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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2774/2019 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Adolfo Tolini e Antonio Battolla ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Carrara, via Roma n. 9 (MS); attrice opponente nei confronti di p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Antonella Venuti Chiocca ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Pontremoli, via P. Bologna n. 14 (MS); convenuta opposta
Oggetto: contratto d'opera;
Conclusioni: per : “Voglia il Tribunale Ill.mo, preso atto dell'offerta Parte_1
banco iudicis di Euro 4.000,00 effettuata dall'opponente, revocare il decreto ingiuntivo opposto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, dichiarando che nulla è dovuto dalla Sig.ra
alla In ipotesi subordinata e Parte_1 Parte_2
salvo gravame, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto,
pagina 1 di 18 determinare il minor importo dovuto da alla Parte_1 Parte_2
in Euro 2.812,00 oltre IVA nella misura dovuta per legge o in quella diversa somma
[...]
che risulterà provata e di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Parte_2
previe le declaratorie del caso, accolte le eccezioni sollevate da parte opposta, respinta ogni eccezione ex adverso proposta: - confermare il decreto ingiuntivo n. 680/2019 emesso dal Tribunale di Massa in ogni sua parte e/o la fondatezza del pretesa creditoria azionata, - rigettare l'opposizione proposta perché nulla e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata, per i motivi come in narrativa e in atto di comparsa di costituzione e risposta;
- in subordine condannare l'opponente al pagamento della somma azionata nel decreto ingiuntivo opposto oppure alla maggior o minor somma provata in corso di causa ritenuta equa e congrua;
- accertare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., per aver parte opponente conoscenza dell'infondatezza della domanda e condannare l'arch. al risarcimento Parte_1
del danno da quantificarsi anche secondo equità; - in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, compensi di causa, anche del procedimento ex art. 696 c.p.c. proposto da parte opponente in corso di causa e quelli causati dalla eccezione riconvenzionale proposta da controparte e dalla stessa rinunciata con le note autorizzate scritte per l'udienza del 07/09/2021”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo n. 680/2019 emesso nei suoi confronti, in data
16.10.2019, dal Tribunale di Massa ed avente ad oggetto il pagamento di € 9.570,00, oltre interessi e spese, in favore della a fronte della Parte_2
fattura n. 51 emessa da quest'ultima in data 4.10.2017, sulla scorta dell'asserita realizzazione, per conto della committente, di due soppalchi e due scalette in legno presso l'immobile “Villa Beatrice” sito in Caniparola di Fosdinovo di proprietà di proprietà della stessa. In particolare, l'opponente deduceva di aver stipulato, in data
30.03.2015, contratto di appalto con Progest s.r.l. per l'esecuzione di lavori sul predetto pagina 2 di 18 fabbricato “Villa Beatrice”, in parte poi eseguiti, previo accordo in corso d'opera, dalla ditta CE 21 bis s.r.l.s., la quale, in particolare, aveva realizzato i due soppalchi in relazione a cui era stato reclamo il pagamento dall'opposta. Rimanendo da ultimare la costruzione delle scalette di accesso ai soppalchi, questa aveva quindi contattato la
[...]
che aveva assunto tale incarico per il corrispettivo pattuito di € 2.812,00 oltre CP_2
IVA. Ancora, l'opponente – avanzando eccezione riconvenzionale di compensazione – rivendicava di avere diritto al risarcimento dei danni quantificabili in € 6.000,00, oltre
IVA, per vizi e difetti delle diverse opere realizzata, nel maggio 2017, dalla Parte_2
sempre presso “Villa Malaspina”. In conclusione, dopo essersi resa disponibile al
[...]
pagamento della somma di € 4.000,00 a definizione della lite, la SI.ra Parte_1
domandava al Tribunale adito, anche sulla scorta dell'eccezione di compensazione, di revocare il d.i. opposto dichiarando che nulla risultava dovuto dall'opponente e chiedeva, in via subordinata, che il pagamento venisse limitato al minor importo pari ad
€ 2.812,00 oltre IVA. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
2. In data 6 febbraio 2020, l'opponente depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in corso di causa avente ad oggetto la verifica dello stato dei luoghi all'interno del salone di “Villa Malaspina”, l'individuazione dei danni quantificabili in € 6.000,00 oltre IVA, e la riconducibilità degli stessi alle lavorazioni eseguite nel maggio 2017 dalla Parte_2 Pt_2
3. Mediante ordinanza del 30 aprile 2020, a definizione del subprocedimento, il
Tribunale rigettava il ricorso per ATP stante l'assenza dei requisiti dell'urgenza dell'accertamento richiesto e l'irrilevanza dello stesso ai fini della decisione della causa, dal momento che l'eccezione di compensazione (a cui l'accertamento tecnico risultava strumentale) aveva ad oggetto un credito controverso con conseguente inoperatività del meccanismo di cui all'art. 1243 c.c.. Con il medesimo provvedimento, il G.I. formulava la seguente proposta conciliativa: “- corrisponderà ad Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 18 ed la complessiva somma di euro 8.000, 00, comprensiva di spese legali e interessi, con Parte_2
rinuncia a far valere la garanzia per vizi e i danni in relazione alle opere di cui alla fattura 25/2017.
- rinuncia a portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo n. 680/2019 Parte_2
del Tribunale di Massa e si impegna a consegnare a all'atto del pagamento Parte_1
l'originale del decreto ingiuntivo notificato. - Le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente
a pretendere l'una dall'altra e si impegnano ad abbandonare la causa a spese compensate”.
4. In data 7.9.2020, si costituiva in giudizio la Parte_2
rappresentando di aver eseguito i lavori di realizzazione e posa in opera di due scale di castagno e due soppalchi presso l'immobile di proprietà della SI.ra , come da Parte_1
disegni di progettazione del direttore ing. . Segnatamente, secondo la Pt_3
ricostruzione dell'opposta, la precedente ditta aveva solamente appoggiato ai soppalchi alcune tavole che la aveva rimosso, aggiungendo per Parte_2
ogni soppalco un travetto, n. 6 tavole, lo zoccolino battiscopa su tutto il perimetro, due cornici sotto trave, nonché procedendo alla successiva levigatura, carteggiatura e verniciatura dei soppalchi. In relazione a tali interventi il preventivo intervenuto era pari ad € 8.700,00, oltre IVA, ed oltre ad ulteriori € 1.000,00, nel caso fosse richiesta l'immediata esecuzione dell'opera, come risultante dalla fattura n. 51 emessa il
4.10.2017. L'opposta, inoltre, evidenziava come l'eccezione di compensazione ex adverso formulata risultasse infondata, in quanto avente ad oggetto un credito non certo, originato da un contratto di appalto diverso da quello di specie, per asseriti vizi dell'opera denunciati tardivamente e prontamente contestati e - accettata “solo quale acconto del maggior dovuto” la somma di € 4.000,00 offerta dalla controparte - domandava al Tribunale adito di voler concedere l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto, confermare lo stesso stante la fondatezza della pretesa creditoria azionata, rigettare l'opposizione espletata e le eccezioni riconvenzionali formulate dall'opponente, nonché
pagina 4 di 18 condannare quest'ultima ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno “da quantificarsi anche secondo equità”. Con vittoria di spese e onorari di causa.
5. All'udienza dell'8 giugno 2021, la SI.ra si dichiarava disponibile ad Parte_4
accettare la proposta di conciliazione formulata dal G.I., mentre la per Parte_2
mezzo del proprio legale, dichiarava di non accettare la proposta e sua volta formulava la controproposta di € 12.000,00, spese legali comprese.
6. All'udienza del 3.09.2021, il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
7. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
8. A fronte di variazione tabellare del 3.10.2024, questo giudice veniva deSInato per la trattazione e decisione della causa.
9. Con ordinanza del 29.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre chiarire le peculiarità del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c..
Segnatamente, quello monitorio rientra nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed eSIibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione pagina 5 di 18 dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multis Cass. civ. n. 4800/2017).
2. Sempre in termini generali, riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'azione di adempimento contrattuale, vale rilevare – per quanto di interesse – come la giurisprudenza di legittimità, a partire dall'arresto a Sezioni Unite n. 13533/2001, sia costante nell'affermare che il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto che per la risoluzione ed il risarcimento del danno, debba fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. ex multis,
Cass. civ. n. 25410\2024). La Cassazione, inoltre, in tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha in più occasioni ribadito che “nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata (Cass. n. 6564/2004; n.
6656/2005 n. 13969/2006)” (cfr. Cass. civ. n. 19056\2021).
3. Venendo ora al merito della vicenda processuale che ne occupa, occorre, in primo luogo, verificare se la - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la Parte_2
prova della fonte negoziale sottesa al credito azionato in sede monitoria.
pagina 6 di 18 Quello in rilievo appare rientrare nell'ambito dei contratti d'opera manuale disciplinati dall'art. 2222 c.c., mediante cui una parte si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera (nella specie, soppalchi e scalette in legno) con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
In considerazione della natura del contratto non è richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, di guisa che i relativi termini possono essere provati con ogni mezzo, anche per presunzioni, purché gravi precise e concordanti ex art. 2729 c.c..
4. Ciò posto, dalle risultanze processuali emerge che, in data 30.3.2015, la SI.ra ha stipulato il contratto di appalto con la ditta Progest s.r.l. per i lavori di Parte_1
ristrutturazione e ampliamento del fabbricato di sua proprietà nominato “Villa Beatrice” sito in Caniparola di Fosdinovo, da eseguirsi secondo le prescrizioni del progettista e direttore dei lavori ing. . Nell'elenco dei costi delle varie categorie di CP_3
opere da utilizzarsi per il calcolo degli stati di avanzamento sono indicati € 3.000,00 per
“n. 2 soppalchi in legno come da progetto” ed € 2.000,00 per “n. 2 scalette in legno per gli stessi”
(v. doc. 1 opponente).
E tuttavia, in corso d'opera, la SI.ra , previo accordo con la Progest s.r.l., ha Parte_1
affidato la realizzazione dei soppalchi e delle scalette alla nuova ditta esecutrice CE 21 bis s.r.l.s., come attestato dal preventivo inviato mediante comunicazione e-mail dalla ditta CE all'ing. , in data 19.10.2016, avente ad oggetto la realizzazione di n. 2 Pt_3
scale e n. 2 soppalchi in castagno verniciato, per l'importo di € 5.350,00, oltre ad €
500,00 per la messa in opera del tavolato dei soppalchi e delle relative scale (v. doc. 2 opponente).
Successivamente, la SI.ra si è rivolta alla per il Parte_1 Parte_2
completamento dei lavori.
Le predette circostanze possono considerarsi pacifiche, in quanto non contestate dalle parti e provate documentalmente.
pagina 7 di 18 5. Acclarato, dunque, che risulta intervenuta tra le parti in causa una pattuizione orale circa l'esecuzione di opere, occorre ora delimitare il perimetro delle prestazioni effettivamente commissionate dalla SI.ra alla nonché Parte_1 Parte_2
accertare se sia stato o meno pattuito un corrispettivo. In accordo all'orientamento di legittimità sopra richiamato, la prova degli esatti termini del rapporto contrattuale, nonché della pattuizione del relativo corrispettivo, spetta al prestatore d'opera, tenuto anche – a fronte della eccezione di inesatto adempimento ex adverso sollevata – a provare l'entità e la consistenza delle opere realizzate.
6. Sul punto, la convenuta opposta ha sostenuto di aver eseguito, dietro precipuo incarico della committente , due soppalchi e due scalette in legno Parte_1
presso “Villa Beatrice” sita in Caniparola di Fosdinovo a fronte del corrispettivo preventivato pari ad € 8.700,00, concordemente alla fattura n. 51 del 4.10.17, emessa in seguito all'esecuzione, per un importo pari ad € 10.614,00, comprensivi di IVA al 22%,
e poi modificata con riduzione dell'IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad €
9.570,00.
L'attrice opponente, dal canto suo, ha sostenuto come la si sia occupata Parte_2
unicamente delle scalette, atteso che i due soppalchi erano stati eseguiti dalla CP_2 [...]
, e che, peraltro, non era stato pattuito alcun Parte_5
corrispettivo nei termini ex adverso dedotti.
7. Così definiti i termini dell'effettivo contrasto tra le parti, all'esito dell'istruttoria emerge quale dato pacifico, tanto l'esistenza di una pattuizione contrattuale, quanto l'intervenuta esecuzione da parte della delle due scalette in legno presso Parte_2
l'immobile di proprietà della SI.ra , in quanto circostanze espressamente Parte_1
riconosciute dalla stessa parte opponente sia nei propri scritti difensivi che nel corso dell'interrogatorio formale.
pagina 8 di 18 Segnatamente, , escussa all'udienza del 08.03.2024, ha dichiarato Parte_1
che: “io sono la proprietaria dell'immobile e architetto, la struttura dei soppalchi è stato realizzata da progest che era anche titolare dell'appalto dell'edificio, la struttura consiste in travi e travicelli, la ditta
CE 21 ha provveduto a mettere il tavolato sopra la struttura completando i soppalchi, successivamente sono state posizionate le scalette di accesso dalla ditta . Parte_2
8. Risulta invece controverso se sia stata pattuita tra le parti del presente giudizio, ed eseguita dal prestatore d'opera, la realizzazione quanto meno parziale dei due soppalchi in legno, dovendo in tale ottica essere attentamente scrutinato il materiale probatorio acquisito.
Segnatamente, dalla documentazione in atti si evince che, in data 4.10.2017, la
[...]
ha emesso la fattura n. 51 nei confronti di Controparte_4 Parte_1
, in seguito modificata nell'importo, rideterminato a fronte della riduzione
[...]
dell'iva al 10%, in € 9.570,00 (iva compresa), per “fornitura e posa - presso il fabbricato Villa
Beatrice in Caniparola di Fosdinovo di n° 2 scale su misura”, “fissaggio e sistemazione di n° 2 soppalchi con verniciatura completa con una mano di impregnante, una di fondo e una con finitura per parquet”, “zoccolino su misura per n° 2 soppalchi, fascioni per copertura travi e perlinato” (v. docc.
1 monitorio).
Il documento fiscale richiama i ddt n. 84 del 15.09.2017 e ddt n. 85 del 16.09.2017 redatti su carta intestata , aventi ad oggetto Controparte_4
rispettivamente n. 2 scale su misura in legno castagno e n. 10 tavole per soppalco in castagno, oltre a n. 32 travetti in castagno.
Se, da una parte, il SI. figlio di e dipendente Controparte_5 Parte_2
della società convenuta, escusso all'udienza del 10.11.2023, ha confermato di aver sottoscritto i predetti documenti di trasporto quale conducente, dall'altra, parte attrice opponente, mediante note scritte autorizzate per l'udienza del 07.09.2021 ha specificamente disconosciuto la firma apposta sul documento del 18.7.2025 eccependo pagina 9 di 18 che: “è stata palesemente e maldestramente imitata e contraffatta la firma della opponente Sig.ra la quale, nei giorni indicati nei DDT, si trovava fuori città”. Parte_1
A dispetto di quanto eccepito dalla convenuta, il disconoscimento risulta tempestivo, in quanto avvenuto nella prima difesa utile in seguito alla produzione documentale in sede di comparsa di costituzione e risposta. Invero, le prime tre udienze del 08.09.2020,
02.02.2020 e 08.06.2021 sono state rinviate a fronte della pendenza di trattative tra le parti “con salvezza dei diritti di prima udienza” che si è celebrata in data 7.9.2021.
A tal proposito, parte attrice opponente non ha avanzato istanza di verificazione sul documento in rilievo al fine di valutare l'autenticità della sottoscrizione apposta e la sua riferibilità alla SI.ra , di guisa che, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., l'opposta non Parte_1
può valersi della scrittura disconosciuta.
9. Tanto, ad ogni modo, non preclude la possibilità di provare in altro modo l'avvenuta consegna del materiale, così come la successiva realizzazione delle prestazioni oggetto del presente giudizio.
Anzitutto, in tale ottica appare rilevante la circostanza che la parte opposta, producendone copia in giudizio, abbia fornito riscontro di essere nella disponibilità dei titoli abilitativi inerenti gli interventi in rilievo, nonché della documentazione progettuale fornitagli dal coniuge dell'opponente, relativa ai progetti non solo delle scale in legno, ma anche dei soppalchi.
Mentre, dalle prove orali assunte in corso di causa è emerso quanto segue.
Il teste , dipendente della parte opposta, ha riferito di aver prestato la Testimone_1
propria opera per la costruzione delle scale di legno e di due soppalchi presso Villa
Beatrice di Caniparola, precisando che: “sui soppalchi abbiamo tolto le tavole che c'erano appoggiate sopra, le abbiamo piallate, ripulite e levigate perché erano scure e poi le abbiamo riposizionate insieme a quelle fornite da noi perché quelle esistenti non erano complete, abbiamo levigato anche i travi e dato antifungo, antitarlo e la vernice per parquet, abbiamo messo la tavola davanti e gli
pagina 10 di 18 zoccolini e abbiamo messo le due scale” (…) “quando noi siamo intervenuti mancavano delle tavole sul soppalco, quelle esistenti erano appoggiate, le abbiamo tolte levigate e rimesse su con le nostre, di quelle che abbiamo trovato mi pare che qualcuna sia stata buttata perché era danneggiata. Non so se quelle scartate delle vecchie siano state lasciate in cantiere”.
Il teste ha altresì confermato che la verniciatura dei soppalchi è stata effettuata dalla riconoscendo di essere l'uomo raffigurato nella documentazione Parte_2
fotografica prodotta dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e precisando ulteriormente che, quando sono iniziati i lavori da parte della le ringhiere Controparte_2
di ferro non erano presenti.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella deposizione del teste Controparte_5
figli di e dipendente della società convenuta. Questi, in particolare, ha Parte_2
riferito che: “quando noi siamo intervenuti il soppalco era incompleto, c'era qualche tavola fissata qua e là ma mancavano delle tavole, queste tavole sono state tutte riutilizzate adattandole a quelle fornite da noi e levigate e riverniciate perché erano di diverso colore, più scure”. Il teste, come detto, ha altresì confermato di aver trasportato e consegnato presso Villa Beatrice tavolame per il soppalco, travetti in castagno e zoccolini, precisando che: “a ricevere il materiale c'era
l'ing. . Pt_3
Concordemente, il SI. in sede di interrogatorio formale ha Parte_2
dichiarato che: “i travetti con il trave portante erano già in opera quando noi siamo intervenuti, sopra c'era qualche tavola appoggiata ma non erano fissate” (…) “i soppalchi li abbiamo rifiniti noi, la ringhiera è stata posizionata quando i soppalchi erano terminati e non ce ne siamo occupati noi”.
Taluni interventi sui soppalchi ad opera della risultano parzialmente Controparte_2
confermati anche dalla SI.ra , la quale, nel rendere Parte_1
l'interrogatorio formale ha dichiarato che la controparte “ha anche messo in opera la zoccolatura dei soppalchi”.
pagina 11 di 18 Ancora, il teste titolare di una ditta di verniciatura in rapporti lavorativi Tes_2
con l'opposta, ha riferito di essersi recato presso l'immobile per effettuare una consulenza su incarico di avente ad oggetto la pulizia e il ripristino Parte_2
del colore del soppalco. Il SI. ha quindi dichiarato di aver visto il soppalco Tes_2
all'inizio e alla fine dei lavori e che: “inizialmente era molto più scuro”. Inoltre, lo stesso ha dichiarato che: “Sono stato in tale immobile poiché ero stato contattato per una consulenza da
; (…) “mi era stato richiesto come pulire e ripristinare il colore di un soppalco”; Parte_2
(…) posso dire che ho visto il soppalco all'inizio per la consulenza su carteggiatura e verniciatura e poi
l'ho rivisto alla fine montato e verniciato, c'erano delle tavole appoggiate sopra i travi di legno”.
Discordante rispetto alla ricostruzione prospettata dall'opposta si è rivelata, invece, la testimonianza resa all'udienza del 10.11.2023 dalla SI.ra ex segretaria Testimone_3
della SI.ra per trentacinque anni, la quale tuttavia deve ritenersi inattendibile, Parte_1
essendo stata la stessa, nel corso dell'esame, più volte ammonita per la contraddittorietà delle risposte, come si evince dal verbale d'udienza. Emblematica, in tal senso, è la seguente risposta: “dico questo perché la CE ha consegnato i soppalchi finiti e trattati, la Parte_2
è intervenuta solo sulle scalette. Anzi non so riferire perché non ero presente”.
Parimenti poco credibile, alla luce del compendio probatorio, appare quanto riferito dal teste legale rappresentante della Progest s.r.l. (vale a dire l'appaltatrice dei Tes_4
lavori interessanti l'abitazione dell'opponente) il quale, con riguardo alla realizzazione dei soppalchi da parte della ha affermato che: “So che i lavori li hanno fatti Parte_6
loro, perché ero presente in cantiere anche come responsabile della sicurezza, ma non conosco gli accordi
Economici”. Sebbene vi sia effettivamente in atti una fattura riferibile a tale società, manca qualsivoglia riscontro dell'integrale pagamento degli importi ivi indicati, facilmente producibile dalla parte opponente, posto che – in accordo a regole di comune esperienza – anche laddove il pagamento non avvenga mediante assegno o bonifico, ma in contanti, la parte che lo effettua è solita ottenere una quietanza (e ciò
pagina 12 di 18 non può che valere nel caso dell'attrice opponente, di professione architetto e, dunque, esperta a riguardo). Piuttosto – e ciò appare concordante con la ricostruzione dell'opposta – nella fattura di che trattasi si dà atto di un acconto di € 2.000,00, perfettamente compatibile con una esecuzione soltanto parziale dei lavori, tale da aver giustificato l'intervento da parte di terzo soggetto, ovvero l'odierna opposta.
Mentre, altro teste, il geom. si è limitato a riferire, con riguardo ad un Testimone_5
periodo anteriore all'intervento della che: “non sono stato sui soppalchi, posso Parte_2
dire che da sotto sembravano finiti”. Tanto, confermando la rispondenza dello stato dei luoghi a quello di cui alle fotografie prodotte dall'opposta. Quest'ultima, d'altra parte, non ha negato che al momento del suo intervento erano era già presenti la struttura del soppalco e del tavolame (il che risultava potenzialmente idoneo a trarre in inganno soggetti terzi in ordine al completamento delle opere di che trattasi), rappresentando però di avere riscontrato la necessità di rimuovere le tavole, avvitare il pianerottolo, completarlo con numeroso materiale, spianare tutta la superficie, operare la levigatura, ed il trattamento con impregnante antitarlo ed antifungo, la carteggiatura, la finitura e verniciatura con speciali vernici per parquet del pianerottolo, del trave portante e delle scale. E ciò, come si è detto, ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi indicati dall'opposta già citate in narrativa.
10. In definitiva sulla scorta delle risultanze di causa può ritenersi che, quanto ai soppalchi, siano state eseguite da parte della convenuta opposta, a fronte di precipuo incarico dell'opponente (stante la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti in tal senso, non da ultimo l'assenza di contestazioni di sorta, prima del giudizio) i seguenti interventi: i) pulizia dell'orditura portante, ovvero trave e travetti, riportandola al legno in quanto già trattata, rafforzamento della stessa, nonché successiva verniciatura;
ii) opportuni trattamenti e messa in opera del tavolato, utilizzando in parte materiale già
pagina 13 di 18 presente;
iii) messa in opera uno zoccolino perimetrale in legno (nei due lati adiacenti il muro).
11. Le superiori risultanze probatorie non consentono, tuttavia, di ritenere raggiunta la prova della pattuizione del compenso per le opere eseguite. Parte convenuta opposta, su cui gravava l'onere della prova, si è limitata a riferire di un preventivo di € 8.700,00
(esclusa iva), ma alcun SInificativo riscontro istruttorio è intervenuto in tal senso.
Risulta effettivamente versato in atti, invero, un preventivo redatto su carta intestata
– sistemi performanti per infissi” nei confronti dell'ing. che CP_6 Pt_3
quantifica la somma necessaria per il tavolato in castagno e le opere di verniciatura in €
2.300,00 e quella per le scale in € 6.400,00, per un importo complessivo totale di €
8.700,00. A tale documento, tuttavia, non è stata apposta alcuna data, né sottoscrizione, lo stesso non può costituire quindi idoneo elemento su cui fondare la prova della pattuizione del compenso nella somma ivi indicata.
12. Non può che trovare applicazione, quindi, l'art. 2225 c.c., secondo cui “il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
In tale ottica occorre richiamare l'elaborato peritale a firma del geom. Per_1
depositato in data 28.04.2023, il quale ha quantificato il corrispettivo
[...]
unitario per l'esecuzione delle scalette di accesso e dei due soppalchi. Segnatamente,
l'ausiliario dell'Ufficio, muovendo dal prezzario Regione Toscana 2019 e dal costo di opere analoghe, ha rilevato che: “Date le modeste dimensioni delle due scalette, considerato il materiale e la lavorazione dello stesso, compreso la messa in opera, si ritiene le stesse da valutarsi a corpo e non a misura e si stima congrua una valutazione di € 1.100,00 (millecento) cadauna, quindi totali € 2.200,00 (duemiladuecento)”. Per quanto attiene, invece, alla realizzazione dei soppalchi, si legge nell'elaborato peritale che: “si è proceduto valutando i costi medi desumibili dai tariffari della Regione Toscana, si sono mediati gli stessi con i valori di opere analoghe, e si ritiene
pagina 14 di 18 congrua una valutazione complessiva dei due soppalchi di € 5.000,00 (Cinquemila) oltre IVA”. Il
CTU, inoltre, ha precisato che: “Il preventivo della ditta che inizialmente doveva realizzare
l'opera (documento presene in atti) era complessivamente di € 5.850,00 oltre IVA, detto preventivo escludeva le spese relative al trasporto del materiale. La richiesta della ditta è di Parte_2
complessivi € 8.700,00 oltre IVA ed escludeva la fornitura almeno della struttura portante. La differenza tra le stesse e l'importo stimato può essere compresa in un delta normalmente verificale in sede di formulazione dei preventivi tra ditte diverse, nella zona di riferimento le opere di falegnameria richiedono tempi di realizzo e il variare dei prezzi, tra le varie falegnamerie, può essere CP_7
può normalmente essere percentualmente riscontrabile in termini del 25-30%”.
Ad ogni modo, è lo stesso CTU a dar conto di avere operato una valutazione complessiva del costo unitario dell'intervento, rimettendo al Giudice le valutazioni giuridiche correlate alle questioni in fatto controverse e, dunque, sostanzialmente delegandogli il compito di tenere conto della riferibilità del corrispettivo previsto in relazione al tavolame ed alla struttura portante. In tale ottica, lo stesso ha altresì precisato che: “la lavorazione eseguita è stata particolare e trova difficile inquadramento in prezziari regionali, che qui sono stati utilizzati come traccia”. Il che giustifica un intervento suppletivo del magistrato nella determinazione del corrispettivo ex art. 2225 c.c..
13. Orbene, considerato che dalle risultanze di causa è emerso come, per quanto riguarda i soppalchi, la struttura portante e parte del tavolame fossero già presenti in loco al momento dell'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, appare congruo operare all'importo complessivo stabilito dal CTU con riguardo a tale voce una decurtazione del 25%. Tenuto conto del risultato ottenuto e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo, questo deve quindi essere quantificato in € 3.750,00, oltre iva.
Tale importo non risulta SInificativamente discordante da quello di cui al preventivo asseritamente prodotto dall'opposta, che – a riguardo – prevedeva per la sola fornitura del tavolame aggiuntivo e della relativa verniciatura (non contemplando tutti gli pagina 15 di 18 interventi poi effettivamente resisi necessari e autorizzati, vale a dire la levigatura, il trattamento con impregnante antitarlo ed antifungo, la carteggiatura, e il posizionamento della zoccolatura) un importo complessivo di € 2.300,00 oltre iva. Il
CTU, oltretutto, in riscontro alle osservazioni di parte ha evidenziato che: “a chiarimento della scomposizione del prezzo tra scale di accesso e soppalco propriamente detto, si vuole precisare che il prezzo delle scale è riferito al manufatto realizzato in falegnameria, è da intendersi compresa nel costo del soppalco la lavorazione relativa alla finitura che è stata eseguita insieme alla finitura del soppalco propriamente detto e i relativi ancoraggi al muro ed al soppalco”. E, dunque, il corrispettivo stabilito dal CTU per il soppalco ingloba anche interventi eseguiti sulle scale.
14. In definitiva, l'opponente risulta tenuta al pagamento di complessivi € 6.545,00
(ovvero € 5.950 più iva). A questo importo va detratto quello di € 4.000,00 conseguito dall'opposta in corso di causa e trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere.
15. L'eccezione di compensazione avanzata da parte attrice opponente mediante l'atto introduttivo del presente giudizio è stata rinunciata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, di guisa che non occorre statuire sul punto.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Segnatamente, per quanto attiene al procedimento ex artt. 696 e 699 c.p.c. queste, in accordo ai parametri di cui al
DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, devono quantificarsi in € 1.800,00 per compensi, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Mentre, per quanto attiene il procedimento di merito, le stesse si quantificano in € 5.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. L'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo non giustificano alcuna compensazione, dal momento che la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite (cfr. Cass. civ. 4860\2024) che, nella specie, ha visto pagina 16 di 18 comunque il riconoscimento, in capo alla del diritto di conseguire un Parte_2
corrispettivo per l'esecuzione delle opere eseguite, solo in minima parte non coincidente con quello richiesto.
17. Non può tenersi conto ai fini delle spese di lite della soluzione conciliativa prospettata in corso di causa da parte del G.I. all'epoca deSInato alla trattazione, posto che la stessa riguardava anche vicende estranee all'oggetto della presente controversia in relazione alle quali la parte opponente ha rinunciato all'eccezione di compensazione
(configurandosi, dunque, più alla stregua di una proposta transattiva: cfr. Cass. civ. n.
5591\2023) oltre ad inglobare tanto il corrispettivo per le opere eseguite che quello dovuto a titolo di spese di lite (sì da rendere sostanzialmente impossibile scindere le poste in rilievo e valutare l'effettivo conseguimento, all'esito della lite, da parte del soggetto che ha rifiutata la proposta di un “petitum” inferiore a quello oggetto della stessa).
18. Infine, non risultano sussistere i presupposti per una condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., dal momento che non è data ravvisarsi né la malafede o colpa grave da parte dell'opponente, né un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 680/2019 emesso dal Tribunale di Massa in data 16.10.2019
(nell'ambito del procedimento n. 1473/2019 R.G) e ne dispone la revoca, condannando a corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
al netto del pagamento parziale intervenuto, l'importo di € 2.545,00,
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oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data di proposizione del ricorso monitorio;
pagina 17 di 18 2. condanna a rifondere in favore di Pt_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite del procedimento ex artt. 696 e 699 c.p.c. e di quello
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principale, che si liquidano in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio;
3. pone le spese di consulenza tecnica in capo a parte attrice opponente.
Così deciso in Massa, in data 5.4.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa in Parte_7
qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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