Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25028/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 09/07/2024 da ata in NIGERIA il 26/05/1989 Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]107 20128 MILANO con l'Avv. LUCIANI CRISTINA
ATTORE contro nato in [...] il [...] Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]75 72027 SAN PIETRO VERNOTICO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE Con comunicazione all' Controparte_2 MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.9.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE:
intrattenuto una relazione more uxorio dal 2017 al 2022 e dalla loro unione é nata ER 1 ( nata
Brindisi il 26.12.2020) riconosciuta da entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/07/2024 Parte 1 a chiesto a la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore con affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione della stessa presso di sè,
regolamentazione del diritto di vista in favore del padre se dal medesimo richiesto e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre per il mantenimento della BA
Parte convenuta a cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si è costituito in giudizio ed
è stato dichiarato contumace all'udienza dell'8.4.2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. in cui è comparsa la sola attrice la stessa, sentita dal
Giudice delegato ha così dichiarato: con il papà della BA non ci stiamo vedendo. Ci sentiamo 6
per telefono ma non ci vediamo. Non so se sappia di questo procedimento: io non gliene ho parlato.
Non vede la BA di persona ma la vede al telefono. Facciamo delle videochiamate, tutte le sere.
Il mio compagno vive San ET Vernotico: è li che abita. Delle volte chiama da San ET e a volte dall'africa. Mi accorgo quando chiama da San ET perché riconosco la stanza da cui chiama. Mi
sta versando 100 o 150 euro ma non tutti i mesi ma abbastanza costante. In ogni caso non ogni mese.
Io ho detto al padre della BA che per ora voglio concentrarmi sulle cose che riguardano la
BA e quindi non voglio avere altre preoccupazione. Lui ha chiesto di vedere la BA: ci siamo sentiti lo scorso anno e lui voleva vedere la Pt 2 Io sono stata chiara e gli ho detto che siccome dove io e la BA ci troviamo attualmente non è possibile/ consentito avere ospiti per il momento non era possibile. Io vivo in una casa famiglia della casa della carità con un'altra mamma con bambini e non è possibile avere ospiti. Se fossero possibili della visite fuori casa, io non avrei nulla incontrario. Quando lo vede in video ER_1 è felice, gli sorride e gli fa ciao ciao. Ricordo che
ER 1 ha un disturbo della spettro autistico e non parla. Avrebbe bisogno di una terapia più completa che consegue all'accertato dell'invalidità che però non posso richiedere senza la firma del padre. Ottenere la firma del papà è molto difficile perché a volte è in Italia e a volte e in Africa: non gli ho mai chiesto di firmarmi dei documenti anche perché non so dove trovarlo. In questo momento sto lavorando come addetta alle pulizie: lavoro 3 giorni a settimana dalle 10 alle 14. ER 1 va all'asilo ed esce alle 15.45. la vado a prendere. Sto facendo un corso di Italiano. Guadagno 450 euro al mese e dipende da quanti giorni lavoro. Il papà di ER_1, quanto eravamo insieme lavorava come operaio in Fabbrica. Guadagnava circa 1.200 euro. La casa di San ET era in affitto. Quando eravamo insieme lui non si recava mai in africa spesso come fa adesso. Ora ha una famiglia anche in africa,
forse fa qualche affare anche in Africa ma non lo so di preciso. Non ho mai provato a chiedergli importi maggiori. Sto facendo una terapia per il superamento del trauma. Io posso stare in quella casa per un anno: ho già superato il periodo ma mi hanno consentito di restare per il problema della
BA e in attesa della casa popolare. Io ho un permesso di soggiorno per protezione speciale. In
Italia non ho punti di riferimento né aiuti. Se ER 1 Sta male, io devo restare a casa con lei perché
non ho aiuti. Non riesco a trovare un lavoro a tempo indeterminato o a orario pieno anche perché
non so a chi lasciare la BA"
All'esito dell'audizione, la difesa della ricorrente ha precisato come da ricorso introduttivo dichiarando di rinunziare alle memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c. e, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio, ha ritenuto non necessaria l'adozione di adozione di provvedimenti temporanei.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione che è
stata decisa dal collegio nella camera di consiglio del 9.4.2025
OSSERVATO IN DIRITTO CHE
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza nigeriana,
sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE
1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo
Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale,
essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36bis della legge 218/95 per entrambe le domande.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Collegio che la domanda di affidamento super esclusivo della minore fondata e deve essere accolta. Osserva in proposito il Tribunale che la distanza chilometrica esistente tra la residenza paterna e quella della minore, l'incertezza della presenza in Italia del padre e la sua sostanziale assenza nella vita della minore (la presenza non può
sicuramente farsi discendere dalle quotidiano videochiamate effettuate), rendono nella fattispecie concreta impraticabile il regime dell'affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale deve pertanto essere concentrata sulla madre che costituisce il punto di riferimento della figlia e che risulta essere genitore attento, accudente e in grado di comprendere e rappresentate le esigenze della figlia.
Conseguentemente ER 1 dovrà esser affidata in via super esclusiva alla madre che eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute,
educazione, istruzione e residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre. La minore sarà
collocata, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre. Quanto alle frequentazioni tra padre e figlia deve prevedersi che il padre potrà vedere la figlia,
sempre che ne faccia richiesta, inizialmente alla presente dalla madre o di persona di sua fiducia,
con gradualità nelle frequentazioni al fine di consolidare la relazione e con possibilità di ampliamento secondo accordi che interverranno di volta in volta con la madre
Sul mantenimento della prole
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei minori rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le-
necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti,
quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate,
in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). ERtanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1.
alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di ER 2 "
da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Nel caso in disamina emerge che la madre dispone di un reddito mensile netto di € 450,00
mensili con le quali deve provvede a tutte le esigenze proprie e della BA. Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto che in ogni caso è un giovane uomo in salute e quindi in grado di svolgere al pari della madre attività lavorativa ( durante la conveniva lavorava come operaio in fabbrica)e che sta al momento versando un assegni variabile di 100/ 150 € mensili con la conseguenza che l'assegno dovrà essere determinato in un importo che tenga conto della necessità di assicurare a ER_1 il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita tenendo altresì conto del assenza di mantenimento diretto da parte del padre. Nel contesto relazionale descritto, peraltro, ritiene altresì il
Tribunale di dover prevedere un assegno omnicomprensivo anche delle spese straordinarie attesa l'assoluta assenza del padre dalla vita della figlia e dell'inesistenza di relazione tra i genitori con conseguente impossibilità non solo di concordare ma anche solo di comunicare le voci delle spese straordinarie.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene quindi il Collegio di dover determinare in
€ 250 mensili omnicomprensivi l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla attrice in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese per il mantenimento dei figlia, importo soggetto a rivalutazione annale secondo indici istat dall'aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025). L'assegno unico, se riconosciuto, spetterà in via integrale (100%) alla madre.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convenuto e l'assenza di attività istruttoria,
le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
25028 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, e nella contumacia del convenuto così provvede:
1) AFFIDA la minore ER_1 nata Brindisi il 26.12.2020 in via super esclusiva alla madre la quale eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre.
2) DISPONE che la minore sia collocata in via preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
3) DISPONE che il padre possa vedere la minore, sempre che ne faccia richiesta, inizialmente alla presente dalla madre o di persona di sua fiducia, con gradualità nelle frequentazioni al fine di consolidare la relazione e con possibilità di ampliamento secondo accordi che interverranno di volta in volta con la madre
4) DISPONE che Controparte_1 corrisponda a Parte 1
, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a far data dalla domanda a titolo di contributo
[...]
al mantenimento della figlia minore ER 1 l'importo omnicomprensivo di euro 250 mensili rivalutabile annualmente secondo indici Istat dall'aprile 2026 ( base di calcolo aprile 2025).
L'assegno unico, se riconosciuto e spettante per legge, sarà rimesso in via integrale (100%) alla madre.
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025 Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai