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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/09/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5936/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5936/2014
Promossa da
Sig.ra rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Rodolfo D'Ascoli e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Salerno, alla via E. Bottiglieri, 9,
-attrice-
Contro
, contumace, Controparte_1
-convenuto-
Nonché
(c.f. in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amm.re p.t. geom. , rapp,to e difeso, in virtù di Controparte_1 procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Stanislao Giammarino e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno alla via Panoramica, 33, lotto A
33,
-altro convenuto-
E
Sig. rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa Controparte_3 di costituzione, dall'avv. Vittorio Provenza e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla Piazza XXIV Maggio, 21,
-convenuto-
pagina 1 di 11 E
Arch. rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine della Controparte_4 comparsa di costituzione dall'avv. Rosa Cristina Calella e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Sabatini, 7,
-altra convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra premesso di essere Parte_1 proprietaria dell'unità immobiliare del e, che, a seguito Controparte_2 del dissesto e del distacco delle solette dei balconi della facciata condominiale prospiciente via Porto, il Comune di Salerno, in data 20/04/2004 notificava, all'amministratore dell'epoca in carica, rag. diffida di messa in Parte_2 sicurezza delle parti suscettibili di distacco;
che nell'anno 2006, il nuovo amministratore, geom. , ripresa la diffida comunale, la Controparte_1 sottoponeva all'esame della assemblea condominiale convocata per il giorno
12/10/2007 al fine di deliberare circa gli “interventi di somma urgenza”, conferendo, altresì, incarico all'arch. per i lavori da eseguire ai balconi, Controparte_3 affidando ad una commissione composta da alcuni condomini la scelta dell'impresa edile cui appaltare le opere consistenti nella “spicconatura delle zone ammalorate nonché nella ricostruzione delle zone spicconate”; che, sempre nella medesima seduta, veniva deliberato che scelta l'impresa, il tecnico incaricato dal e CP_2
l'Amm.re p.t. avrebbero individuato i balconi sui quali intervenire comunicando il relativo costo al condomino interessato, in quanto proprietario, “prima dell'inizio dei lavori”; che, in data 14/12/2007 veniva redatto il computo metrico complessivo dei lavori che, contravvenendo a quanto deliberato dall'assemblea, si estendeva a tutti i balconi dello stabile, tranne quelli della facciata nord, venivano, altresì, individuati ulteriori categorie di lavori, mai deliberati e approvati;
che il computo metrico veniva sottoscritto dallo nella persona dell'arch. Controparte_5 Controparte_4 mentre per il giorno 31/01/2208 veniva convocata la Commissione dei condomini per la scelta dell'impresa, commissione che si riuniva un anno dopo in cui i lavori, deliberati anni prima, venivano appaltati alla ditta Abate contratto Controparte_6 sottoscritto dalla ditta e dall'amministratore il quale agiva senza alcun mandato pagina 2 di 11 preventivo del Condominio e senza rilasciare copia dell'atto e del relativo riparto economico ai singoli condomini;
che, l'attrice, con comunicazione a mezzo racc.ta, rappresentava all'amm.re del le proprie perplessità in merito all'iter CP_2 deliberativo dei lavori, soprattutto in merito all'estensione degli stessi a tutti i balconi delle facciate est ed ovest e della esecuzione di lavori non deliberati, contestava, inoltre, gli interventi di risanamento dei due balconi di sua proprietà, posti sulla facciata della traversa ovest, atteso che gli stessi, non interessati da dissesto, non necessitavano di alcun intervento;
che all'assemblea del 09/06/2009 richiedeva il ripristino dei propri balconi nonché il rimontaggio delle tende da sole, richiesta avanzata anche all'amministratore, atteso che la ditta incaricata li aveva escluso dall'esecuzione di ripristino, provvedendo nell'anno 2010 allo smontaggio dell'impalcatura; che, a mezzo racc.ta a/r del 15/01/2010, contestava all'amministratore la mancata esecuzione della delibera di approvazione dei lavori del 12/10/2007 ovvero il mancato rifacimento dei propri balconi;
che, con racc.ta dell'11/03/2010 veniva diffidata dalla condomina, sig.ra Controparte_7 proprietaria dall'appartamento sottostante rivendicando il risarcimento dei danni causati all'interno del proprio immobile a seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dai balconi, non ricostruiti dopo la spicconatura;
che, a seguito di diffida, veniva instaurato procedimento d'urgenza innanzi a codesto Tribunale e, che, con ordinanza del 26/05/12 veniva emessa ordinanza con la quale veniva condannata, unitamente al , alla immediata esecuzione dei lavori di rispristino altre alla refusione CP_2 di spese comprensive della CTU.
Che, a fronte di tali fatti aveva affrontato un notevole esborso pari ad € 8.600,00, oltre
IVA, che a tale danno andava aggiunto il danno economico determinato dalla indisponibilità della balconata per oltre un anno, dalle tende da sole smontate in occasione dei lavori, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura di € 1.000,00, nonché gli oneri processuali determinati dalle intraprese azioni giudiziarie, per un importo pari ad € 4.918,18, oltre alle spese sostenute per la propria difesa in giudizio pari ad € 7.500,00, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, il geom. in proprio e nella qualità di amm.re del Controparte_1
l'arch. , nella qualità di e l'arch. Controparte_2 Controparte_3 CP_8 per ivi, in accoglimento della domanda, sentir accertare e Controparte_4 dichiarare la responsabilità solidale di tutte le parti convenute, ovvero ciascuna per pagina 3 di 11 quanto di ragione, nella causazione dei danni tutti patiti;
1) condannare i convenuti, in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento del danno economico da liquidarsi nella misura di € 8.600,00, oltre iva ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
2) condannare i convenuti, in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni morali nonché al danno economico dovuto alla indisponibilità delle balconate per oltre un anno da liquidarsi nella misura di € 4.000,00 ovvero quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, ovvero quella che si riterrà di giustizia;
3) condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 4.918,18, a titolo di oneri processuali per le attività giudiziarie proposte in suo danno oltre che al rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio e per l'assistenza di un consulente di parte ammontanti a complessivi € 8.200,00, il tutto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 27/11/2014 si costituiva il convenuto che, in via CP_2 preliminare, eccepiva la inammissibilità della domanda per omessa sottoscrizione dell'atto da parte di entrambi i procuratori nonché per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nel merito deduceva che, nell'assemblea del giorno 08/11/1993 nel discutere l'argomento al punto 3) o.d.g. comunicava che pochi giorni prima si era verificata la caduta dell'intonaco sottostante alcuni balconi per cui erano intervenuti i VV. FF: che, dal sopralluogo effettuato, era “risultato che l'intonaco di quasi tutti i sottobalconi prospicienti la via Ligea sono in precarie condizioni statiche” pertanto, preso atto di ciò e constatato che i balconi erano di proprietà esclusiva dei condomini ai quali appartenevano, invitava gli interessati ad eseguire ad horas gli opportuni interventi e prevedeva che, trascorsi 60 gg. dall'assemblea l'amministratore comunicasse la loro mancata esecuzione alle competenti Autorità, chiedendo che tali lavori fossero eseguiti in danno. Che dopo 11 anni, con nota prot. 501 del 20/04/2004 il comune di Salerno diffidava l'amministratore dell'epoca, sig. “di dare corso, ad horas, dalla Parte_2 ricezione della presente, alla rimozione degli intonaci che risultassero pericolanti, dalle solette dei balconi, nonché una verifica atta ad individuare ed a rimuovere eventuali ed ulteriori sconnessioni degli stessi”, con la medesima nota il Settore
Trasporti, Viabilità, Impianti e Manutenzione prescriveva che l'intervento dovesse essere eseguito sotto la responsabilità di un tecnico abilitato e, che lo stesso, al pagina 4 di 11 termine dei lavori, doveva provvedere a comunicare all'Ente che l'intervento eseguito aveva rimosso compiutamente ogni motivo di pregiudizio per la pubblica incolumità e che “in caso di inottemperanza della diffida gli interessati inadempienti saranno destinatari di relativa ordinanza sindacale, per cui saranno perseguiti nei modi e termini di legge”. Che, al subentro del nuovo amministratore, geom.
, nessun intervento era stato eseguito pertanto, anche su sollecito dei CP_1 condomini interessati e dei proprietari degli esercizi commerciali, la cui attività era pregiudicata dalla caduta dei calcinacci, convocava l'assemblea condominiale che, nella seduta del 10/01/2007 incaricava l'ing. di redigere “apposita relazione CP_9 in cui si esamini anche la problematica relativa alle cause ed ai danni delle infiltrazioni presenti in tutto il fabbricato”nomina che avversata da alcuni condomini lo portarono a rifiutare l'incarico; che successivamente veniva nominato
[...] dello studio che redatto il computo metrico il 14/12/2007 veniva CP_3 CP_4 evidenziata la necessità di intervenire su tre facciate dello stabile, computo inviato a tutti i condomini affinché provvedessero a richiedere il preventivo di ditte di loro fiducia, pervenuti i diversi preventivi, a seguito di nuova assemblea condominiale, veniva scelta la ditta Abate Costruzioni;
che l'odierna attrice, con lettera del
04/02/2009 contestava “la necessità di procedere alla ristrutturazione - quantomeno integrale- dei balconi , tra cui quelli di sua proprietà, posti nelle traverse laterali senza che sia stata effettuata una preventiva verifica della consistenza e del grado di staticità da effettuarsi per ogni singolo elemento, atteso che, tra l'altro, il non può CP_2 autonomamente disporre l'esecuzione di opere sulla proprietà privata senza il preventivo consenso del proprietario”; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la successiva assemblea del 9/6/2009 fu chiamata a deliberare sulla sola esecuzione dei lavori di demolizione dei balconi dal primo piano a quarto di via
Porto quindi non sui lavori di essa attrice posti sul lato ovest del fabbricato;
che con ordine di servizio dell'11/6/2009 il D. L. Carmela Marziale ordinava “all'impresa di completare, dalla data odierna, il lavoro di messa in sicurezza del cornicione condominiale, spicconando e rimuovendo le parti friabili, trattando i ferri d'armatura e ripristinando il copri ferro con idonee malte. Inoltre, l'impresa, completato quanto prescritto, smonterà gli ultimi due impalcati dell'andito di servizio, limitatamente alla proprietà previo il rimontaggio delle tende sempre di proprietà Parte_3
preventivamente rimosse. Tanto in attesa di ulteriori delibere Parte_3
pagina 5 di 11 dell'assemblea condominiale e per non recare ulteriore disagio alla predetta proprietà” pertanto, il Condominio aveva l'obbligo di dare esecuzione alla diffida del comune e che ogni successivo intervento di ripristino è stato reso impossibile per il netto rifiuto dell'attrice.
Quanto alla richiesta di € 4.918,18 patita a titolo di oneri processuali per le attività giudiziarie proposte in danno della sig.ra evidenziava la proposizione di CP_7 tale domanda innanzi al G. di Pace eccependo, pertanto, una duplicazione di domande, contestava le ulteriori domande concludeva pertanto, in via preliminare, per l'inammissibilità della domanda per omessa sottoscrizione della citazione da parte di entrambi i procuratori, per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonchè per la dichiarazione di litispendenza, nel merito, per il rigetto di ogni domanda proposta con l'atto introduttivo con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 25/11/2014 si costituiva l'arch. che, in Controparte_4 via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione, atteso di non aver avuto alcun rapporto professionale con l'attrice, evidenziava, comunque, che la sua prestazione era stata limitata alla messa in sicurezza delle parti del fabbricato suscettibili di distacco e alla direzione dei lavori di ripristino delle sole parti condominiali al fine dell'attuazione dell'Ordinanza Sindacale del 20/04/2004, precisava anche che tutti i condomini di ”, ad esclusione dell'attrice, decisero di eseguire a CP_2 proprie spese e cura lavori non condominiali pattuendo, quindi, direttamente con l'impresa, il rifacimento di tutti i balconi e non solo quelli interessati dall'ordinanza, modo di procedere non condiviso dalla odierna attrice ritenendo che i lavori di ripristino dovevano interessare esclusivamente i balconi siti sulla facciata prospiciente via Porto e che la volontà assembleare non poteva incidere su beni che andavano considerati di natura privata, ne conseguiva che alcuna domanda di risarcimento danni può essere accolta né in via autonoma né in via solidale, tanto esposto concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, nel merito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 28/11/2014 si costituiva il sig. che, in via Controparte_3 preliminare, rilevava la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento pagina 6 di 11 della mediazione, nel merito precisava di non aver mai accettato incarichi come D. L. effettuati nel condominio e le pochissime presenze sono avvenute esclusivamente in nome e per conto dell'arch. concludeva, pertanto per il rigetto della CP_4 domanda in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
Alla prima udienza, fissata per il giorno 19 dicembre 2014 il Giudice concedeva termine a parte attrice per l'attivazione della mediazione.
Alla successiva udienza, espletata la mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta arch. prova testimoniale e ctu. CP_4
Dopo alcuni rinvii nello stato e sostituzione giudice veniva trattenuta in decisione da questo giudicante con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
Motivi della decisione
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda in quanto il mandato nonostante indichi due difensori risulta sottoscritto da un solo difensore.
Tale contestazione è infondata per cui va rigettata.
Infatti come emerge dal corpo dell'atto parte attrice ha conferito mandato unicamente all'avv. D'Ascoli e dallo stesso debitamente sottoscritto per autentica.
Nel merito la vicenda per cui è causa trae origine da una prima diffida del comune di
Salerno del 20/10/2003 in cui, appunto, si diffidava, l'allora amm.re del CP_2 di dar corso ai necessari lavori di verifica e/o rimozione degli intonaci pericolanti in prossimità delle solette dei balconi ..
Seguiva una successiva ordinanza prot. N. 5425 del 22 aprile 2004 in cui si diffidava all'allora amministratore del fabbricato di di dare corso, ad Controparte_2 dalla ricezione della presente, alla rimozione degli intonaci che risultassero Pt_4 pericolanti dalle solette dei balconi, nonché una verifica atta ad individuare ed a rimuovere eventuali ed ulteriori sconnessione degli stessi.
Nonostante la diffida alla messa in sicurezza delle solette dei balconi e quant'altro fosse necessario alla eliminazione di ulteriori pericoli solo in assemblea condominiale del 10/01/2007 veniva affidato incarico ad un tecnico al fine di redigere “apposita relazione in cui si esamini anche la problematica relativa alle cause ed ai danni delle infiltrazione presenti in tutto in fabbricato .. tecnico successivamente sostituito, a seguito di rinuncia dello stesso in quanto avversata da alcuni condomini. pagina 7 di 11 Con successiva delibera condominiale veniva incaricato dello studio Controparte_3
Marziale.
Il nuovo tecnico provvedeva a redigere computo metrico evidenziando la necessità di intervenire su tre facciate dello stabile, computo inviato ai condomini, cui seguiva la scelta della ditta appaltatrice.
A seguito di recezione dello stesso la odierna attrice si opponeva alla esecuzione dei lavori sui balconi di sua proprietà ritenendo che gli stessi non necessitassero di alcun intervento manutentivo
Con successivo ordine di servizio dell'11 giugno 2009 il Direttore dei Lavori, attesa l'opposizione della odierna attrice a non eseguire alcuna lavorazione al cornicione condominiale sovrastante i balconi di sua proprietà, rilevata la necessità di procedere alla eliminazione delle parti friabili e distaccate del cornicione ordinava all'impresa esecutrice di completare il lavoro di messa in sicurezza ...
Lamenta l'attrice che, a seguito dello spicconamento dei balconi l'impresa esecutrice non ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi causando danni da infiltrazioni all'appartamento del piano inferiore, dovendo, pertanto, affrontare un giudizio con accollo di relative spese
Nel rendere il deferito interrogatorio, parte attrice, sig.ra non confermava Parte_1 le circostante di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta arch. CP_4
Il teste di parte attrice, sig. confermava la circostanza di cui al Testimone_1 capo 1) precisando che tanto veniva riferito dalla nulla sapeva sulle circostanze Pt_1 da 2) a 11), sul capo 12) riferiva che i balconi furono oggetto di spicconatura ancora ad oggi, sul capo 14) riferiva che la gli mostrava un sollecito inviato Pt_1 all'amministratore per i lavori di ripristino, che in occasione del suo accesso non vi era alcuna impalcatura, in ordine al capo 15), riferiva che tutti gli altri balconi erano completati ad esclusione di quelli dell'attrice, nulla sapeva sulle altre circostanze.
Il teste sulla circostanza di cui al capo 1) tanto gli era stato riferito Testimone_2 dalla confermava il capo 5) per aver visionato il verbale dell'assemblea Pt_1 condominiale, sul capo 6) tanto veniva riferito dalla , di aver visto che era stata Pt_1 installata l'impalcatura e che i balconi della erano stati spicconati, che Pt_1 successivamente venne fatto il ripristino ed era al corrente in quanto conosceva l'impresa esecutrice, confermava il capo 16) riconosceva le foto esibite ed allegate pagina 8 di 11 agli atti di causa in quanto scattate da lui personalmente e commissionate dalla nulla sapeva dalle altre circostanze. Pt_1
Il teste , CTP nella causa promossa da contro la Testimone_3 CP_7 Pt_1 che, per l'occasione visionava tutta la documentazioni relativa ai lavori condominiali effettuati negli anni precedenti che hanno interessato i lavori dei balconi della , Pt_1 ricordava che i lavori furono deliberati nell'anno 2007, erano riferiti a riprendere le parti “ammalorate dei balconi riguardanti gli aggetti privati e condominiali, dopo l'inizio dei lavori gli aggetti riguardavano anche quelli della che furono Pt_1 spicconati e non ripristinati.
Ebbene, all'esito della espletata prova testimoniale praticamente è rimasto confermato e, comunque, non contestato sia l'avvenuta spicconatura dei balconi di proprietà dell'attrice sia il non ripristino degli stessi.
Non è invece, emersa alcuna prova che il mancato ripristino è avvenuto per volontà della impresa esecutrice dei lavori e non perchè impedita dalla , come sostenuto Pt_1 dal convenuto CP_2
Nemmeno dalla espletata consulenza è stato possibile accertare i danni lamentati dall'attrice, le cui conclusioni vengono recepite da questo giudicante in quanto adeguatamente motivate.
Infatti il consulente nominato in corso di causa, portatosi sul posto, accertava che i balconi “si presentano in buon stato di manutenzione”
Accertava inoltre “il sottoscritto non ha individuato nella produzione legale di parte attorea alcun documento tecnico – contabile che attesti l'esatta valutazione dei lavori effettuati, nè alcun bonifico/ricevuta che dimostri altresì la somma realmente versata dall'attrice”
Pertanto, in mancanza di idonea documentazione sia al fine di accertare i lavori effettivamente realizzati, sia quelli, eventualmente da porre a carico del convenuto nonché quelli a carico di parte attrice, anche solo in percentuale, nonché CP_2 le somme effettivamente sborsate, la domanda attorea di condanna al pagamento della somma sborsata per la ristrutturazione dei propri balconi pari ad € 8.600,00 va rigettata.
Va, altresì, rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti e determinati dalla indisponibilità delle balconate occupate per oltre un anno nonché per i danni alle tende da sole, quantificati in € 4.000,00 anche in tal caso il CTU non pagina 9 di 11 ha potuto effettuare alcuna deduzione sempre in mancanza di documentazione allegata;
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 4.918,18 patita a titolo di oneri processuali per le attività giudiziarie proposte in suo danno dalla condomina anche tale domanda va rigettata considerato che la Controparte_7 domanda di rimborso delle spese processuali dalla stessa sostenuta in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. e relativo reclamo seguono il principio della soccombenza e, come sopra riportato, in mancanza di accertamento nel corso del presente giudizio di responsabilità per i danni occorsi al proprietario del piano sottostante, né anche solo in percentuale tra essa attrice e parte convenuta non consente una diversa distribuzione di tali spese.
Domande che vanno rigettate anche nei confronti degli altri convenuti in quanto alcun elemento di responsabilità è stato accertato nei loro confronti.
Le spese di C.T.U., per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte attrice.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni trattate vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5936/2014 r.g. tra e Parte_5 CP_1
–convenuto- nonché
[...] Controparte_2
in persona dell'amm.re p.t. geom. –convenuto- nonché
[...] Controparte_1 arch. –altra convenuta- e arch. – Controparte_4 Controparte_3 convenuto-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede;
1) Rigetta tutte le domanda avanzate da parte attrice;
2) Pone a definitivo carico di parte attrice, , le spese di CTU per come Parte_1
liquidate;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 02/09/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5936/2014
Promossa da
Sig.ra rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Rodolfo D'Ascoli e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Salerno, alla via E. Bottiglieri, 9,
-attrice-
Contro
, contumace, Controparte_1
-convenuto-
Nonché
(c.f. in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amm.re p.t. geom. , rapp,to e difeso, in virtù di Controparte_1 procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Stanislao Giammarino e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno alla via Panoramica, 33, lotto A
33,
-altro convenuto-
E
Sig. rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa Controparte_3 di costituzione, dall'avv. Vittorio Provenza e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla Piazza XXIV Maggio, 21,
-convenuto-
pagina 1 di 11 E
Arch. rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine della Controparte_4 comparsa di costituzione dall'avv. Rosa Cristina Calella e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Sabatini, 7,
-altra convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra premesso di essere Parte_1 proprietaria dell'unità immobiliare del e, che, a seguito Controparte_2 del dissesto e del distacco delle solette dei balconi della facciata condominiale prospiciente via Porto, il Comune di Salerno, in data 20/04/2004 notificava, all'amministratore dell'epoca in carica, rag. diffida di messa in Parte_2 sicurezza delle parti suscettibili di distacco;
che nell'anno 2006, il nuovo amministratore, geom. , ripresa la diffida comunale, la Controparte_1 sottoponeva all'esame della assemblea condominiale convocata per il giorno
12/10/2007 al fine di deliberare circa gli “interventi di somma urgenza”, conferendo, altresì, incarico all'arch. per i lavori da eseguire ai balconi, Controparte_3 affidando ad una commissione composta da alcuni condomini la scelta dell'impresa edile cui appaltare le opere consistenti nella “spicconatura delle zone ammalorate nonché nella ricostruzione delle zone spicconate”; che, sempre nella medesima seduta, veniva deliberato che scelta l'impresa, il tecnico incaricato dal e CP_2
l'Amm.re p.t. avrebbero individuato i balconi sui quali intervenire comunicando il relativo costo al condomino interessato, in quanto proprietario, “prima dell'inizio dei lavori”; che, in data 14/12/2007 veniva redatto il computo metrico complessivo dei lavori che, contravvenendo a quanto deliberato dall'assemblea, si estendeva a tutti i balconi dello stabile, tranne quelli della facciata nord, venivano, altresì, individuati ulteriori categorie di lavori, mai deliberati e approvati;
che il computo metrico veniva sottoscritto dallo nella persona dell'arch. Controparte_5 Controparte_4 mentre per il giorno 31/01/2208 veniva convocata la Commissione dei condomini per la scelta dell'impresa, commissione che si riuniva un anno dopo in cui i lavori, deliberati anni prima, venivano appaltati alla ditta Abate contratto Controparte_6 sottoscritto dalla ditta e dall'amministratore il quale agiva senza alcun mandato pagina 2 di 11 preventivo del Condominio e senza rilasciare copia dell'atto e del relativo riparto economico ai singoli condomini;
che, l'attrice, con comunicazione a mezzo racc.ta, rappresentava all'amm.re del le proprie perplessità in merito all'iter CP_2 deliberativo dei lavori, soprattutto in merito all'estensione degli stessi a tutti i balconi delle facciate est ed ovest e della esecuzione di lavori non deliberati, contestava, inoltre, gli interventi di risanamento dei due balconi di sua proprietà, posti sulla facciata della traversa ovest, atteso che gli stessi, non interessati da dissesto, non necessitavano di alcun intervento;
che all'assemblea del 09/06/2009 richiedeva il ripristino dei propri balconi nonché il rimontaggio delle tende da sole, richiesta avanzata anche all'amministratore, atteso che la ditta incaricata li aveva escluso dall'esecuzione di ripristino, provvedendo nell'anno 2010 allo smontaggio dell'impalcatura; che, a mezzo racc.ta a/r del 15/01/2010, contestava all'amministratore la mancata esecuzione della delibera di approvazione dei lavori del 12/10/2007 ovvero il mancato rifacimento dei propri balconi;
che, con racc.ta dell'11/03/2010 veniva diffidata dalla condomina, sig.ra Controparte_7 proprietaria dall'appartamento sottostante rivendicando il risarcimento dei danni causati all'interno del proprio immobile a seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dai balconi, non ricostruiti dopo la spicconatura;
che, a seguito di diffida, veniva instaurato procedimento d'urgenza innanzi a codesto Tribunale e, che, con ordinanza del 26/05/12 veniva emessa ordinanza con la quale veniva condannata, unitamente al , alla immediata esecuzione dei lavori di rispristino altre alla refusione CP_2 di spese comprensive della CTU.
Che, a fronte di tali fatti aveva affrontato un notevole esborso pari ad € 8.600,00, oltre
IVA, che a tale danno andava aggiunto il danno economico determinato dalla indisponibilità della balconata per oltre un anno, dalle tende da sole smontate in occasione dei lavori, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura di € 1.000,00, nonché gli oneri processuali determinati dalle intraprese azioni giudiziarie, per un importo pari ad € 4.918,18, oltre alle spese sostenute per la propria difesa in giudizio pari ad € 7.500,00, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, il geom. in proprio e nella qualità di amm.re del Controparte_1
l'arch. , nella qualità di e l'arch. Controparte_2 Controparte_3 CP_8 per ivi, in accoglimento della domanda, sentir accertare e Controparte_4 dichiarare la responsabilità solidale di tutte le parti convenute, ovvero ciascuna per pagina 3 di 11 quanto di ragione, nella causazione dei danni tutti patiti;
1) condannare i convenuti, in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento del danno economico da liquidarsi nella misura di € 8.600,00, oltre iva ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
2) condannare i convenuti, in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni morali nonché al danno economico dovuto alla indisponibilità delle balconate per oltre un anno da liquidarsi nella misura di € 4.000,00 ovvero quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, ovvero quella che si riterrà di giustizia;
3) condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 4.918,18, a titolo di oneri processuali per le attività giudiziarie proposte in suo danno oltre che al rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio e per l'assistenza di un consulente di parte ammontanti a complessivi € 8.200,00, il tutto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 27/11/2014 si costituiva il convenuto che, in via CP_2 preliminare, eccepiva la inammissibilità della domanda per omessa sottoscrizione dell'atto da parte di entrambi i procuratori nonché per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nel merito deduceva che, nell'assemblea del giorno 08/11/1993 nel discutere l'argomento al punto 3) o.d.g. comunicava che pochi giorni prima si era verificata la caduta dell'intonaco sottostante alcuni balconi per cui erano intervenuti i VV. FF: che, dal sopralluogo effettuato, era “risultato che l'intonaco di quasi tutti i sottobalconi prospicienti la via Ligea sono in precarie condizioni statiche” pertanto, preso atto di ciò e constatato che i balconi erano di proprietà esclusiva dei condomini ai quali appartenevano, invitava gli interessati ad eseguire ad horas gli opportuni interventi e prevedeva che, trascorsi 60 gg. dall'assemblea l'amministratore comunicasse la loro mancata esecuzione alle competenti Autorità, chiedendo che tali lavori fossero eseguiti in danno. Che dopo 11 anni, con nota prot. 501 del 20/04/2004 il comune di Salerno diffidava l'amministratore dell'epoca, sig. “di dare corso, ad horas, dalla Parte_2 ricezione della presente, alla rimozione degli intonaci che risultassero pericolanti, dalle solette dei balconi, nonché una verifica atta ad individuare ed a rimuovere eventuali ed ulteriori sconnessioni degli stessi”, con la medesima nota il Settore
Trasporti, Viabilità, Impianti e Manutenzione prescriveva che l'intervento dovesse essere eseguito sotto la responsabilità di un tecnico abilitato e, che lo stesso, al pagina 4 di 11 termine dei lavori, doveva provvedere a comunicare all'Ente che l'intervento eseguito aveva rimosso compiutamente ogni motivo di pregiudizio per la pubblica incolumità e che “in caso di inottemperanza della diffida gli interessati inadempienti saranno destinatari di relativa ordinanza sindacale, per cui saranno perseguiti nei modi e termini di legge”. Che, al subentro del nuovo amministratore, geom.
, nessun intervento era stato eseguito pertanto, anche su sollecito dei CP_1 condomini interessati e dei proprietari degli esercizi commerciali, la cui attività era pregiudicata dalla caduta dei calcinacci, convocava l'assemblea condominiale che, nella seduta del 10/01/2007 incaricava l'ing. di redigere “apposita relazione CP_9 in cui si esamini anche la problematica relativa alle cause ed ai danni delle infiltrazioni presenti in tutto il fabbricato”nomina che avversata da alcuni condomini lo portarono a rifiutare l'incarico; che successivamente veniva nominato
[...] dello studio che redatto il computo metrico il 14/12/2007 veniva CP_3 CP_4 evidenziata la necessità di intervenire su tre facciate dello stabile, computo inviato a tutti i condomini affinché provvedessero a richiedere il preventivo di ditte di loro fiducia, pervenuti i diversi preventivi, a seguito di nuova assemblea condominiale, veniva scelta la ditta Abate Costruzioni;
che l'odierna attrice, con lettera del
04/02/2009 contestava “la necessità di procedere alla ristrutturazione - quantomeno integrale- dei balconi , tra cui quelli di sua proprietà, posti nelle traverse laterali senza che sia stata effettuata una preventiva verifica della consistenza e del grado di staticità da effettuarsi per ogni singolo elemento, atteso che, tra l'altro, il non può CP_2 autonomamente disporre l'esecuzione di opere sulla proprietà privata senza il preventivo consenso del proprietario”; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la successiva assemblea del 9/6/2009 fu chiamata a deliberare sulla sola esecuzione dei lavori di demolizione dei balconi dal primo piano a quarto di via
Porto quindi non sui lavori di essa attrice posti sul lato ovest del fabbricato;
che con ordine di servizio dell'11/6/2009 il D. L. Carmela Marziale ordinava “all'impresa di completare, dalla data odierna, il lavoro di messa in sicurezza del cornicione condominiale, spicconando e rimuovendo le parti friabili, trattando i ferri d'armatura e ripristinando il copri ferro con idonee malte. Inoltre, l'impresa, completato quanto prescritto, smonterà gli ultimi due impalcati dell'andito di servizio, limitatamente alla proprietà previo il rimontaggio delle tende sempre di proprietà Parte_3
preventivamente rimosse. Tanto in attesa di ulteriori delibere Parte_3
pagina 5 di 11 dell'assemblea condominiale e per non recare ulteriore disagio alla predetta proprietà” pertanto, il Condominio aveva l'obbligo di dare esecuzione alla diffida del comune e che ogni successivo intervento di ripristino è stato reso impossibile per il netto rifiuto dell'attrice.
Quanto alla richiesta di € 4.918,18 patita a titolo di oneri processuali per le attività giudiziarie proposte in danno della sig.ra evidenziava la proposizione di CP_7 tale domanda innanzi al G. di Pace eccependo, pertanto, una duplicazione di domande, contestava le ulteriori domande concludeva pertanto, in via preliminare, per l'inammissibilità della domanda per omessa sottoscrizione della citazione da parte di entrambi i procuratori, per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonchè per la dichiarazione di litispendenza, nel merito, per il rigetto di ogni domanda proposta con l'atto introduttivo con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 25/11/2014 si costituiva l'arch. che, in Controparte_4 via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione, atteso di non aver avuto alcun rapporto professionale con l'attrice, evidenziava, comunque, che la sua prestazione era stata limitata alla messa in sicurezza delle parti del fabbricato suscettibili di distacco e alla direzione dei lavori di ripristino delle sole parti condominiali al fine dell'attuazione dell'Ordinanza Sindacale del 20/04/2004, precisava anche che tutti i condomini di ”, ad esclusione dell'attrice, decisero di eseguire a CP_2 proprie spese e cura lavori non condominiali pattuendo, quindi, direttamente con l'impresa, il rifacimento di tutti i balconi e non solo quelli interessati dall'ordinanza, modo di procedere non condiviso dalla odierna attrice ritenendo che i lavori di ripristino dovevano interessare esclusivamente i balconi siti sulla facciata prospiciente via Porto e che la volontà assembleare non poteva incidere su beni che andavano considerati di natura privata, ne conseguiva che alcuna domanda di risarcimento danni può essere accolta né in via autonoma né in via solidale, tanto esposto concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, nel merito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 28/11/2014 si costituiva il sig. che, in via Controparte_3 preliminare, rilevava la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento pagina 6 di 11 della mediazione, nel merito precisava di non aver mai accettato incarichi come D. L. effettuati nel condominio e le pochissime presenze sono avvenute esclusivamente in nome e per conto dell'arch. concludeva, pertanto per il rigetto della CP_4 domanda in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
Alla prima udienza, fissata per il giorno 19 dicembre 2014 il Giudice concedeva termine a parte attrice per l'attivazione della mediazione.
Alla successiva udienza, espletata la mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta arch. prova testimoniale e ctu. CP_4
Dopo alcuni rinvii nello stato e sostituzione giudice veniva trattenuta in decisione da questo giudicante con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
Motivi della decisione
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda in quanto il mandato nonostante indichi due difensori risulta sottoscritto da un solo difensore.
Tale contestazione è infondata per cui va rigettata.
Infatti come emerge dal corpo dell'atto parte attrice ha conferito mandato unicamente all'avv. D'Ascoli e dallo stesso debitamente sottoscritto per autentica.
Nel merito la vicenda per cui è causa trae origine da una prima diffida del comune di
Salerno del 20/10/2003 in cui, appunto, si diffidava, l'allora amm.re del CP_2 di dar corso ai necessari lavori di verifica e/o rimozione degli intonaci pericolanti in prossimità delle solette dei balconi ..
Seguiva una successiva ordinanza prot. N. 5425 del 22 aprile 2004 in cui si diffidava all'allora amministratore del fabbricato di di dare corso, ad Controparte_2 dalla ricezione della presente, alla rimozione degli intonaci che risultassero Pt_4 pericolanti dalle solette dei balconi, nonché una verifica atta ad individuare ed a rimuovere eventuali ed ulteriori sconnessione degli stessi.
Nonostante la diffida alla messa in sicurezza delle solette dei balconi e quant'altro fosse necessario alla eliminazione di ulteriori pericoli solo in assemblea condominiale del 10/01/2007 veniva affidato incarico ad un tecnico al fine di redigere “apposita relazione in cui si esamini anche la problematica relativa alle cause ed ai danni delle infiltrazione presenti in tutto in fabbricato .. tecnico successivamente sostituito, a seguito di rinuncia dello stesso in quanto avversata da alcuni condomini. pagina 7 di 11 Con successiva delibera condominiale veniva incaricato dello studio Controparte_3
Marziale.
Il nuovo tecnico provvedeva a redigere computo metrico evidenziando la necessità di intervenire su tre facciate dello stabile, computo inviato ai condomini, cui seguiva la scelta della ditta appaltatrice.
A seguito di recezione dello stesso la odierna attrice si opponeva alla esecuzione dei lavori sui balconi di sua proprietà ritenendo che gli stessi non necessitassero di alcun intervento manutentivo
Con successivo ordine di servizio dell'11 giugno 2009 il Direttore dei Lavori, attesa l'opposizione della odierna attrice a non eseguire alcuna lavorazione al cornicione condominiale sovrastante i balconi di sua proprietà, rilevata la necessità di procedere alla eliminazione delle parti friabili e distaccate del cornicione ordinava all'impresa esecutrice di completare il lavoro di messa in sicurezza ...
Lamenta l'attrice che, a seguito dello spicconamento dei balconi l'impresa esecutrice non ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi causando danni da infiltrazioni all'appartamento del piano inferiore, dovendo, pertanto, affrontare un giudizio con accollo di relative spese
Nel rendere il deferito interrogatorio, parte attrice, sig.ra non confermava Parte_1 le circostante di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta arch. CP_4
Il teste di parte attrice, sig. confermava la circostanza di cui al Testimone_1 capo 1) precisando che tanto veniva riferito dalla nulla sapeva sulle circostanze Pt_1 da 2) a 11), sul capo 12) riferiva che i balconi furono oggetto di spicconatura ancora ad oggi, sul capo 14) riferiva che la gli mostrava un sollecito inviato Pt_1 all'amministratore per i lavori di ripristino, che in occasione del suo accesso non vi era alcuna impalcatura, in ordine al capo 15), riferiva che tutti gli altri balconi erano completati ad esclusione di quelli dell'attrice, nulla sapeva sulle altre circostanze.
Il teste sulla circostanza di cui al capo 1) tanto gli era stato riferito Testimone_2 dalla confermava il capo 5) per aver visionato il verbale dell'assemblea Pt_1 condominiale, sul capo 6) tanto veniva riferito dalla , di aver visto che era stata Pt_1 installata l'impalcatura e che i balconi della erano stati spicconati, che Pt_1 successivamente venne fatto il ripristino ed era al corrente in quanto conosceva l'impresa esecutrice, confermava il capo 16) riconosceva le foto esibite ed allegate pagina 8 di 11 agli atti di causa in quanto scattate da lui personalmente e commissionate dalla nulla sapeva dalle altre circostanze. Pt_1
Il teste , CTP nella causa promossa da contro la Testimone_3 CP_7 Pt_1 che, per l'occasione visionava tutta la documentazioni relativa ai lavori condominiali effettuati negli anni precedenti che hanno interessato i lavori dei balconi della , Pt_1 ricordava che i lavori furono deliberati nell'anno 2007, erano riferiti a riprendere le parti “ammalorate dei balconi riguardanti gli aggetti privati e condominiali, dopo l'inizio dei lavori gli aggetti riguardavano anche quelli della che furono Pt_1 spicconati e non ripristinati.
Ebbene, all'esito della espletata prova testimoniale praticamente è rimasto confermato e, comunque, non contestato sia l'avvenuta spicconatura dei balconi di proprietà dell'attrice sia il non ripristino degli stessi.
Non è invece, emersa alcuna prova che il mancato ripristino è avvenuto per volontà della impresa esecutrice dei lavori e non perchè impedita dalla , come sostenuto Pt_1 dal convenuto CP_2
Nemmeno dalla espletata consulenza è stato possibile accertare i danni lamentati dall'attrice, le cui conclusioni vengono recepite da questo giudicante in quanto adeguatamente motivate.
Infatti il consulente nominato in corso di causa, portatosi sul posto, accertava che i balconi “si presentano in buon stato di manutenzione”
Accertava inoltre “il sottoscritto non ha individuato nella produzione legale di parte attorea alcun documento tecnico – contabile che attesti l'esatta valutazione dei lavori effettuati, nè alcun bonifico/ricevuta che dimostri altresì la somma realmente versata dall'attrice”
Pertanto, in mancanza di idonea documentazione sia al fine di accertare i lavori effettivamente realizzati, sia quelli, eventualmente da porre a carico del convenuto nonché quelli a carico di parte attrice, anche solo in percentuale, nonché CP_2 le somme effettivamente sborsate, la domanda attorea di condanna al pagamento della somma sborsata per la ristrutturazione dei propri balconi pari ad € 8.600,00 va rigettata.
Va, altresì, rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti e determinati dalla indisponibilità delle balconate occupate per oltre un anno nonché per i danni alle tende da sole, quantificati in € 4.000,00 anche in tal caso il CTU non pagina 9 di 11 ha potuto effettuare alcuna deduzione sempre in mancanza di documentazione allegata;
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 4.918,18 patita a titolo di oneri processuali per le attività giudiziarie proposte in suo danno dalla condomina anche tale domanda va rigettata considerato che la Controparte_7 domanda di rimborso delle spese processuali dalla stessa sostenuta in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. e relativo reclamo seguono il principio della soccombenza e, come sopra riportato, in mancanza di accertamento nel corso del presente giudizio di responsabilità per i danni occorsi al proprietario del piano sottostante, né anche solo in percentuale tra essa attrice e parte convenuta non consente una diversa distribuzione di tali spese.
Domande che vanno rigettate anche nei confronti degli altri convenuti in quanto alcun elemento di responsabilità è stato accertato nei loro confronti.
Le spese di C.T.U., per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte attrice.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni trattate vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5936/2014 r.g. tra e Parte_5 CP_1
–convenuto- nonché
[...] Controparte_2
in persona dell'amm.re p.t. geom. –convenuto- nonché
[...] Controparte_1 arch. –altra convenuta- e arch. – Controparte_4 Controparte_3 convenuto-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede;
1) Rigetta tutte le domanda avanzate da parte attrice;
2) Pone a definitivo carico di parte attrice, , le spese di CTU per come Parte_1
liquidate;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 02/09/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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