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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 18521/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 16.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18521 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. EA LL e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
(RM), alla via Paraguay n.5, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa in primo grado dall'avv. Valentina Affaitati, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via S.M. di Costantinopoli n. 19,
Napoli
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa in primo grado dagli avv.ti Vanni Marco
Ribechi, Stefania Pattarini e Ermanno Santorelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Orsi,
n. 50
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 2 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Napoli (n. 7920/2023,
R.G. n. 55045/2018) in materia di risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'8.9.2023, la compagnia aerea (di seguito ) Controparte_3 Pt_1
proponeva rituale appello avverso la sentenza del GdP di Napoli n.
7920/2023, depositata il 13.2.2023, chiedendone la parziale riforma nella parte relativa alle spese di lite.
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nonché odierna appellata, compensava le spese di lite.
2.1. In particolare, l' – parte appellata – aveva adito il CP_1
Giudice di Pace di Napoli per la condanna della compagnia aerea n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 3 nonché del tour operator in solido Pt_1 Controparte_2
o alternativamente tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che le sarebbero derivati dallo smarrimento del bagaglio da stiva durante il volo Napoli – Sharm El Sheik del 3.1.2018.
Più precisamente lamentava la mancata riconsegna della valigia contente i suoi effetti personali, ivi compresi oggetti di valore, al momento del ritiro dei bagagli presso l'aeroporto di Sharm El Sheik, per un danno patrimoniale pari ad €4.200,00, nonché il danno non patrimoniale consistente nelle conseguenze morali ed esistenziali derivanti dallo smarrimento.
Le parti citate, costituitesi in primo grado, eccepivano l'una ( Pt_1
il difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità), poiché il contratto di trasporto sarebbe sorto con il diverso vettore aereo Air
Cairo, e l'altra ( deduceva l'infondatezza della Controparte_2
pretesa, avendo la stessa operato unicamente in qualità di agenzia intermediaria ed avendo perciò correttamente eseguito la sola prestazione ad essa attribuita, ossia l'emissione del biglietto aereo.
2.2. Il Giudice di Pace di Napoli, dopo aver richiamato svariate massime giurisprudenziali sull'onere della prova in materia di inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazione, ha rigettato la domanda attorea precisando quanto segue.
Con riguardo alla convenuta agenzia si è ritenuto Controparte_2
insussistente il cd. pregiudizio da vacanza rovinata attinente alla responsabilità dell'organizzatore e del venditore per le obbligazioni sorte con la vendita di un pacchetto turistico (art. 46 Codice del
Turismo), poiché il vettore aereo con cui era intercorso il rapporto contrattuale di trasporto sarebbe stato l'unico ed eventuale responsabile dello smarrimento del bagaglio.
Tuttavia, rispetto al vettore il giudice di prime cure ha Pt_1
evidenziato che parte attrice, ossia “non ha fornito Controparte_1 elementi idonei a superare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva” (rectius titolarità), poiché, stante la concreta esecuzione della prestazione da parte della diversa compagnia Air Cairo, va dedotta la sostanziale estraneità di al contratto di trasporto: “la Pt_1
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 4 circostanza che sulla prenotazione aerea dell'attrice sia impresso il logo non rileva ai fini del giudizio, poiché è verosimile che Pt_1 quest'ultima, quale compagnia di bandiera egiziana, abbia la gestione degli uffici aeroportuali e, conseguentemente, abbia prestato attività di supporto agli altri vettori egiziani, ponendo in stampa i biglietti aerei per conto degli stessi”.
Il Giudice di prime cure ha quindi rigettato la domanda di risarcimento e ha compensato le spese di giudizio per “giusti od equi motivi”.
2.3. Impugnando la sentenza del Giudice di prime cure, l'appellante ne chiedeva la parziale riforma, lamentando la violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. per aver il Giudice di pace operato “un'ingiusta, illogica, illegittima e immotivata compensazione delle spese di lite”, ribadendo parte istante l'assoluta estraneità della nei fatti di causa, per Pt_1
non avere la stessa eseguito la prestazione contrattuale di trasporto.
2.4. Le appellate, ritualmente citate, non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia da questo Tribunale con ordinanza del
12.2.2025.
3. All'udienza odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
4. L'appello è fondato e va accolto, dovendosi perciò parzialmente riformare la motivazione del giudice di prime cure.
4.1. Innanzitutto è opportuno evidenziare che in tema di spese processuali, l'art. 91 c.p.c. sancisce il criterio della soccombenza quale principio regolatore della materia, sicché: “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Una deroga al criterio della soccombenza si verifica nel caso in cui la parte vincitrice venga condannata a causa della trasgressione del dovere di lealtà e probità.
Quanto invece al criterio della compensazione - oggetto del presente giudizio - il successivo art. 92 c.p.c. prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Si ricorda, peraltro, la pronuncia di Corte Cost., 19 aprile 2018 n. 77, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., ha ammesso la compensazione anche qualora sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni” parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente abbia adottato una condotta prudente.
Venendo al caso di specie, considerato che la domanda di parte attrice
è stata rigettata in primo grado per difetto di “legittimazione” passiva, che la questione non è stata oggetto di un mutamento giurisprudenziale, né sia da ritenersi “assolutamente nuova”, non si ravvisa alcuna delle ipotesi di compensazione sopra descritte.
Inoltre, allo stato degli atti non emergono le “gravi ed eccezionali ragioni”, quali certamente non possono essere desunte dalla natura della causa (di valore inferiore a € 5.000,00), né dagli atti processuali,
a ciò non bastando, tra l'altro, il generico richiamo da parte del giudice di prime cure ai “giusti od equi motivi”, giacché privi fondamento logico-giuridico.
Infatti, laddove il giudice intenda compensare le spese processuali per
“gravi ed eccezionali ragioni” (già di per sé distinte dai “giusti od equi motivi”) è tenuto ad un rigido vaglio motivazionale (cfr. ex multis Cass. civ. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. civ., 17 febbraio 2020, n.3977).
5. In conseguenza di quanto appena esposto l'appello è fondato.
La sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata nella parte relativa alle spese, condannando parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
5.1. Le spese del giudizio dinanzi al Gdp, nonché del presente giudizio, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22), ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate
(scaglione fino ad € 5.200,00).
P. Q. M.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello;
b) per l'effetto sub a), in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida, per quanto riguarda il
[...]
primo grado di giudizio, in € 633,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e, per quanto concerne il presente grado di giudizio, in € 1.278,00 per compensi oltre iva, se dovuta, ed € 174,00 per esborsi, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione delle spese in favore dell'avv. EA LL che si dichiara antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ottavia Carosone, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 4.4.2025.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 7
11 SEZIONE CIVILE
N. 18521/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 16.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18521 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. EA LL e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
(RM), alla via Paraguay n.5, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa in primo grado dall'avv. Valentina Affaitati, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via S.M. di Costantinopoli n. 19,
Napoli
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa in primo grado dagli avv.ti Vanni Marco
Ribechi, Stefania Pattarini e Ermanno Santorelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Orsi,
n. 50
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 2 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Napoli (n. 7920/2023,
R.G. n. 55045/2018) in materia di risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'8.9.2023, la compagnia aerea (di seguito ) Controparte_3 Pt_1
proponeva rituale appello avverso la sentenza del GdP di Napoli n.
7920/2023, depositata il 13.2.2023, chiedendone la parziale riforma nella parte relativa alle spese di lite.
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nonché odierna appellata, compensava le spese di lite.
2.1. In particolare, l' – parte appellata – aveva adito il CP_1
Giudice di Pace di Napoli per la condanna della compagnia aerea n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 3 nonché del tour operator in solido Pt_1 Controparte_2
o alternativamente tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che le sarebbero derivati dallo smarrimento del bagaglio da stiva durante il volo Napoli – Sharm El Sheik del 3.1.2018.
Più precisamente lamentava la mancata riconsegna della valigia contente i suoi effetti personali, ivi compresi oggetti di valore, al momento del ritiro dei bagagli presso l'aeroporto di Sharm El Sheik, per un danno patrimoniale pari ad €4.200,00, nonché il danno non patrimoniale consistente nelle conseguenze morali ed esistenziali derivanti dallo smarrimento.
Le parti citate, costituitesi in primo grado, eccepivano l'una ( Pt_1
il difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità), poiché il contratto di trasporto sarebbe sorto con il diverso vettore aereo Air
Cairo, e l'altra ( deduceva l'infondatezza della Controparte_2
pretesa, avendo la stessa operato unicamente in qualità di agenzia intermediaria ed avendo perciò correttamente eseguito la sola prestazione ad essa attribuita, ossia l'emissione del biglietto aereo.
2.2. Il Giudice di Pace di Napoli, dopo aver richiamato svariate massime giurisprudenziali sull'onere della prova in materia di inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazione, ha rigettato la domanda attorea precisando quanto segue.
Con riguardo alla convenuta agenzia si è ritenuto Controparte_2
insussistente il cd. pregiudizio da vacanza rovinata attinente alla responsabilità dell'organizzatore e del venditore per le obbligazioni sorte con la vendita di un pacchetto turistico (art. 46 Codice del
Turismo), poiché il vettore aereo con cui era intercorso il rapporto contrattuale di trasporto sarebbe stato l'unico ed eventuale responsabile dello smarrimento del bagaglio.
Tuttavia, rispetto al vettore il giudice di prime cure ha Pt_1
evidenziato che parte attrice, ossia “non ha fornito Controparte_1 elementi idonei a superare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva” (rectius titolarità), poiché, stante la concreta esecuzione della prestazione da parte della diversa compagnia Air Cairo, va dedotta la sostanziale estraneità di al contratto di trasporto: “la Pt_1
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 4 circostanza che sulla prenotazione aerea dell'attrice sia impresso il logo non rileva ai fini del giudizio, poiché è verosimile che Pt_1 quest'ultima, quale compagnia di bandiera egiziana, abbia la gestione degli uffici aeroportuali e, conseguentemente, abbia prestato attività di supporto agli altri vettori egiziani, ponendo in stampa i biglietti aerei per conto degli stessi”.
Il Giudice di prime cure ha quindi rigettato la domanda di risarcimento e ha compensato le spese di giudizio per “giusti od equi motivi”.
2.3. Impugnando la sentenza del Giudice di prime cure, l'appellante ne chiedeva la parziale riforma, lamentando la violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. per aver il Giudice di pace operato “un'ingiusta, illogica, illegittima e immotivata compensazione delle spese di lite”, ribadendo parte istante l'assoluta estraneità della nei fatti di causa, per Pt_1
non avere la stessa eseguito la prestazione contrattuale di trasporto.
2.4. Le appellate, ritualmente citate, non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia da questo Tribunale con ordinanza del
12.2.2025.
3. All'udienza odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
4. L'appello è fondato e va accolto, dovendosi perciò parzialmente riformare la motivazione del giudice di prime cure.
4.1. Innanzitutto è opportuno evidenziare che in tema di spese processuali, l'art. 91 c.p.c. sancisce il criterio della soccombenza quale principio regolatore della materia, sicché: “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Una deroga al criterio della soccombenza si verifica nel caso in cui la parte vincitrice venga condannata a causa della trasgressione del dovere di lealtà e probità.
Quanto invece al criterio della compensazione - oggetto del presente giudizio - il successivo art. 92 c.p.c. prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Si ricorda, peraltro, la pronuncia di Corte Cost., 19 aprile 2018 n. 77, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., ha ammesso la compensazione anche qualora sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni” parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente abbia adottato una condotta prudente.
Venendo al caso di specie, considerato che la domanda di parte attrice
è stata rigettata in primo grado per difetto di “legittimazione” passiva, che la questione non è stata oggetto di un mutamento giurisprudenziale, né sia da ritenersi “assolutamente nuova”, non si ravvisa alcuna delle ipotesi di compensazione sopra descritte.
Inoltre, allo stato degli atti non emergono le “gravi ed eccezionali ragioni”, quali certamente non possono essere desunte dalla natura della causa (di valore inferiore a € 5.000,00), né dagli atti processuali,
a ciò non bastando, tra l'altro, il generico richiamo da parte del giudice di prime cure ai “giusti od equi motivi”, giacché privi fondamento logico-giuridico.
Infatti, laddove il giudice intenda compensare le spese processuali per
“gravi ed eccezionali ragioni” (già di per sé distinte dai “giusti od equi motivi”) è tenuto ad un rigido vaglio motivazionale (cfr. ex multis Cass. civ. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. civ., 17 febbraio 2020, n.3977).
5. In conseguenza di quanto appena esposto l'appello è fondato.
La sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata nella parte relativa alle spese, condannando parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
5.1. Le spese del giudizio dinanzi al Gdp, nonché del presente giudizio, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22), ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate
(scaglione fino ad € 5.200,00).
P. Q. M.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello;
b) per l'effetto sub a), in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida, per quanto riguarda il
[...]
primo grado di giudizio, in € 633,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e, per quanto concerne il presente grado di giudizio, in € 1.278,00 per compensi oltre iva, se dovuta, ed € 174,00 per esborsi, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione delle spese in favore dell'avv. EA LL che si dichiara antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ottavia Carosone, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 4.4.2025.
n. 18521/2023 r.g.a.c. Pag. 7