TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3686/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. IR Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3686/2019 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 11/06/2025, senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in FORMIA (LT) alla via del Castello n. 5, presso lo studio dell'Avv. MACARI
VI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in ITRI CP_1
(LT) alla via San Gennaro n. 45, presso lo studio dell'Avv. SOSCIA EZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2019, chiedeva Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/09/1983 con , deducendo che i coniugi si erano separati CP_1
consensualmente, come da sentenza di separazione n. 716/18 R.G. del Tribunale di
Per_ Cassino del 12/06/2018, che erano nati i figli (il 09/08/1984) e (il Per_1
02/09/1989); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) stabilire che alla resistente non è dovuto l'assegno divorzile.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di disporre un assegno divorzile a carico del marito per l'importo ritenuto congruo;
3) di disporre l'assegnazione dell'abitazione sita in via Don
IR CI alla resistente.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza presidenziale del
22.6.2020 il giudice delegato alle funzioni presidenziali confermava le condizioni di separazione e rimetteva le parti avanti al G.I.. Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 991/2020 del 17/12/2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo transattivo del 28.7.2023, come
2 successivamente integrato e modificato con l'atto di transazione del 8.3.2024, entrambi depositati in data 16.5.2024.
All'udienza del 11/06/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Orbene, le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e possono pertanto essere recepite (rinuncia all'assegno divorzile in favore della resistente, reciproco obbligo al trasferimento immobiliare del rispettivo 50% sugli immobili in comproprietà tra le parti, da stipularsi dinanzi al Notaio).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
991/2020 del 17/12/2020 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara che il divorzio, già pronunciato tra le parti, sia regolato come da accordo sottoscritto dalle parti in data 28.7.2023 come successivamente integrato e modificato con l'atto di transazione del 8.3.2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 18/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. IR Notari
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. IR Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3686/2019 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 11/06/2025, senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in FORMIA (LT) alla via del Castello n. 5, presso lo studio dell'Avv. MACARI
VI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in ITRI CP_1
(LT) alla via San Gennaro n. 45, presso lo studio dell'Avv. SOSCIA EZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2019, chiedeva Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/09/1983 con , deducendo che i coniugi si erano separati CP_1
consensualmente, come da sentenza di separazione n. 716/18 R.G. del Tribunale di
Per_ Cassino del 12/06/2018, che erano nati i figli (il 09/08/1984) e (il Per_1
02/09/1989); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) stabilire che alla resistente non è dovuto l'assegno divorzile.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di disporre un assegno divorzile a carico del marito per l'importo ritenuto congruo;
3) di disporre l'assegnazione dell'abitazione sita in via Don
IR CI alla resistente.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza presidenziale del
22.6.2020 il giudice delegato alle funzioni presidenziali confermava le condizioni di separazione e rimetteva le parti avanti al G.I.. Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 991/2020 del 17/12/2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo transattivo del 28.7.2023, come
2 successivamente integrato e modificato con l'atto di transazione del 8.3.2024, entrambi depositati in data 16.5.2024.
All'udienza del 11/06/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Orbene, le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e possono pertanto essere recepite (rinuncia all'assegno divorzile in favore della resistente, reciproco obbligo al trasferimento immobiliare del rispettivo 50% sugli immobili in comproprietà tra le parti, da stipularsi dinanzi al Notaio).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
991/2020 del 17/12/2020 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara che il divorzio, già pronunciato tra le parti, sia regolato come da accordo sottoscritto dalle parti in data 28.7.2023 come successivamente integrato e modificato con l'atto di transazione del 8.3.2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 18/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. IR Notari
3 4