed è rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. A seguito di tale momento, il termine di prescrizione della pretesa sostanziale azionata è stato interrotto più volte, in considerazione: i) delle richieste di pagamento avanzate da parte convenuta già prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, rispettivamente, in data 22/3/2016, 18/7/2018, 28/5/2020, (cfr. doc. nn. 6, 7,
8, 10); ii) delle richieste di remissione del debito e di rateizzazione proposte da parte attrice, rispettivamente in data 4/6/2020, 14/4/2021 e 5/5/2021 (cfr. doc. nn. 11, 13 e 15 di parte convenuta).
In particolare, tale ultimo effetto è stato ribadito da costante giurisprudenza, nell'affermare che «[…] la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti." (Cass. n. 3414/2024, n. 16098/2018, 3347/2017).» (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 5/5/2025, n. 11690).
In conclusione, il credito azionato in esecuzione con la cartella di pagamento opposta non si è estinto per prescrizione.
3. Tanto premesso il Tribunale rigetta l'opposizione avanzata da parte attrice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/22 (applicabile, ex art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), facendo applicazione ai compensi per cause di valore compreso tra €
26.001,00 a € 52.000,00, valori medi, dimezzati i compensi per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
563/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
▪ condanna parte attrice alla rifusione in favore di parti convenute delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%).
Così deciso in Trieste, il 27/5/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 563 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Messina, alla Via Parte_1 C.F._1
Giordano Bruno, n. 106, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente all'atto di citazione attore opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1
Controparte_2
, in persona rispettivamente del e del legale rappresentante
[...] CP_3
pro-tempore, tutte elettivamente domiciliate in Trieste, alla Piazza Dalmazia, n. 3, presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, che le rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott.ssa Beatrice Favero, Avvocato dello Stato
Convenute opposte
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza dell'11/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 13/2/2023, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, breviter, , Controparte_4 CP_5 Controparte_2
Contr
(di seguito, breviter, e
[...] Controparte_2
Cont
(di seguito, breviter, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir dichiarare
[...]
l'illegittimità o la nullità della cartella di pagamento n. 11420210002470107/000, notificata in data
19/12/2022, nonché la prescrizione del credito con essa azionato, con vittoria di spese e onorari.
In particolare, la richiesta declaratoria di illegittimità e/o nullità è stata fondata sulle seguenti motivazioni: i) «Omessa notifica del titolo esecutivo»; ii) «illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione per relationem ed allegazione;
violazione del diritto di difesa»; iii)
«illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Omessa indicazione delle modalità di calcolo dei compensi di riscossione. Violazione di legge, ex artt. 3 L. 241/90»; iv) «nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione dei ruoli impugnati. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma IV, D.P.R. n. 602/73»; v) «nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo - Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001». Contr Cont Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/5/2023 , e si sono CP_5
costituiti in giudizio, instando per il rigetto della domanda attorea, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, senza lo svolgimento di attività volta all'acquisizione di prove costituende.
In data 9/2/2024 il fascicolo è stato assegnato al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale, ri- calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni all'11/2/2025, ha invitato le parti a rassegnare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Tanto premesso, i motivi di opposizione di parte attrice sono infondati e devono essere rigettati per le seguenti ragioni.
1.1. Con riguardo al vizio processuale dell'omissione della notificazione del titolo esecutivo di cui all'art. 479 c.p.c., occorre segnalare come, nel caso di specie, parte attrice abbia lamentato la mancata notificazione della sentenza di condanna n. 508/2015 emessa dal Tribunale di Trieste, dalla cartella di pagamento opposta come titolo sostanziale della pretesa creditoria. Tale ricostruzione non coglie nel segno per due ordini di ragioni.
In primis, parte attrice, al momento della notificazione della cartella di pagamento, era già pienamente a conoscenza della sentenza in questione, come è dimostrato dal proponimento delle impugnazioni avverso la stessa, che hanno dato causa ai conseguenti giudizi dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste
e alla Corte di cassazione (cfr. doc. nn. 2 e 3 di parti convenute). Pertanto, il mero richiamo alla sentenza in questione rappresenta una formalità più che sufficiente a tutela delle prerogative difensive del debitore esecutato.
In secundis, nel caso di cartella di pagamento, il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione non è rappresentato dal fondamento sostanziale da cui origina la pretesa creditoria, quanto, piuttosto, dal ruolo esattoriale su cui l'amministrazione creditrice inserisce il singolo credito, come previsto dall'art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602/1973: «per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo;
[…]». Cosicché appare del tutto inconferente l'eccezione relativa alla mancata notificazione della sentenza n. 508/2015.
Infine, a nulla vale opporre la mancata notificazione del ruolo da parte di al momento della CP_5
notifica della cartella di pagamento, in quanto la stessa reca al suo interno le indicazioni necessarie per la corretta consultazione dello stesso (cfr. doc. n. 2 di parte attrice, p. 5).
1.2. Alla luce di quanto indicato nel punto precedente, è infondato anche il secondo motivo di impugnazione proposta da parte attrice.
In particolare, la lamentanza costituita dall'omissione motiva, ingenerata dalla mancata allegazione della sentenza n. 508/2015, non è pertinente al caso in esame, posto che era perfettamente Parte_1
a conoscenza del contenuto della pronuncia al momento della notificazione della cartella di pagamento.
Tale dato trova, peraltro, conferma nella stessa condotta di parte attrice che, al momento della richiesta di pagamento della somma liquidata in sentenza, comunicata in data 18/7/2018, ha ritenuto di non acquisire copia delle sentenze in questione (cfr. doc. n. 8, p. 2).
In tal senso, non può sfuggire come il contenuto motivo della cartella impugnata abbia perfettamente consentito al debitore esecutato di individuare univocamente il credito a cui la pretesa azionata si è riferita, con ciò raggiungendo lo scopo descrittivo ad essa affidato.
1.3. Quanto al calcolo dei compensi per la riscossione, il provvedimento impugnato non si mostra carente del contenuto essenziale per la loro determinazione in quanto, come noto, le predette poste sono descritte analiticamente dalla legge, mediante l'indicazione delle aliquote di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 112/1999, nella formulazione vigente ratione temporis, pertinente ai ruoli resi esecutivi e consegnati ad fino al 31/12/2021. CP_5 Tale disposizione normativa, opportunamente richiamata nel provvedimento impugnato (cfr. doc. n.
2 di parte attrice, p. 2), prevede: «
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in: a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari: 1) […];
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
[…]».
Le somme contenute in cartella di pagamento corrispondono perfettamente ai predetti criteri di liquidazione, come emerge in forza di una mera operazione di calcolo consistente nel confronto tra la somma complessiva del credito risarcitorio (€ 50.000,00) e l'aliquota indicata dalla disposizione normativa (3% ovvero 6%, rispettivamente pari ad € 1.500,00 ed € 3.000,00).
Pertanto, anche la presente censura appare infondata, essendo stati riportati in cartella tutti i dati, normativi e matematici, necessari per la verifica della correttezza del computo delle poste in questione.
1.4. Per quanto attiene alla mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, la più recente giurisprudenza ha chiarito come «l'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 disciplina la formazione ed il contenuto del ruolo d'imposta e non prevede sanzioni in caso di omessa sottoscrizione dell'atto, così presumendo che l'atto sia riferibile all'organo da cui promana. La contestazione di siffatta presunzione incombe sul contribuente, che non può però limitarsi a generiche allegazioni, ma deve fornire elementi specifici e concreti a supporto delle proprie deduzioni» (cfr. Cass., sez. trib., 9/8/2024, n. 22692).
Contrariamente al predetto principio di diritto, nel caso di specie parte attrice si è limitata ad allegare genericamente di non aver potuto verificare la correttezza della sottoscrizione del ruolo da parte del soggetto indicato come responsabile del procedimento, ossia CP_8
Parte ricorrente, tuttavia, non ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali non sarebbe stata messa nelle condizioni di esperire una tale verifica, specie in considerazione del fatto che l'estratto contenuto nella cartella di pagamento offre tutte le informazioni necessarie per avviare una interlocuzione con l'amministrazione creditrice.
In particolare, parte attrice non ha allegato di aver svolto con esito negativo le predette verifiche, cosicché il presente motivo di opposizione è del tutto generico e la violazione di cui all'art. 12 è astrattamente supposta, più che concretamente verificata e provata, come avrebbe dovuto essere. La censura avanzata si mostra, pertanto, irrilevante ai fini dell'opposizione de qua.
1.5. Le stesse ragioni di cui al precedente punto di motivazione impongono di ritenere infondato anche il quinto motivo di opposizione, non essendo emersa agli atti la prova, ancorché presuntiva, dell'effettiva violazione di cui all'art. 17, lett. d), d.lgs. n. 165/2001. Essa, al pari di quanto articolato con riguardo al quarto motivo di impugnazione si è limitata a una allegazione apodittica e pretestuosa, priva di qualsivoglia elemento di specificità da cui possa desumersi che, nel caso di specie, il dirigente dell'amministrazione creditrice abbia omesso il controllo sull'operato del funzionario delegato.
2. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice a paralisi delle ragioni sostanziali azionate da parte convenuta.
Anzitutto è necessario scomporre il tempo trascorso dalla commissione dei fatti in due periodi, il primo, antecedente il proponimento dell'azione civile in sede penale e, il secondo, successivo a tale momento.
Con riguardo al primo periodo, la prescrizione della pretesa risarcitoria ha seguito la disposizione dell'art. 2947 c.c., comportando l'assimilazione dei termini di prescrizione a quanto necessario per la prescrizione dei reati in contestazione. I fatti criminosi in questione sono stati commessi da agosto a novembre 2010 e il credito risarcitorio è stato azionato con intimazione di pagamento già in data
23/5/2011 (cfr. doc. n. 6 di parti convenute). Pertanto, considerando che la prescrizione dei predetti reati è quantificabile nel termine di 12 anni, ex artt. 157 e 317 c.p. (nella formulazione vigente al momento della commissione dei fatti), la prescrizione dell'azione risarcitoria non si è verificata prima del proponimento dell'azione civile in sede penale, avvenuta, al più tardi in data 14/3/2013.
Durante il secondo periodo di tempo, il decorso della prescrizione si è interrotto ed è rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. A seguito di tale momento, il termine di prescrizione della pretesa sostanziale azionata è stato interrotto più volte, in considerazione: i) delle richieste di pagamento avanzate da parte convenuta già prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, rispettivamente, in data 22/3/2016, 18/7/2018, 28/5/2020, (cfr. doc. nn. 6, 7,
8, 10); ii) delle richieste di remissione del debito e di rateizzazione proposte da parte attrice, rispettivamente in data 4/6/2020, 14/4/2021 e 5/5/2021 (cfr. doc. nn. 11, 13 e 15 di parte convenuta).
In particolare, tale ultimo effetto è stato ribadito da costante giurisprudenza, nell'affermare che «[…] la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti." (Cass. n. 3414/2024, n. 16098/2018, 3347/2017).» (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 5/5/2025, n. 11690).
In conclusione, il credito azionato in esecuzione con la cartella di pagamento opposta non si è estinto per prescrizione.
3. Tanto premesso il Tribunale rigetta l'opposizione avanzata da parte attrice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/22 (applicabile, ex art. 28 dello stesso, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), facendo applicazione ai compensi per cause di valore compreso tra €
26.001,00 a € 52.000,00, valori medi, dimezzati i compensi per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
563/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
▪ condanna parte attrice alla rifusione in favore di parti convenute delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%).
Così deciso in Trieste, il 27/5/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio