Articolo 405 del Codice penale
Articolo 404Articolo 406
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1 luglio 1931
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18 luglio 2002
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28 marzo 2006
Art. 405.

(Turbamento di funzioni religiose ((del culto di una confessione religiosa)) )

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose ((del culto di una confessione religiosa)) le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
(185)

--------------- AGGIORNAMENTO (185)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in G.U. 1ª s.s. 17/7/2002, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 405 del codice penale , nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene piu' gravi, anziche' le pene diminuite stabilite dall' articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti".
Entrata in vigore il 28 marzo 2006
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