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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico D.ssa Giuseppina Guttadauro nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12363/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
Parte Ricorrente contro
difesi ex lege da . Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione e coesione familiare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO - Con ricorso ex artt. 281 decies C.p.c. depositato il 29/10/2024 ,
[...]
cittadino ucraino nato in [...] il [...], ha chiesto annullarsi la decisione Pt_1 delal di che ha ritenuto di non accogliere la sua istanza di un permesso di CP_1 CP_1 soggiorno familiare permanente ai sensi dell'art. 17 D.lvo 30\2007 rilasciadogli al suo posto un diverso titolo di soggiorno, sempre per ragioni di coesione familiare, ma più breve e non consono alle sue esigenze e diritto maturato.
A sostegno del ricorso deduce, in fatto :
che egli risiede regolarmente in Italia dal 2007, quando si ricongiunse con la madre, regolarmente soggiornante, e che, dopo che sua madre nel 2015 ottenne la cittadinanza italiana, egli ottenne a sua volta un permesso quinquennale ex art. 10, d. lgs. 30/2007 in qualità di familiare di cittadino U.E. valido dal 10.07.2017 al 13.05.2024 ,
che sebbene avesse inoltrato già dal 28.07.2023 domanda di permesso di soggiorno familiare permanente quale familiare di cittadino europeo ai sensi dell'art. 17 D.lvo 30\2007 , la Questura gli aveva inoltrato un preavviso di rigetto, ove si deduceva che egli non soddisfaceva i requisiti richiesti all'art. 2, comma 3 d. lgs 30/2007 , in quanto discendente diretto di familiare di età Per_1
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superiore di anni 21 non a carico, oltre al fatto di essere gravato da reati ostativi al rilascio della carta di soggiorno e di non aver pagato un bollettino di €30,46 e marca da bollo di €16.00.
che, sebbene avesse replicato al preavviso di rigetto con nota difensiva, in cui sottolineava:
che poiché egli aveva avviato il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno il 28.7.2023, nel corso del periodo di validità dell'ultimo titolo di soggiorno rilasciato, la domanda andava valutata nell'ottica del rilascio della carta di soggiorno permanente spettante al familiare di cittadini europei ex art. 17, comma 2, d. lgs. 30/2007 che ha soggiornato legalmente in Italia in via continuativa per più di cinque anni con permesso di soggiorno quale familiare di cittadino x Per_1 art. 10, d. lgs. 30/2007 e non ai fini del rilascio di un mero permesso di soggorno familiare ex art 30 D.lvo 286\2008 , ..,
che, quanto all'unica sentenza di condanna riportata dal il reato ostativo si era ormai Pt_1 estinto per superamento positivo della sospensione condizionale e che inoltre non si sarebbe certo sottratto al pagamento degli importi dovuti a titolo di "rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato" tuttavia la non aveva tenuto in dovuto conto tali difese e si è limitata a riferire con nota CP_1 del 1.10.2024 che non ravvisandosi i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno previsto all'art. 17 D.Lvo30/2007al sarebbe stato rilasciato un permesso di soggiorno Parte_2 della durata di anni due per motivi di famiglia ex art. 19 T.U.I., attualmente in fase di consegna, in quanto figlio di cittadina naturalizzata italiana1 , che la Questura aveva erratamente applicato la disciplina del D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) anziché quella del d. lgs. 30/2007, relativa al rapporto con la madre cittadina Italiana , senza applicare il principio della applicabilità della disciplina più favorevole, art. 28, d lgs. 286/1998 e art. 23 d. lgs. 30/2007.
La P.A. costituitasi in giudizio il 19.3.2025 , contrasta la domanda osservando che la posizione del soggiorno in Italia come ricostruita dal ricorrente in ricorso non era esatta e rileva: che, per quanto il ricorrente sia stato titolare di Carta di Soggiorno quinquennale per familiare di cittadino emessa in data 03/05/2017 ex art. 10 D. L.vo n. 30/2007, quale figlio convivente Per_1 della cittadina naturalizzata italiana nata a [...] il Persona_2
09/05/1970, alla scadenza di tale titolo, valido sino al 02.05.2022 (e non sino al luglio 2023) , su sua domanda gli era stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di validità biennale (dal 13/05/2022 al 13.05.2024), in quanto coniuge convivente della cittadina
[...] nata ad [...] l'[...], titolare del permesso di Persona_3 soggiorno di lungo periodo, rilascio in ordine al quale l'interessato non aveva mosso alcuna contestazione;
che pertanto, per la P.A., non è corretto l'assunto in base al quale egli avrebbe soggiornato in Italia con un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 30/2007 per il periodo di quasi sette anni compreso tra il 10.07.2017 ed il 13.05.2024, perché il permesso di soggiorno ex art. 10 era in realtà 1 ( NB il permesso suddetto non è in atti , probabilmente il ricorrente non si è recato a ritirarlo mentre è allegato al ricorso a doc. 2 un permesso di soggiorno per motivi vamiliari rilasciato il 13.4.2022 con scadenza 13,5,2025 pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
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scaduto nel 2022 e sostituito da altro permesso previsto dal D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) , pertanto se il procedimento amministrativo de quo è stato in effetti avviato durante la validità dell'ultimo titolo di soggiorno posseduto dal ricorrente, tale ultimo titolo di soggiorno non era stato rilasciato come familiare di cittadina UE ex D.lvo 30\2007 ma come coniuge di cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante ex D.lvo 286\2008 ,
che, in ogni caso, è pacifico che madre e figlio da tempo non sono più conviventi all' indirizzo di Montecatini Terme (PT), piazza A. Gramsci nr 10 / Int. 16, Scala A poiché sin dal 22.02.2018 il figlio si era trasferito prima nel comune di Pieve a Nievole (PT) ove è stato residente sino al 09.12.2021, poi nell'attuale indirizzo di Montecatini Terme (PT), via Barsanti nr 25 int. 3 insieme alla sola mogli.( come da schede familiari del predetto e della madre in atti ) , che pertanto, senza voler mettere in discussione la solidità del legame familiare tra ascendente e discendente, la scissione del nucleo familiare madre-figlio è maturata ormai da tempo con la cessazione della convivenza connotata da un progetto di vita in comune, che anzi il figlio, ormai trentaseienne, ha composto un proprio nucleo insieme alla moglie cittadina mantenendosi Per_3 con propri redditi ( 17.504, 00 nel 2023, 1.602,00 nel 2024, surrogati dai 7.878,00 euro percepiti dalla moglie), presumibilmente integrati da un'attività svolta all'estero, alla luce dei frequenti viaggi oltre confine per lavoro menzionati nella tesi difensiva notificata 1'8.5.2024,
che quindi alla luce dell'intervenuta interruzione della unità familiare abitativa con la madre non sussistono i presupposti per rilasciare in favore del cittadino ucraino la Carta di Soggiorno Permanente ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 30/2007, quale familiare di cittadino dell' Per_1 non potendosi dire maturato il requisito del soggiorno continuativo per cinque anni nel territorio nazionale unitamente alla cittadina dell'Unione.
La causa è stata trattata all'udienza del 16.4.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato e quindi trattenuta in decisione in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale ex art 275 c.p.c.
*************
Nel merito della causa il giudicante osserva quanto segue.
Rilevato preliminarmente che in presenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del sesto comma dell'articolo 30 del decreto legislativo n° 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) , il quadro normativo di riferimento è il seguente .
I familiari dei cittadini dell'Unione europea godono di uno “status privilegiato” rispetto agli altri cittadini di paesi terzi in considerazione del vincolo familiare con cittadini europei. In virtù di tale condizione essi possono vedersi rilasciata pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
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➢ in un primo tempo una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione” con validità di cinque anni dalla data del rilascio (artt. 10 e 11, Direttiva 2004/38; art. 10, d.lgs. n. 30/2007)
➢ successivamente, una volta decorsi i cinque anni, una “Carta di soggiorno permanente” (art. 20, Direttiva 30/2004; art. 17, d.lgs. n. 30/2007) .
Quanto alla Carta di soggiorno ex art. 10
La norma prevede che “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”
Per “familiari” del cittadino si intende:
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico [del cittadino] e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
e) vi è poi l'art. 14
Quanto alla Carta di soggiorno permanente all' art. 17
La norma prevede che “i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”
La Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dà diritto ai parenti di cittadini comunitari e di cittadini italiani ad una carta di soggiorno ad una carta di durata illimitata.
L'art. 17 infatti rinvia all'art. 14 per la definizione di “diritto al soggiorno permanente” norma che, al comma 2 dispone “Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione”
Tornando al caso di specie , dalle contrapposte argomentazioni delle parti emerge come il tema decidendum attenga alla questione dei requisiti richiesti ad uno straniero familiare di cittadino comunitario ( nel nostro caso italiano) per ottenere la carta di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 30\2017 .
In particolare nel caso di specie ci si chiede se il ricorrente - il quale pur avendo in passato fruito di permesso di soggiorno di durata quinquennale ex art 10 D.lvo 30\2007 in quanto familiare (ai sensi pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
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dell'articolo 2 del D.lvo cit.) di cittadino comunitario, ha proseguito, dopo la scadenza del quinquennio della carta di lunga durata, lo stato di legale presenza in Italia, non in base al medesimo permesso di cui all'articolo 10 ma grazie ad altra tipologia di permesso- debba essere ritenuto soggetto che ha maturato i requisiti per la carta di soggiorno permanente ex art 17.
Nel caso specie infatti il ricorrente ( vedi nota del 15-4-2025) non contesta, alla luce della diversa ricostruzione del suo soggiorno fatta dalla P.A. in memoria di costituzione, che dal 13.5.2022 al 13.5.2024 il suo titolo di soggiorno non era più la carta quinquennale ex articolo 10 ma un semplice permesso per coesione familiare ex art 30 D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) di validità biennale ( peraltro prodotto a doc. 2 allegato al ricorso) limitandosi a rilevare di non aver ritenuto a suo tempo di eccepire alcunché perché in quel momento non aveva rilevato niente di immediatamente lesivo del dei suoi diritti e delle sue prerogative .
Neppure è contestata la cessazione della cionvivenza con la madre, ben prima della scadenza della carta ex art 10 già dal febbraio del 2018 per essersi egli reso economicamente autonomo e poi per essere andato a convivere con la moglie (da cui oggi riferisce di essere separato) .
Sostiene la difesa del ricorrente che le circostanze invocate dalla non interferiscono col CP_1 diritto alla carta di soggiorno che ricorrente aveva ottenuto nel 2017 e col processo di maturazione del diritto alla carta permanente quale familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che ha soggiornato legalmente in via continuativa per oltre 5 anni -nella specie dal 2017 al 2022- nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'unione.
Secondo la difesa del ricorrente infatti il presupposto espresso dalla locuzione” soggiornare…. unitamente al cittadino dell'unione” non va necessariamente inteso come una convivenza perdurante 5 anni tra i familiari riuniti ma richiede solo che costoro abbiano vissuto entrambi in Italia in qunato la ratio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 17 è in realtà quella di permettere al familiare di cittadino europeo di continuare a soggiornare in Italia anche in caso che la convivenza venga meno per per qualsiasi motivo.
A tale proposito la difesa del ricorrente sottolinea che l'articolo 14 del D.L. 30\2007 fa salve le disposizioni degli art. 11 e 12, che prevedono, rispettivamente, la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino comunitario in caso di decesso o di partenza del cittadino dall'Unione europea nonché in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio col cittadino comunitario.
Osserva inoltre che l'interpretazione proposta dell'articolo 17 è quella più ragionevole nel caso di specie se si considera che ricorrente ha smesso di convivere con la madre non per rompere il legame familiare ma per l'apprezzabile esigenza rendersi indipendente, lavorare e costruirsi un suo nucleo familiare nel nostro paese, cosa che non merita certo di essere sanzionata con la perdita del diritto al soggiorno permanente .
Ritiene giudicante che la tesi del ricorrente che propone sostanzialmente un'interpretazione allargata dell'articolo 17 giustificata dall'utilizzo del termine unitamente anziché quello di convivenza e dal fatto di poter ottenere la carta di soggiorno permanente anche in caso di divorzio o di decesso del familiare sia certamente suggestiva ma tuttavia non corretta.
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Si ritiene al contrario che il passaggio da carta di soggiorno di lungo periodo ex articolo 10 a carta di soggiorno permanente ai sensi degli articoli 17 e 14 debba essere un passaggio tra le due tipologie di soggiorno consecutivo e non interrotto da altri periodi in cui la permanenza è giustificata da altro titolo.
E' ovvio che il familiare straniero che è stato per 5 anni convivente con il cittadino Ue, possa una volta maturato il requisito per la carta permanente, potrà scegliere ovviamente di vivere in Italia autonomamente e distaccarsi dal familiare a cui si era ricongiunto. E' però ragionevole anche ritenere che il sistema normativo richieda che durante la durata quinquennale del primo permesso la convivenza col cittadino Ue non sia interrotta poiché è proprio tale convivenza che esprime e realizza il concetto di progetto di vita familiare comune tutelato dall'art. 8 CEDU attraverso il permesso di soggiorno ex art 10 per i familiari di cittadini comunitari e dall'art. 30 D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) per i familiari di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.
Il fatto che l'articolo 14 faccia salva la conservazione del diritto di soggiorno del familiare in caso interruzione della convivenza del cittadino UE per decesso o divorzio o annullamento del matrimonio durante il quinquennio di durata del permesso di soggiorno ex art 10 , secondo il giudicante, trova giustificazione nel fatto che il familiare del cittadino UE non debba essere colpito nella sua regolarità di soggiorno e dalla possibilità di evoluzione in soggiorno permanente da eventi che non dipendono dalla una sua scelta quali il decesso del familiare o il fallimento del matrimonio.
Nel caso di specie invece la convivenza del ricorrente con la madre cittadina è cessata per la sua scelta, certamente non censurabile, anzi, di sciogliere la comunità di vita che aveva con la madre per costruirsi una vita autonoma prima e poi un suo nucleo familiare con la coniuge. Ciò spiega perché alla scadenza della carta di soggiorno, gli venne dato un permesso diverso che teneva evidentemente conto dello scioglimento della comunità di vita con la madre e di quella intrapresa con la moglie e anche perché egli non mosse a tale epoca particolari obiezioni .
La domanda va pertanto respinta .
Considerata la delicatezza delle questioni trattate e gli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite inter partes ,
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo , ogni altra eccezione disattesa e respinta
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze 26.5.2025
Il Giudice
D.ssa Giuseppina Guttadauro pagina 6 di 6
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico D.ssa Giuseppina Guttadauro nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12363/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
Parte Ricorrente contro
difesi ex lege da . Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione e coesione familiare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO - Con ricorso ex artt. 281 decies C.p.c. depositato il 29/10/2024 ,
[...]
cittadino ucraino nato in [...] il [...], ha chiesto annullarsi la decisione Pt_1 delal di che ha ritenuto di non accogliere la sua istanza di un permesso di CP_1 CP_1 soggiorno familiare permanente ai sensi dell'art. 17 D.lvo 30\2007 rilasciadogli al suo posto un diverso titolo di soggiorno, sempre per ragioni di coesione familiare, ma più breve e non consono alle sue esigenze e diritto maturato.
A sostegno del ricorso deduce, in fatto :
che egli risiede regolarmente in Italia dal 2007, quando si ricongiunse con la madre, regolarmente soggiornante, e che, dopo che sua madre nel 2015 ottenne la cittadinanza italiana, egli ottenne a sua volta un permesso quinquennale ex art. 10, d. lgs. 30/2007 in qualità di familiare di cittadino U.E. valido dal 10.07.2017 al 13.05.2024 ,
che sebbene avesse inoltrato già dal 28.07.2023 domanda di permesso di soggiorno familiare permanente quale familiare di cittadino europeo ai sensi dell'art. 17 D.lvo 30\2007 , la Questura gli aveva inoltrato un preavviso di rigetto, ove si deduceva che egli non soddisfaceva i requisiti richiesti all'art. 2, comma 3 d. lgs 30/2007 , in quanto discendente diretto di familiare di età Per_1
pagina 1 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
superiore di anni 21 non a carico, oltre al fatto di essere gravato da reati ostativi al rilascio della carta di soggiorno e di non aver pagato un bollettino di €30,46 e marca da bollo di €16.00.
che, sebbene avesse replicato al preavviso di rigetto con nota difensiva, in cui sottolineava:
che poiché egli aveva avviato il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno il 28.7.2023, nel corso del periodo di validità dell'ultimo titolo di soggiorno rilasciato, la domanda andava valutata nell'ottica del rilascio della carta di soggiorno permanente spettante al familiare di cittadini europei ex art. 17, comma 2, d. lgs. 30/2007 che ha soggiornato legalmente in Italia in via continuativa per più di cinque anni con permesso di soggiorno quale familiare di cittadino x Per_1 art. 10, d. lgs. 30/2007 e non ai fini del rilascio di un mero permesso di soggorno familiare ex art 30 D.lvo 286\2008 , ..,
che, quanto all'unica sentenza di condanna riportata dal il reato ostativo si era ormai Pt_1 estinto per superamento positivo della sospensione condizionale e che inoltre non si sarebbe certo sottratto al pagamento degli importi dovuti a titolo di "rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato" tuttavia la non aveva tenuto in dovuto conto tali difese e si è limitata a riferire con nota CP_1 del 1.10.2024 che non ravvisandosi i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno previsto all'art. 17 D.Lvo30/2007al sarebbe stato rilasciato un permesso di soggiorno Parte_2 della durata di anni due per motivi di famiglia ex art. 19 T.U.I., attualmente in fase di consegna, in quanto figlio di cittadina naturalizzata italiana1 , che la Questura aveva erratamente applicato la disciplina del D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) anziché quella del d. lgs. 30/2007, relativa al rapporto con la madre cittadina Italiana , senza applicare il principio della applicabilità della disciplina più favorevole, art. 28, d lgs. 286/1998 e art. 23 d. lgs. 30/2007.
La P.A. costituitasi in giudizio il 19.3.2025 , contrasta la domanda osservando che la posizione del soggiorno in Italia come ricostruita dal ricorrente in ricorso non era esatta e rileva: che, per quanto il ricorrente sia stato titolare di Carta di Soggiorno quinquennale per familiare di cittadino emessa in data 03/05/2017 ex art. 10 D. L.vo n. 30/2007, quale figlio convivente Per_1 della cittadina naturalizzata italiana nata a [...] il Persona_2
09/05/1970, alla scadenza di tale titolo, valido sino al 02.05.2022 (e non sino al luglio 2023) , su sua domanda gli era stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di validità biennale (dal 13/05/2022 al 13.05.2024), in quanto coniuge convivente della cittadina
[...] nata ad [...] l'[...], titolare del permesso di Persona_3 soggiorno di lungo periodo, rilascio in ordine al quale l'interessato non aveva mosso alcuna contestazione;
che pertanto, per la P.A., non è corretto l'assunto in base al quale egli avrebbe soggiornato in Italia con un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 30/2007 per il periodo di quasi sette anni compreso tra il 10.07.2017 ed il 13.05.2024, perché il permesso di soggiorno ex art. 10 era in realtà 1 ( NB il permesso suddetto non è in atti , probabilmente il ricorrente non si è recato a ritirarlo mentre è allegato al ricorso a doc. 2 un permesso di soggiorno per motivi vamiliari rilasciato il 13.4.2022 con scadenza 13,5,2025 pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
scaduto nel 2022 e sostituito da altro permesso previsto dal D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) , pertanto se il procedimento amministrativo de quo è stato in effetti avviato durante la validità dell'ultimo titolo di soggiorno posseduto dal ricorrente, tale ultimo titolo di soggiorno non era stato rilasciato come familiare di cittadina UE ex D.lvo 30\2007 ma come coniuge di cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante ex D.lvo 286\2008 ,
che, in ogni caso, è pacifico che madre e figlio da tempo non sono più conviventi all' indirizzo di Montecatini Terme (PT), piazza A. Gramsci nr 10 / Int. 16, Scala A poiché sin dal 22.02.2018 il figlio si era trasferito prima nel comune di Pieve a Nievole (PT) ove è stato residente sino al 09.12.2021, poi nell'attuale indirizzo di Montecatini Terme (PT), via Barsanti nr 25 int. 3 insieme alla sola mogli.( come da schede familiari del predetto e della madre in atti ) , che pertanto, senza voler mettere in discussione la solidità del legame familiare tra ascendente e discendente, la scissione del nucleo familiare madre-figlio è maturata ormai da tempo con la cessazione della convivenza connotata da un progetto di vita in comune, che anzi il figlio, ormai trentaseienne, ha composto un proprio nucleo insieme alla moglie cittadina mantenendosi Per_3 con propri redditi ( 17.504, 00 nel 2023, 1.602,00 nel 2024, surrogati dai 7.878,00 euro percepiti dalla moglie), presumibilmente integrati da un'attività svolta all'estero, alla luce dei frequenti viaggi oltre confine per lavoro menzionati nella tesi difensiva notificata 1'8.5.2024,
che quindi alla luce dell'intervenuta interruzione della unità familiare abitativa con la madre non sussistono i presupposti per rilasciare in favore del cittadino ucraino la Carta di Soggiorno Permanente ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 30/2007, quale familiare di cittadino dell' Per_1 non potendosi dire maturato il requisito del soggiorno continuativo per cinque anni nel territorio nazionale unitamente alla cittadina dell'Unione.
La causa è stata trattata all'udienza del 16.4.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato e quindi trattenuta in decisione in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale ex art 275 c.p.c.
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Nel merito della causa il giudicante osserva quanto segue.
Rilevato preliminarmente che in presenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del sesto comma dell'articolo 30 del decreto legislativo n° 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) , il quadro normativo di riferimento è il seguente .
I familiari dei cittadini dell'Unione europea godono di uno “status privilegiato” rispetto agli altri cittadini di paesi terzi in considerazione del vincolo familiare con cittadini europei. In virtù di tale condizione essi possono vedersi rilasciata pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
➢ in un primo tempo una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione” con validità di cinque anni dalla data del rilascio (artt. 10 e 11, Direttiva 2004/38; art. 10, d.lgs. n. 30/2007)
➢ successivamente, una volta decorsi i cinque anni, una “Carta di soggiorno permanente” (art. 20, Direttiva 30/2004; art. 17, d.lgs. n. 30/2007) .
Quanto alla Carta di soggiorno ex art. 10
La norma prevede che “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”
Per “familiari” del cittadino si intende:
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico [del cittadino] e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
e) vi è poi l'art. 14
Quanto alla Carta di soggiorno permanente all' art. 17
La norma prevede che “i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”
La Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dà diritto ai parenti di cittadini comunitari e di cittadini italiani ad una carta di soggiorno ad una carta di durata illimitata.
L'art. 17 infatti rinvia all'art. 14 per la definizione di “diritto al soggiorno permanente” norma che, al comma 2 dispone “Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione”
Tornando al caso di specie , dalle contrapposte argomentazioni delle parti emerge come il tema decidendum attenga alla questione dei requisiti richiesti ad uno straniero familiare di cittadino comunitario ( nel nostro caso italiano) per ottenere la carta di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 30\2017 .
In particolare nel caso di specie ci si chiede se il ricorrente - il quale pur avendo in passato fruito di permesso di soggiorno di durata quinquennale ex art 10 D.lvo 30\2007 in quanto familiare (ai sensi pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
dell'articolo 2 del D.lvo cit.) di cittadino comunitario, ha proseguito, dopo la scadenza del quinquennio della carta di lunga durata, lo stato di legale presenza in Italia, non in base al medesimo permesso di cui all'articolo 10 ma grazie ad altra tipologia di permesso- debba essere ritenuto soggetto che ha maturato i requisiti per la carta di soggiorno permanente ex art 17.
Nel caso specie infatti il ricorrente ( vedi nota del 15-4-2025) non contesta, alla luce della diversa ricostruzione del suo soggiorno fatta dalla P.A. in memoria di costituzione, che dal 13.5.2022 al 13.5.2024 il suo titolo di soggiorno non era più la carta quinquennale ex articolo 10 ma un semplice permesso per coesione familiare ex art 30 D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) di validità biennale ( peraltro prodotto a doc. 2 allegato al ricorso) limitandosi a rilevare di non aver ritenuto a suo tempo di eccepire alcunché perché in quel momento non aveva rilevato niente di immediatamente lesivo del dei suoi diritti e delle sue prerogative .
Neppure è contestata la cessazione della cionvivenza con la madre, ben prima della scadenza della carta ex art 10 già dal febbraio del 2018 per essersi egli reso economicamente autonomo e poi per essere andato a convivere con la moglie (da cui oggi riferisce di essere separato) .
Sostiene la difesa del ricorrente che le circostanze invocate dalla non interferiscono col CP_1 diritto alla carta di soggiorno che ricorrente aveva ottenuto nel 2017 e col processo di maturazione del diritto alla carta permanente quale familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che ha soggiornato legalmente in via continuativa per oltre 5 anni -nella specie dal 2017 al 2022- nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'unione.
Secondo la difesa del ricorrente infatti il presupposto espresso dalla locuzione” soggiornare…. unitamente al cittadino dell'unione” non va necessariamente inteso come una convivenza perdurante 5 anni tra i familiari riuniti ma richiede solo che costoro abbiano vissuto entrambi in Italia in qunato la ratio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 17 è in realtà quella di permettere al familiare di cittadino europeo di continuare a soggiornare in Italia anche in caso che la convivenza venga meno per per qualsiasi motivo.
A tale proposito la difesa del ricorrente sottolinea che l'articolo 14 del D.L. 30\2007 fa salve le disposizioni degli art. 11 e 12, che prevedono, rispettivamente, la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino comunitario in caso di decesso o di partenza del cittadino dall'Unione europea nonché in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio col cittadino comunitario.
Osserva inoltre che l'interpretazione proposta dell'articolo 17 è quella più ragionevole nel caso di specie se si considera che ricorrente ha smesso di convivere con la madre non per rompere il legame familiare ma per l'apprezzabile esigenza rendersi indipendente, lavorare e costruirsi un suo nucleo familiare nel nostro paese, cosa che non merita certo di essere sanzionata con la perdita del diritto al soggiorno permanente .
Ritiene giudicante che la tesi del ricorrente che propone sostanzialmente un'interpretazione allargata dell'articolo 17 giustificata dall'utilizzo del termine unitamente anziché quello di convivenza e dal fatto di poter ottenere la carta di soggiorno permanente anche in caso di divorzio o di decesso del familiare sia certamente suggestiva ma tuttavia non corretta.
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Si ritiene al contrario che il passaggio da carta di soggiorno di lungo periodo ex articolo 10 a carta di soggiorno permanente ai sensi degli articoli 17 e 14 debba essere un passaggio tra le due tipologie di soggiorno consecutivo e non interrotto da altri periodi in cui la permanenza è giustificata da altro titolo.
E' ovvio che il familiare straniero che è stato per 5 anni convivente con il cittadino Ue, possa una volta maturato il requisito per la carta permanente, potrà scegliere ovviamente di vivere in Italia autonomamente e distaccarsi dal familiare a cui si era ricongiunto. E' però ragionevole anche ritenere che il sistema normativo richieda che durante la durata quinquennale del primo permesso la convivenza col cittadino Ue non sia interrotta poiché è proprio tale convivenza che esprime e realizza il concetto di progetto di vita familiare comune tutelato dall'art. 8 CEDU attraverso il permesso di soggiorno ex art 10 per i familiari di cittadini comunitari e dall'art. 30 D.lvo 286\2008 ( T.U.I.M.) per i familiari di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.
Il fatto che l'articolo 14 faccia salva la conservazione del diritto di soggiorno del familiare in caso interruzione della convivenza del cittadino UE per decesso o divorzio o annullamento del matrimonio durante il quinquennio di durata del permesso di soggiorno ex art 10 , secondo il giudicante, trova giustificazione nel fatto che il familiare del cittadino UE non debba essere colpito nella sua regolarità di soggiorno e dalla possibilità di evoluzione in soggiorno permanente da eventi che non dipendono dalla una sua scelta quali il decesso del familiare o il fallimento del matrimonio.
Nel caso di specie invece la convivenza del ricorrente con la madre cittadina è cessata per la sua scelta, certamente non censurabile, anzi, di sciogliere la comunità di vita che aveva con la madre per costruirsi una vita autonoma prima e poi un suo nucleo familiare con la coniuge. Ciò spiega perché alla scadenza della carta di soggiorno, gli venne dato un permesso diverso che teneva evidentemente conto dello scioglimento della comunità di vita con la madre e di quella intrapresa con la moglie e anche perché egli non mosse a tale epoca particolari obiezioni .
La domanda va pertanto respinta .
Considerata la delicatezza delle questioni trattate e gli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite inter partes ,
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo , ogni altra eccezione disattesa e respinta
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze 26.5.2025
Il Giudice
D.ssa Giuseppina Guttadauro pagina 6 di 6