CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2348 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle lite già de- Parte_1 positata telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dall'avvocata Flavia
Bruschi, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
[...]
[...
rappresentata e difesa, per procura speciale Controparte_1 alle liti depositata telematicamente insieme all'atto di costituzione nel giudizio di appello, dall'avvocato Raoul Barsanti, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3336/2023 pronunciata dal Tribunale di
Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 3.3.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 2.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c., , dopo aver esposto che Parte_1 era stato dipendente della (oramai fallita) RE Società Cooperativa, che almeno dal 1.1.2015 aveva prestato la propria opera «nell'ambito dell'appalto delle attività di pulizie del materiale rotabile e ambienti Lotto 2 Centostazioni Regione Lazio» e che «in data 18.07.2018 la società Centostazioni è stata fusa nella società RFI
S.P.A.», chiedeva ingiungersi a quest'ultima, quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, il pagamento della somma lorda di € 15.863,26 corrispon- dente a quanto riportato dalle buste paga di settembre ed ottobre 2018, non ono- rate dalla datrice di lavoro.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, giudicando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso in conformità alle richieste del lavoratore, ha così statuito: «in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese».
Il Giudice di prime cure così motivava l'accoglimento dell'opposizione: (I) «è pacifico tra le parti, oltre documentalmente dimostrato, che l'odierna parte oppo- sta, ricorrente in monitorio, è stato ammessa allo stato passivo del Fallimento della società RE, per i medesimi crediti successivamente azionati in monitorio avverso la società committente»; (II) «il lavoratore creditore nulla ha dedotto, nemmeno a fronte della specifica eccezione dell'opponente sul punto, in ordine al concreto interesse al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo»; (III) «in as- senza di alcuna deduzione, neppure vaga e generica, sull'interesse concreto ad agire in monitorio, nei termini dianzi esposti, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato».
propone appello contro questa decisione, denunciandone, Parte_1 sotto il profilo della violazione delle norme e dei principi sulla responsabilità soli- dale ed in particolare degli artt. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003,
l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto che l'ammissione al passivo fallimentare precludesse la proposizione di domanda monitoria contro la committente, obbli- gata solidale per il debito retributivo del datore di lavoro fallito. Tanto premesso, sotto forma di ulteriori motivi di appello diretti a denunciare il mancato esame del merito della controversia, ripropone gli argomenti difensivi già sviluppati in primo grado nella propria memoria di costituzione e sostanzialmente diretti a contrastare gli originari motivi di opposizione dell'ingiunta. si costituisce in appello, chiedendo la reie- Controparte_1 zione dell'avversa impugnazione, sulla cui infondatezza argomenta. In via gra-
Pag. 2 a 7
data, ripropone le deduzioni difensive già poste a base dell'opposizione e precisa- mente quelle relative: (I) al proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo prodotto in giudizio né il contratto di lavoro né il contratto di appalto;
(II) all'inap- plicabilità nei propri confronti dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; (III) alla mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
(IV) alla carenza di prova dell'adibizione del lavoratore ingiungente all'appalto; (V) al soddisfacimento della pretesa creditoria, alla non debenza dell'indennità di mancato preavviso, alla man- cata prova del quantum, e alla non debenza delle ritenute erariali. Tanto pre- messo, invocato il beneficium exscussionis, chiesta la surroga nei confronti del fallimento della datrice di lavoro e sollevata questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, chiede la reiezione dell'impugnazione.
Ricostituito il contraddittorio ed acquisito telematicamente il fascicolo d'uffi- cio di primo grado all'udienza del 2.10.2025, l'appello era discusso come da ver- bale e deciso come da dispositivo.
2. È pacifico (e non contestato in appello) che l'attuale appellante, prima ancora di agire in via monitoria nei confronti di fosse stato Controparte_1 ammesso al passivo della datrice di lavoro a tutela dei medesimi crediti oggetto della domanda di ingiunzione.
È altresì pacifico che, nella prospettazione del lavoratore, Controparte_1 sarebbe tenuta a soddisfare l'obbligazione retributiva in quanto
[...] obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003. in forza della sua qualità di commit- tente l'appalto affidato alla RE Società Cooperativa, datrice di lavoro di
[...]
. Parte_1
Tale situazione di fatto non giustifica le conclusioni alle quali è giunta la de- cisione impugnata, non ha fatto corretta applicazione del principio, pure richia- mato in parte motiva, per cui il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo
(ex multis Cass. 21.5.2025 n. 13612).
L'interesse del lavoratore ad agire contro l'obbligata solidale, infatti, è chia- ramente rappresentato dalla possibilità di conseguire un diverso titolo giudiziale che gli consenta di agire in via esecutiva contro quest'ultima e di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di quest'ultima, essendo a tal fine insufficiente il titolo
Pag. 3 a 7
esecutivo in ipotesi conseguito contro la datrice di lavoro, peraltro fallita (cfr. per fattispecie similare, Cass. 28.8.2019 n. 21768).
A ciò deve aggiungersi che, finché l'obbligazione non sia stata estinta, il cre- ditore è libero di agire per l'intero nei confronti di tutti i possibili condebitori soli- dali, tanto è vero che non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali neppure il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'a- zione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato (Cass. 24.4.2020 n. 8151).
, dunque, diversamente da quanto opinato dalla sentenza Parte_1 gravata, ben poteva (e può) agire in via monitoria contro Controparte_1
[...]
3. Le argomentazioni che precedono impongono l'esame della pretesa credi- toria del lavoratore e delle ragioni a base dell'opposizione proposta da
[...]
Parte_2
Il rapporto di lavoro tra l'appellante e la RE Società Cooperativa e
[...] la natura e l'entità dei crediti vantati ben si desumono dalle buste paga già pro- dotte in sede monitoria, dall'avvenuta ammissione al passivo fallimentare e dalla condotta processuale dell'ingiunta, che non ha mai specificamente indicato da quale errore di calcolo o di applicazione della disciplina collettiva sarebbero affetti siffatti prospetti paga.
Il verbale del 17.10.2018 (doc. 7 fasc. I grado ) attesta il subentro Parte_1 della al nell'ap- Parte_3 Controparte_2 palto denominato Centostazioni, avente ad oggetto la pulizia del materiale rotabile e degli ambiento.
Con detto verbale poi la subentrante si impegnava ad assumere, dal
19.10.2018, il personale della perdente l'appalto indicato nell'elenco elenco alle- gato al verbale stesso;
detto elenco riporta espressamente il nome di Pt_1 [...]
, come lavoratore interessato al subentro. Pt_4
Le buste paga emesse dalla RE società cooperativa per i mesi di settem- bre ed ottobre 2018 riportano la locuzione Centostazioni nella parte destinata ad individuare la sede di lavoro di e quella di ottobre reca corretta- Parte_1
Pag. 4 a 7
mente la data del 18.10.2018 come momento della cessazione del rapporti di la- voro.
Il verbale di accordo del 25.7.2012 (doc. 3 fasc. I grado ) e la Parte_1 missiva di del 25.7.2012 (ivi), in uno con l'accordo transattivo del CP_2
31.10.2019 (prodotto in primo grado dall'opponente stessa), dimostrano che il aveva affidato alla consorziata RE società cooperativa, datrice di lavoro CP_2 del , gli appalti aventi ad oggetto l'attività di manutenzione e decoro Parte_1 delle stazioni ferroviarie del gruppo delle , ossia delle società RFI S.p.A., CP_3
e Controparte_4 Controparte_5
L'allora opponente, per contro, non ha mia contestato, né contesta oggi, il ricorso per ingiunzione laddove si affermava che la il Controparte_4
18.7.2018 è stata incorporata da RFI S.p.A.
Tali elementi istruttori sono sufficienti alla dimostrazione sia del rapporto di appalto, sia dell'adibizione del lavoratore allo stesso quanto meno nel periodo temporale al quale la pretesa creditoria si riferisce e sia delle somme a quest'ultimo spettanti.
Debbono così essere disattese le contestazioni di Parte_5
con le quali, sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva (recte,
[...] difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio), detta parte, da un lato, allega non essere provato il rapporto di lavoro, la spettanza delle somme pretese, il contratto di appalto e l'adibizione allo stesso dell'ingiungente e, dall'altro, contesta sotto il profilo del quantum la pretesa monitoria.
L'indennità sostitutiva del preavviso, la cui debenza è dimostrata dalla busta paga in atti, ha natura retributiva-indennitaria e non risarcitoria ed è quindi dovuta dalla committente (cfr. in termini Cass. 21.10.2024 n. 27140, §§ 6 e ss., anche prodotta dall'appellante).
Il TFR non forma oggetto di domanda di ingiunzione, perché esso è riportato nella busta paga di ottobre quale mera posta contabile, senza incidere sul dovuto;
l'importo, infatti, è riportato con valore positivo alla voce TFR maturato dal e poi, con identico ammontare, con valore negativo (e quindi saldo zero) alla voce TFR carico Fdo Tesoreria.
poi, non solo non dimostra il soddisfacimento Controparte_1 della pretesa retributiva, ma allo stesso tempo, deducendone l'ammissione al passivo fallimentare, implicitamente ne ammette il mancato pagamento.
3.2. Non hanno poi pregio le ulteriori argomentazioni difensive dell'appellata,
Pag. 5 a 7
volte a sostenere: (I) l'inapplicabilità nei suoi confronti, in quanto società che svolge un servizio pubblico essenziale ed in quanto soggetta al c.d. Codice degli appalti, dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; (II) l'illegittimità della richiesta di pagamento al lordo delle ritenute erariali;
(III) il mancato rispetto del beneficium exscussio- nis; (IV) la domanda di surroga nei confronti del Fallimento della datrice di lavoro;
(V) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Trattasi di questioni già affrontate e disattese sia dalla giurisprudenza di le- gittimità (ex multis, Cass. 27.11.2023 n. 32867 e decisioni da essa richiamate,
Cass.
3.1.2020 n. 28 e decisioni da essa richiamate) e sia da altre pronunce di questa stessa Corte (ex multis App. Roma, III sez.
6.12.2021 n. 4407/2021; App.
Roma, IV sez., 29.3.2024 n. 1237/2024; App. Roma, II sez., 20.2.2024 n.
699/2024; App. Roma, III sez., 13.12.2023 n. 4566/2023), alle quali si rinvia ex art. 118 att c.p.c., siccome rese in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente e siccome i condivise da questo Collegio.
La prima e la quinta argomentazione, infatti, sono infondate per le ragioni già esaurientemente illustrate da Cass.
3.1.2020 n. 28, alle quali in questa sede
è sufficiente rinviare.
Del pari sono infondate le deduzioni difensive seconda e la terza.
Nella successione delle modifiche legislative alla disciplina della responsabi- lità del committente, deve aversi riguardo a quella vigente alla data in cui è sorta l'obbligazione (ex multis Cass. 13.2.2019 n. 4237), ossia al momento in cui sorge il credito del lavoratore, con il corollario per cui deve aversi riguardo alla formula- zione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, come vigente alla data del settembre-ottobre
2018, alla quale si riferiscono le pretese retributive oggetto di ingiunzione.
A quella data, dunque: (a) per effetto della novella di cui al d,l. 25/2017
(conv. con l. 49/2017), era già vigente l'attuale formulazione dell'art. 29, comma
2 d.lgs. 276/2003, che non subordina più la responsabilità solidale del commit- tente alla preventiva escussione del patrimonio del datore di lavoro;
(b) era già entrato in vigore l'art. 28 d.lgs. 175/2014, il quale, senza modificare la disposi- zione in esame laddove sancisce l'obbligazione solidale del committente anche per
«i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto», vi aggiungeva l'ulteriore puntualizzazione per cui il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Pag. 6 a 7
La quarta deduzione difensiva dell'appellata, che si sostanzia nella domanda di vedersi riconoscere il diritto a surrogarsi nei diritti spettanti al creditore insi- nuato in sede fallimentare, è all'evidenza inammissibile, non essendo stato evo- cato in lite il soggetto che avrebbe interesse a contraddirvi.
4. Le considerazioni che precedono, dunque, portano ad accogliere l'appello, così respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado da
Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, re- spinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1832/2020 proposta da
[...]
Controparte_1
b) condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per il giudizio innanzi al Tribunale ed in € 4.000,00 per quello d'appello; il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Roma, il 2.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 7 a 7