Articolo 9 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 dicembre 1971
Art. 9. (Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e
sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo)

L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle Regioni e' in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.
Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato, che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell' articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , unitamente all'elenco delle aziende medesime.
Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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