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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7490 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n. 2549/2021, trattenuto in decisione il
10/02/2025,
TRA
, (C.F. ), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27, presso l'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo D'Amata (C.F. ), con PEC: C.F._1
, come da procura generale alle liti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Felici (C.F. ed MA LF (C.F. ), che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, con PEC:
; Email_2 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3976/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27/02/2017, la Sig.ra conveniva in giudizio la CP_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna al pagamento delle rette di degenza
[...]
mensili presso la RSA San Raffaele Flaminia relative alla Sig.ra madre dell'attrice, Persona_1 nonché il rimborso delle somme già versate pari ad € 48.712,63, oltre al pagamento delle spese future e accessori di legge. A sostegno della propria domanda, la Sig.ra esponeva che, in base al CP_1
principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, nell'ambito delle prestazioni erogate a soggetti affetti da demenza di Alzheimer, patologia di cui soffre la Sig.ra non è possibile distinguere tra prestazioni sanitarie ed assistenziali, Persona_1
dovendo le spese essere integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale in quanto prestazioni di carattere sanitario.
La si costituiva in giudizio, contestando la pretesa per difetto di legittimazione passiva Parte_1
e per l'infondatezza della domanda, sostenendo l'obbligo di contribuzione diretta per il pagamento della retta, in quanto le prestazioni non rientrerebbero tra quelle previste dai Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA).
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3976 del 05-08/03/2021, depositata l'08/03/2021, accoglieva la domanda della Sig.ra condannando la al pagamento in suo favore della somma CP_1 Parte_1 di € 103.117,14, oltre interessi legali e le somme future per le rette di degenza della Sig.ra Per_1
oltre alle spese processuali liquidate in € 4.890,00 per compensi ed € 600,00 per spese, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA. Il Tribunale motivava la decisione affermando la prevalenza della componente sanitaria nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, tale da rendere le spese interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione dell'inscindibilità delle stesse per pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative. Con atto di citazione in appello notificato il 22/04/2021, la proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale. L'appellante impugnava le parti motivazionali della sentenza che affermavano l'inscindibilità delle prestazioni socio-sanitarie e la prevalenza della componente sanitaria, sostenendo la carenza di legittimazione passiva della Pt_1
e l'infondatezza della pretesa restitutoria, in quanto la prestazione non rientrerebbe tra quelle
[...]
previste dai LEA. In particolare, contestava l'affermazione del Tribunale circa la "prevalenza della componente sanitaria" e l'automatico diritto al rimborso in base ai D.P.C.M. e all'indivisibilità dei servizi socio-sanitari.
La Sig.ra si costituiva in giudizio, contestando integralmente quanto dedotto dalla CP_1
e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. La difesa Parte_1
dell'appellata ribadiva l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione riguardo all'inscindibilità delle prestazioni sanitarie e assistenziali per i pazienti con gravi patologie neurodegenerative (come la demenza di Alzheimer), sostenendo che, in tali casi, nulla è dovuto in termini di compartecipazione alla retta di degenza. Evidenziava come la Parte_1
fosse il soggetto pubblico titolare della funzione di tutela della salute e, quindi, responsabile delle necessità economiche derivanti dalle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche se erogate dalle aziende sanitarie. A riprova di ciò, richiamava la sentenza della Cassazione n. 11258 dell'11 giugno 2020, la quale, pur invocata dalla stessa per altre finalità, avrebbe in Parte_1
realtà affrontato la questione della legittimazione passiva confermando la responsabilità dell'ente regionale. Ulteriori pronunce della Cassazione, quali l'ordinanza n. 26943 del 17/10/2024 e l'ordinanza n. 4752 del 22/02/2024, venivano invocate per rafforzare l'argomentazione sulla sufficienza della diagnosi di demenza per escludere la compartecipazione alla retta, a prescindere da specifici piani terapeutici individualizzati.
Contestava inoltre la liquidazione dell'importo complessivamente riconosciuto dal tribunale in quanto fondato su documentazione irritualmente prodotta.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riconosciuto il carattere di “prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a quelle fruite dalla signora persona anziana, al Per_1
momento del primo ricovero, affetta da disabilità conseguente a patologia cronico-degenerativa, ravvisato nel decadimento cognitivo morbo di Alzheimer, ritenuto avanzato e grave.
Di conseguenza ha condannato la al pagamento in favore di , della somma di Pt_1 CP_1
euro 103.117,14 oltre interessi legali dai singoli pagamenti;
ed alla rifusione delle spese di lite. L'appello è stato trattenuto in decisione in data 10.02.20, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene quattro motivi di seguito esaminati, anche alla luce delle difese dell'appellata.
Il primo è rubricato: «
1. illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, sub specie, dell'art. 30 l. n. 730/1983, del d. lgs. n. 229/1999, dell'art. 3 septies d.lgs.
n.502/92, degli art.4-6-8 l. n. 328/2000, del d.p.c.m. 14/02/2001 del d.p.c.m. del 29/11/2001 confermato dall'art. 54 legge n. 285/2002, del dpcm del 12/01/2017, nonché della d.g.r. lazio n. 466 del 14.11.2011 - insussistenza dei requisiti di legge per l'addebito degli oneri a carico dell'amministrazione-carenza di motivazione »; vi si sostiene che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal tribunale facevano riferimento ad un superato quadro normativo e che la disciplina applicabile prevede la compartecipazione dell'assistito affetto da Alzheimer, al quale non può essere riconosciuto l'inquadramento operato dal tribunale nell'ambito delle prestazioni a spiccata prevalenza sanitaria.
Questa Corte (sent. 4809/2025) ha affrontato il tema in epoca piuttosto recente ed ha così ricostruito il quadro normativo:
“L'art.
3-quinquies, primo comma, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, 3 n. 421), come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario nazionale” a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”. L'art.
3-septies, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce espressamente quali “prestazioni sociosanitarie” tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. L'art.
3-septies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. precisa a sua volta che le prestazioni sociosanitarie possono consistere in: a) attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite (c.d. “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”); b) attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (c.d. “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”). L'art.
3-septies, quarto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce a sua volta quali “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, ovvero quelle che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (art.
3-septies, quinto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992).
L'art.
3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - precisando i criteri di finanziamento di tali prestazioni per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni – e l'individuazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato adottato con d.P.C.M. del 14 febbraio 2001 (recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”), il quale stabilisce che: a) l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. cit.); b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse (art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.): c) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.); d) le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit.). L'art. 4 del d.P.C.M. cit. stabilisce infine che la regione determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto stabilito nella tabella allegata al medesimo d.P.C.M. (che indica, per ciascuna tipologia di prestazioni, la percentuale del costo del servizio da porre rispettivamente a carico del SSN ovvero dei comuni e la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utente del servizio). Quanto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) essa è contenuta negli allegati al d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (oggi sostituito dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502”), le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il decreto disciplina il riparto di spesa per le prestazioni rientranti nell'“Area integrazione socio- sanitaria” (v. l'allegato 1 al d.P.C.M. del 29 novembre 2001) prevedendo che, accanto alle prestazioni sanitarie in senso stretto che sono poste interamente a carico del SSN, si collocano anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale che sono comprese nei LEA, dovendosi ritenere come tali quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN. Sono quindi state ricondotte tra le prestazioni a carico del SSN anche le c.d. prestazioni integrate (di natura sanitaria e socioassistenziale), limitando l'intervento della spesa a carico del SSN alla sola parte sanitaria della prestazione che – non essendo distinguibile sul piano dei servizi erogati – è stata individuata forfettariamente in una misura percentuale dell'importo complessivo della retta. Alla luce del descritto quadro normativo, devono ritenersi prestazioni gratuite le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 14 febbraio
2001 e quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit., mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affetti da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella allegata al d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e all'allegato 1C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 (e oggi in base a quanto previsto dall'art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017), è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con eventuale CP_2 compartecipazione dell'utente per la quota a carico del (Cass. 21528/2021). Come chiarito CP_2 da Cass. 28321/2017, l'elemento differenziale tra prestazione socioassistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, ciò che rende determinante l'indagine relativa alla esistenza e alle caratteristiche di un eventuale trattamento terapeutico personalizzato (nello stesso senso v. Cass. 21162/2024; Cass. 21528/2021; Cass. 29334/2019). L'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (non connotato da occasionalità) costituisce dunque il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e quindi soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass. 21162/2024, in motivazione). Ai fini dell'accertamento di tale discrimine, occorre fare riferimento al fatto che sussista per il paziente la necessità - tenuto conto della patologia da cui risulta affetto, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la sua degenerazione (Cass. 21162/2024, in motivazione).”. La giurisprudenza di legittimità avvalora la tesi della Pt_1
E' stata ritenuta corretta, invero, una decisione di questa stessa Corte d'Appello che, nel delineare la nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", di cui del D.Lgs. 19 giugno
1999, n. 229, art.
3-septies, comma 4 l'aveva collegata a quelle "inscindibilmente connesse" alle prestazioni sanitarie strettamente intese (tanto da essere soggette al regime di gratuità, proprie di queste ultime); dirimente per loro identificazione è l'esistenza di un programma terapeutico, di contenuto predeterminato, da attuare.
Tale soluzione ermeneutica è stata ritenuta conforme a quella già proposta dal giudice di legittimità.
“E' stato, infatti, osservato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio- assistenziali, "nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite
"se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
28 novembre 2017, n. 28321, che richiama, sul punto, Cass. Sez. 1, sent. 22 marzo 2012, n.
4558 e Cass. Sez. Lav, sent. 19 novembre 2016 n. 22776). Il medesimo arresto, tuttavia, reca anche la precisazione secondo cui "la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della
Amministrazione pubblica", concerne, per l'appunto, "la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie "inscindibili" con quelle socio-assistenziali, e che presuppone, pertanto, che
l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del 2017, cit.). In sostanza, "l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale" - come mostrano, invece, di ritenere le odierne ricorrenti, insistendo sulla condizione della loro dante causa di paziente affetta da morbo di Alzheimer, invalida al 100% e disabile grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 - "ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale", e ciò perché in tal caso, "l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del 2017, cit.).” (Cass. civ. sez. III, 13/12/2021,
n.39438).
Il tribunale di Roma, invece, ha qualificato come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria quelle dispensate alla signora sulla base di queste sole notazioni: “Dal certificato della CP_1
SL RM , in atti, risulta affetta da “malattia di Alzheimer. Grave deficit visivo os, Persona_1
cardiopatia ipertensiva, poliatrosi”, con “handicap grave”, e, per tali motivi, è stata assegnata al
“Terzo Livello”. Trattasi, dunque, di persona anziana, al momento del primo ricovero affetta da disabilità conseguente a patologia cronico-degenerativa, come può certamente ritenersi il decadimento cognitivo morbo di Alzheimer, da ritenersi in stato avanzato e grave alla luce dell'età della ”. Pt_2
Alcun cenno alle terapie programmate e praticate come del resto nessuna specifica allegazione dell'attrice era rinvenibile nell'atto introduttivo del giudizio in prime cure ove era fatto esclusivo riferimento all'autorizzazione al ricovero della signora presso la RSA, senza la produzione Per_1
di specifica documentazione del piano terapeutico né di altra significativa documentazione medica.
La decisione del tribunale appare in contrasto con l'orientamento di legittimità che “ravvisa nella
"individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato" (e, dunque, non connotato da occasionalità) il "discrimen" per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.” (Cass. cit.) .
In epoca recente Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21162 ha ribadito che “Le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre.”.
Sulla carenza di allegazione riscontrabile nella fattispecie in esame . prima ancora della stessa carenza di prova la giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate”
Con l'ordinanza 3356/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti
(Cass., sez. 3, 21/3/2013, n. 7115). Anche recentemente si è ribadito che, in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati i quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro alligatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.
(Cass., sez. 6-3, 5/2/2019, n. 3363).
Ribaditi tali principi ne consegue l'accoglimento del motivo, con assorbimento dei restanti. già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame n in riforma della sentenza impugnata el merito se non ne
è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.”
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3976/2021 del Tribunale di Roma, ogni altra istanza ed Parte_1
eccezione disattesa, in riforma della sentena impugnata così provvede:
a) respinge la domanda di nei confronti della;
CP_1 Parte_1
b) compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite accogliendosi così il relativo motivo di appello nonostante l'esito complessivo della controversia abbia visto nel merito l'appellata totalmente soccombente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n. 2549/2021, trattenuto in decisione il
10/02/2025,
TRA
, (C.F. ), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27, presso l'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo D'Amata (C.F. ), con PEC: C.F._1
, come da procura generale alle liti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Felici (C.F. ed MA LF (C.F. ), che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, con PEC:
; Email_2 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3976/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27/02/2017, la Sig.ra conveniva in giudizio la CP_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna al pagamento delle rette di degenza
[...]
mensili presso la RSA San Raffaele Flaminia relative alla Sig.ra madre dell'attrice, Persona_1 nonché il rimborso delle somme già versate pari ad € 48.712,63, oltre al pagamento delle spese future e accessori di legge. A sostegno della propria domanda, la Sig.ra esponeva che, in base al CP_1
principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, nell'ambito delle prestazioni erogate a soggetti affetti da demenza di Alzheimer, patologia di cui soffre la Sig.ra non è possibile distinguere tra prestazioni sanitarie ed assistenziali, Persona_1
dovendo le spese essere integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale in quanto prestazioni di carattere sanitario.
La si costituiva in giudizio, contestando la pretesa per difetto di legittimazione passiva Parte_1
e per l'infondatezza della domanda, sostenendo l'obbligo di contribuzione diretta per il pagamento della retta, in quanto le prestazioni non rientrerebbero tra quelle previste dai Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA).
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3976 del 05-08/03/2021, depositata l'08/03/2021, accoglieva la domanda della Sig.ra condannando la al pagamento in suo favore della somma CP_1 Parte_1 di € 103.117,14, oltre interessi legali e le somme future per le rette di degenza della Sig.ra Per_1
oltre alle spese processuali liquidate in € 4.890,00 per compensi ed € 600,00 per spese, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA. Il Tribunale motivava la decisione affermando la prevalenza della componente sanitaria nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, tale da rendere le spese interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione dell'inscindibilità delle stesse per pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative. Con atto di citazione in appello notificato il 22/04/2021, la proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale. L'appellante impugnava le parti motivazionali della sentenza che affermavano l'inscindibilità delle prestazioni socio-sanitarie e la prevalenza della componente sanitaria, sostenendo la carenza di legittimazione passiva della Pt_1
e l'infondatezza della pretesa restitutoria, in quanto la prestazione non rientrerebbe tra quelle
[...]
previste dai LEA. In particolare, contestava l'affermazione del Tribunale circa la "prevalenza della componente sanitaria" e l'automatico diritto al rimborso in base ai D.P.C.M. e all'indivisibilità dei servizi socio-sanitari.
La Sig.ra si costituiva in giudizio, contestando integralmente quanto dedotto dalla CP_1
e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. La difesa Parte_1
dell'appellata ribadiva l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione riguardo all'inscindibilità delle prestazioni sanitarie e assistenziali per i pazienti con gravi patologie neurodegenerative (come la demenza di Alzheimer), sostenendo che, in tali casi, nulla è dovuto in termini di compartecipazione alla retta di degenza. Evidenziava come la Parte_1
fosse il soggetto pubblico titolare della funzione di tutela della salute e, quindi, responsabile delle necessità economiche derivanti dalle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche se erogate dalle aziende sanitarie. A riprova di ciò, richiamava la sentenza della Cassazione n. 11258 dell'11 giugno 2020, la quale, pur invocata dalla stessa per altre finalità, avrebbe in Parte_1
realtà affrontato la questione della legittimazione passiva confermando la responsabilità dell'ente regionale. Ulteriori pronunce della Cassazione, quali l'ordinanza n. 26943 del 17/10/2024 e l'ordinanza n. 4752 del 22/02/2024, venivano invocate per rafforzare l'argomentazione sulla sufficienza della diagnosi di demenza per escludere la compartecipazione alla retta, a prescindere da specifici piani terapeutici individualizzati.
Contestava inoltre la liquidazione dell'importo complessivamente riconosciuto dal tribunale in quanto fondato su documentazione irritualmente prodotta.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riconosciuto il carattere di “prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a quelle fruite dalla signora persona anziana, al Per_1
momento del primo ricovero, affetta da disabilità conseguente a patologia cronico-degenerativa, ravvisato nel decadimento cognitivo morbo di Alzheimer, ritenuto avanzato e grave.
Di conseguenza ha condannato la al pagamento in favore di , della somma di Pt_1 CP_1
euro 103.117,14 oltre interessi legali dai singoli pagamenti;
ed alla rifusione delle spese di lite. L'appello è stato trattenuto in decisione in data 10.02.20, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene quattro motivi di seguito esaminati, anche alla luce delle difese dell'appellata.
Il primo è rubricato: «
1. illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, sub specie, dell'art. 30 l. n. 730/1983, del d. lgs. n. 229/1999, dell'art. 3 septies d.lgs.
n.502/92, degli art.4-6-8 l. n. 328/2000, del d.p.c.m. 14/02/2001 del d.p.c.m. del 29/11/2001 confermato dall'art. 54 legge n. 285/2002, del dpcm del 12/01/2017, nonché della d.g.r. lazio n. 466 del 14.11.2011 - insussistenza dei requisiti di legge per l'addebito degli oneri a carico dell'amministrazione-carenza di motivazione »; vi si sostiene che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal tribunale facevano riferimento ad un superato quadro normativo e che la disciplina applicabile prevede la compartecipazione dell'assistito affetto da Alzheimer, al quale non può essere riconosciuto l'inquadramento operato dal tribunale nell'ambito delle prestazioni a spiccata prevalenza sanitaria.
Questa Corte (sent. 4809/2025) ha affrontato il tema in epoca piuttosto recente ed ha così ricostruito il quadro normativo:
“L'art.
3-quinquies, primo comma, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, 3 n. 421), come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario nazionale” a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”. L'art.
3-septies, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce espressamente quali “prestazioni sociosanitarie” tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. L'art.
3-septies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. precisa a sua volta che le prestazioni sociosanitarie possono consistere in: a) attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite (c.d. “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”); b) attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (c.d. “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”). L'art.
3-septies, quarto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce a sua volta quali “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, ovvero quelle che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (art.
3-septies, quinto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992).
L'art.
3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - precisando i criteri di finanziamento di tali prestazioni per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni – e l'individuazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato adottato con d.P.C.M. del 14 febbraio 2001 (recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”), il quale stabilisce che: a) l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. cit.); b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse (art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.): c) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.); d) le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit.). L'art. 4 del d.P.C.M. cit. stabilisce infine che la regione determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto stabilito nella tabella allegata al medesimo d.P.C.M. (che indica, per ciascuna tipologia di prestazioni, la percentuale del costo del servizio da porre rispettivamente a carico del SSN ovvero dei comuni e la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utente del servizio). Quanto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) essa è contenuta negli allegati al d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (oggi sostituito dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502”), le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il decreto disciplina il riparto di spesa per le prestazioni rientranti nell'“Area integrazione socio- sanitaria” (v. l'allegato 1 al d.P.C.M. del 29 novembre 2001) prevedendo che, accanto alle prestazioni sanitarie in senso stretto che sono poste interamente a carico del SSN, si collocano anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale che sono comprese nei LEA, dovendosi ritenere come tali quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN. Sono quindi state ricondotte tra le prestazioni a carico del SSN anche le c.d. prestazioni integrate (di natura sanitaria e socioassistenziale), limitando l'intervento della spesa a carico del SSN alla sola parte sanitaria della prestazione che – non essendo distinguibile sul piano dei servizi erogati – è stata individuata forfettariamente in una misura percentuale dell'importo complessivo della retta. Alla luce del descritto quadro normativo, devono ritenersi prestazioni gratuite le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 14 febbraio
2001 e quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit., mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affetti da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella allegata al d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e all'allegato 1C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 (e oggi in base a quanto previsto dall'art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017), è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con eventuale CP_2 compartecipazione dell'utente per la quota a carico del (Cass. 21528/2021). Come chiarito CP_2 da Cass. 28321/2017, l'elemento differenziale tra prestazione socioassistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, ciò che rende determinante l'indagine relativa alla esistenza e alle caratteristiche di un eventuale trattamento terapeutico personalizzato (nello stesso senso v. Cass. 21162/2024; Cass. 21528/2021; Cass. 29334/2019). L'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (non connotato da occasionalità) costituisce dunque il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e quindi soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass. 21162/2024, in motivazione). Ai fini dell'accertamento di tale discrimine, occorre fare riferimento al fatto che sussista per il paziente la necessità - tenuto conto della patologia da cui risulta affetto, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la sua degenerazione (Cass. 21162/2024, in motivazione).”. La giurisprudenza di legittimità avvalora la tesi della Pt_1
E' stata ritenuta corretta, invero, una decisione di questa stessa Corte d'Appello che, nel delineare la nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", di cui del D.Lgs. 19 giugno
1999, n. 229, art.
3-septies, comma 4 l'aveva collegata a quelle "inscindibilmente connesse" alle prestazioni sanitarie strettamente intese (tanto da essere soggette al regime di gratuità, proprie di queste ultime); dirimente per loro identificazione è l'esistenza di un programma terapeutico, di contenuto predeterminato, da attuare.
Tale soluzione ermeneutica è stata ritenuta conforme a quella già proposta dal giudice di legittimità.
“E' stato, infatti, osservato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio- assistenziali, "nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite
"se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
28 novembre 2017, n. 28321, che richiama, sul punto, Cass. Sez. 1, sent. 22 marzo 2012, n.
4558 e Cass. Sez. Lav, sent. 19 novembre 2016 n. 22776). Il medesimo arresto, tuttavia, reca anche la precisazione secondo cui "la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della
Amministrazione pubblica", concerne, per l'appunto, "la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie "inscindibili" con quelle socio-assistenziali, e che presuppone, pertanto, che
l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del 2017, cit.). In sostanza, "l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale" - come mostrano, invece, di ritenere le odierne ricorrenti, insistendo sulla condizione della loro dante causa di paziente affetta da morbo di Alzheimer, invalida al 100% e disabile grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 - "ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale", e ciò perché in tal caso, "l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del 2017, cit.).” (Cass. civ. sez. III, 13/12/2021,
n.39438).
Il tribunale di Roma, invece, ha qualificato come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria quelle dispensate alla signora sulla base di queste sole notazioni: “Dal certificato della CP_1
SL RM , in atti, risulta affetta da “malattia di Alzheimer. Grave deficit visivo os, Persona_1
cardiopatia ipertensiva, poliatrosi”, con “handicap grave”, e, per tali motivi, è stata assegnata al
“Terzo Livello”. Trattasi, dunque, di persona anziana, al momento del primo ricovero affetta da disabilità conseguente a patologia cronico-degenerativa, come può certamente ritenersi il decadimento cognitivo morbo di Alzheimer, da ritenersi in stato avanzato e grave alla luce dell'età della ”. Pt_2
Alcun cenno alle terapie programmate e praticate come del resto nessuna specifica allegazione dell'attrice era rinvenibile nell'atto introduttivo del giudizio in prime cure ove era fatto esclusivo riferimento all'autorizzazione al ricovero della signora presso la RSA, senza la produzione Per_1
di specifica documentazione del piano terapeutico né di altra significativa documentazione medica.
La decisione del tribunale appare in contrasto con l'orientamento di legittimità che “ravvisa nella
"individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato" (e, dunque, non connotato da occasionalità) il "discrimen" per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.” (Cass. cit.) .
In epoca recente Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21162 ha ribadito che “Le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre.”.
Sulla carenza di allegazione riscontrabile nella fattispecie in esame . prima ancora della stessa carenza di prova la giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate”
Con l'ordinanza 3356/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti
(Cass., sez. 3, 21/3/2013, n. 7115). Anche recentemente si è ribadito che, in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati i quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro alligatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.
(Cass., sez. 6-3, 5/2/2019, n. 3363).
Ribaditi tali principi ne consegue l'accoglimento del motivo, con assorbimento dei restanti. già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame n in riforma della sentenza impugnata el merito se non ne
è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.”
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3976/2021 del Tribunale di Roma, ogni altra istanza ed Parte_1
eccezione disattesa, in riforma della sentena impugnata così provvede:
a) respinge la domanda di nei confronti della;
CP_1 Parte_1
b) compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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6 La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite accogliendosi così il relativo motivo di appello nonostante l'esito complessivo della controversia abbia visto nel merito l'appellata totalmente soccombente.