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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9698/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GAMBA MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cremona, Piazza Roma, 2
ATTORE contro
CP_1 contumace
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare:
1) accertare e dichiarare che sta ponendo in essere a danno di CP_1 Pt_1 atti di concorrenza sleale interferente;
[...]
pagina 1 di 9 2) per l'effetto, inibire ad l'utilizzo del suo attuale logo, fissando con CP_1 prudente apprezzamento la somma che andrà versata a titolo di penale per ogni giorno d'inosservanza di tale statuizione;
3) dir tenuta a rieditare stilisticamente e dal punto di vista contenutistico CP_1 il proprio sito web in maniera da evitare, ancora una volta, qualsivoglia rischio di confusione rispetto ad;
Pt_1
4) con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, premesso di Parte_1 essere società leader a livello nazionale ed internazionale nella produzione ed installazione di impianti molitori e di mangimifici, contestava il compimento da parte della società proprio diretto competitor, di condotte di CP_1 concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cc. per imitazione confusoria del marchio registrato dall'attrice in forza di domanda del 10/07/2020, con registrazione concessa il 13/1/2021, condotta a cui si correlava anche l'imitazione del pay off aziendale e del lay out e dei contenuti del sito web.
Deduceva l'attrice di aver avviato tra il 2008 e il 2011 un processo di rivisitazione del proprio storico marchio aziendale, che aveva portato, dapprima, alla registrazione, in data 22/6/2012 in Italia e all'estero, del segno rappresentato dalla scritta di colore rosso, alla quale veniva sovrapposta, in corrispondenza Pt_1 della M, la rappresentazione della bandiera italiana e, successivamente, alla registrazione, in data 13/1/2021, giusta domanda del 10/7/2020, del marchio raffigurato dalla scritta , nel quale la bandiera italiana veniva riprodotta in Pt_1 corrispondenza della lettera O. Deduceva che proprio la lettera O avesse assunto un ruolo centrale in , in quanto presente su totem e manifesti pubblicitari, Pt_1 ragione per cui, già a partire dal 2017, la bandiera italiana era stata riprodotta in corrispondenza di detta lettera, che così diveniva “simbolo focale di riconoscimento dell'azienda”, tanto da essere stampigliata sui macchinari venduti e posta in evidenza all'interno dell' . Controparte_2
Deduceva che avesse presentato nel 2022 un logo, completamente differente CP_1 rispetto al suo marchio registrato e dalla stessa storicamente usato, allo stato non ancora registrato, che presentava analogie con il proprio marchio , quali Pt_1 pagina 2 di 9 l'utilizzo del colore rosso e l'enfasi apposta sulla lettera O, che nel segno della convenuta era caratterizzata dalla interruzione del tratto con tre pallini. Deduceva che operando le società nel medesimo settore merceologico, vi fosse un rischio di confusione per la clientela.
Deduceva che “Il fatto che la società convenuta, a sua volta, voglia fare della propria iniziale “O” un segno distintivo è altresì dimostrato dalle immagini pubblicate sul sito internet https://theartofmilling.com, dedicato ad una sorta di blog promozionale”. Allegava, poi, che “Non casuale appare, altresì, la scelta di di collocare un pay-off aziendale al di sotto del logo, sempre di colore rosso CP_1
e scritto in caratteri stampatelli analogamente a quanto si ritrova nel marchio di
” ed inoltre che “Lo stesso nome aziendale riportato sui due loghi, poi, si Pt_1 presta per assonanza a creare confusione (stessa iniziale, numero di lettere che lo compongono quasi identico)”. Affermava, poi che “ Ad colorandum, e cioè a dire ad ulteriore riprova del fatto che abbia ideato il proprio attuale logo CP_1 rifacendosi al marchio di nell'ambito di una strategia di ampio respiro Pt_1 finalizzata a sviare clientela a danno di quest'ultima, si ponga attenzione al rispettivo sito internet delle due società”.
Richiamava in punto di diritto l'art. 2598 n. 1 cc e l'art. 20 co 1 lett. b) cpi, chiedendo che venisse accertata la concorrenza sleale interferente, che venisse inibito ad l'uso del suo attuale logo con fissazione di penale e che venisse CP_1 imposto ad “di rieditare stilisticamente e dal punto di vista contenutistico il CP_1 proprio sito web in maniera da evitare, ancora una volta, qualsivoglia rischio di confusione rispetto ad ”. Pt_1
seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e alla prima CP_1 udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda attorea è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Parte attrice non ha chiesto tutela del proprio marchio ai sensi della disciplina speciale delle privative, ma solo sotto la specie della concorrenza sleale per imitazione confusoria di segno distintivo. Le valutazioni che sono necessarie per accertare l'imitazione e la confusorietà a fini concorrenziali, quando si agisca a tutela di marchio registrato, che ha di per sé funzione distintiva, non sono comunque dissimili da quelle necessarie ad accertare l'interferenza fra privative.
Il marchio nazionale di parte attrice è stato registrato in data 13/1/2021, su Pt_1 pagina 3 di 9 domanda del 10/7/2020. Nella sua veste grafica è rappresentato dalla scritta stilizzata , che presenta un elemento nella parte in basso a destra della O, Pt_1 raffigurante una bandiera, come di seguito raffigurato (doc. 1):
In sede di registrazione non risulta rivendicato alcun colore e il marchio risulta registrato per le classi di prodotti n. 37, 7 e 9, riferite ad impianti per la produzione di farina, impianti molitori, mangimifici e impianti per la lavorazione di cereali, macchine utensili per l'industria molitoria.
Il segno di parte convenuta oggetto di contestazione è rappresentato dalla scritta di colore rosso con la lettera O maiuscolo e le restanti lettere in stampatello CP_1 minuscolo, in cui il tratto della lettera O è interrotto da tre puntini di grandezza a scalare, di cui alla seguente veste grafica (pag. 6 atto di citazione):
Nonostante parte attrice spenda argomenti per affermare che la lettera O, iniziale di
, abbia assunto una valenza distintiva della società, agisce lamentando la Pt_1 violazione del proprio marchio registrato, che come sopra è descritto, e il segno contestato è la scritta come sopra raffigurata. Si legge, infatti a pag 6 CP_1 dell'atto di citazione che “A partire dal 15 febbraio 2022, presentava il CP_1 nuovo logo – al momento non registrato, per quanto consta a chi scrive –
rappresentato nella seguente fotografia”
Ai fini del giudizio di interferenza si deve, pertanto, procedere alla comparazione tra il marchio attoreo oggetto di registrazione e il segno di parte convenuta, di cui lamenta l'interferenza. Pt_1
Per pacifico indirizzo della giurisprudenza (ex multis Cass. 11031/2016),
l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti (Cass. 28 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in pagina 4 di 9 ambito comunitario, Corte giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, n. 591/12 P.,
30 gennaio 2014, n. 422/12 P., Industrias Alen), per cui la confondibilitả Per_1 consiste nella possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, rilevando, nell'ambito di tale valutazione globale, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati. La valutazione di confondibilità va svolta tenuto conto dell'impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, avuto riguardo alla percezione da parte del consumatore medio del settore, il quale "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi e il quale nel comparare i segni usualmente non li ha di fronte entrambi, ma solo uno di essi, così affidandosi al ricordo imperfetto e all'immagine mnemonica dell'altro (cfr. Cass. 13 febbraio
2009, n. 3639, nonché frequenti pronunce del Tribunale dell'Unione, ad es. Trib.
Unione europea 21 ottobre 2015, n. T-664-13, Petco Animal Supplies Stores;
10 settembre 2008, Boston Scientific, T325/06; 9 luglio 2003, Laboratorios RTB, T-
162/01; Corte di giustizia 10 settembre 2008, Capio;
11 novembre 1997, C251/95,
Sabel).
Ciò posto, il giudizio di interferenza tra i segni è negativo, non ravvisandosi tra gli stessi alcuna somiglianza sotto i diversi profili fonetico, visivo e concettuale.
Dal punto di vista uditivo le parole che compongono ciascun segno sono diverse, ancorché comunemente caratterizzate dal fatto di essere parole brevi, che iniziano per la lettera O, senza che ciò, tuttavia, comporti alcuna assonanza di suoni, tanto che è la stessa parte attrice a parlare in comparsa conclusionale di “vaga assonanza” dei nomi.
Dal punto di vista visivo i segni si differenziano per una grafica completamente diversa, che nel segno di parte attrice è rappresentata da una scritta in stampatello maiuscolo, caratterizzata, quanto alle lettere R e M, da un particolare font bordato, in cui le lettere sono parzialmente sovrapposte, fornendo una impressione di compattezza e solidità.
Il segno di parte convenuta è rappresentato, invece, da una scritta in stampatello minuscolo, eccetto che per la lettera O, in cui le lettere sono tra loro distanziate.
Con particolare riferimento alla lettera O, sulla quale si appuntano le principali contestazioni di parte attrice, alcuna similitudine può ravvisarsi nella presenza di pagina 5 di 9 un elemento grafico nelle iniziali di entrambi i segni, non solo per la diversità di detto elemento (un pallino con i colori della bandiera italiana in Ocrim e un tratteggio in Omas), ma anche per la differente posizione dell'elemento grafico del pallino (in basso) e del tratteggio (in alto).
Parte attrice afferma che la somiglianza sarebbe data dall'uso in entrambi i segni del colore rosso.
Ora, al riguardo va osservato che il segno di parte attrice oggetto di registrazione non rivendica alcun colore, il che vale ad ulteriormente connotare di elementi di differenziazione il segno della convenuta, che è rappresentato, invece, da una scritta di colore rosso.
Ad ogni modo, volendo comparare il segno di nelle forme in cui questa Pt_1 afferma di utilizzarlo, va osservato che detto segno si caratterizza per una scritta di colore rosso su sfondo nero, secondo la seguente rappresentazione grafica (pag. 3 atto di citazione), così come emergerebbe dalla brochure illustrativa prodotta da
(doc. 2): Pt_1
L'utilizzo di un diverso sfondo (nero per Ocrim e bianco per Omas) rende ancora più evidenti le differenze tra i due segni, dal momento che lo sfondo nero accentua l'impressione di compattezza del segno Ocrim, che è invece assente nel segno di CP_1
I segni si differenziano, inoltre, anche sotto il profilo concettuale. Mentre la presenza del pallino con i colori della bandiera italiana nel segno attoreo rimanda ad un concetto di made in Italy del prodotto, la O tratteggiata di manca di CP_1 tale riferimento e rimanda eventualmente al movimento circolare proprio del processo di molitura.
Tanto premesso, ad una valutazione globale e sintetica dei due segni che tenga conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria, si ritiene che l'elemento di maggiore distintività sia nello specifico rappresentato dal nome. pagina 6 di 9 Quando, infatti, un marchio sia composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi dei secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto di cui trattasi citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio.
Nella fattispecie, inoltre, i segni non appaiono avere alcuna attinenza con il prodotto, il che li connota, quindi, di un tratto distintivo forte.
La diversità delle parole induce, pertanto, ad escludere che vi possa essere un rischio di confusione tra i due segni, i quali, ancorché entrambi composti da due parole brevi, sono dal punto di vista fonetico, differenti. Né si ritiene che il rischio di confusione possa essere indotto dall'aspetto visivo dei segni, in ragione della loro differente rappresentazione grafica.
Nella valutazione di confondibilità va, poi, tenuto conto che le due società commercializzano macchine afferenti ad un particolare settore (quello della molitura), per cui è presumibile che il consumatore medio di quel tipo di prodotto presti una maggiore attenzione al prodotto, e dunque alle differenze fra i segni dei diversi produttori, di quella che presti il consumatore medio che si accinga ad acquistare beni di largo consumo e di uso quotidiano.
Il giudizio di interferenza tra i segni è pertanto negativo, dovendosi escludere, in assenza di somiglianza, la loro confondibilità ai sensi dell'art. 20 co 1 lett b) cpi.
L'assenza di confondibilità tra i segni fa venire meno anche i presupposti dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 1) cc invocato da parte attrice.
Al riguardo parte attrice lamenta che ulteriore elemento di confusione sarebbe dato dalla “scelta di di collocare un pay-off aziendale al di sotto del logo, sempre CP_1 di colore rosso e scritto in caratteri stampatelli analogamente a quanto si ritrova nel marchio di ”. La doglianza non appare fondata. Premesso che una Pt_1 condotta di illecita concorrenza confusoria in tanto si può ravvisare in quanto lo slogan abbia acquisito valenza individualizzante della connessione del prodotto all'impresa, va osservato che i due pay off appaiono ontologicamente e concettualmente distinti. Mentre nel segno dell'attrice il pay off utilizzato è “Walk the Italiana Way”, il pay off di è “Reinventing the mill”. Il primo richiama CP_1 quindi il concetto di prodotto fabbricato in Italia, che si evince anche dalla presenza dell'elemento coi colori della bandiera italiana di cui si è detto, mentre il secondo richiama il “mulino”, la molitura e si rifà al concetto di circolarità che esprime la pagina 7 di 9 lettera O tratteggiata.
Parte attrice lamenta inoltre l'uso da parte di di un sito internet che CP_1 presenterebbe con quello di “analogie dal punto di vista del layout (a titolo Pt_1 esemplificativo e non esaustivo si vedano: ricorrenza di sottotitoli in rosso, sfondo delle breaking news in colore grigio, barra a fondo pagine d'identico colore antracite) e contenutistiche (i sottomenù delle barre di navigazione sono quasi sovrapponibili)”. Anche in tal caso la condotta, ove dimostrata, in tanto potrebbe rilevare quale illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc, in quanto vi fossero elementi per ritenere che il sito di presenti delle caratteristiche Pt_1 dotate di efficacia individualizzante. Non solo detta allegazione manca del tutto, ma va inoltre osservato che parte ricorrente non ha prodotto alcuno screenshot delle schermate internet delle rispettive società, e che cliccando sul link ipertestuale di cui alla nota 1 di pag. 9 dell'atto di citazione non appare alcun contenuto. In ogni caso. anche accedendo ai siti internet dai link contenuti in comparsa conclusionale non è possibile apprezzare le analogie allegate da parte attrice, né in relazione al lay out dei due siti, né sotto il profilo contenutistico degli stessi.
Risulta inoltre tardivamente allegato (in comparsa conclusionale) l'uso da parte di di un favicon - piccolo logo visualizzato alla sinistra dell'URL nella barra CP_1 degli indirizzi di un browser - simile a quello di , trattandosi di circostanza Pt_1 che ben avrebbe potuto essere dedotta sin dall'atto introduttivo.
Per le medesime ragioni è altresì tardiva la circostanza dedotta solo in seconda memoria ex art. 183 co 6 cpc, secondo cui durante la fiera Ipack-Ima di Milano di maggio 2022 avrebbe occupato uno stand espositivo collocato in CP_1 corrispondenza della posizione occupata, nell'edizione precedente, da , Pt_1 assente all'evento.
Parte attrice ha poi allegato in conclusionale ulteriori fatti al fine di comprovare che dopo l'inizio del presente giudizio, ha continuato imperterrita ad utilizzare CP_1 il logo oggi contestato ed anzi non ha mancato occasione per sfruttarlo in ogni possibile ambito, incrementando le occasioni di potenziale confusione a danno di
”. Pt_1
In particolare, ha dedotto che avrebbe utilizzato sulla piattaforma Pt_1 CP_1
Linkedin il medesimo lay out grafico dell'attrice e che avrebbe altresì “realizzato per i suoi dipendenti dei gilet catarifrangenti muniti del famoso logo, del tutto pagina 8 di 9 simili a quelli, da anni, utilizzati da ”. Pt_1
Si tratta di condotte anch'esse allegate tardivamente, che non vengono pertanto esaminate.
Non si provvede sulle spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
nulla per le spese.
Venezia, 15/05/2025
Il Giudice est.
Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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