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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CASETTA SABRINA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in CARAGLIO il
[...]
09/12/2006 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16 , parte II, Serie A, dell'anno 2006 ; dal matrimonio
Per_ sono nati i figli ( 8.12.2007) e (8.9.2009) ; nell'ambito della procedura di nego- Per_2
ziazione assistita in data 28.9.21 sottoscrivevano l'accordi di separazione che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale autorizzava in data 30.9.2021; poiché da tale data non
1 avevano ripreso la convivenza formulavano domanda per il divorzio alle seguenti condizioni.
“1)disporre che i figli minori , di anni 16, e , di anni 15, vengano affi- Persona_3 Persona_4 dati ad entrambi i genitori con collocazione prioritaria presso la madre e diritto del padre di vedere i figli ogni volta che vorrà e di tenerli con sé nei seguenti periodi:
2) Due sere a settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì) dalle ore 19.00 fino al mattino successivo
3) un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19 della domenica quando il padre li riporterà presso l'abitazione della madre
4) una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il periodo fra il 23 di- cembre ed il 30 dicembre e quello fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
5) ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta.
6) Disporre che ciascun genitore avrà diritto di avere i figli minori per due settimane anche non consecutive nel periodo feriale (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno) durante le quali è sospeso il diritto dell'altro genitore di tenere con sè i minori,
7) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 ciascuno) da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese;
8) Il contributo è rivalutabile annualmente a partire dal settembre 2025 secondo l'indice ISTAT dei beni al consumo per famiglie di operai e impiegati.
9) Porre inoltre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordina- rie in favore dei figli minori. In merito alla definizione e regolamentazione delle spese, straordina- rie e ordinarie, viene richiamato il contenuto del protocollo di intesa stipulato il 15/03/2016 fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino che diventa pertanto parte integrante del presente accordo.
10) Dare atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto per sé e per i figli minori
11) dare atto che i coniugi dichiarano, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente avendo così definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale”.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risulta- no formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che hanno dato atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caraglio 9.12.2006 tra
, n. il 26/04/1974 a GENOVA (GE), Parte_1
E
, n. il 27/05/1975 a CARAGLIO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Caraglio ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CASETTA SABRINA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in CARAGLIO il
[...]
09/12/2006 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16 , parte II, Serie A, dell'anno 2006 ; dal matrimonio
Per_ sono nati i figli ( 8.12.2007) e (8.9.2009) ; nell'ambito della procedura di nego- Per_2
ziazione assistita in data 28.9.21 sottoscrivevano l'accordi di separazione che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale autorizzava in data 30.9.2021; poiché da tale data non
1 avevano ripreso la convivenza formulavano domanda per il divorzio alle seguenti condizioni.
“1)disporre che i figli minori , di anni 16, e , di anni 15, vengano affi- Persona_3 Persona_4 dati ad entrambi i genitori con collocazione prioritaria presso la madre e diritto del padre di vedere i figli ogni volta che vorrà e di tenerli con sé nei seguenti periodi:
2) Due sere a settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì) dalle ore 19.00 fino al mattino successivo
3) un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19 della domenica quando il padre li riporterà presso l'abitazione della madre
4) una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il periodo fra il 23 di- cembre ed il 30 dicembre e quello fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
5) ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta.
6) Disporre che ciascun genitore avrà diritto di avere i figli minori per due settimane anche non consecutive nel periodo feriale (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno) durante le quali è sospeso il diritto dell'altro genitore di tenere con sè i minori,
7) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 ciascuno) da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese;
8) Il contributo è rivalutabile annualmente a partire dal settembre 2025 secondo l'indice ISTAT dei beni al consumo per famiglie di operai e impiegati.
9) Porre inoltre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordina- rie in favore dei figli minori. In merito alla definizione e regolamentazione delle spese, straordina- rie e ordinarie, viene richiamato il contenuto del protocollo di intesa stipulato il 15/03/2016 fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino che diventa pertanto parte integrante del presente accordo.
10) Dare atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto per sé e per i figli minori
11) dare atto che i coniugi dichiarano, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente avendo così definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale”.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risulta- no formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che hanno dato atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caraglio 9.12.2006 tra
, n. il 26/04/1974 a GENOVA (GE), Parte_1
E
, n. il 27/05/1975 a CARAGLIO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Caraglio ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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