Ordinanza collegiale 22 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 19 novembre 2021
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 19/11/2021, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/11/2021
N. 01055/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Iaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione -OMISSIS-, con cui è stata disposta “la sospensione dall'impiego per mesi 3 (tre), -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 1357, lettera a), e 1379, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66”, oltreché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame, che i fatti addebitati (consistenti in condotte strumentali al perfezionamento di frodi assicurative perpetrate, in concorso con alcuni familiari e altri imputati, mediante l’effettuazione di accessi abusivi a sistemi informatici) trovino conferma negli atti dell’indagine giudiziaria e nella pronuncia che ha definito il processo penale;
Ritenuto che il -OMISSIS-, nel dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha attestato “ la mancanza di un’evidenza probatoria di non colpevolezza ”, in quanto “ dagli atti non emergono […] circostanze idonee ad escludere l’esistenza dei fatti, la commissione degli stessi da parte degli imputati o la loro penale rilevanza ”;
Ritenuto che l’interessato non ha rinunciato agli effetti utili della prescrizione maturata in suo favore, con ciò preferendo non contestare nel merito gli indizi di reità emersi nel corso delle indagini, la cui indiscutibile consistenza ha così precluso al giudice del dibattimento di adottare la pronuncia assolutoria, pur consentitagli dall’art. 129 c.p.p.;
Ritenuto pertanto che, nel quadro descritto, i vizi prospettati, sostanzialmente volti a censurare sotto diversi profili la carenza di motivazione e di istruttoria che affliggerebbe il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, non paiono suscettibili di favorevole apprezzamento, non essendo stati proposti né essendo emersi – neppure a livello indiziario - elementi a discarico, idonei a contrastare o attenuare l’ipotesi accusatoria, sostenuta dagli esiti dell’indagine e non sconfessata dalla pronuncia del giudice penale;
Ritenuto che la scelta della specie e dell’entità della sanzione irrogata (determinata in misura assai inferiore al massimo edittale) non appare né sproporzionata né affetta da manifesta irragionevolezza, tenuto conto della particolare gravità della condotta, inequivocabilmente tesa alla realizzazione della fattispecie criminosa;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere la domanda cautelare e di compensare le spese di giudizio, in ragione della particolarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.