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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2232 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Menza Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Gregorio Magno alla via
E. Berlinguer n.10;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Taglialatela presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 18;
- INTERVENIENTE VOLONTARIA -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 esponeva che in Parte_1
data 27.3.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259000246150/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - cinque avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi per l'anno 2011 e per gli anni dal CP_1
2017 al 2019 (precisamente: 1) l'avviso di addebito n.
40020180002157024000 asseritamente notificato in data 18.6.2018; 2)
l'avviso di addebito n. 40020180007204803000 asseritamente notificato in data 5.12.2018; 3) l'avviso di addebito n. 400201810036447000 asseritamente notificato in data 12.1.2019; 4) l'avviso di addebito n. 40020190003434541000 asseritamente notificato in data 4.7.2019; 5) l'avviso di addebito n.
40020190008108704000 asseritamente notificato in data 28.11.2019).
Eccepiva, anzitutto, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto notificata a mezzo raccomandata e senza la compilazione della relativa relata di notifica sull'originale attestante la data di consegna, la sottoscrizione dell'Agente notificatore e parte del responsabile del procedimento, l'omessa notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, il difetto di motivazione, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale sia originaria che successiva del credito oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della stessa e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contradditorio nei confronti dell e, nel merito, eccepiva l'infondatezza in CP_2 Controparte_2
fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse rigettato. In via istruttoria veniva formulato ordine di esibizione nei confronti dell'
[...]
di eventuali documenti attestanti l'interruzione della Controparte_2
prescrizione. Detto ente si costituiva direttamente in giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
In limine litis giova precisare la posizione dell' RT
. Questa non è stata evocata in giudizio né da parte ricorrente né
[...]
da questo Giudicante. Quest'ultimo nell'ordinanza del 29.5.2025 aveva soltanto disposto un ordine di esibizione nei suoi confronti. Costituendosi
volontariamente in giudizio, l' ha assunto la Controparte_2
posizione di interveniente volontaria (segnatamente ad adiuvandum
dell' ). E, per regola generale, ex art. 268 c.p.c., il terzo che interviene in CP_1
un processo in corso deve accettarlo nello stato in cui si trova: egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime. Se così
non fosse, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio validi a maggior ragione nel rito lavoro. Costituendosi in giudizio oltre il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l' è Controparte_2
incorsa nella decadenza dalla prova.
Sennonché, - e tanto spiega perché questo Giudicante ha tenuto comunque conto poi dei documenti allegati dall' - come Controparte_2
insegna la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 07/06/2018, n. 1475),
l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo,
purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2,
c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui,
venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado).
Sempre in limine litis va dichiarata infondata l'eccezione di nullità
dell'intimazione di pagamento qui impugnata in quanto notificata a mezzo raccomandata senza la compilazione della relativa relata di notifica sull'originale attestante la data di consegna, la sottoscrizione dell'Agente
notificatore e da parte del responsabile del procedimento.
Sul punto, infatti, occorre prendere le mosse dall'art. 26 del D.P.R. n.602/1973
il quale stabilisce che: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in
plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o
dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”, da integrarsi con le disposizioni contenute all'art. 60 D.P.R. n.600/1973 (Cass. sent.
05.04.2012 n.15746/12, sent. 27.05.2011 n.11708, sent. 19.06.2009 n.14327).
Infatti “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale,
può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del
comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, prevede una
modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della
medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati”
(Cass. ord. n.31304/18 e n.31305/18, sent. n.4275/18, Ord. n.16211/18, sent.
n.802/18, n.28399/17, n.25219/17, n.1304/17, n.23511/16, n.20497/16,
16.10.15 n.20984, 0rd. 13.05.15 n.9751, sent. 24.3.15 n.5898, 24.7.2014
n.16949, 19.03.2014 n.6395).
Tali norme determinano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica. La possibilità
di avvalersi di siffatto mezzo non è lesiva dei diritti del destinatario, tanto che lo stesso è stato ritenuto perfettamente legittimo anche in tema di atto squisitamente giudiziario come l'atto di appello in materia tributaria (Cass. sent.
19.06.2009 n.14327).
Nel caso di specie è di tutta evidenza che l' Controparte_2
ha pienamente adempiuto a quanto disposto dalle norme citate, atteso che,
nell'ipotesi in cui ci si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto
è l'invio di plico chiuso contenente l'avviso di addebito, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica, in tal caso, si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del predetto art. 26,
comma 1, D.P.R. n. 602/73 (Cass. n.23511/16, n.3254/16, n.21558/15,
n.16949/14, n.11708/11). La normativa, pertanto, non prevede la compilazione di alcun relata di notifica
(Cass. sent. n.4275/18, n.20497/16, n.5898/15). Inoltre, non può essere invocata la disciplina di cui alla L. n. 890/1982 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), poiché l'art. 14, I° co., II parte, L. n.890/1982, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 D.P.R. n.602/1973, disponendo - in deroga a quanto dalla medesima legge dettato - che la notificazione è altresì
validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non operandosi per tale metodologia di notificazione alcun richiamo a particolari forme. Gli avvisi di ricevimento prodotti in atti hanno natura di atto pubblico, quindi facente fede sino alla querela di falso (Cass.
S.U. sent. n.9962/2010, Cass. sent. n.11708/11, Cass. n.15746/12, Cass. ord.
n.2486/18, n.31304/18 e n.31305/18), e la data ivi apposta (a mano o, in senso equipollente, a mezzo del timbro-datario dell'ufficio postale) ne attesta il ricevimento.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, perché tale è quello di cui si è avvalso l' , nessun altro adempimento Controparte_2
grava a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione (Cass. sent. n.17248/17, sent.
n.14834/17, ord. n.14822/17, sent. n.23511/16, n.9246/15, n.11708/11,
n.15798/10 e n.26572/07) apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 19.09.2012 n.15746). Ne consegue che nessuna norma impone di indicare le generalità della persona cui è consegnato l'atto né di curare che la firma sia apposta in maniera intellegibile (Cass. 05.04.2012 n.15746, Cass. sent.
27.05.2011 n.11708, Cass. S.U. sent. 27.04.2010 n.9962). La validità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale rimane subordinata solo alla consegna nei luoghi del destinatario. Pertanto, dimostrata attraverso la produzione degli avvisi di ricevimento la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Chiarito ciò, occorre ora analizzare le altre eccezioni sollevate dal . Parte_1
Ebbene, relativamente all'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento emerge che gli stessi sono stati notificati sono stati ritualmente notificati il 18.6.2018, il 5.12.2018, il 12.1.2019 il 4.7.2019, il 28.11.2019
all'indirizzo pec del ricorrente “ così come si Email_1
evince dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo dell' . CP_1
Sulla notifica di tali atti il , con le note di trattazione scritta fissate per Parte_1
l'odierna udienza, nulla specificatamente eccepisce.
Occorre ora vagliare l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva ossia l'intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito portato dagli avvisi di addebito.
Tuttavia, entrambe le eccezioni di prescrizione sono infondate. Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria, nella specie, infatti, le parti resistenti hanno documentato di aver ritualmente notificato al gli Parte_1
avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni. (Cfr. produzioni presenti nel fascicolo telematico dell ). CP_1
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato al , nel corso Controparte_2 Parte_1
degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione. Segnatamente: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020199007831020000
notificata il 31.10.2019 e 2) l'intimazione di pagamento n.
10020239009526574000 notificata il l'11.10.2023.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza ne contesta l'inconferenza. Sennonchè leggendo dette due intimazioni ben può
rilevarsi che la prima espressamente menziona come atto sotteso l'avviso di addebito n. 40020180002157024000 notificato in data 18.6.2018 mentre la seconda espressamente richiama quali atti sottesi tutti e cinque gli avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti , sub “Dettaglio del debito”
per ciascun atto, e per ciascun carico affidato contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 1 che, a sua volta, contiene a pagina 15, il seguente avvertimento: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori
interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo
pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti
esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto
massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure
di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi
affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista
dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di
mora/sanzioni civili”.
Va disattesa, infine, l'eccezione di difetto di motivazione in violazione dello
Statuto dei diritti del contribuente, per essere l'intimazione di pagamento non motivata e il relativo credito non individuato, in quanto non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti presupposti potendo essere l'obbligo di motivazione assolto "per relationem" (cfr. SS.UU n. 11722/2010).
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28688/2018
la quale ha statuito che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve
essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero
dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla
cartella di pagamento in precedenza notificata”.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente ed a favore sia dell che dell' . CP_1 Controparte_4
Infatti, quest'ultima intervenendo volontariamente nel giudizio diventa parte dello stesso, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben
può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio. (cfr. Cass. civ. n.
20659/2024). Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 22.710,00). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica degli avvisi e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2232 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso dal nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in Controparte_2
complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 17.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2232 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Menza Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Gregorio Magno alla via
E. Berlinguer n.10;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Taglialatela presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 18;
- INTERVENIENTE VOLONTARIA -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 esponeva che in Parte_1
data 27.3.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259000246150/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - cinque avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi per l'anno 2011 e per gli anni dal CP_1
2017 al 2019 (precisamente: 1) l'avviso di addebito n.
40020180002157024000 asseritamente notificato in data 18.6.2018; 2)
l'avviso di addebito n. 40020180007204803000 asseritamente notificato in data 5.12.2018; 3) l'avviso di addebito n. 400201810036447000 asseritamente notificato in data 12.1.2019; 4) l'avviso di addebito n. 40020190003434541000 asseritamente notificato in data 4.7.2019; 5) l'avviso di addebito n.
40020190008108704000 asseritamente notificato in data 28.11.2019).
Eccepiva, anzitutto, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto notificata a mezzo raccomandata e senza la compilazione della relativa relata di notifica sull'originale attestante la data di consegna, la sottoscrizione dell'Agente notificatore e parte del responsabile del procedimento, l'omessa notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, il difetto di motivazione, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale sia originaria che successiva del credito oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della stessa e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contradditorio nei confronti dell e, nel merito, eccepiva l'infondatezza in CP_2 Controparte_2
fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse rigettato. In via istruttoria veniva formulato ordine di esibizione nei confronti dell'
[...]
di eventuali documenti attestanti l'interruzione della Controparte_2
prescrizione. Detto ente si costituiva direttamente in giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
In limine litis giova precisare la posizione dell' RT
. Questa non è stata evocata in giudizio né da parte ricorrente né
[...]
da questo Giudicante. Quest'ultimo nell'ordinanza del 29.5.2025 aveva soltanto disposto un ordine di esibizione nei suoi confronti. Costituendosi
volontariamente in giudizio, l' ha assunto la Controparte_2
posizione di interveniente volontaria (segnatamente ad adiuvandum
dell' ). E, per regola generale, ex art. 268 c.p.c., il terzo che interviene in CP_1
un processo in corso deve accettarlo nello stato in cui si trova: egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime. Se così
non fosse, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio validi a maggior ragione nel rito lavoro. Costituendosi in giudizio oltre il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l' è Controparte_2
incorsa nella decadenza dalla prova.
Sennonché, - e tanto spiega perché questo Giudicante ha tenuto comunque conto poi dei documenti allegati dall' - come Controparte_2
insegna la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 07/06/2018, n. 1475),
l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo,
purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2,
c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui,
venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado).
Sempre in limine litis va dichiarata infondata l'eccezione di nullità
dell'intimazione di pagamento qui impugnata in quanto notificata a mezzo raccomandata senza la compilazione della relativa relata di notifica sull'originale attestante la data di consegna, la sottoscrizione dell'Agente
notificatore e da parte del responsabile del procedimento.
Sul punto, infatti, occorre prendere le mosse dall'art. 26 del D.P.R. n.602/1973
il quale stabilisce che: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in
plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o
dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”, da integrarsi con le disposizioni contenute all'art. 60 D.P.R. n.600/1973 (Cass. sent.
05.04.2012 n.15746/12, sent. 27.05.2011 n.11708, sent. 19.06.2009 n.14327).
Infatti “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale,
può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del
comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, prevede una
modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della
medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati”
(Cass. ord. n.31304/18 e n.31305/18, sent. n.4275/18, Ord. n.16211/18, sent.
n.802/18, n.28399/17, n.25219/17, n.1304/17, n.23511/16, n.20497/16,
16.10.15 n.20984, 0rd. 13.05.15 n.9751, sent. 24.3.15 n.5898, 24.7.2014
n.16949, 19.03.2014 n.6395).
Tali norme determinano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica. La possibilità
di avvalersi di siffatto mezzo non è lesiva dei diritti del destinatario, tanto che lo stesso è stato ritenuto perfettamente legittimo anche in tema di atto squisitamente giudiziario come l'atto di appello in materia tributaria (Cass. sent.
19.06.2009 n.14327).
Nel caso di specie è di tutta evidenza che l' Controparte_2
ha pienamente adempiuto a quanto disposto dalle norme citate, atteso che,
nell'ipotesi in cui ci si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto
è l'invio di plico chiuso contenente l'avviso di addebito, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica, in tal caso, si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del predetto art. 26,
comma 1, D.P.R. n. 602/73 (Cass. n.23511/16, n.3254/16, n.21558/15,
n.16949/14, n.11708/11). La normativa, pertanto, non prevede la compilazione di alcun relata di notifica
(Cass. sent. n.4275/18, n.20497/16, n.5898/15). Inoltre, non può essere invocata la disciplina di cui alla L. n. 890/1982 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), poiché l'art. 14, I° co., II parte, L. n.890/1982, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 D.P.R. n.602/1973, disponendo - in deroga a quanto dalla medesima legge dettato - che la notificazione è altresì
validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non operandosi per tale metodologia di notificazione alcun richiamo a particolari forme. Gli avvisi di ricevimento prodotti in atti hanno natura di atto pubblico, quindi facente fede sino alla querela di falso (Cass.
S.U. sent. n.9962/2010, Cass. sent. n.11708/11, Cass. n.15746/12, Cass. ord.
n.2486/18, n.31304/18 e n.31305/18), e la data ivi apposta (a mano o, in senso equipollente, a mezzo del timbro-datario dell'ufficio postale) ne attesta il ricevimento.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, perché tale è quello di cui si è avvalso l' , nessun altro adempimento Controparte_2
grava a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione (Cass. sent. n.17248/17, sent.
n.14834/17, ord. n.14822/17, sent. n.23511/16, n.9246/15, n.11708/11,
n.15798/10 e n.26572/07) apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 19.09.2012 n.15746). Ne consegue che nessuna norma impone di indicare le generalità della persona cui è consegnato l'atto né di curare che la firma sia apposta in maniera intellegibile (Cass. 05.04.2012 n.15746, Cass. sent.
27.05.2011 n.11708, Cass. S.U. sent. 27.04.2010 n.9962). La validità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale rimane subordinata solo alla consegna nei luoghi del destinatario. Pertanto, dimostrata attraverso la produzione degli avvisi di ricevimento la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Chiarito ciò, occorre ora analizzare le altre eccezioni sollevate dal . Parte_1
Ebbene, relativamente all'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento emerge che gli stessi sono stati notificati sono stati ritualmente notificati il 18.6.2018, il 5.12.2018, il 12.1.2019 il 4.7.2019, il 28.11.2019
all'indirizzo pec del ricorrente “ così come si Email_1
evince dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo dell' . CP_1
Sulla notifica di tali atti il , con le note di trattazione scritta fissate per Parte_1
l'odierna udienza, nulla specificatamente eccepisce.
Occorre ora vagliare l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva ossia l'intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito portato dagli avvisi di addebito.
Tuttavia, entrambe le eccezioni di prescrizione sono infondate. Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria, nella specie, infatti, le parti resistenti hanno documentato di aver ritualmente notificato al gli Parte_1
avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni. (Cfr. produzioni presenti nel fascicolo telematico dell ). CP_1
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato al , nel corso Controparte_2 Parte_1
degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione. Segnatamente: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020199007831020000
notificata il 31.10.2019 e 2) l'intimazione di pagamento n.
10020239009526574000 notificata il l'11.10.2023.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza ne contesta l'inconferenza. Sennonchè leggendo dette due intimazioni ben può
rilevarsi che la prima espressamente menziona come atto sotteso l'avviso di addebito n. 40020180002157024000 notificato in data 18.6.2018 mentre la seconda espressamente richiama quali atti sottesi tutti e cinque gli avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti , sub “Dettaglio del debito”
per ciascun atto, e per ciascun carico affidato contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 1 che, a sua volta, contiene a pagina 15, il seguente avvertimento: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori
interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo
pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti
esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto
massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure
di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi
affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista
dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di
mora/sanzioni civili”.
Va disattesa, infine, l'eccezione di difetto di motivazione in violazione dello
Statuto dei diritti del contribuente, per essere l'intimazione di pagamento non motivata e il relativo credito non individuato, in quanto non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti presupposti potendo essere l'obbligo di motivazione assolto "per relationem" (cfr. SS.UU n. 11722/2010).
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28688/2018
la quale ha statuito che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve
essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero
dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla
cartella di pagamento in precedenza notificata”.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente ed a favore sia dell che dell' . CP_1 Controparte_4
Infatti, quest'ultima intervenendo volontariamente nel giudizio diventa parte dello stesso, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben
può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio. (cfr. Cass. civ. n.
20659/2024). Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 22.710,00). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica degli avvisi e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2232 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso dal nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in Controparte_2
complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 17.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro