Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4102 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7624/2020 del Giudice di pace di Napoli nord, riservata in decisione all'udienza del 21.11.2024, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Giovanni Alberto Peluso (c.f. ), con domicilio C.F._1
come in atti;
appellante
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale
Mastellone (c.f. ), con domicilio come in atti;
CodiceFiscale_3
appellato
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di appello notificato il 9.04.2021 ed iscritto in pari data, ha impugnato la sentenza n. 7624/2020, pubblicata il Parte_1
appellante al pagamento di € 1.080,26, quale rimborso per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione n. 90420, stipulato il 19.04.2006.
Con il primo motivo di appello, ha dedotto la Parte_1
illogicità ed omessa motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'esame completo della norma ex art. 125 tub.
È stata, inoltre dedotta la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle commissioni di intermediazione e relative alla mandante, nonché la natura di costi up-front delle commissioni di cui si
è chiesto il rimborso.
Tanto premesso, l'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto: “In via principale 1) censurare la sentenza nella parte in cui accoglie la domanda dell'attore in quanto l'art. 125 sexies TUB è posteriore alla estinzione del rapporto contrattuale di cui è causa e per l'effetto dell'invocata riforma, negare il diritto preteso e riconosciuto al sig. e rigettare la domanda dell'attore di primo grado, invece CP_2
accolta dal Giudice di prime cure;
e condannarla per l'effetto unitamente al legale antistatario alla refusione di quanto percepito in esecuzione della condanna di primo grado. In via gradata 2) Dichiarare inammissibile la domanda attrice per carenza di legittimazione passiva della relativamente alla retrocessione della quota parte Parte_1
delle commissioni di intermediazione e mandataria: e CP_3
FINECOBANK S.p.a, reali destinatari di tali somme”.
Con comparsa depositata il 18.06.2021, si è costituito CP_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...]
dell'art. 342 c.p.c. e contestando in fatto e in diritto la fondatezza del
- 2 - gravame. Ha, quindi, così concluso: “a) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello per le motivazioni svolte in premessa;
b) Nel merito ed in accoglimento di tutte le eccezioni svolte nel presente atto, rigettare l'avverso atto di appello e quindi ogni richiesta, deduzione, eccezione o conclusione ivi formulata, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto. c) In via estremamente subordinata, in caso di parziale accoglimento del presente appello, ridurre la somma dovuta”.
Trattata la causa, all'udienza del 21.11.2024, udite le conclusioni delle parti, essa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto, per i motivi di cui appresso.
La presente controversia trae origine dalla pretesa di CP_1
alla ripetizione delle commissioni versate in relazione al
[...]
contratto di finanziamento stipulato il 19.04.2006 con Parte_1
quale mandataria di FinecoBank s.p.a. per la parte non goduta in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento. La pretesa, quantificata dal in euro 2.085,42 in applicazione del criterio proporzionale CP_1
parametrato alla vita residua del rapporto contrattuale successivamente all'estinzione anticipata avvenuta nel 2007, ha trovato parziale accoglimento - limitatamente all'importo di euro 1080,26 - nella sentenza del Giudice di pace di Napoli nord, impugnata da Parte_1
[...]
La questione involge il diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del
- 3 - principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancito dall'art. 125, comma 2, D.lgs. n. 385/1993, nella formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto.
La citata norma, in vigore al momento della conclusione del contratto, già disponeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Sebbene il CICR non sia mai intervenuto sul punto, deve, nondimeno, ritenersi che la previsione in questione sia autonomamente applicabile, atteso il richiamo all'equità quale criterio operativo della norma stessa. Trova, inoltre, applicazione il decreto del Ministro del
Tesoro dell'8.07.1992, che all'art. 3 comma 1 prevedeva che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Tale previsione è stata poi specificamente confermata dal d.lgs.
141/2010, che ha riformato l'art. 125 sexies TUB, prevedendo che, in caso di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Può quindi ravvisarsi un principio consolidato nel tempo, che riconosce il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo
- 4 - complessivo del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento.
Pertanto, anche in base al previgente disposto dell'art. 125 TUB, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile, in quanto il criterio equitativo, imposto dalla norma, ben può essere declinato ed applicato alla stregua di una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della durata del finanziamento.
La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato e ribadito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, nell'ottica di assicurare ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione, ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del
TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE (cfr. Cass., n.
14836/2024; Cass., n. 25977/2023).
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, all'art. 16, paragrafo 1, stabilisce: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese
- 5 - che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB.
La Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli
Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di
Lussemburgo “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_4
del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato
- 6 - che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Detta interpretazione – ha precisato la Corte di Cassazione nelle citate pronunce - è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
Né, in senso contrario, assume rilievo l'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, avente carattere integrativo di una norma primaria. Invero, anche in assenza di una norma attuativa del
CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che, in ogni caso, il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo.
Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L.
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
- 7 - luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. La Corte
Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza
Lexitor, punto 28). La Consulta richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32).
In definitiva, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di
- 8 - estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa
o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005” (Cass., n.
25977/2023; conforme, Cass., n. 14836/2024).
Nel caso di specie, dunque, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento, la società finanziaria avrebbe dovuto corrispondere a tutti i costi da egli sostenuti, Controparte_1
comprensivi sia di quelli up front, che dei recurring, senza distinzioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in disparte il percorso argomentativo seguito, la conclusione cui addiviene il Giudice di prime cure risulta sostanzialmente corretta.
Sussiste, infatti, il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi del credito secondo il criterio equitativo pro rata temporis, in base al quale l'importo da restituire viene determinato secondo un criterio proporzionale ratione temporis: il totale corrisposto in sede di stipula del finanziamento a titolo di commissioni e oneri assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate del finanziamento e poi moltiplicato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata. Da tale somma, naturalmente, va detratto quanto già rimborsato.
- 9 - Non essendo stata censurata la quantificazione operata dal Giudice di pace, l'appello va, in parte qua, respinto. ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva per le commissioni mandante e di intermediazione.
Tali doglianze sono, invero, formulate alla stregua di eccezioni rispetto alla domanda giudiziale, piuttosto che come motivi di appello.
Solo per quanto concerne le commissioni di intermediazione si legge nell'atto di appello la precisazione: “La domanda è, di conseguenza, infondata e la sentenza va corretta”.
Tale formula, tuttavia, non è, in ogni caso, idonea a soddisfare le prescrizioni contenutistiche poste dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità dell'appello.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In materia d'impugnazione in appello, non è sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. Da ciò, l'inammissibilità dell'atto di appello redatto in modi non rispettosi dell'art. 342 del codice di rito” (Cass., n. 6734/2020).
Nel caso di specie, non vi è alcuna correlazione tra la doglianza e la motivazione – o la parte di essa - della sentenza impugnata.
Le censure concernenti il difetto di legittimazione sono, pertanto, inammissibili.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'appello va respinto.
- 10 - Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla refusione delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , che Controparte_1
qui si liquidano in euro 500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002.
Così deciso in Aversa, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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