Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio, ha riservato all'udienza del 14.1.25 ex art 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia ex lege 92/2012 iscritta al n.1663/24 r. g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dagli Avv. ANNARITA Parte_1
BILWILLER E IVANA CERVONE;
E
(. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura alle liti in atti, dagli Avv. DAVIDE CIORRA E FRANCESCA GUERRINI;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente nel presente giudizio ha proposto reclamo avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n° 3957/24, con la quale, confermandosi il provvedimento reso nella fase sommaria, era stata parzialmente accolta, l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente il 21.10.22. Al ricorrente era stato contestato quanto segue: ““in data 12.09.22, Lei era di turno dalle ore 11.30 alle ore 14.00 ( in quanto ha usufruito di dalle 08.00 alle 11.30) con assegnazione al servizio “ENI PLENITUDE Pt_2
INBOUND” e mansioni di operatore di MA care, in modalità da remoto. In data 21.09.22 perveniva alla d ENI PLENITUDE relativa ad un reclamo presentato da un Parte_3 utente NI MA ( sig. 9430179 …) relativo ad anomalie verificatesi nella gestione di una Parte_4 pratica di rimborso nella giornata del 12 settembre 2022. La committente formalizzava, quindi alla scrivente società la richiesta di procedere con le dovute verifiche ed azioni a tutela del cliente interessato e dell'immagine aziendale. Più nello specifico il cliente denunciava che alle 12.00 circa del 12 settembre u.s. aveva contattato il servizio clienti ( numero verde 800900700) dopo aver ricevuto da ENI notifica di rimborso, con richiesta di fornire gli estremi per procedere con l'accredito. In base alle informazioni fornite dalla committente, la chiamata risultava gestita dall'operatore telefonico di , con codice della barra telefonica 72711- codice Controparte_1 altresì indicato dall'interessato nel reclamo – collegato all'utenza ( ENI) COA56711, che risulta a Lei assegnata per lo svolgimento delle mansioni sulla commessa sui sistemi ENI PLENITUDE. In particolare, risultava
di aver ricevuto, pochi secondi dopo, una chiamata anonima sul cellulare personale in precedenza a Lui fornito dal medesimo cliente, in cui un interlocutore non definito, chiedeva conferma dell'ulteriore codice ricevuto da Paypal che, tuttavia, questa volta, non veniva condiviso dal cliente, quindi, una volta cadute entrambe le chiamate ( quella anonima sul cellulare ed in contemporanea quella verso il Par cliente NI, il sig. riferisce, ulteriormente, di aver successivamente contattato il servizio Paypal che ha confermato il tentativo di aprire un nuovo account con il numero di telefono del medesimo cliente, poi bloccato dai loro sistemi di sicurezza. In seguito il cliente, insospettito dalla gestione anomala della pratica e delle modalità di richiesta di dati personali non congrui, richiamava il numero verde ENI e riceveva assistenza da altor operatore
( codice coa65…. Barra telefonica 72385) attorno alle ore 13.15, che provvedeva ad emettere il dovuto rimborso sul conto corrente di domiciliazione delle utenze, come previsto dalla procedura della committente ENI. Nel reclamo formulato alla committente il cliente chiedeva, inoltre, alla ENI di procedere con le dovute verifiche e di essere aggiornato sui relativi esiti delle stesse. Come a Lei noto, le procedure della Committente ENI non consentono, né autorizzano, in alcun caso l'utilizzo degli strumenti Paypal per il rimborso di crediti agli utenti, né l'interazione con il cliente per ottenere codici, utenze e/o identificativi personali degli stessi utenti non previsti dalle policy NI. La scrivente società a fronte della predetta segnalazione di grave criticità ed anomalie nella gestione di un contatto telefonico e di una pratica di rimborso inviata direttamente dalla committente ENI, considerata, altresì, la rilevanza delle condotte emerse rispetto alle normative privacy ed anti frode, avviava tramite le strutture IT dell'azienda un audit interno su dispositivi assegnati sia a Lei che all'altro collega che aveva interloquito con il cliente nella giornata del 12.09. In questo contesto, a fronte di richiesta aziendale Pt_4
a tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione del cliente, Lei procedeva alla restituzione alla scrivente del dispositivo aziendale- a Lei in precedenza assegnato esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative anche da remoto di seguito riportato … Al termine dell'analisi svolta dalla responsabile IT sul PC A Lei assegnato, è risultato accertato e documentato che nella giornata del 12.09.- in coincidenza con l'orario di gestione della chiamata con il rimborso con il cliente con l'utilizzo del dispositivo sopra riportato e dei relativi applicativi Pt_4 installati per la navigazione in internet Lei – in violazione delle procedure e policy aziendali in materia di strumenti informatici- risulta aver effettuato tra le 12.30 e le 13.15 della medesima giornata, accessi plurimi mediante navigazione web al sito della piattaforma di trasferimento denaro denominata PayPal Lei, come documentato dalla cronologia di navigazione, ha, in particolare- nel corso dell'intervallo temporale suddetto- fine di creare un nuovo account personale, propedeutico all'associazione ad un nuovo conto- ( anche mediante semplice associazione di un IBAN). Lei, come documentato dalla cronologia di navigazione ha- nel corso temporale suddetto, inoltre, ripetutamente effettuato accessi web sulla pagina www.libero.it al fine di creare una nuova email di seguito, si riportano, le schermate di cronologia degli accessi ad internet acquisiti dal dispositivo
a Lei assegnato, con riferimento alla giornata del 12.09 ed al lasso temporale oggetto di analisi. In coincidenza con la gestione del contatto telefonico con il sig. – poi oggetto di reclamo- Lei ha posto in essere condotte Pt_4 anomale non autorizzate in aperta violazione sia delle procedure della committente ENI PLENITUDE in tema di rimborso dei crediti, sia delle policy aziendale in materia di utilizzo degli strumenti informatici e della navigazione internet a Lei note, nonché della normativa in materia di dati personali di terzi interessati ( clienti) sono risultati, in particolare, del tutto ingiustificati, la richiesta ed il trattamento da parte Sua dei dati e codici ad un cliente per il quale non si poteva, tassativamente, procedere al rimborso mediante canale paypal. Inoltre, alla luce delle risultanze dell'analisi dei suoi accessi ad internet e dalla segnalazione del cliente ENI sussistono validi elementi per sostenere che Lei avrebbe tentato di creare, in quel lasso temporale ed all'insaputa del sig. un account Pt_4 paypal allo stesso cliente, mediante utilizzo illegittimo delle relative credenziali. Sul punto la scrivente si riserva, sin da ora, di valutare le complessive condotte da Lei poste in essere sotto il profilo anche penale e di rivolgersi alle autorità competenti per accertare l'eventuale rilevanza penale e/o la natura fraudolenta, anche mediante forale richiesta di accesso ai Suoi tabulati telefonici, in considerazione delle chiamate ancora ricevute dal cliente in congruità con la Sua assistenza per il rimborso. Per quanto sopra, con la presente, le contestiamo le condotte descritte che, sia congiuntamente che disgiuntamente valutate, integrano i seguenti inadempimenti e violazione dei doveri contrattuali: la violazione delle procedure, policy ed istruzioni aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici e risorse ICT La violazione delle procedure, istruzioni e politica aziendale e della committente, in materia di gestione delle pratiche e rimborso dei crediti degli utenti L'aver posto in essere volontari trattamenti non autorizzati ed illeciti di dati personali della clientela del committente ( titolare) NI per finalità non lavorative, con grave violazione degli obblighi e delle istruzioni in materia di trattamento dei dati personali L'utilizzo di strumenti informatici e telematici aziendali per ragioni non di servizio La grave violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede del prestatore di lavoro nell'esecuzione del contratto L'aver esposto la scrivente Ad un pregiudizi economico e di immagine nei confronti di un primario cliente (ENI) nonché
a possibili azioni risarcitorie dei soggetti “ interessati” dai descritti trattamenti e condotte non autorizzate. L'aver posto in essere plurime condotte in violazione dei basilari principi sottostanti il rapporto di lavoro e con dirette ripercussioni sul vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro. Contestualmente, in considerazione della gravità degli addebiti, le comunichiamo la Sua sospensione cautelare dal servizio con effetto immediato dalla ricezione della presente. …”
Il primo giudice aveva ritenuto il fatto contestato sussistente ma, al contempo, che “dalla istruttoria condotta in fase sommaria, cui alcun elemento nuovo a parere di chi scrive poteva essere aggiunto , emerge che la condotta che ha portato al licenziamento per cui è causa, sia qualificabile, in termini di inadempimento disciplinarmente rilevante e astrattamente punibile con il licenziamento, ma che sia non così grave da integrare una giusta causa
o un giustificato motivo soggettivo, ma abbastanza grave da giustificare una sanzione superiore a quella massima conservativa, sì da fondare un licenziamento con preavviso e con l'indennità risarcitoria. Si ribadisce , quindi, che a fronte di un fatto contestato astrattamente passibile di sanzione espulsiva e in concreto commesso dal lavoratore - emergano circostanze particolari e contingenti che diminuiscono la gravità dell'inadempimento fino
a far fuoriuscire la condotta addebitata dalla fattispecie della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
….per il contesto complessivo delle circostanze in cui si è verificato, non può qualificarsi come giusta causa o giustificato motivo soggettivo del licenziamento: il lavoratore, cioè, ha tenuto una condotta che astrattamente sarebbe passibile di licenziamento disciplinare, ma in concreto, per l'esistenza di ragioni giustificatrici ovvero per la contestualizzazione della condotta stessa in termini tali da sminuirne la gravità, non è sussumibile nella clausola generale della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Sussistono pertanto elementi e circostanze tali, ovviamente sempre alla stregua della sommarietà della cognizione operabile in questa sede, per ritenere che il recesso intimato sia illegittimo ma che le sue conseguenze non possono essere quelle della tutela derivante dal suo annullamento (sicché il rapporto di lavoro deve comunque essere dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento), bensì solo quelle attenuate di cui al comma 5° dell'art. 18 novellato cit., consistenti nel pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva …”.
Con il provvedimento della fase sommaria il giudice aveva perciò dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la società al pagamento, in favore della parte ricorrente di 20 mensilità. Tale statuizione è stata confermata con la sentenza impugnata. Avverso la sentenza resa dal primo giudice ha proposto gravame l' censurandola nella parte in cui il primo Pt_1 giudice non aveva escluso la rilevanza penale del fatto e non aveva ritenuto al contempo l'insussistenza del fatto addebitato ovvero di aver utilizzato un metodo di rimborso vietato dalla normativa.
Ha ribadito di non aver avuto una specifica formazione con riguardo ai metodi di rimborso e con riguardo al divieto di usare paypal. Dunque, alcuna negligenza gli poteva essere addebitata. Ed in ogni caso, ove la stessa fosse rilevabile, sarebbe stata sanzionata solo con una sanzione conservativa.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto del gravame e, a sua volta, ha proposto reclamo incidentale chiedendo confermarsi il licenziamento intimato.
Ha, tra l'altro dedotto che, nelle more, nel procedimento penale a carico del ricorrente era emerso che la chiamata da anonimo era stata effettuata da utenza a lui intestata, circostanza smentita dal ricorrente innanzi al primo giudice, durante il libero interrogatorio. Ha ribadito, poi, le risultanze dell'analisi del pc in uso al ricorrente da cui risultavano- nel periodo di tempo di interesse in cui era in linea con il cliente- accessi ai siti paypal e libero al fine di creare nuovo profilo e nuova mail. Tutte circostanze erroneamente valutate dal primo giudice che, in uno con quella emersa e sopra descritta, davano pieno conto della sussistenza del fatto e della fondatezza e gravità degli addebiti. Ha chiesto, in accoglimento, del gravame incidentale, la riforma della sentenza.
La controversia, previo deposito di note ex art. 127 ter cpc, è decisa come segue.
Va detto che l'insieme delle acquisizioni processuali porta a far ritenere pienamente accertata la fondatezza dei fatti contestati all' in tutta la loro gravità. Pt_1
A ben vedere- prescindendo da alcuni profili di contraddittorietà qui oggetto di integrazione motivazionale- dalla stessa sentenza di primo grado emerge il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del fatto, profilo cui tuttavia non sono seguite le dovute conseguenze.
Va infatti detto che possono ritenersi provati tutti i fatti oggetto di contestazione e sussistente la loro rilevante gravità, tale da incidere in maniera irrimediabile sul vincolo fiduciario.
In ordine all'assistenza prestata al sig. il ricorrente non nega di avervi proceduto ma nega di essere Persona_1
a conoscenza del fatto che non si potesse procedere al rimborso mediante paypal, perché non formato sul punto.
Tale dato è certamente smentito dalla documentazione allegata dalla convenuta (vedi doc. 3 e 4 della produzione della fase sommaria), ma va anche detto che qui non si tratta “solo” di aver violato una procedura, ma vi è un quid pluris che va di seguito esaminato.
E' risultato comprovato che il ricorrente abbia egli stesso – utilizzando al di là del lecito il pc in dotazione – ripetutamente acceduto al sito paypal, chiesto al cliente il proprio numero di cellulare, aperto un account a nome del cliente. Una volta inserito il numero di telefono del cliente allo stesso era pervenuto o un SMS contenente un primo codice OTP, codice di verifica necessario alla prosecuzione della procedura per la creazione dell'account
Paypal, che l'operatore stesso si faceva comunicare.
Dal reclamo formulato dal emerge che dopo questo passaggio il cliente veniva messo in attesa con musica Per_1 di sottofondo. Durante l'attesa riceveva un ulteriore messaggio SMS da parte di Paypal contenente un secondo codice di sicurezza per completare la creazione del nuovo account.
A questo punto verosimilmente il cliente si era insospettito, sicchè quando veniva chiamato in anonimo sul numero di cellulare fornito, e un operatore non qualificatosi gli chiedeva la dettatura del secondo codice, non provvedeva a condividerlo.
Si interrompevano, pertanto le comunicazioni con il ricorrente.
Successivamente il cliente contattava altro operatore che eseguiva la corretta procedura di rimborso e suggeriva di comunicare formalmente l'accaduto all'azienda, cosicchè egli effettuava il suo reclamo.
Il cliente ha fornito i numeri identificativi degli operatori intervenuti di cui il 72711 corrisponde al ricorrente. Va detto per quel che qui interessa che, come è evidente, non solo non era prevista la procedura di rimborso con paypal, ma è del tutto abnorme il comportamento del ricorrente volto all'apertura di un account a nome dell'ignaro cliente facendosi comunicare il numero di telefono e facendosi trasferire codici OTP.
Che tale abnorme condotta fosse anche da ritenersi fraudolenta emerge non solo dalla anomala sequenza delle operazioni ma anche dal fatto che il cliente nulla sapesse dell'apertura di un account a suo nome (vedi reclamo doc. 9) e dal fatto che il ricorrente si sia premurato di richiedere al cliente il secondo codice OTP inviato da paypal mediante chiamata con il proprio cellulare, in anonimo. Di qui l'evidente intento di celare il proprio ruolo.
Tale circostanza emerge dai tabulati acquisiti nel corso del procedimento penale (doc.1 e 2 della produzione della convenuta ): il numero 345/5828779 che ha contattato in anonimo il cliente è un'utenza Vodafone intestata al sig.
. Pt_1
Tale dato è stato acquisito dopo la definizione del processo di primo grado ove, in merito a tale profilo il ricorrente, interrogato dal primo giudice, aveva negato la circostanza.
Ciò, unitamente al riscontro positivo sopra riportato, è certamente indicativo.
In definitiva l' ha seguito una procedura non contemplata, ha effettuato la creazione di un account paypal Pt_1 all'insaputa del cliente, per ragioni oscure e certamente non in linea con l'oggetto della sua prestazione, ha trattato in maniera non conforme i dati del cliente. (vedi doc 5 e 5 bis della produzione della convenuta con riguardo al trattamento dei dati)
Ed allora, la sequenza accertata dei fatti e delle condotte poste in essere evidenzia non una mera negligenza, uno scostamento dai termini della prestazione dovuta, ma una condotta rilevante e volontaria del tutto contraria ai doveri di ufficio.
Invero, oltre a tutto quanto sinora detto, il reclamo del cliente è stato inoltrato a ENI PLENITUDE, importante cliente della convenuta, circostanza questa neppure contestata. Il che costituisce tenuto conto della entità del cliente, un non solo potenziale ma concreto nocumento per l'azienda.
In questo quadro si inserisce anche il deviato utilizzo del pc aziendale ( vedi regolamento a doc. 6 della produzione della convenuta) come da cronologia pure documentata ( doc. 10 bis).
Questo profilo è confermato anche dalla testimonianza resa da dipendente dell'Assist che si occupa Tes_1 di gestire il sistema informativo dell'azienda e la security informatica. Il teste ha dichiarato di essere stato incaricato dal servizio risorse umane di controllare i dispositivi assegnati al sig e la signora ( Pt_1 Pt_5
l'operatrice che correttamente effettuò il rimborso dopo gli eventi ). Ha dichiarato: “…, controllai le loro cronologie di navigazione in un determinato giorno e orario e cioè il 12/09/2022 tra le 12 e le 13,30. Preciso che dal dispositivo assegnato al sig. , individuai, in tale giorno e ora navigazione ai siti Pay Pall e libero mail, Pt_1 mentre sul dispositivo in uso alla solo navigazione relativa al lavoro cioè solo ai sistemi informativi interni Pt_5 al cliente gestito. Sul dispositivo del sig. non rilevai niente altro se non la cronologia di questa Pt_1 navigazione. …Confermo di aver effettuato tale esame con le modalità descritte in memoria di costituzione al punto 10.2. … i dispositivi da esaminare per il giorno di cui ho detto mi furono consegnati il 6 ottobre e io ho dato corso nella stessa giornata. L'esame dei dispositivi li ho svolti da solo in quanto ne ho le autorizzazioni”.
Ritiene il collegio, di contrario avviso con quanto deciso dal primo giudice, che detta condotta, ampiamente provata, sia grave e tale da giustificare la sanzione espulsiva comminata perché idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
La sanzione irrogata dal datore di lavoro deve essere anche ritenuta proporzionata alla gravità della condotta posta in essere.
In punto di diritto, la Corte di Cassazione ha con un costante orientamento affermato che ' Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (così ex plurimis Cass. 17321/2020, che richiama le numerose pronunce precedenti in senso conforme).
Deve essere escluso che una simile condotta potesse essere sanzionata con sanzione conservativa.
A norma dell'art. 48 lett. B del ccnl applicabile, infatti, nel licenziamento senza preavviso “…incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materialeo che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge…”.
Ebbene entrambe le condizioni si sono verificate tenuto conto della pendenza del procedimento penale e del certo nocumento derivato all'azienda in considerazione di rapporti con una cliente di sicura rilevanza.
A norma dell'art. 47, invece– Ammonizioni, multe e sospensioni – “…Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: a. non si presenti in servizio o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello di inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b. senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c. non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi e/o compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d. non mantenga nei rapporti con i clienti o con i fornitori condotta uniformata a principi di correttezza;
e. esegua negligentemente il lavoro affidatogli e/o arrechi per colpa danni a tutto quanto forma oggetto del patrimonio di beni e servizi dell'azienda; f. esegua all'interno dell'azienda attività di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso di mezzi dell'azienda medesima;
…”.
Come si vede la norma fa riferimento a condotte negligenti o a attività di lieve entità per conto proprio con uso di mezzi aziendali.
Nella specie non vi è una condotta negligente ma una condotta espressione della pervicace volontà di porre in essere un comportamento fraudolento realizzata mediante l'uso improprio dei mezzi aziendali volontariamente violativo delle regole imposte.
Prova ne sia il fatto che il ricorrente ha chiamato con il proprio telefono, in anonimo, il cliente al fine di completare la fraudolenta procedura attuata. Qui si è lontani da un negligente svolgimento della prestazione, ma vi è la volontaria realizzazione di una condotta in pieno contrasto con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro.
La sanzione espulsiva comminata è dunque da ritenersi pienamente legittima.
Sulla scorta di tutto quanto sinora detto, va accolto il gravame incidentale e, in riforma della impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto in primo grado dall' . Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo principale;
2) Accoglie il reclamo incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado;
3) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 3000,00 Parte_1 per il primo grado e 3500,00 per il grado di appello, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
4) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, con riguardo alla posizione del reclamante principale.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente