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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 6189/2015, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Savito;
Parte_1
attore contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Controparte_1
Mongelli;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Mongelli;
Controparte_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rizzi;
Controparte_2
; Controparte_3
Eredi di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
[...]
; Controparte_4
convenuti
*********
Nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. 190/2013 promosso da Parte_1
ai danni di e nel quale veniva pignorata la quota di 1/6 del terreno sito
[...] Controparte_3
nel Comune di Ginosa, in catasto terreni al fg. 39, p.lla 708, nonché dei fabbricati siti nel medesimo Comune, contrada Cavese, al fg. 39, p.lla 710, sub. 1, p.lla 711, sub. 1 e p.lla 719 subb. 1,2,3 e 4, con ordinanza del 20/07/2015 il G.E. - sul presupposto dell'inopportunità di procedere alla vendita della sola quota pignorata e dell'impossibilità di procedere ad una separazione in natura della suddetta quota in seno al processo di esecuzione – ha disposto procedersi al giudizio di divisione, fissando innanzi a sé, quale giudice della cognizione, l'udienza del 11/03/2016 ed onerando la parte più diligente di integrare il contradditorio nei confronti di tutti i comproprietari, dei creditori intervenuti e di quelli iscritti (anche se non intervenuti nel procedimento esecutivo), di iscrivere la causa a ruolo e di trascrivere l'ordinanza divisionale a favore e contro ciascuno dei comproprietari.
Sulla base della suddetta ordinanza, (creditore pignorante) ha provveduto ad Parte_1
iscrivere a ruolo il giudizio di divisione, nel quale si sono costituiti due dei quattro comproprietari, ossia (nato nel 1935) e (nata nel 1966). Controparte_1 Controparte_2
A fronte delle richieste delle parti, il giudice istruttore, al fine di verificare la comoda divisibilità del compendio immobiliare e per addivenire ad uno specifico progetto divisionale, ha disposto apposita consulenza tecnica d'ufficio.
In data 06/09/2019 il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale, concludendo per la comoda divisibilità degli immobili ed individuando – anche sulla base delle osservazioni e delle indicazioni fornite dalle parti – tre possibili progetti di divisione.
Tuttavia, nessuna delle soluzioni prospettate dal CTU sono state condivise da Controparte_2
(nata nel 1966), così che il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e all'esito, ha emesso sentenza n. 1113/2021.
La suddetta sentenza è stata appellata da e la Corte di Appello di Lecce – Controparte_2
Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza n. 90/2023 del 22/02/2023, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado n. R.G. 6189/2015 e della sentenza n. 1113/2021, rimettendo la causa innanzi al primo giudice ex at. 354 c.p.c., rilevando per quanto qui occorre, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di creditore che aveva iscritto ipoteca dopo la CP_4 trascrizione del pignoramento ma in un momento antecedente l'iscrizione a ruolo del giudizio di divisione.
In ragione della suddetta sentenza, con ricorso depositato il 22 marzo 2023 ha Parte_1
riassunto il giudizio di divisione R.G.N. 6189/2015, chiedendo fissarsi udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del ricorso in riassunzione e concludendo perché il Tribunale, sulla base della CTU già espletata, dichiarasse lo scioglimento della comunione, assegnando a ciascuno dei comproprietari la quota di pertinenza come individuata nel progetto di divisione ad opera del nominato CTU, ponendo a carico della massa le spese ed i compensi professionali del proprio difensore, nonché il rimborso di quanto corrisposto a titolo di compensi al CTU.
Concesso termine per la notifica del ricorso in riassunzione e del relativo decreto di fissazione dell'udienza fino al 30 giugno 2023 (termine poi prorogato al 30 settembre 2023, in ragione dell'istanza formulata dall'attore), il ha provveduto alla notifica nei confronti delle parti Pt_1
originarie del giudizio, nonché nei confronti di (litisconsorte pretermesso). CP_4
All'esito delle notifiche, si sono costituiti nel giudizio di rinvio (nato a [...] Controparte_1
il 13.11.1935) quale comproprietario non esecutato, (nata a [...] il [...]) Controparte_2
quale creditore che ha iscritto – medio tempore – ipoteca sulla quota di proprietà di CP_1
e (nata a [...] il [...]) altra comproprietaria non esecutata,
[...] Controparte_2
mentre sono rismasti contumaci tutti gli altri soggetti chiamati a partecipare al giudizio, ivi inclusa
[...]
e (nata nel 1971) hanno insistito nella richiesta di Controparte_5 Controparte_2
scioglimento della comunione, con assegnazione in favore dei comproprietari, della quota di pertinenza di ciascuno di essi, come individuata dal CTU, attribuendo a – in Controparte_1
proprietà esclusiva e libera da qualunque gravame, trascrizione pregiudiziale o peso, la porzione degli immobili corrispondenti alla sua quota di 3/6 sulla base dell'espletata CTU o di altra da espletarsi (se del caso).
Quanto a (nata nel 1966) la stessa – pur formalmente non opponendosi alla Controparte_2
divisione del compendio oggetto di causa, con assegnazione di una porzione del bene corrispondente alla sua quota – ha tuttavia, con la comparsa di riassunzione, asserito: a)
l'inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio e la necessità di procedere ex novo - con altro consulente - alla predisposizione di un nuovo progetto di divisione, rilevando come l'accertata nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza comporti, quale effetto necessario, la non utilizzabilità dell'attività istruttoria svolta nella precedente fase di giudizio;
b)
l'improseguibilità del giudizio di divisione, per l'omessa notifica dell'avviso 498 c.p.c. e dell'ordinanza divisionale emessa dal G.E. in data 20/07/2015 nei confronti di più CP_4 specificatamente, secondo la questa tesi, l'omessa notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. e dell'ordinanza con la quale il G.E. ha sospeso l'esecuzione e disposto il giudizio di divisione determinerebbe, a prescindere dalla notifica del ricorso in riassunzione anche nei confronti di CP_4
due conseguenze: la prima costituita dalla nullità dell'emittenda sentenza e la seconda
[...] rappresentata dal potere di di impugnare la divisione, dovendosi intendere l'iscrizione CP_4 ipotecaria come atto equipollente all'opposizione alla divisione. Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza emessa fuori udienza del 5 aprile 2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° luglio 2024 (udienza sostituita contestualmente con l'autorizzazione al deposito di note di trattazione scritta).
Nel termine ad esse concesso, le parti costituite hanno provveduto al deposito delle suddette note;
tuttavia, mentre la difesa di e quella di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(nata nel 1971) si sono limitate a richiamare le conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi, la difesa di (nata nel 1966), oltre a contestare la decisione del giudice di rinviare Controparte_2 per la precisazione delle conclusioni senza concedere i termini di cui all'art. 183 co. 6) c.p.c., ha introdotte nuove eccezioni di inammissibilità e/o di estinzione del giudizio, asserendo: a) la nullità del processo per difetto di ius postulandi del difensore di parte attrice, in quanto il mandato alle liti conferito con l'atto di precetto del 21.5.2012 atterrebbe a lite del tutto diversa da quella del presente giudizio di divisione;
b) la nullità della notifica del ricorso in riassunzione e relativo decreto, fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi di (nato nel 1963), in assenza Controparte_1 tuttavia di un'accettazione espressa o tacita di eredità; c) l'omessa notifica del ricorso nei confronti di (nata nel 1971), creditore che ha iscritto – nelle more - ipoteca sulla quota di Controparte_2
proprietà di . Controparte_1
All'esito del deposito delle suddette note, con ordinanza del 28 luglio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in favore delle parti.
Ricostruita, in tal modo, la vicenda sotto il profilo fattuale, prima di procedere all'esame delle domande principali tese ad ottenere la divisione del compendio immobiliare per cui è causa, è necessario esaminare le numerose eccezioni preliminari o pregiudiziali sollevate dalla comproprietaria Controparte_2
Anzitutto, non può condividersi l'assunto secondo cui la sentenza della Corte di Appello che ha annullato la precedente sentenza emessa da questo giudice per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di comporti l'inutilizzabilità della precedente consulenza CP_4 tecnica d'ufficio e la necessità di procedere ad una nuova consulenza che accerti la comoda divisibilità del compendio oggetto di causa.
Al riguardo, deve rilevarsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare che la pronuncia – che è destinare a spiegare i suoi effetti inscindibili nei confronti di tutti i contitolari del medesimo rapporto – venga inutiliter data. Tale vizio, pur comportando di regola anche la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria, non impone, tuttavia, che venga espressamente dichiarata l'invalidità di quest'ultima, potendo tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza” (cfr. Cass. Civ., 16 aprile 1981, n. 2302).
In altri termini, nel giudizio di rinvio, deve distinguersi l'ipotesi in cui il litisconsorte precedentemente pretermesso, costituendosi in giudizio, contesti l'attività istruttoria svolta in precedenza, dall'ipotesi in cui quest'ultimo - pur regolarmente citato in sede di rinvio - non si costituisce e non svolge quindi alcuna attività difensiva, oppure costituendosi non contesta l'attività istruttoria precedente e le risultanze della stessa;
in quest'ultimo caso, infatti, l'attività istruttoria espletata nella precedente fase di giudizio resta valida e può essere utilizzata ai fini della decisione.
Parimenti infondata è la contestazione - formulata dalla comproprietaria nelle Controparte_2
note di trattazione scritta del 30/06/2024 e riproposta nelle memorie conclusive – avverso la decisione di questo giudice di non concedere i termini di cui all'art. 183 co. 6) c.p.c. e di rinviare, quindi, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale contestazione, infatti, non tiene conto di un principio reiteratamente affermato sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, secondo cui l'atto di riassunzione si configura come una attività di mero impulso processuale, necessaria per consentire la prosecuzione del giudizio che si è concluso con la sentenza annullata;
ne consegue che, nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza annullata e, trattandosi di un processo “chiuso”, devono e possono essere prese in considerazione solo ed esclusivamente le domande, la documentazione e l'attività processuale già presente nel fascicolo processuale relativo al procedimento di primo grado, che si è concluso con la sentenza dichiarata nulla, fatta salva l'ipotesi (non verificatasi nel caso di specie) in cui il litisconsorte pretermesso nella precedente fase si costituisce proponendo domande e/o eccezioni nuove, ovvero insiste per l'ammissione di nuovi mezzi istruttori. Solo in quest'ultima ipotesi infatti può ammettersi - per le parti “originarie” del processo - la facoltà di articolare domande o eccezioni che sono conseguenza della domanda e delle eccezioni introdotte nella fase di rinvio dal litisconsorte precedentemente pretermesso, ovvero quella di precisare o modificare le domande precedentemente proposte o di richiedere nuovi mezzi istruttori.
Sulla base di quanto appena esposto, deve quindi ritenersi che la richiesta di termini – anche nel giudizio di rinvio – per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6) c.p.c. (che le parti avevano già depositato nella precedente fase del processo) non può essere accolta. La natura del giudizio di rinvio e - in particolare - la circostanza per la quale questo giudizio costituisce una mera prosecuzione di quello precedentemente introdotto e definito con sentenza poi annullata dalla Corte di Appello per la mancata integrazione del contraddittorio, comporta poi l'inammissibilità dell'eccezione, formulata solo in questa fase, di estinzione del processo per omessa notifica – nei confronti di – dell'avviso ex art. 498 c.p.c. e della successiva CP_4
ordinanza del 20 luglio 2015, con la quale il G.E. ha sospeso il processo esecutivo ed ha disposto procedersi al giudizio di divisione.
In ogni caso, quand'anche si voglia ipotizzare che tale eccezione possa considerarsi ammissibile, la stessa è destituita di fondamento.
Quanto all'art. 498 c.p.c., a prescindere dal rilievo per il quale tale disposizione trova applicazione solo nel processo di esecuzione e non nel giudizio di divisione, vi è da rilevare come tale norma imponga di procedere alla notifica dell'avviso solo nei confronti di quei creditori che hanno iscritto ipoteca prima della trascrizione del pignoramento e che, pertanto, risultano essere creditori privilegiati sulla base della certificazione ipotecaria (che si arresta alla data di trascrizione del pignoramento); in questo senso, peraltro, depone anche l'art. 2916 c.c., secondo cui “nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento”.
Quanto alla mancata notifica dell'ordinanza divisionale del G.E., è sufficiente rilevare come la questione in esame è superata dall'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_4
(ragione per la quale pende il presente giudizio di rinvio), che ovviamente rende opponibile
[...] al suddetto creditore la divisione che potrà scaturire all'esito di questo giudizio.
Infondato è poi l'assunto di estinzione del giudizio per omessa notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di (nata nel 1971) che, dopo la trascrizione del pignoramento e Controparte_2
dopo la trascrizione della domanda di divisione (ed in pendenza del giudizio) ha iscritto ipoteca contro uno dei comproprietari.
Sotto questo profilo, partendo dal presupposto per cui il giudizio di rinvio non costituisce un nuovo processo, bensì la prosecuzione di quello precedente, deve rilevarsi che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la trascrizione della domanda giudiziale di divisione, pur non rendendo inefficace l'ipoteca iscritta successivamente dal creditore di uno dei comunisti, esime i comproprietari (e ovviamente anche il creditore pignorante) dall'onere di chiamare in giudizio il creditore affinchè lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti, anche se l'approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione avvenga dopo l'iscrizione dell'ipoteca, avuto riguardo all'effetto prenotativo che si riconnette alla domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ., sez. II, 10 settembre 2009, n. 19550).
E tanto, senza considerare che un'ipotetica omissione della notifica (non necessaria per quanto innanzi esposto) risulta comunque sanata dalla costituzione volontaria del creditore che ha iscritto ipoteca.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo che la comproprietaria ha sollevato per ottenere l'estinzione del processo, ossia quello della omessa/nulla notifica nei confronti degli eredi di
(deceduto il 1° maggio 2023). Controparte_1
Secondo la tesi di la notifica effettuata nell'ultimo domicilio del defunto agli Controparte_2
eredi collettivamente ed impersonalmente non sarebbe valida, in quanto non vi sarebbe prova di eventuali soggetti che hanno accettato tacitamente o espressamente l'eredità.
Tale affermazione non può tuttavia essere condivisa.
Ed infatti, l'art. 303 co. 2) c.p.c. prevede che in caso di morte di una parte (anche contumace) il ricorso in riassunzione possa essere notificato agli eredi collettivamente ed impersonalmente;
appare evidente come tale norma - di natura processuale – vada considerata come una norma di favor nei confronti del notificante, lì dove consente una notifica impersonale e collettiva, prescindendo dalla prova dell'acquisizione della qualità di erede;
favor giustificato dal fatto che - entro l'anno dalla morte – deve presumersi che le dinamiche successorie non siano ancora state completate.
Se questa è la ratio della disposizione in esame, è di tutta evidenza che non può imporsi al notificante di verificare se è intervenuta accettazione espressa da parte di uno o più chiamati all'eredità (e men che meno accettazione tacita), individuando così specificatamente i soggetti nei confronti dei quali effettuare la notifica del ricorso in riassunzione;
un'interpretazione di questo genere renderebbe, infatti, inutile la previsione della notifica impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio del defunto.
In definitiva, nel caso in esame, deve trovare applicazione il principio secondo cui “nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente ed impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303 co. 2) c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicchè durante questo periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della “legittimatio ad causam” del semplice chiamato” (Cass. Civ., sentenza n. 17445/2019).
Deve poi essere disattesa anche l'ulteriore eccezione sollevata solo nelle note di trattazione scritta depositate il 30.6.2024 (ossia solo nel giudizio di rinvio) da parte della comproprietaria CP_2
secondo cui il processo sarebbe nullo per difetto di ius postulandi del procuratore di parte
[...]
attrice.
Sotto questo profilo deve, infatti, ritenersi non necessario munire il difensore già costituito nel procedimento esecutivo di una nuova procura;
ciò in quanto la divisione giudiziale è la conseguenza ordinaria della procedura esecutiva che ha ad oggetto solo una quota del bene e la relativa domanda
è già contenuta nell'atto di pignoramento.
Più specificatamente, si è osservato che nel momento in cui il creditore pignora la quota di un bene immobile indiviso, sa che dovrà dare impulso alla procedura con un ricorso al giudice dell'esecuzione affinchè siano ascoltati tutti gli interessati “per sentire dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 c.p.c.”, tra cui è ricompreso anche il giudizio di divisione che, anzi, dopo la riforma del
2005 costituisce l'esito quasi necessario del pignoramento della quota;
in altri termini, pignorare la quota implica la richiesta della divisione incidentale, che il giudice dell'esecuzione, ove non appaia conveniente la vendita della quota indivisa, dovrà necessariamente disporre.
In definitiva, tenuto conto che il pignoramento della quota ha – tra i suoi scopi – quello di individuare l'oggetto dell'espropriazione forzata e che tale scopo – nel caso della quota – può essere raggiunto con la divisione, bisogna riconoscere che l'avvio della procedura esecutiva reca con sé la relativa domanda.
In questo senso, del resto, depone anche l'art. 181 disp. att. c.p.c. che al primo comma stabilisce che lo stesso giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa a norma dell'art. 175 c.p.c. nel caso in cui siano presenti tutti gli interessati, mentre ove alcuno degli interessati non sia presente prevede che il giudice fissi l'udienza innanzi a sé, concedendo alla parte più diligente termini per
“integrare il contraddittorio”; integrazione che presuppone che il giudizio divisorio sia già pendente quando si celebra l'udienza di comparizione degli interessati.
Superate in tal modo le questioni preliminari/pregiudiziali formulate dalla comproprietaria può ora esaminarsi il merito della vicenda. Controparte_2
Al riguardo, sulla base delle conclusioni formulate dal CTU, deve ritenersi che il bene oggetto di causa sia comodamente divisibile. Quanto poi alle modalità attraverso cui procedere alla divisione, lo stesso consulente, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle parti (quanto meno dal comproprietario ) ha Controparte_1
individuato tre possibili soluzioni.
Tra queste possibili soluzioni, quella che - a parere di chi scrive - appare maggiormente idonea a tutelare gli interessi di tutti i condividenti, è quella indicata come proposta “A” contenuta a pagina
15 delle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte ed individuata poi specificatamente nell'allegato 4/A, tavola 4/A – 2° proposta di divisione, con la quale si attribuiscono a CP_1
nato nel 1935 (comproprietario della maggior quota di 3/6 dell'area) i lotti - come
[...]
descritti nel progetto - nn. 1-2-3 del blocco A, quelli nn.10-11-12 del blocco B e quelli individuati con i nn. 16-17 e 18 nel blocco ove è prevista la realizzazione del centro sanitario e dei parcheggi, e con attribuzione degli altri lotti in favore degli altri condividenti (ciascuno comproprietario della minor quota di 1/6 del terreno), assegnando al primo comproprietario i lotti nn.
4-7 e 15, al secondo i lotti nn.
5-9 e 13 e al terzo comproprietario i lotti nn.
6-8 e 14, con il riconoscimento poi di un conguaglio – pari ad € 11.291,40 – in favore dei comproprietari cui verranno assegnati queste ultime due porzioni di terreno.
Soluzione questa che consente ai condividenti interessati di attuare le previsioni dello strumento attuativo presentato (piano di lottizzazione approvato dal di Ginosa in data 30.11.2001), CP_6
mediante la formazione di sub-comparti di idonea estensione, creando le condizioni per l'edificazione dell'intera area ricompresa nei blocchi A e B del piano di lottizzazione.
Sotto questo profilo, non può essere condivisa la tesi, sostenuta dalla difesa della comproprietaria secondo cui la formazione di sub-comparti non è più possibile, essendo divenuto Controparte_2
inefficace, per il decorso del termine decennale, il piano di lottizzazione approvato dal CP_7
[...]
Ciò in quanto, in materia urbanistica, allo spirare del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione, le prescrizioni di carattere conformativo sono ultrattive rispetto alla scadenza di tale termine e rimangono in vigore fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 10.11.2020, n. 6915), così che sopravvivono le destinazioni di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all'intervento di una nuova pianificazione.
Nel caso specifico, come rilevato dal CTU, non è richiesta alcuna rivisitazione urbanistica per l'adeguamento del piano di lottizzazione alle disposizioni del P.T.T.R. e del P.A.I. del CP_7
in ragione del fatto che le aree interessate sono esclude da particolari regimi vincolistici,
[...] tenuto conto – in special modo – che le suddette aree non sono ricomprese (quanto al P.A.I.) tra quelle aree a bassa, media o alta pericolosità idraulica e che il lotto in esame (con riferimento al
P.T.T.R) è escluso dal regime vincolistico introdotto dal Piano Tematico Territoriale.
Quanto – poi – alla specifica possibilità di realizzare sub-comparti, la stessa è prevista dall'art. 17 della Legge 1150/42 e ss.mm., in quanto la norma appena richiamata prevede che “qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione dei singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purchè non modifichino la destinazione
d'uso delle aree pubbliche o fondiarie, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto”.
Ciò posto, devono poi essere condivise anche le indicazioni contenute nella CTU ed aventi ad oggetto l'individuazione delle porzioni del bene da attribuire in proprietà esclusiva in favore dei singoli comproprietari.
Ed infatti, il CTU ha proceduto a suddividere l'area in tre distinti blocchi, procedendo a formare in ciascun blocco sei diverse porzioni (o lotti), per un totale complessivo di 18 lotti, a ciascuno dei quali poi è stato attribuito il relativo valore, in modo da consentire l'assegnazione, a ciascuno dei comproprietari, di un'area dal valore corrispondente (salvo l'attribuzione di minimi conguagli applicando la soluzione condivisa da questo giudice) a quella che sono oggi è la quota ideale del terreno appartenente ad ognuno di essi.
Più specificatamente, con la proposta di divisione sopra indicata (assegnazione in favore di
, nato nel 1935, dei lotti nn. 1,2,3,10,11,12,16,17, e 18) si attribuisce al Controparte_1
comproprietario oggi titolare della quota di 3/6 del terreno oggetto di causa, una porzione in proprietà esclusiva, avente un valore complessivo di € 446.433,80 (di poco superiore rispetto al valore corrispondente ai 3/6, pari ad € 423.851,80), mentre agli altri comproprietari (ciascuno titolare della quota di 1/6) del terreno verrebbero attribuite rispettivamente le porzioni di terreno di cui ai lotti 4,7, e 15 per un valore di € 141.283,00 (pari esattamente alla quota di 1/6) e quelle di cui ai lotti nn. 5-9-13 e 6-8-14 aventi un valore complessivo di 129.992,00 (di poco inferiore al valore della quota di 1/6) e con il conseguente obbligo – da porre a carico di (1935) - Controparte_1 di corrispondere, in favore di questi ultimi due comproprietari, un conguaglio di € 11.291,00. Sotto questo profilo risultano infondate le varie contestazioni formulate dalla comproprietaria
(con la precisazione che, in questa sede, possono essere prese in considerazione Controparte_2
solo le contestazioni formulate nel giudizio definito con la sentenza poi annullata dalla Corte di
Appello e non anche quelle formulate per la prima volta nel giudizio di rinvio).
In particolare, la comproprietaria sostiene che il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio non può essere condiviso perché “graverebbe i condividenti della cessione a titolo perequativo di porzioni del cespite oggetto di divisione a favore di terzi estranei al giudizio, in virtù di un piano non efficace e dei conseguenti oneri di frazionamento”.
Rispetto a tale osservazione, fermo quanto sopra esposto in ordine all'efficacia del piano di lottizzazione, vi è da rilevare come il consulente correttamente ha tenuto conto di tale necessità, ai soli fini di un'esatta determinazione delle porzioni da assegnare a ciascun singolo quotista ed individuare, quindi, oltre alla superficie catastale anche quella c.d. “utile”.
L'individuazione delle aree da cedere a terzi, ai fini della determinazione dei lotti da formare e del valore da attribuire a ciascuno di essi, si fonda sulla possibilità di realizzare – per quanto sopra esposto - sub-comparti nell'ambito del piano di lottizzazione ed altri” e sulla Controparte_1
conseguente necessità di far ricorso alle perequazioni tra i proprietari dei vari terreni, in modo da garantire un'omogenea distribuzione dei diritti edificatori e non creare vantaggi per alcuno.
Quanto all'ulteriore contestazione formulata dalla comproprietaria, secondo cui le proposte divisionali del CTU sarebbero contradditorie nella parte in cui, dopo aver sostenuto che sia nel blocco A che nel blocco B la superficie dei lotti dovrà aumentare proporzionalmente da nord verso sud per compensare il minor valore unitario dovuto alla distanza dalla pubblica via, il consulente ha formato i lotti contravvenendo a tale criterio, vi è da rilevare come la suddivisione operata dal consulente tecnico d'ufficio dipenda dalla necessità di formare porzioni che corrispondano (e/o che comunque si avvicinino quanto più possibile) alle quote ideali appartenenti a ciascuno dei comproprietari.
In considerazione di tale necessità – quindi – non risulta contraddittoria la scelta operata dal CTU, dovendosi peraltro rilevare come al lotto n. 1 del blocco A, proprio in ragione della sua maggiore vicinanza con la pubblica via, nonchè della sua estensione, è stato attribuito un valore di €
105.120,00 a fronte di un valore assegnato al lotto successivo di € 82.537,00, con una differenza di
€ 22.583,00.
Peraltro – tenuto conto della proposta divisionale che ha trovato accoglimento in questa sede, con assegnazione, nel blocco A dei primi tre lotti in favore di (1935) – il criterio Controparte_1 dell'aumento proporzionale mano a mano che ci si distanzia dalla pubblica via risulta rispettato, tenuto conto che la porzione di terreno che viene attribuita al condividente titolare della quota di 3/6 ha un'estensione catastale di 4.802,00 mq a fronte di un'estensione catastale degli altri lotti ricompresi nel blocco A di 5.355,00 mq.
Infine, quanto all'assunto secondo cui il progetto di divisione prevede l'assegnazione di porzioni di bene di maggior pregio in favore del comproprietario , è sufficiente osservare Controparte_1
come la differenza tra la quota ideale e quella assegnata in concreto è compensata dai conguagli posti a carico di quest'ultimo comproprietario.
In conclusione, per quanto fino ad ora esposto, può disporsi la divisione del compendio oggetto di causa, sulla base del progetto divisionale contenuto nell'allegato 4/A della consulenza tecnica depositata dal CTU, con assegnazione, in favore di , nato a [...] il Controparte_1
13.11.1935, C.F. titolare della quota di 3/6 del terreno, della porzione di CodiceFiscale_1
terreno individuata dai lotti (come descritti in sede di CTU) 1,2,3,10,11,12,16,17 e 18, per un valore complessivo di € 446.43,80, e con l'assegnazione delle altre porzioni di terreno, e specificatamente della porzione di terreno costituita dai lotti 4-7-15, di quella costituita dai lotti 5-9-13 e di quella relativa ai lotti 6-8-14, in favore degli altri comproprietari (con la precisazione che a ciascun comproprietario dovrà essere assegnata una delle tre porzioni sopra menzionate), da individuare - ai sensi dell'art. 729 c.c. - mediante estrazione a sorte, e con attribuzione di un conguaglio pari ad €
11.291,40, che nato a [...] il [...], C.F. sarà Controparte_1 CodiceFiscale_1 tenuto a versare in favore dei comproprietari che, all'esito del sorteggio, risulteranno assegnatari rispettivamente delle due porzioni di terreno formate dai lotti 5-9-13 e 6-8-14.
Con la precisazione che gli assegnatari dovranno darsi reciproca servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno, individuata nella tavola 4/A, destinata a strada e che, come chiarito dal CTU, la divisione viene predisposta tenendo conto delle dimensioni catastali del terreno, così che la superficie effettiva potrà ricavarsi - nel momento del frazionamento - solo mediante rilievo topografico, con strumenti di precisione;
in tal caso, qualora le superfici reali dovessero risultare differenti da quelle catastali, si dovrà procedere a spalmare tali variazioni in proporzione all'estensione catastali dei singoli lotti.
Il rigetto di tutte le questioni e/o eccezioni sollevate nel corso del giudizio dalla comproprietaria importa la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e dei compensi di Controparte_2
lite, ad eccezione delle sole spese e dei compensi dovuti in favore del CTU – come rideterminati dal
Tribunale di Taranto con ordinanza n. 1116 del 16.3.2021 (€ 132,00 per esborsi ed € 1.514,50 oltre accessori di legge per compensi) – che devono essere posti a carico della massa, in ragione del fatto che la consulenza è stata predisposta nell'interessi di tutti i comproprietari.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di divisione endoesecutiva promossa da Parte_1
[...]
DICHIARA sciolta la comunione sul terreno sito in agro di Ginosa, distinto in catasto al fg. 39, p.lle
708, 709 (su cui gravano i subb. 1-2-3-4), 710 (su cui grava il sub. 1) E 711 (su cui grava il sub. 1) tra: 1) , nato a [...] il [...] C.F. – 2) Controparte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] C.F. – 3) Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_1
, nato a [...] il [...] C.F. – 4) , nato
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
a Ginosa il 15.10.1961 C.F. ; CodiceFiscale_4
ASSEGNA in favore di , nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
la porzione di terreno, costituita dai lotti 1-2-3 del blocco A, 10-11-12 del blocco B e 16-17-
[...]
18, tutti come individuati in sede di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Persona_1
e che qui si intende richiamata, per un valore complessivo di € 446.433,80
(quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentattrè/80);
ASSEGNA, in favore del comproprietario che sarà individuato all'esito dell'estrazione a sorte, la porzione di terreno costituita dai lotti 4-7-15, per un valore di € 141.283,60
(centoquarantunomiladuecentoottantrè/60);
ASSEGNA, in favore del comproprietario che sarà individuato all'esito dell'estrazione a sorte, la porzione di terreno costituita dai lotti 5-9-13, per un valore complessivo di € 129.992,60
(centoventinovemilanovecentonovantadue/60);
ASSEGNA, in favore del comproprietario che sarà individuato all'esito dell'estrazione a sorte, la porzione di terreno costituita dai lotti 6-8-14 per un valore complessivo di € 129.992,60
(centoventinovemilanovecentonovantadue/60);
DISPONE che ciascuno degli assegnatari delle porzioni di terreno sopra indicate conceda servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, in favore degli altri, sull'area individuata nella tavola 4/A della consulenza tecnica d'ufficio, destinata a strada;
PONE a carico di , nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
l'onere del pagamento di un conguaglio di € 11.291,00 in favore dei condividenti che, all'esito del sorteggio, risulteranno assegnatari della porzione di terreno di cui ai lotti 5-9-13 e di quella individuata con i lotti 6-8-14;
CONDANNA nata a [...] il [...] C.F. , al Controparte_2 CodiceFiscale_2 pagamento di € 114,02 per spese ed € 15.000,00 oltre spese generali al 15% CPA ed IVA (se dovuta) in favore dell'Avv. Tommaso Savito, quale procuratore antistatario di e Parte_1 della somma di € 15.000,00 oltre spese generali al 15% CPA ed IVA (se dovuta) in favore dell'Avv.
Riccardo Mongelli, procuratore antistatario di , nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F. e di nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
; C.F._5
PONE a carico della massa le spese ed i compensi di CTU come rideterminati dal Tribunale di
Taranto con ordinanza n. 1116 del 16.3.2021;
DISPONE il proseguo del giudizio, come da separata ordinanza.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, 15.03.2025 Dott. Andrea Paiano