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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Arianna De Martino Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 692/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. Parte_1
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MERCONE ANTONIO
Appellato
Oggetto : Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 06 giugno 2019 notificato in data 7 giugno 2019, i Signori
, e l'Avv. convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2 Parte_1 il , onde sentire dichiarare l'invalidità delle delibere Controparte_2 condominiali assunte in data 28/09/2016, in data 16/03/2017, in data 26/04/2018 ed in data 13/09/2018 in quanto affette da diversi vizi, come meglio specificato in atti, con pagina 1 di 6 conseguente dichiarazione di nullità delle delibere impugnate per i motivi di cui in narrativa, o, in subordine, l'annullamento per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio il chiedendo di “dichiarare Controparte_2 inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso rigettare la proposta impugnazione delle delibere condominiali perché infondata in fatto ed in diritto”.
Con sentenza n. 1490 emessa in data 26/10/2022 e pubblicata in data 27/10/2022, il
Tribunale di Perugia così statuiva: “definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa: - rigetta integralmente tutte le domande proposte dalla parte attrice. Pone le spese di lite a carico degli attori, in solido tra loro, che qui si liquidano, in favore del convenuto condominio, in €. 6.400,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge”.
Avverso la sentenza n. 1490/2022 con atto di citazione in appello tempestivamente notificato proponevano appello l'Avv. ed i Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
, fondando la propria domanda su due motivi di diritto: violazione e/o Parte_2 errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. per difetto di soccombenza e violazione e/o errata applicazione dell'art. 1157 c.c. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis ed in accoglimento del proposto gravame: Annullare la delibera assunta dal in Controparte_3 data 13/09/2018 per le causali di cui in narrativa.
In via subordinata, laddove l'adito Collegio non dovesse ritenere sostituite le delibere assunte in data 28 settembre 2016, 16 marzo 2017 e 26 aprile 2018, dichiarare la nullità
e/o comunque disporne l'annullamento.
Revocare in ogni caso la condanna alle spese come inflitte per difetto di soccombenza.
Condannare il alla refusione delle spese di lite di Controparte_3 entrambi i gradi.
Condannare il al rimborso dell'importo di € Controparte_3
9.338,37 versato in forza della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio parte appellata con comparsa di costituzione del 26/04/2023 contestando l'avverso atto di appello e chiedendo di “confermare nel merito l'appellata sentenza n.1490/2022 emessa dal Tribunale civile di Perugia in data 27/10/2022 nel procedimento con RG 3249/2019 e per l'effetto rigettare l'appello proposto dai Signori
pagina 2 di 6 , e perché destituito di ogni fondamento giuridico e Parte_1 Parte_3 Pt_2 fattuale per tutte le motivazioni contenute nella presente comparsa.
Condannare gli appellanti alla rifusione delle anticipazioni e del compenso professionale del presente giudizio”.
Alla prima udienza del 04/05/2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/11/2023, poi rinviata d'ufficio al 06/06/2024.
A detta udienza, lette le note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. La sentenza di prime cure infatti con sentenza immune da vizi ha rigettato la domanda della parte oggi appellante.
Relativamente sulla assenza di vizi formali e sostanziali afferenti la delibera condominiale assunta in data 13 settembre 2018. Sul punto la motivazione offerta dalla sentenza impugnata è assolutamente granitica e i motivi di gravame appaiono non solo sforniti di fondamento giuridico ma anche smentiti dalle produzioni documentali versate in atti.
Infatti afferma l'appellante che la delibera del 13 settembre 2018 sarebbe priva di ordine del giorno e della data di suo svolgimento. Tale assunto è categoricamente smentito dalla produzione documentale in primo grado ( verbale assemblea condominiale del 13 settembre
2018 – All. 11 della comparsa di costituzione e risposta del 7 novembre 2019 ) e dalla pec del 3 settembre 2018 ( All. 12 della comparsa di costituzione e risposta del 7 novembre 2019 ) inviata dall'amministratore condominiale all'Avv. con allegati avviso di convocazione ( in Parte_3 prima convocazione alle ore 12 del 12 settembre 2018 e in seconda convocazione alle ore 19 del 13 settembre 2018 ) e ordine del giorno. L'avv. è quindi ben consapevole sia delle Parte_3 date di svolgimento dell'assemblea che del relativo ordine del giorno. Dal verbale assembleare prodotto sono evincibili sia i condomini presenti ( 5 su 9 ), sia i nominativi degli stessi, sia il fatto che l'assemblea si è tenuta in seconda convocazione ( circostanza peraltro irrilevante poiché gli appellanti non deducono alcuna carenza di quorum deliberativo e/o costitutivo ), sia il fatto che tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati senza voti contrari. Entrambi i su richiamati documenti sono stati prodotti al momento della costituzione in giudizio del convenuto CP_3
e non sono stati mai oggetto di contestazione. Infine, gli appellanti prospettano nuovamente nel presente grado di giudizio un ulteriore vizio presuntivamente afferente la delibera pagina 3 di 6 condominiale del 13 settembre 2018: a loro dire con la stessa i condomini avrebbero provveduto a riapprovare un bilancio non corretto la cui erroneità sarebbe stata accertata con sentenza passata in giudicato. Anche tale rilievo non coglie nel segno per una pluralità di motivi in parte già contenuti nella impugnata sentenza. Emerge infatti dagli atti che la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
1008/2018 non afferma che il bilancio ( 2014 e 2015 ) approvato dall'assemblea condominiale del 28 settembre 2016 è illegittimo, ma, condannando al pagamento in favore del Parte_1 delle quote condominiali richieste in sede monitoria ( quasi nella piena integrità della CP_3 richiesta ), precisa che per le quote condominiali maturate fino al 2013 ( anno di morte del padre della IG ) la debitrice, quale coerede, non è tenuta al pagamento in solido con gli Parte_3 altri due odierni appellanti ma solo pro – quota. Tanto ciò è vero che l'Avv. viene, con Parte_3 la medesima sentenza, anche condannata alla rifusione delle spese di lite. E' allora evidente che se l'assemblea condominiale del 28 settembre 2016 (poi ratificata dall'assemblea condominiale del 13 settembre 2018) approva i bilanci consuntivi per gli anni 2014 e 2015 non può porsi in contrasto con una sentenza che riguarda le quote maturate fino all'anno 2013 e che, inoltre, non dichiara alcuna nullità.
Ugualmente infondati appaiono altresì i lamentati vizi formali e sostanziali afferenti le delibere condominiali assunte in data 28 settembre 2016, 16 marzo 2017 e 26 aprile 2018. infatti il giudice di prime cure ha ritenuto valida la delibera assembleare assunta in data 13 settembre
2018 ed operante il suo effetto “sostitutivo” rispetto alle delibere precedenti anche esse oggetto di impugnazione. dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante (verbali delle delibere prodotti come allegati 8, 9 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio), che sono stati correttamente indicati la data ed i nominativi dei partecipanti con i relativi millesimi di spettanza. Nelle stesse assemblee condominiali non si è provveduto ad approvare bilanci preventivi e consuntivi cd. “ in bianco “ ma in ciascuna sono stati approvati bilanci con un saldo ben definito e risultante dallo stesso verbale assembleare di approvazione. Il mancato invio dell'avviso di convocazione anche ai signori e non inficia in alcun modo la validità delle Parte_2 Parte_3 delibere impugnate poiché l'Avv. (che ha sempre ricevuto la convocazione Parte_1 assembleare) non ha mai comunicato l'esistenza di altri comproprietari ed anzi si è sempre comportata come unica proprietaria anche attraverso atti scritti indirizzati al condominio. Il tutto sul presupposto, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che, nel caso di comproprietà tra prossimi congiunti di un immobile posto in condominio, sia sufficiente l'invio di un unico avviso di convocazione salvo che i destinatari abbiano espressamente richiesto invii plurimi e/o vi siano contrasti esistenti tra gli stessi e sempre che questi siano rilevabili pagina 4 di 6 dall'esterno. Al tal proposito la Cassazione ( sentenza n. 1830 del 18 febbraio 2000 ) ha affermato che “ affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato – nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del Giudice del merito – che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare,
l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del Giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia”. Emerge infatti dagli atti una serie di circostanze che fanno comunque ritenere, anche per gli altri comproprietari, la conoscenza acquisita aliunde degli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali oggetto di impugnazione e comunque l'esistenza di una tacita delega in favore della a gestire anche in nome dei comproprietari gli aspetti Parte_1 condominiali dell'immobile. Infatti il condominio appellato provvedeva a depositare: 1) lettera del
21 marzo 2011 in cui l'odierna appellante si qualifica come proprietaria e non come comproprietaria dell'immobile ( All. 2 memoria 183 n. 2 cpc convenuto del 11 febbraio 2020 ),
2) procura speciale notarile con cui i signori e conferivano a Parte_2 Parte_3
mandato a rappresentarli nel procedimento di mediazione n. 94/2018 ( All. 3 Parte_1 memoria 183 n. 2 cpc convenuto del 11 febbraio 2020 ), 3) istanza di mediazione n° 134/2018 con cui promuove impugnativa avverso la delibera assembleare del 13 settembre Parte_1
2018 che aveva sanato il presunto vizio di “ omessa convocazione “ dei signori Parte_2
e ( All. 6 comparsa di costituzione e risposta del 7 novembre
[...] Parte_3
2019 ), 4) la prova provata che tra i tre familiari vi sia unicità di intenti e pieno scambio di informazioni è desumibile, inoltre, dalla presente proposta impugnazione congiunta. A tali circostanze si è aggiunta nel corso del primo grado del presente giudizio la mancata risposta da parte degli odierni appellanti all'interpello ammesso dal Giudice e relativo alla missiva del 21 marzo 2011 a firma Parte_1
Sulla corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. per effetto di soccombenza.
Anche tale motivo di appello è infondato. Infatti tutti i lamentati motivi di impugnazione della delibera condominiale assunta in data 13 settembre 2018 sono stati totalmente rigettati dal Giudice del primo grado, con la medesima delibera che sostituisce quelle del 28 settembre 2016, del 16 marzo 2017 e del
26 aprile 2018. Quindi quando in data 7 giugno 2019 gli odierni appellanti notificano l'atto di citazione per l'impugnazione delle tre delibere condominiali le stesse non sono più “ giuridicamente esistenti “,
pagina 5 di 6 perché sostituite da quella del 13 settembre 2018, intervenuta quasi un anno prima. Circostanza peraltro ben nota agli appellanti che sono stati ritualmente convocati alla suddetta assemblea. Inoltre emerge dagli atti che le delibere condominiali del 28 settembre 2016 e del 16 marzo 2017 erano già state impugnate in altro giudizio avanti al Giudice di Pace di Perugia dall'Avv. in Parte_1 proprio sul rilievo che il relativo avviso di convocazione sarebbe stato inviato solo alla stessa ma non anche ai Signori e , rispettivamente madre e fratello della Parte_3 Parte_2 prima e unitamente a lei, per effetto di successione, comproprietari dell'immobile sito nel condominio (
All. 4 alla comparsa di costituzione e risposta del nel primo grado di giudizio ). Tutto ciò CP_3 considerato l'appello è infondato e non merita accoglimento in quanto correttamente il giudice di prime cure ha valutato la soccombenza con tutte le conseguenti pronunce.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1490\2022 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG
3249\2019;
Condanna altresì le parti appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 7.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 10 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Arianna De Martino Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 692/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. Parte_1
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MERCONE ANTONIO
Appellato
Oggetto : Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 06 giugno 2019 notificato in data 7 giugno 2019, i Signori
, e l'Avv. convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2 Parte_1 il , onde sentire dichiarare l'invalidità delle delibere Controparte_2 condominiali assunte in data 28/09/2016, in data 16/03/2017, in data 26/04/2018 ed in data 13/09/2018 in quanto affette da diversi vizi, come meglio specificato in atti, con pagina 1 di 6 conseguente dichiarazione di nullità delle delibere impugnate per i motivi di cui in narrativa, o, in subordine, l'annullamento per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio il chiedendo di “dichiarare Controparte_2 inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso rigettare la proposta impugnazione delle delibere condominiali perché infondata in fatto ed in diritto”.
Con sentenza n. 1490 emessa in data 26/10/2022 e pubblicata in data 27/10/2022, il
Tribunale di Perugia così statuiva: “definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa: - rigetta integralmente tutte le domande proposte dalla parte attrice. Pone le spese di lite a carico degli attori, in solido tra loro, che qui si liquidano, in favore del convenuto condominio, in €. 6.400,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge”.
Avverso la sentenza n. 1490/2022 con atto di citazione in appello tempestivamente notificato proponevano appello l'Avv. ed i Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
, fondando la propria domanda su due motivi di diritto: violazione e/o Parte_2 errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. per difetto di soccombenza e violazione e/o errata applicazione dell'art. 1157 c.c. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis ed in accoglimento del proposto gravame: Annullare la delibera assunta dal in Controparte_3 data 13/09/2018 per le causali di cui in narrativa.
In via subordinata, laddove l'adito Collegio non dovesse ritenere sostituite le delibere assunte in data 28 settembre 2016, 16 marzo 2017 e 26 aprile 2018, dichiarare la nullità
e/o comunque disporne l'annullamento.
Revocare in ogni caso la condanna alle spese come inflitte per difetto di soccombenza.
Condannare il alla refusione delle spese di lite di Controparte_3 entrambi i gradi.
Condannare il al rimborso dell'importo di € Controparte_3
9.338,37 versato in forza della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio parte appellata con comparsa di costituzione del 26/04/2023 contestando l'avverso atto di appello e chiedendo di “confermare nel merito l'appellata sentenza n.1490/2022 emessa dal Tribunale civile di Perugia in data 27/10/2022 nel procedimento con RG 3249/2019 e per l'effetto rigettare l'appello proposto dai Signori
pagina 2 di 6 , e perché destituito di ogni fondamento giuridico e Parte_1 Parte_3 Pt_2 fattuale per tutte le motivazioni contenute nella presente comparsa.
Condannare gli appellanti alla rifusione delle anticipazioni e del compenso professionale del presente giudizio”.
Alla prima udienza del 04/05/2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/11/2023, poi rinviata d'ufficio al 06/06/2024.
A detta udienza, lette le note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. La sentenza di prime cure infatti con sentenza immune da vizi ha rigettato la domanda della parte oggi appellante.
Relativamente sulla assenza di vizi formali e sostanziali afferenti la delibera condominiale assunta in data 13 settembre 2018. Sul punto la motivazione offerta dalla sentenza impugnata è assolutamente granitica e i motivi di gravame appaiono non solo sforniti di fondamento giuridico ma anche smentiti dalle produzioni documentali versate in atti.
Infatti afferma l'appellante che la delibera del 13 settembre 2018 sarebbe priva di ordine del giorno e della data di suo svolgimento. Tale assunto è categoricamente smentito dalla produzione documentale in primo grado ( verbale assemblea condominiale del 13 settembre
2018 – All. 11 della comparsa di costituzione e risposta del 7 novembre 2019 ) e dalla pec del 3 settembre 2018 ( All. 12 della comparsa di costituzione e risposta del 7 novembre 2019 ) inviata dall'amministratore condominiale all'Avv. con allegati avviso di convocazione ( in Parte_3 prima convocazione alle ore 12 del 12 settembre 2018 e in seconda convocazione alle ore 19 del 13 settembre 2018 ) e ordine del giorno. L'avv. è quindi ben consapevole sia delle Parte_3 date di svolgimento dell'assemblea che del relativo ordine del giorno. Dal verbale assembleare prodotto sono evincibili sia i condomini presenti ( 5 su 9 ), sia i nominativi degli stessi, sia il fatto che l'assemblea si è tenuta in seconda convocazione ( circostanza peraltro irrilevante poiché gli appellanti non deducono alcuna carenza di quorum deliberativo e/o costitutivo ), sia il fatto che tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati senza voti contrari. Entrambi i su richiamati documenti sono stati prodotti al momento della costituzione in giudizio del convenuto CP_3
e non sono stati mai oggetto di contestazione. Infine, gli appellanti prospettano nuovamente nel presente grado di giudizio un ulteriore vizio presuntivamente afferente la delibera pagina 3 di 6 condominiale del 13 settembre 2018: a loro dire con la stessa i condomini avrebbero provveduto a riapprovare un bilancio non corretto la cui erroneità sarebbe stata accertata con sentenza passata in giudicato. Anche tale rilievo non coglie nel segno per una pluralità di motivi in parte già contenuti nella impugnata sentenza. Emerge infatti dagli atti che la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.
1008/2018 non afferma che il bilancio ( 2014 e 2015 ) approvato dall'assemblea condominiale del 28 settembre 2016 è illegittimo, ma, condannando al pagamento in favore del Parte_1 delle quote condominiali richieste in sede monitoria ( quasi nella piena integrità della CP_3 richiesta ), precisa che per le quote condominiali maturate fino al 2013 ( anno di morte del padre della IG ) la debitrice, quale coerede, non è tenuta al pagamento in solido con gli Parte_3 altri due odierni appellanti ma solo pro – quota. Tanto ciò è vero che l'Avv. viene, con Parte_3 la medesima sentenza, anche condannata alla rifusione delle spese di lite. E' allora evidente che se l'assemblea condominiale del 28 settembre 2016 (poi ratificata dall'assemblea condominiale del 13 settembre 2018) approva i bilanci consuntivi per gli anni 2014 e 2015 non può porsi in contrasto con una sentenza che riguarda le quote maturate fino all'anno 2013 e che, inoltre, non dichiara alcuna nullità.
Ugualmente infondati appaiono altresì i lamentati vizi formali e sostanziali afferenti le delibere condominiali assunte in data 28 settembre 2016, 16 marzo 2017 e 26 aprile 2018. infatti il giudice di prime cure ha ritenuto valida la delibera assembleare assunta in data 13 settembre
2018 ed operante il suo effetto “sostitutivo” rispetto alle delibere precedenti anche esse oggetto di impugnazione. dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante (verbali delle delibere prodotti come allegati 8, 9 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio), che sono stati correttamente indicati la data ed i nominativi dei partecipanti con i relativi millesimi di spettanza. Nelle stesse assemblee condominiali non si è provveduto ad approvare bilanci preventivi e consuntivi cd. “ in bianco “ ma in ciascuna sono stati approvati bilanci con un saldo ben definito e risultante dallo stesso verbale assembleare di approvazione. Il mancato invio dell'avviso di convocazione anche ai signori e non inficia in alcun modo la validità delle Parte_2 Parte_3 delibere impugnate poiché l'Avv. (che ha sempre ricevuto la convocazione Parte_1 assembleare) non ha mai comunicato l'esistenza di altri comproprietari ed anzi si è sempre comportata come unica proprietaria anche attraverso atti scritti indirizzati al condominio. Il tutto sul presupposto, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che, nel caso di comproprietà tra prossimi congiunti di un immobile posto in condominio, sia sufficiente l'invio di un unico avviso di convocazione salvo che i destinatari abbiano espressamente richiesto invii plurimi e/o vi siano contrasti esistenti tra gli stessi e sempre che questi siano rilevabili pagina 4 di 6 dall'esterno. Al tal proposito la Cassazione ( sentenza n. 1830 del 18 febbraio 2000 ) ha affermato che “ affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato – nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del Giudice del merito – che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare,
l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del Giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia”. Emerge infatti dagli atti una serie di circostanze che fanno comunque ritenere, anche per gli altri comproprietari, la conoscenza acquisita aliunde degli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali oggetto di impugnazione e comunque l'esistenza di una tacita delega in favore della a gestire anche in nome dei comproprietari gli aspetti Parte_1 condominiali dell'immobile. Infatti il condominio appellato provvedeva a depositare: 1) lettera del
21 marzo 2011 in cui l'odierna appellante si qualifica come proprietaria e non come comproprietaria dell'immobile ( All. 2 memoria 183 n. 2 cpc convenuto del 11 febbraio 2020 ),
2) procura speciale notarile con cui i signori e conferivano a Parte_2 Parte_3
mandato a rappresentarli nel procedimento di mediazione n. 94/2018 ( All. 3 Parte_1 memoria 183 n. 2 cpc convenuto del 11 febbraio 2020 ), 3) istanza di mediazione n° 134/2018 con cui promuove impugnativa avverso la delibera assembleare del 13 settembre Parte_1
2018 che aveva sanato il presunto vizio di “ omessa convocazione “ dei signori Parte_2
e ( All. 6 comparsa di costituzione e risposta del 7 novembre
[...] Parte_3
2019 ), 4) la prova provata che tra i tre familiari vi sia unicità di intenti e pieno scambio di informazioni è desumibile, inoltre, dalla presente proposta impugnazione congiunta. A tali circostanze si è aggiunta nel corso del primo grado del presente giudizio la mancata risposta da parte degli odierni appellanti all'interpello ammesso dal Giudice e relativo alla missiva del 21 marzo 2011 a firma Parte_1
Sulla corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. per effetto di soccombenza.
Anche tale motivo di appello è infondato. Infatti tutti i lamentati motivi di impugnazione della delibera condominiale assunta in data 13 settembre 2018 sono stati totalmente rigettati dal Giudice del primo grado, con la medesima delibera che sostituisce quelle del 28 settembre 2016, del 16 marzo 2017 e del
26 aprile 2018. Quindi quando in data 7 giugno 2019 gli odierni appellanti notificano l'atto di citazione per l'impugnazione delle tre delibere condominiali le stesse non sono più “ giuridicamente esistenti “,
pagina 5 di 6 perché sostituite da quella del 13 settembre 2018, intervenuta quasi un anno prima. Circostanza peraltro ben nota agli appellanti che sono stati ritualmente convocati alla suddetta assemblea. Inoltre emerge dagli atti che le delibere condominiali del 28 settembre 2016 e del 16 marzo 2017 erano già state impugnate in altro giudizio avanti al Giudice di Pace di Perugia dall'Avv. in Parte_1 proprio sul rilievo che il relativo avviso di convocazione sarebbe stato inviato solo alla stessa ma non anche ai Signori e , rispettivamente madre e fratello della Parte_3 Parte_2 prima e unitamente a lei, per effetto di successione, comproprietari dell'immobile sito nel condominio (
All. 4 alla comparsa di costituzione e risposta del nel primo grado di giudizio ). Tutto ciò CP_3 considerato l'appello è infondato e non merita accoglimento in quanto correttamente il giudice di prime cure ha valutato la soccombenza con tutte le conseguenti pronunce.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1490\2022 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG
3249\2019;
Condanna altresì le parti appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 7.500,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 10 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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