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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, cui è stata riunita la causa portante il n. 1225/2021, vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini e Giovanni Arcidiacono, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via V. Veneto n. 60, presso il difensore,
Appellante e appellato
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta A. Iantorno, con Controparte_1 studio sito in Cosenza p.zza Loreto n. 35 presso cui elegge domicilio,
Appellato e appellante
Oggetto: Appelli riuniti avverso la Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 922/21 del
23 aprile 2021. Opposizione a precetto ed all'esecuzione.
Conclusioni delle parti come in atti.
Svolgimento del processo
1. La sentenza di primo grado, risolvendo la questione sottoposta al Tribunale, derivante dalla riunione di un'opposizione a precetto e di un'opposizione all'esecuzione, spiegate dall , ha ritenuto che tanto il precetto, quanto la Pt_1 successiva esecuzione erano stati introdotti sulla scorta di una sentenza della Corte
d'Appello (la n° 1347/2016), che aveva risolto una questione afferente ai postumi invalidanti derivanti da un infortunio sul lavoro del Sig. , verificatosi in data CP_1
6/6/2007, quantificati nella misura del 13%.
Il Tribunale, convincendosi del fatto che sull'esecuzione in questione non potessero incidere eventi sopraggiunti (quali ulteriori infortuni sul lavoro subiti dallo stesso o pagamenti/ripetizioni imputabili a detti infortuni sopraggiunti) ha CP_1 Pt_1 stabilito che, con precipuo riferimento alla questione rigorosamente sottoposta alla sua attenzione, andava applicato il criterio adottato dal CTU nominato, il quale aveva calcolato in € 24.766,55 l'indennizzo dovuto alla parte privata in relazione a detta percentuale (13%), sottraendo da tale somma quanto risultava erogato dall Pt_1 come indennizzo in conto capitale (€ 9.508,17) ed accertando, pertanto, in € 15.258,38 la residua somma spettante al lavoratore.
2. La sentenza del Tribunale è stata gravata dall' lamentando: a) che la Pt_1
Corte d'Appello, con la sentenza di cui trattasi (n° 1347/2016, oggetto di esecuzione forzata), aveva ingiustamente omesso di valutare l'intera storia infortunistica dello
(e, quindi, gli aspetti economici di dare/avere afferenti all'unificazione CP_1 percentuale della complessiva maggiore percentuale invalidante); b) che il Tribunale, nella sentenza oggetto di impugnazione, aveva fatto malgoverno delle risultanze della
CTU disposta, utilizzando la portata della risposta ai quesiti, che vertevano sull'intera storia clinica dello , ai soli aspetti riguardanti l'infortunio del 6/6/2007; c) che CP_1 la CTU, infine, non poteva ritenersi affidabile, posto che aveva operato un ricalcolo dettato da confusioni riguardanti le continue variazioni della percentuale invalidante, derivante dai distinti eventi infortunistici.
3. Il Sig. , a sua volta, ha impugnato il provvedimento, ed ha rivendicato CP_1
l'intera somma di € 24.766,55 (quindi senza decurtazione alcuna), evidenziando che il CTU aveva precisato che le somme corrisposte dall (€ 9.508,17) Pt_1 riguardavano poste afferenti ad altri aspetti indennizzatori, correlati a infortuni sul lavoro diversi da quello oggetto di trattazione.
4. In entrambi gli appelli s'è avuta la costituzione delle parti a ruoli opposti, che hanno resistito, ribadendo le proprie posizioni difensive.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro ritualmente comunicato alle parti, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- Entrambi gli appelli sono infondati.
II.- I due contendenti, infatti, lamentano vizi decisivi ed inesattezze riferite al CTU di primo grado che, viceversa, da una lettura attenta del suo elaborato, non si ravvisano;
sicché anche questa Corte, al pari di quanto già fatto dal Tribunale, fa propri i conteggi dell'esperto, trovandoli privi di aporie logiche e/o scientifiche. III.- Entrando nello specifico, va osservato che il Tribunale ha rivolto al proprio ausiliario un quesito ben specifico e coerente, rispetto al thema decidendum.
Dovendo delibare, infatti, circa l'esecuzione di un ben preciso titolo, ossia la sentenza della Corte d'Appello n° 1347/2016, che aveva accertato il danno da infortunio patito dal Sig. in occasione dell'evento traumatico del 6/6/2007 – e di nessun altro CP_1
– ha ordinato all'esperto di accertare “in virtù delle vicende per cui è causa la posizione dare-avere tra il Sig. e l . Controparte_1 Pt_1
Il Tribunale, quindi, ha chiesto di essere ragguagliato circa i rapporti di dare e avere riguardanti rigorosamente l'oggetto della controversia: ossia l'esecuzione della sentenza che aveva accertato l'infortunio della parte, attribuendogli un ordine numerico/percentuale del 13%.
IV.- Il CTU è stato rigoroso e puntuale, quantificando il valore correttamente spettante al lavoratore nella misura di € 24.766,55. Sicché ha fissato in tale importo il
“dare” gravante sull – e, quindi, il corrispondente “avere” spettante al Sig. Pt_1
. CP_1
V.- Allorquando, poi, ha dovuto verificare l' “avere” spettante all – e Pt_1 quindi il “dare” gravante sul Sig. –, il consulente dell'Ufficio ha indicato CP_1 varie voci, destreggiandosi nel ginepraio delle pur complesse variazioni percentuali che avevano caratterizzato le sorti del lavoratore, per eventi infortunistici successivi al 6/6/2007, e nelle consequenziali operazioni economiche attuate dall (tra Pt_1 rendite ed indennizzi diretti).
Ma, quel che è certo, è che l'esperto ha espressamente individuato e ripartito, periodo per periodo, gli importi eventualmente da stornare, rispetto all'indennizzo in conto capitale ragguagliato al 13%; e, con preciso riferimento all'infortunio del 6/6/2007, che aveva avuto una valutazione fluttuante tra un 11% iniziale (in sede amministrativa), un 16% accertato giudizialmente dal Tribunale ed un 13% infine fissato dalla Corte d'Appello con la sentenza che ha innervato l'esecuzione oggetto di questa controversia, ha stabilito che l'importo da decurtare dal “dare” gravante sull (€ 24.766,55) era esattamente pari ad € 9.508,17; di talché il detto “dare” Pt_1 andava ridotto, operando la doverosa sottrazione, ad € 15.258,38.
VI.- Pertanto, corretto deve intendersi il percorso logico seguito dal consulente ed altresì corretta la sentenza del Tribunale poggiatasi su detto percorso.
VII.- Le obiezioni rassegnate dalle parti, quindi, sono oggetto di una fuorviata disamina delle risultanze peritali, viceversa, chiaramente espresse.
VIII.- Da quanto detto deriva il rigetto di entrambi gli appelli riuniti e la compensazione integrale delle spese, per reciproca soccombenza. IX.- Stante il rigetto delle due impugnazioni, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Parte_1 ricorso depositato in data 20 settembre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 922/2021 resa in data 23 aprile 2021, così provvede:
1.-Rigetta entrambi gli appelli riuniti;
2.-Compensa tra le parti le spese del grado;
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr.
Cass. SU n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, dell'11 gennaio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, cui è stata riunita la causa portante il n. 1225/2021, vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini e Giovanni Arcidiacono, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via V. Veneto n. 60, presso il difensore,
Appellante e appellato
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta A. Iantorno, con Controparte_1 studio sito in Cosenza p.zza Loreto n. 35 presso cui elegge domicilio,
Appellato e appellante
Oggetto: Appelli riuniti avverso la Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 922/21 del
23 aprile 2021. Opposizione a precetto ed all'esecuzione.
Conclusioni delle parti come in atti.
Svolgimento del processo
1. La sentenza di primo grado, risolvendo la questione sottoposta al Tribunale, derivante dalla riunione di un'opposizione a precetto e di un'opposizione all'esecuzione, spiegate dall , ha ritenuto che tanto il precetto, quanto la Pt_1 successiva esecuzione erano stati introdotti sulla scorta di una sentenza della Corte
d'Appello (la n° 1347/2016), che aveva risolto una questione afferente ai postumi invalidanti derivanti da un infortunio sul lavoro del Sig. , verificatosi in data CP_1
6/6/2007, quantificati nella misura del 13%.
Il Tribunale, convincendosi del fatto che sull'esecuzione in questione non potessero incidere eventi sopraggiunti (quali ulteriori infortuni sul lavoro subiti dallo stesso o pagamenti/ripetizioni imputabili a detti infortuni sopraggiunti) ha CP_1 Pt_1 stabilito che, con precipuo riferimento alla questione rigorosamente sottoposta alla sua attenzione, andava applicato il criterio adottato dal CTU nominato, il quale aveva calcolato in € 24.766,55 l'indennizzo dovuto alla parte privata in relazione a detta percentuale (13%), sottraendo da tale somma quanto risultava erogato dall Pt_1 come indennizzo in conto capitale (€ 9.508,17) ed accertando, pertanto, in € 15.258,38 la residua somma spettante al lavoratore.
2. La sentenza del Tribunale è stata gravata dall' lamentando: a) che la Pt_1
Corte d'Appello, con la sentenza di cui trattasi (n° 1347/2016, oggetto di esecuzione forzata), aveva ingiustamente omesso di valutare l'intera storia infortunistica dello
(e, quindi, gli aspetti economici di dare/avere afferenti all'unificazione CP_1 percentuale della complessiva maggiore percentuale invalidante); b) che il Tribunale, nella sentenza oggetto di impugnazione, aveva fatto malgoverno delle risultanze della
CTU disposta, utilizzando la portata della risposta ai quesiti, che vertevano sull'intera storia clinica dello , ai soli aspetti riguardanti l'infortunio del 6/6/2007; c) che CP_1 la CTU, infine, non poteva ritenersi affidabile, posto che aveva operato un ricalcolo dettato da confusioni riguardanti le continue variazioni della percentuale invalidante, derivante dai distinti eventi infortunistici.
3. Il Sig. , a sua volta, ha impugnato il provvedimento, ed ha rivendicato CP_1
l'intera somma di € 24.766,55 (quindi senza decurtazione alcuna), evidenziando che il CTU aveva precisato che le somme corrisposte dall (€ 9.508,17) Pt_1 riguardavano poste afferenti ad altri aspetti indennizzatori, correlati a infortuni sul lavoro diversi da quello oggetto di trattazione.
4. In entrambi gli appelli s'è avuta la costituzione delle parti a ruoli opposti, che hanno resistito, ribadendo le proprie posizioni difensive.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro ritualmente comunicato alle parti, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- Entrambi gli appelli sono infondati.
II.- I due contendenti, infatti, lamentano vizi decisivi ed inesattezze riferite al CTU di primo grado che, viceversa, da una lettura attenta del suo elaborato, non si ravvisano;
sicché anche questa Corte, al pari di quanto già fatto dal Tribunale, fa propri i conteggi dell'esperto, trovandoli privi di aporie logiche e/o scientifiche. III.- Entrando nello specifico, va osservato che il Tribunale ha rivolto al proprio ausiliario un quesito ben specifico e coerente, rispetto al thema decidendum.
Dovendo delibare, infatti, circa l'esecuzione di un ben preciso titolo, ossia la sentenza della Corte d'Appello n° 1347/2016, che aveva accertato il danno da infortunio patito dal Sig. in occasione dell'evento traumatico del 6/6/2007 – e di nessun altro CP_1
– ha ordinato all'esperto di accertare “in virtù delle vicende per cui è causa la posizione dare-avere tra il Sig. e l . Controparte_1 Pt_1
Il Tribunale, quindi, ha chiesto di essere ragguagliato circa i rapporti di dare e avere riguardanti rigorosamente l'oggetto della controversia: ossia l'esecuzione della sentenza che aveva accertato l'infortunio della parte, attribuendogli un ordine numerico/percentuale del 13%.
IV.- Il CTU è stato rigoroso e puntuale, quantificando il valore correttamente spettante al lavoratore nella misura di € 24.766,55. Sicché ha fissato in tale importo il
“dare” gravante sull – e, quindi, il corrispondente “avere” spettante al Sig. Pt_1
. CP_1
V.- Allorquando, poi, ha dovuto verificare l' “avere” spettante all – e Pt_1 quindi il “dare” gravante sul Sig. –, il consulente dell'Ufficio ha indicato CP_1 varie voci, destreggiandosi nel ginepraio delle pur complesse variazioni percentuali che avevano caratterizzato le sorti del lavoratore, per eventi infortunistici successivi al 6/6/2007, e nelle consequenziali operazioni economiche attuate dall (tra Pt_1 rendite ed indennizzi diretti).
Ma, quel che è certo, è che l'esperto ha espressamente individuato e ripartito, periodo per periodo, gli importi eventualmente da stornare, rispetto all'indennizzo in conto capitale ragguagliato al 13%; e, con preciso riferimento all'infortunio del 6/6/2007, che aveva avuto una valutazione fluttuante tra un 11% iniziale (in sede amministrativa), un 16% accertato giudizialmente dal Tribunale ed un 13% infine fissato dalla Corte d'Appello con la sentenza che ha innervato l'esecuzione oggetto di questa controversia, ha stabilito che l'importo da decurtare dal “dare” gravante sull (€ 24.766,55) era esattamente pari ad € 9.508,17; di talché il detto “dare” Pt_1 andava ridotto, operando la doverosa sottrazione, ad € 15.258,38.
VI.- Pertanto, corretto deve intendersi il percorso logico seguito dal consulente ed altresì corretta la sentenza del Tribunale poggiatasi su detto percorso.
VII.- Le obiezioni rassegnate dalle parti, quindi, sono oggetto di una fuorviata disamina delle risultanze peritali, viceversa, chiaramente espresse.
VIII.- Da quanto detto deriva il rigetto di entrambi gli appelli riuniti e la compensazione integrale delle spese, per reciproca soccombenza. IX.- Stante il rigetto delle due impugnazioni, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Parte_1 ricorso depositato in data 20 settembre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 922/2021 resa in data 23 aprile 2021, così provvede:
1.-Rigetta entrambi gli appelli riuniti;
2.-Compensa tra le parti le spese del grado;
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr.
Cass. SU n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, dell'11 gennaio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale