Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 91/2018 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Loredana DE NICOLA (C.F. ) C.F._5
- attori - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Mario PERUGINI (C.F. ) e Marietta DE RANGO (C.F. C.F._6
) C.F._7
- convenuto -
e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena PAOLINI (C.F. ); C.F._8
- terzo chiamato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 15.1.2018, Parte_1
, , , –
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali prossimi congiunti ed eredi di (nato a [...] il Persona_1
5.6.1944 e deceduto in il 10.9.2014) e, quindi, iure proprio e iure hereditatis CP_1
– hanno convenuto il per sentirlo condannare ex artt. 2051 e Controparte_1
2043 c.c. al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, per la perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso del predetto il Persona_1
10.9.2014 a seguito di caduta da parapetto comunale.
A sostegno delle domande, hanno dedotto che:
- in data 10.9.2014, alle ore 18:00 circa, , mentre percorreva Persona_1
a piedi la via Mattia Preti, sita in sul marciapiede lato mare, in direzione CP_1 nord, all'altezza del civico n. 15-17, precipitava da un parapetto realizzato sul marciapiede, candendo nel vuoto per circa 3,85 metri prima di impattare nell'area cementizia sottostante;
- a causa dell'impatto decedeva, come constato dai sanitari del 118 intervenuti;
- intervenivano anche i Carabinieri di che eseguivano gli opportuni CP_1
rilievi;
- il predetto parapetto costituiva un pericolo in alcun modo segnalato dall'Ente
Locale in quanto aveva una lunghezza di quattro metri ed un'altezza dal pavimento del marciapiede di cm. 69 (lato sud) e 80 (lato nord) ed era privo di misure di sicurezza, in violazione delle prescrizioni contenute nel D.M. del Ministero dei
Trasporti Pubblici n. 236/1989 e negli artt. 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e 22, comma
5, della Legge n. 2284/1865, oltre che delle prescrizioni del Regolamento Edilizio
Urbanistico del Piano Strutturale Comunale di del 10.7.2014. CP_1
1.2. – Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito che: Controparte_1
- in via preliminare, l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza della somma richiesta a titolo di risarcimento danni;
- nel merito, il fatto era da addebitarsi esclusivamente a carico del
[...]
, sito in Diamante (CS) alla via Caravaggio n. Controparte_2
1, per aver realizzato il dislivello esistente al fine di costruire i garages, edificando
2 il muretto ricompreso in area cortilizia, in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 78 del 4.10.1982, la quale prevede la realizzazione di un muretto lungo il marciapiede ed un dislivello di un solo metro;
- con sentenza n. 76/2016, il GUP di Paola ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'Ing. , Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Controparte_3
Settore Lavori Pubblici e Manutentivo del in ordine al reato Controparte_1 di cui all'art. 589 c.p. con riferimento alla vicenda che qui occupa, per non aver commesso il fatto;
- in ogni caso, difettava il nesso di causalità (rilevante ex artt. 2051 e 2043 c.c.), in quanto l'evento poteva essere evitato da con ordinaria Persona_1
diligenza e prudenza, in considerazione della visibilità delle dimensioni del parapetto (tenuto conto dell'orario e della data) e della sua conoscenza dei luoghi
(atteso che era solito percorrere quella via al fine di recarsi presso l'ufficio delle poste private ivi ubicato);
- in ogni caso, non vi era prova della colpa dell'ente locale ex art. 2043 c.c..
Ha, pertanto, chiesto, preliminarmente, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc e, nel merito, di rigettare le domande per infondatezza ovvero, in subordine, di riconoscere la responsabilità esclusivamente a carico del , Controparte_2
previa sua chiamata in causa.
1.3. – Si è, poi, costituito il terzo chiamato dal convenuto,
[...]
, che ha eccepito: Controparte_2
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della titolarità comunale del tratto stradale ove si è verificato l'evento, riconosciuta anche nella citata sentenza n. 76/2016 del GUP di Paola;
- il fatto che il parapetto fa parte della strada (Via Mattia Preti) quale sua pertinenza;
- il rilascio da parte del predetto Ente locale, in favore del , del CP_2
certificato di agibilità e conformità edilizia e catastale n. 3949/1983 del 15.6.1983, dal quale risulta l'autorizzazione della variante in corso d'opera del fabbricato B
(avente ad oggetto la realizzazione di un magazzino e sette garages) corrispondente all'attuale stato di fatto, sicché nessun abuso edilizio è stato commesso;
3 - la successiva realizzazione, da parte del della Via Mattia Preti con CP_1 marciapiede in luogo dell'originaria area agricola non aperta al passaggio pubblico;
- l'impugnazione davanti al TAR della ordinanze comunali 16/2015 e 1/2015 dirette ad ottenere il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi a cura del
; CP_2
- l'assenza dei presupposti della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. per difetto del nesso di causalità, insussistenza di insidie e trabocchetti, visibilità del parapetto, prevenibilità dell'evento, contributo concorsuale assorbente della vittima.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare le domande ovvero di condannare al risarcimento dei danni esclusivamente il convenuto.
1.4. – Le parti si sono scambiate le memorie x art. 183 c.p.c.
Merita di essere specificamente evidenziato che, con la prima memoria, gli attori hanno precisato e quantificato il danno da perdita del rapporto parentale ed hanno chiesto il risarcimento anche del danno biologico terminale subito dal defunto. In più, la sola ha invocato il risarcimento del danno patrimoniale da Parte_1
lucro cessante per perdita della stabile della stabile contribuzione del marito (il quale percepiva una pensione di € 1.093,00 al mese). Hanno, quindi, richiesto di condannare il convenuto ed il terzo chiamato in causa, singolarmente e/o in solido, al pagamento di €
271.600,00 per la perdita del rapporto parentale ed € 109.104,78 a titolo di lucro cessante in favore del coniuge;
€ 261.900,00 per perdita del rapporto parentale in favore del figlio;
€ 271.600,00 per perdita del rapporto parentale in favore Parte_2 della figlia;
€ 271.600,00 per perdita del rapporto parentale in Parte_3 favore del figlio;
€ 30.000 in favore di ciascun attore, iure Parte_4
hereditatis a titolo di danno biologico terminale della vittima.
1.5. – L'istruttoria è consistita nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, e .
[...] Testimone_4 Testimone_5
1.6. – Il processo è stato interrotto per cancellazione dell'albo dei difensori del e poi ritualmente riassunto dagli attori. Controparte_1
4 2. – Le domande degli attori sono fondate, limitatamente al danno parentale, nei soli confronti del . Controparte_1
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651;
Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della
Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
5 prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021, Sez. III,
Ordinanza n. 12663 del 9/5/2024, Sez. III, Ordinanza n. 18518 dell'8/7/2024, ove è sottolineato che “a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato
6 affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una
“condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3,
Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
Quanto, più specificamente, al rapporto di custodia che costituisce il fondamento della responsabilità ex art. 2015 c.c., esso postula “una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (così Sez. 3 n.
15761 del 29/7/2016, conf. Sez. 3, Ordinanza n. 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1/2/2018,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Sez. 3, Ordinanza n. 12796 del
10/05/2024).
2.2. – Nel caso di specie, è dimostrata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del avendo parte attrice assolto al proprio onere di provare il Controparte_1
nesso eziologico tra il parapetto de quo – di cui è custode l'ente locale convenuto – e l'evento dannoso.
2.2.1. – Invero, la custodia del parapetto spettava al Controparte_1
piuttosto che al Controparte_2
Da un lato, infatti, non sono provati abusi edilizi commessi con riferimento al predetto
, dall'altro è indubbio che il predetto parapetto svolge una funzione di CP_2
protezione per i pedoni che camminano sul marciapiede sulla via comunale denominata
Mattia Preti.
In tal senso si è già condivisibilmente espresso proprio sulla vicenda che qui occupa, il
Consiglio di Stato, Sez. VII, che, con la Sentenza n. 10042 del 23.11.2023 (prodotta dal con le note depositate il 21.5.2024), non solo ha rigettato l'appello CP_2
principale proposto dal convenuto volto ad ottenere la riforma della sentenza Parte_5
n. 484/2019 del TAR Calabria nella parte in cui aveva accolto il ricorso del
[...]
annullando l'ordinanza n. 16/2015 che aveva imposto al CP_1
il ripristino dello stato dei luoghi, ma, in accoglimento dell'appello CP_2
7 incidentale proposto dal predetto ente locale avverso la medesima sentenza, ha annullato l'ordinanza comunale 1/2015 che prescriveva al di mettere in sicurezza CP_2
il parapetto per cui è causa.
Più specificamente, in relazione all'appello principale, i Giudici di hanno CP_4 ribadito che “dalla documentazione allegata agli atti risulta autorizzata la variante in corso d'opera del fabbricato B composto di “n. 1 magazzino e n. 7 garages”, mentre non emerge alcuna mofidica successiva dello stato dei luoghi e alcuna difformità di quota, come asserito dal idonea a supportare un ordine di Controparte_1
ripristino rispetto al progetto allegato alla variante. Appare, pertanto, condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado laddove afferma che la situazione attuale è stata autorizzata dalla “variante in corso d'opera n. 48 del 4.10.1982, comprensiva della realizzazione di garages e magazzini, come evincibile anche dall'autorizzazione alla abitabilità del 15.06.1983”. Peraltro, come evidenziato dal giudice di primo grado, lo stato dei luoghi in questione trova conferma anche nel certificato di abitabilità rilasciato il 15 giugno 1983 che accerta la presenza di “n. 1 magazzino e n. 7 garage” nell'area cortilizia del fabbricato B” mentre l'amministrazione comunale non aveva provato “uno scavo nell'area in questione che avrebbe condotto ad un dislivello rispetto alla quota del marciapiede di circa 7 metri in un momento successivo rispetto all'edificazione del fabbricato e anche dei garage e del magazzino, muniti dell'abitabilità nel 1983”.
Quanto all'appello incidentale, hanno affermato che “è pacifico che via Mattia Petri
[Preti, n.d.r.] sia una strada comunale destinata alla circolazione di veicoli e pedoni, con la conseguenza che spetta al di garantire la sicurezza degli utenti della CP_1
strada. Ne consegue che la natura pertinenziale o meno del muro in controversia risulta non rilevante ai fini della decisione poiché ciò che deve essere considerato è la finalità dei lavori oggetto dell'ordinanza n. 1/2015, vale a dire la messa in sicurezza dello stesso, portandone il parapetto ad almeno 1 mt. di altezza, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada. Ferma restando l'autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo, come rammentata dal giudice di primo grado nella sentenza appellata, il Collegio rileva che volendo trarre elementi di valutazione dalla sentenza n.
76/2016 del Tribunale di Paola ciò che avrebbe dovuto essere considerato non è tanto la mancanza di una statuizione sulla titolarità del muro di cinta, quanto piuttosto
8 l'affermazione dell'obbligo dell'amministrazione comunale, quale ente proprietario della strada, di garantire la sicurezza degli utenti della stessa, nonché l'accertamento della circostanza che il parapetto del marciapiede, nel punto in cui si è verificata la caduta mortale dalla quale sono originate anche le ordinanze amministrative a carico del , non fosse a norma”. Controparte_5
Non è caso se, al termine del predetto contezioso, sia stato proprio il CP_1
ad innalzare il parapetto, nel suo punto più basso, fino a 1,025 m. e, in
[...]
quello più alto, fino a 1,21 m. (cfr. CTU pag. 38).
2.2.2. – È, inoltre, pacifico che il 10.9.2014, , mentre percorreva Persona_1
a piedi la via Mattia Preti di sul marciapiede lato mare, in direzione nord, CP_1 all'altezza del civico n. 15-17, precipitava dal parapetto del medesimo marciapiede, cadendo nella sottostante area cortilizia del B. I sanitari del 118 CP_2 intervenuti nell'immediatezza constatavano l'avvenuto decesso.
Così, infatti, depongono univocamente la relazione dei Carabinieri di il CP_1
rapporto dei Sanitari del 118, le fotografie prodotte (comprese quelle scattate e riconosciute dal teste ) e le dichiarazioni dei testi escussi. Testimone_5
In particolare, se i testi e si sono avvicinati al Testimone_1 Testimone_2
corpo della vittima dopo la caduta, i testi e Testimone_3 Tes_4
a bordo di un'auto che percorreva lentamente Via Mattia Preti in
[...]
direzione sud a causa del traffico, hanno assistito frontalmente alla scena drammatica.
Entrambi hanno descritto chiaramente che camminava sul Persona_1 marciapiede ma ad un certo punto perdeva l'equilibrio e precipitava al di là del parapetto, tentando invano di aggrapparsi a qualcosa ( : “ Testimone_3 [...]
camminava su un marciapiedi lì presente quando cercava di Persona_1 aggrapparsi a qualcosa e improvvisamente cadeva da un muretto”; Tes_4
“DI NO camminava e poi ha fatto dei gesti come per
[...] Per_1 tenersi da qualche parte ma è caduto giù”).
Nessuno dei due testi ha indicato le ragioni della perdita di equilibrio della vittima ed è questo il tema realmente controverso tra le parti si riduce.
Al riguardo, però, la CTU dell'Ing. – priva di incongruenze e del tutto Per_2
condivisibile – ha fatto chiarezza.
9 Innanzitutto consente di formulare l'ipotesi più che probabile, certamente sufficiente all'accertamento dei fatti secondo la regola di giudizio del processo civile.
Il marciapiede che stava percorrendo era, infatti, in pessime Persona_1
condizioni, in calcestruzzo deteriorato, pieno di rattoppi di cemento e fessurazioni, con rialzi che aumentavano la probabilità di inciampo (nel tratto percorso dal Per_1
prima della caduta vi era una sorta di gradino di 8 cm).
Inoltre, era in discesa e presentava una anomala ed errata pendenza trasversale che spingeva il pedone verso il parapetto, mentre la pendenza fisiologica avrebbe dovuto orientare verso il lato opposto, ossia l'asse stradale, per facilitare il deflusso delle acque meteoriche nella cunetta adiacente.
Pertanto, una volta esclusa la congettura suicidiaria (perché non si spiegherebbe il tentativo della vittima di aggrapparsi a qualcosa per evitare di precipitare, secondo la convergente descrizione dei testi descritto dai testi e ed in Tes_3 Tes_4
assenza di indici concreti di comportamenti anomali del pedone (ad es. una corsa particolare, salti, atteggiamenti scomposti, ….), che, invece, si limitata a camminare
(cfr. le predette deposizioni e , non resta che una sola Tes_3 Tes_4
ipotesi concreta (basata sullo studio scientifico dello stato dei luoghi e coerente con le deposizioni dei testi) e ragionevole, anzi molto probabile: è Persona_1
inciampato in uno dei tanti rattoppi e rialzi del marciapiede, che in discesa e con pendenza verso il parapetto, lo ha orientato verso di esso.
Per completezza, deve essere messo in risalto che quand'anche fosse rimasta ignota la causa della perdita di equilibrio del , non sarebbe cambiata la valutazione Per_1
in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il parapetto e la precipitazione nel vuoto del . In tale prospettiva, il parapetto, così basso (tra 70 e 76 cm nel Per_1
tratto in cui è avvenuta la caduta) da non assolvere alla sua funzione di protezione dei pedoni che camminano sul marciapiede, sarebbe stato quantomeno una concausa dell'evento, comunque sufficiente ad assicurare il necessario collegamento eziologico per il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.: se, infatti, avesse raggiunto l'altezza minima prescritta di 1 m., avrebbe certamente (al 100% secondo il CTU) impedito la caduta della vittima (alta 1,76 m., compreso le scarpe, con baricentro a circa
1,10 m.).
10 Resta da precisare che le contestazioni formulate dalle risultanze della CTU sono state efficacemente superate dall'Ing. . Per_2
Anche se non è possibile determinare il punto esatto di caduta, esso deve essere collocato prima di quello corrispondente alla posizione della testa della vittima assunta dopo l'impatto con l'area cortilizia. Nel tratto precedente, le lievi differenze di altezza del parapetto (come detto, tra 70 e 76 cm) non sono rilevanti giacché lasciano ferma la valutazione di inidoneità ad assicurare la protezione di un pedone di statura media come il (anche nel caso il parapetto avesse avuto, nel punto di caduta ipotizzato Per_1
dal 78 cm, cfr. relazione CTU pag. 38). CP_1
Per una persona di media altezza come il , con baricentro tra 1 m. e 1,10 Per_1
m., il parapetto compreso tra 70 e 78 cm è certamente inidoneo ad assolvere una funzione di protezione, che, invece, è senza dubbio soddisfatta dal parapetto che raggiunge l'altezza prescritta di un metro.
L'età (70 al momento del decesso) e la foto presente sulla sua carta d'identità (datata
2.11.2005) permetto, inoltre, di escludere che il fosse così muscoloso da Per_1
modificare in modo rilevante le valutazioni sul suo baricentro.
Ancora, il DM n. 6792 del 5.11.2001, intitolato “Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade”, dopo avere definito il marciapiede “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni” ed il margine esterno “parte della strada, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli, cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo
(dispositivi di ritenuta, parapetti, sostegni, ecc..)”, comprendendo espressamente i parapetti, ha prescritto per essi l'altezza minima di un metro, ben maggiore di quella misurata dal CTU nel tratto di caduta della vittima (tra 70 e 76 cm).
Un così basso parapetto viola anche regole di comune prudenza – rilevanti persino al di là di specifiche previsioni normative (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25925 del 15/10/2019 “la responsabilità della pubblica amministrazione per una "res" che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall'inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza. (In relazione al sinistro occorso ad un automobilista uscito di strada a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata e del cedimento del parapetto che la fiancheggiava, la S.C.
11 ha confermato la sentenza di merito cha aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente proprietario della strada in ragione dell'accertata inidoneità della barriera protettiva a contenere gli urti dei veicoli anche a basse velocità)”) – ove si consideri il cospicuo dislivello di circa 4 m. tra il margine superiore del parapetto e la sottostante area cortilizia (cfr. CTU pag. 16).
Del resto, il ha mostrato di ben conoscere la misura minima del parapetto in CP_1
quanto sia con la diffida n. 17794/2014 sia con il provvedimento 1/2015, indicava al la necessità di raggiungere almeno l'altezza di un metro. Inoltre, come CP_2
detto, dopo essere stato individuato dal giudice amministrativo come il soggetto tenuto a mettere in sicurezza il parapetto, lo portava, nel suo punto più basso, ad 1,02 m. e, in quello più alto, fino a 1,21 m. (cfr. CTU pag. 38). Del resto, tutti gli altri parapetti presenti in quella zona misurano almeno 1 m. (cfr. relazione CTU pag. 34).
2.2.3. – Infine, il non ha offerto elementi utili a configurare la prova CP_1
liberatoria ex art. 2051 c.c., né sono emerse circostanze concrete indicative di comportamenti colposi di . Persona_1
2.3. – Si può ora passare all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
2.3.1. – Il danno parentale subito da moglie e figli può essere presunto sulla base dell'id quod plerumque accidit in ragione dei predetti rapporti familiari.
Inoltre, dalla deposizione del teste (ancorché in gran parte Testimone_2 confermative di capitoli contenenti anche valutazioni) emerge l'effettività dei legami familiari tra la vittima e gli attori, tutti conviventi (cfr. certificato storico di famiglia allegato all'atto di citazione), nell'ambito di famiglia di cultura contadina, ancorché non siano risultate particolari circostanze indicative di intensità di rapporti superiori alla media.
Ne deriva che – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024, tenuto conto dei settant'anni d'età del DI al momento del decesso, della convivenza con tutti Per_1
gli attori e della qualità media delle loro relazioni familiari – devono essere liquidati i seguenti importi:
- € 281.592,00 in favore della moglie (nata il Parte_1
6.6.1950 e, quindi, di anni 64 al momento della morte del marito), per un totale di
57 punti (di cui 16 punti in base all'età del congiunto, 16 punti in base all'età della
12 vittima, 16 punti per convivenza tra congiunto e vittima, 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per qualità della relazione);
- € 305.058,00 in favore del figlio (nato il [...] e, quindi, Parte_4
di anni 34 al momento della morte del padre), per un totale di 63 punti (di cui 22 punti in base all'età del congiunto, 16 punti in base all'età della vittima, 16 punti per convivenza tra congiunto e vittima, 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per qualità della relazione);
- € 305.058,00 in favore della figlia (nata il [...] e, Parte_3
quindi, di anni 38 al momento della morte del padre), per un totale di 61 punti (di cui 22 punti in base all'età del congiunto, 16 punti in base all'età della vittima, 16 punti per convivenza tra congiunto e vittima, 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per qualità della relazione);
- € 297.236,00 in favore del figlio (nato l'[...] e, quindi, di Parte_2
anni 41 al momento del decesso del padre), per un totale di 61 punti (di cui 20 punti in base all'età del congiunto, 16 punti in base all'età della vittima, 16 punti per convivenza tra congiunto e vittima, 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti per qualità della relazione).
I predetti importi – già determinati all'attualità – devono, inoltre, essere maggiorati degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme devalutate alla data dell'evento
(il 10.9.2014) e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sulle somme così determinate (divenute debiti di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
2.3.2. – Non è, invece, provato il danno da lucro cessante dedotto dalla
. Parte_1
Non si nega che la pensione del marito di € 711,34 era superiore alla pensione di reversibilità riconosciuta alla moglie, pari ad € 514,71, (cfr. doc 9 allegato all'atto di citazione).
Neppure si dubita del risparmio di spesa dovuto alla perdita del lavoro agricolo dell'uomo, destinato all'autoconsumo familiare, secondo quanto riferito dal teste
. Tes_2
Tuttavia, se si somma alla pensione del DI NO (€ 711,34) il predetto risparmio di spesa (stimato equitativamente in € 300,00 al mese, in mancanza di elementi di calcolo
13 forniti dall'attore) può ragionevolmente indicarsi in € 1.011,35 la redditività mensile della vittima, dalla quale si ricava la parte stabilmente destinata alla moglie dopo avere detratta la c.d. quota sibi (riservata dal a sé medesimo) Per_1
Pertanto, anche a calcolare lo stabile contributo del marito alla moglie nel 50% del totale di € 1.011,35 e, quindi, in € 505,67, tale importo è comunque inferiore alla pensione di reversibilità di € 514,71 che la donna effettivamente riceve.
Sicché nessun danno da lucro cessante può dirsi concretamente prodotto.
2.3.3. – Non è provato neppure il danno biologico c.d. terminale, astrattamente trasmissibile iure hereditatis agli attori.
Dal rapporto dei sanitari del 118 risulta la constatazione della morte di Per_1
alle ore 19:00. È anzi verosimile che la vittima sia deceduta sul colpo.
[...]
Conseguentemente, non è trascorso il tempo minimo di 24 ore, normalmente necessario per convenzione medico-legale, dal ferimento (a seguito dell'impatto con il suolo) al decesso (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 5/7/2019: “Il danno biologico cd. terminale
è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” Sez. 3, Ordinanza n. 16272 dell'8/6/2023).
2.4. – In conclusione, quindi, occorre condannare il convenuto al pagamento CP_1
dei seguenti importi:
- € 305.058,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come già precisato), in favore di;
Parte_4
- € 305.058,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come già precisato), in favore di;
Parte_3
- € 297.236,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come già precisato), in favore di;
Per_1
- € 281.592,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come già precisato), in favore di;
Parte_1
2.5. – Segue, per la soccombenza, la condanna del medesimo al pagamento CP_1
delle spese di giudizio – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 in relazione ai
14 procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile –, liquidate in:
- € 14.118,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, €
3.738,00 ed € 3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentata una sola volta per il numero delle parti difese ex art. 4, 2° comma, citato DM) ed € 545,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA
(come per legge), in favore degli attori, con distrazione al loro procuratore;
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, €
3.738,00 ed € 3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA
(come per legge), in favore del chiamato in causa, con distrazione CP_2
al suo procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il al pagamento dei seguenti importi: Controparte_1
1) € 305.058,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di;
Parte_4
2) € 305.058,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di;
Parte_3
3) € 297.236,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di;
Parte_2
4) € 281.592,00, oltre interessi legali fino al soddisfo (dal calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di;
Parte_1
b) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1
come segue:
1) € 14.118,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei
15 compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore degli attori, con distrazione al loro procuratore;
2) € 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore del
[...]
, con distrazione al suo procuratore. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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