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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3381/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3381/2020 promossa da:
CF: , Parte_1 P.IVA_1
DI CF. , Parte_2 C.F._1
GRAZIOSO ASSUNTA CF. C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DEL GIUDICE GAETANO
APPELLANTI
Contro
CF: rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Alberto Toffoletto , Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Daminelli Simona
pagina 1 di 3 APPELLATO
C.F.: e per essa, quale mandataria la CP_2 P.IVA_3 Pt_3
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. DEOSDEDIO
[...] P.IVA_4
LITTERIO
APPELLATA
C.F. e per Controparte_3 P.IVA_5
essa, quale mandataria e procuratrice speciale, la CF: Controparte_4
rappresentata e difesa, dall'Avv. Deosdedio Litterio P.IVA_6
INTERVENTRICE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti costituite, cui è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione di udienza, non si presentavano alla udienza collegiale in presenza del
03.07.2025, per cui la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 cpc, alla successiva udienza collegiale del 10.07.2025.
Alla udienza collegiale del 10.07.2025, nonostante regolare comunicazione del rinvio alle parti costituite, nessuna delle parti si presentava, per cui la causa veniva riservata in decisione senza termini.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione ratione temporis la nuova formulazione dell'art. 181 cpc ivi prevista.
Di conseguenza, per i motivi innanzi esposti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del comb. disp. degli artt. 309 e 181 cpc.
pagina 2 di 3 Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza da parte del collegio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309 e 181 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 11.07.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3381/2020 promossa da:
CF: , Parte_1 P.IVA_1
DI CF. , Parte_2 C.F._1
GRAZIOSO ASSUNTA CF. C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DEL GIUDICE GAETANO
APPELLANTI
Contro
CF: rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Alberto Toffoletto , Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Daminelli Simona
pagina 1 di 3 APPELLATO
C.F.: e per essa, quale mandataria la CP_2 P.IVA_3 Pt_3
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. DEOSDEDIO
[...] P.IVA_4
LITTERIO
APPELLATA
C.F. e per Controparte_3 P.IVA_5
essa, quale mandataria e procuratrice speciale, la CF: Controparte_4
rappresentata e difesa, dall'Avv. Deosdedio Litterio P.IVA_6
INTERVENTRICE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti costituite, cui è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione di udienza, non si presentavano alla udienza collegiale in presenza del
03.07.2025, per cui la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 cpc, alla successiva udienza collegiale del 10.07.2025.
Alla udienza collegiale del 10.07.2025, nonostante regolare comunicazione del rinvio alle parti costituite, nessuna delle parti si presentava, per cui la causa veniva riservata in decisione senza termini.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione ratione temporis la nuova formulazione dell'art. 181 cpc ivi prevista.
Di conseguenza, per i motivi innanzi esposti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del comb. disp. degli artt. 309 e 181 cpc.
pagina 2 di 3 Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza da parte del collegio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309 e 181 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 11.07.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3