Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11628/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. FRENI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FRENI
ELISABETTA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDI OSVALDO, D'ANDREA GIUSEPPE e SANFILIPPO DARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 9 CATANIA presso lo studio dell'avv. SANFILIPPO
DARIO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 16
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 6.09.2021, rinnovato su ordine del Giudice il 16.12.2021, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, Parte_1 [...]
(oggi , di seguito contestando plurimi inadempimenti agli Controparte_1 CP_2 CP_3
obblighi informativi e valutativi in occasione dei ripetuti acquisti da parte sua di azioni isin CP_3
[...], che al momento della notifica della citazione deteneva in numero di 30.140 azioni ordinarie post frazionamento. CP_3
In particolare, esponeva di essere stato indotto, negli anni dal 2010 al 2015, ad investire progressivamente tutta la liquidità, frutto del lavoro della propria famiglia, in azioni per un CP_3
capitale complessivo di € 720.079,00, sulla base di convinzioni errate sulla natura e sulle regole di circolazione delle azioni, sempre presentate come titoli che assicuravano un rendimento certo e potevano essere liquidati a semplice richiesta.
Non avendo ricevuto informazioni corrette e specifiche, sulla base di un rapporto di fiducia instaurato con la Filiale di Adrano della convenuta, che eseguiva le consigliate e ripetute operazioni di CP_1 acquisto secondo la disponibilità dei titoli di propria emissione, di cui all'epoca dei fatti era sia emittente che unica negoziatrice, l'attore deduce di effettuato le diciassette operazioni di seguito elencate:
- In data 8/9/2010 con tre separati ordini acquistava rispettivamente nn. 100, 12 e 550 azioni al prezzo unitario di € 108,30 con addebiti di € 10.830,00, di € 1.299,60 e di € CP_3
59.565,00, per un totale di €.71.694,60 e n.662 azioni.
- In data 10/9/2010 con due separati ordini acquistava nn. 58 e 80 azioni al prezzo unitario CP_3 di € 108,30 con addebiti rispettivamente di € 6.281,40 e € 8.664,00, per un totale di €.14.905,40
e n. 138 azioni.
- In data 13/9/2010 con quattro separati ordini acquistava nn. 189, 15, 276 e 49 azioni al CP_3 prezzo unitario di € 108,30 con addebiti rispettivamente di € 20.468,70, € 1.624,50, € 29.890,80 ed € 5.306,70, per un totale di €. 57.290,70 e n.529 azioni.
- In data 15/9/2010 con due separati ordini acquistava nn. 50 e 410 azioni al prezzo CP_3 unitario di € 108,30 con addebiti rispettivamente di € 5.415,00 e di € 44.403,00, per un totale di
€.49.418,00 e n.460 azioni.
- In data 16/9/2010 acquistava n. 61 azioni al prezzo di € 108,30 ciascuna con un addebito di €
6.606,30.
- In data 10/5/2011 acquistava 2.740 azioni al prezzo unitario di € 109,50 con un addebito CP_3 di € 300.030,00.
pagina 2 di 16 - In data 6/3/2014 acquistava con ordine sottoscritto dal fratello n. 430 Parte_2 azioni al prezzo unitario di € 116,25 con un addebito di € 49.987,50. CP_3
- In data 12/3/2014 acquistava 600 azioni al prezzo unitario di € 116,25 per un addebito di CP_3
€ 69.750,00.
- In data 26/3/2014 acquistava 430 azioni al prezzo unitario di € 116,25 con un addebito di CP_3
€ 49.987,50.
- In data 10/2/2015 acquistava con ordine impartito dal fratello Parte_3 al prezzo di € 116,75 con un addebito di € 49.969,00.
L'attore deduceva che le operazioni d'acquisto in titoli venivano compiute essenzialmente in CP_3
quattro momenti (settembre 2010, maggio 2011, marzo 2014 e febbraio 2015), dando vita ad una concentrazione dell'investimento inadeguata anche per dimensione, asseritamente mai segnalata dalla
Banca convenuta.
Secondo l'attore, i titoli sono azioni non quotate in borsa, illiquide, che al momento degli CP_3
acquisti citati erano distribuite e vendute dalla banca emittente che non ne ha mai garantito il riacquisto;
e che, allo stato attuale, malgrado le operazioni societarie e finanziarie deliberate dalla convenuta (frazionamento, operazione Lympha, fusione per incorporazione, cambio di denominazione, assegnazione gratuita) avrebbero un prezzo di € 11,70 sul mercato Vorvel ex HIMTF.
Contestava, quindi, la violazione dei precetti contenuti negli artt. 21 ss. T.U.F. e specificati agli artt. 27 ss., e agli artt. 39, 40, 41, 42 e 46 del Regolamento n. 16190/2007 e degli obblighi di condotta CP_4
e di informazione posti a carico dell'intermediario, nonché la violazione in capo alla degli CP_1
obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza nell'assolvimento del proprio incarico.
Dei titoli acquistati l'attore ne vendeva n. 450 il 19.4.2014, ricavando € 52.312,50, nonché in corso di causa, successivamente al frazionamento, aderendo all'OPA del 2022, ne vendeva n.
3.442 frazionati per un controvalore di € 48.876,40, restando titolare di n. 26.698 azioni frazionate per un CP_3
capitale investito totale di € 618.890,10.
L'odierno attore, che successivamente agli acquisti non veniva informato della progressiva maggiore illiquidabilità dei titoli da parte della convenuta, inoltrava reclamo con pec del 19.12.2019 (cfr. doc. 8 attore) che veniva rigettato.
Indi, esperita negativamente la procedura di mediazione, alla quale la convenuta dichiarava di non aderire (cfr. doc. 10), intentava il presente procedimento.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale adito di “[...] accertare l'inadempimento dell'intermediario convenuto e annullare e/o dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di negoziazione e/o degli ordini d'acquisto di azioni ordinarie individuati in premessa CP_3
pagina 3 di 16 al punto 3 ed effettuati in data 8/9/2010 di nn. 100, 12 e 550 azioni con addebiti rispettivamente CP_3 di € 10.830,00, di € 1.299,60 e di € 59.565,00, in data 10/9/2010 di nn. 58 e 80 azioni al prezzo CP_3 unitario di € 108,30 con addebiti rispettivamente di € 6.281,40 e € 8.664,00, in data 13/9/2010 di nn.
189, 15, 276 e 49 azioni con addebiti rispettivamente di € 20.468,70, € 1.624,50, € 29.890,80 ed CP_3
€ 5.306,70, in data 15/9/2010 di nn. 50 e 410 azioni con addebiti rispettivamente di € 5.415,00 e CP_3 di € 44.403,00, in data 16/9/2010 di n. 61 azioni per un addebito di € 6.606,30, in data CP_3
10/5/2011 di n.
2.740 azioni per un addebito di € 300.030,00, in data 6/3/2014 di n. 430 azioni CP_3 per un addebito di € 49.987,50, in data 12/3/2014 di n. 600 azioni per un addebito di € CP_3 CP_3
69.750,00, in data 26/3/2014 di n. 430 azioni con un addebito di € 49.987,50, ed in data CP_3
10/2/2015 di n. 428 azioni con un addebito di € 49.969,00. E per l'effetto, XXVI dichiarare la CP_1
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta alla restituzione delle somme investite e/o indebitamente addebitate in esecuzione degli ordini dei titoli attualmente in portafoglio pari a complessivi euro 667.766,50=, salvo errori di calcolo, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli adeguati al profilo, le somme corrisposte per la tenuta del deposito titoli, nonché i danni derivanti dall'illiquidità delle azioni. Oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dall'acquisto al soddisfo. In ogni caso condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attore in seguito all'inadempimento ed alla violazione della normativa citata, pari alle somme attualmente investite e non liquidabili che si quantificano in euro 667.766,50= (salvo errori di calcolo), oltre ai danni sia patrimoniali che non patrimoniali ulteriori, ivi compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli di medio rischio, ai costi per la tenuta dei titoli, ed ai danni subiti per il blocco della liquidità, ed oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulle somme dovute al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario. [...]”
Con comparsa responsiva del 30.03.2022 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_3
domanda attorea, deducendo: 1) che le operazioni di investimento effettuate fra l'8 settembre 2010 e il
10 maggio 2011 erano da ritenersi prescritte per decorso del termine di prescrizione decennale;
2) che le operazioni di acquisto delle azioni di non erano state consigliate o raccomandate dalla CP_3
banca, la quale peraltro non avrebbe mai omesso di fornire, al momento delle operazioni, informazioni circa la natura dei titoli in questione, rilevando, invero, l'iniziale liquidità delle Azioni e CP_3
l'illiquidità sopravvenuta rispetto agli investimenti, con conseguente assenza di un obbligo di informativa 'in continuum' a carico della 3) che le suddette operazioni erano avvenute mediante CP_1
pagina 4 di 16 formale sottoscrizione del contratto quadro, nonché del questionario MiFID, avendo assolto tutti gli obblighi informativi posti a suo carico, rilevando correttamente come l'operazione fosse “appropriata” rispetto al profilo del cliente, non avendo prestato alcuna raccomandazione personalizzata né ha svolto alcun servizio di consulenza in favore del cliente, né tantomeno avendo alcun obbligo di effettuare una valutazione di adeguatezza degli investimenti in questione.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale adito di: “in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande e pretese avversarie relative ai negozi giuridici anteriori al 6 settembre 2011 e, comunque, l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa svolta da parte attrice di natura extracontrattuale, della domanda di annullamento e, comunque, di ogni pretesa riferita ovvero avente ad oggetto gli ordini e/o i negozi giuridici anteriori al 6 settembre 2016; - in via principale, dichiarare inammissibili le domande svolte da parte attrice ovvero, comunque, respingere e rigettare nel merito le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi sopraesposti e/o per ogni altro motivo che sarà dedotto nel corso del giudizio o ritenuto di giustizia e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- in via subordinata e riconvenzionale - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la risoluzione, l'annullamento o l'invalidità a qualsiasi titolo del Contratto Quadro e/o di una o più delle Operazioni di Investimento e/o dei negozi giuridici per cui è causa o in cui la Banca fosse chiamata a risarcire alcunché - condannare l'attore, a titolo di indebito e/o di arricchimento senza causa e/o di vantaggio conseguito o comunque con la miglior statuizione di diritto, a restituire alla Banca: a) le Azioni oggetto di causa e tutte le somme percepite
(incluse quelle a titolo di plusvalenza maturate dal momento della sottoscrizione del Contratto
Quadro) per effetto di operazioni di vendita di Azioni poste in essere (anche perdurante iudicio) sino alla eventuale e non creduta pronuncia di risoluzione del Contratto Quadro ovvero degli ordini di acquisto per cui è causa, condizionando il pagamento da parte della Banca dell'eventuale e contestato controcredito restitutorio che dovesse essere liquidato alla controparte, alla materiale restituzione da parte di quest'ultima alla stessa delle Azioni medesime in esecuzione della condanna di cui al CP_1
presente punto a) e, comunque, con compensazione integrale o parziale di tale debito di parte attrice verso la con l'eventuale e contestato controcredito restitutorio eventualmente liquidato alla CP_1
parte attrice;
nonché b) le somme tutte dalla stessa percepite e percipiende a titolo di dividendi sulle
Azioni, il cui ordine di acquisto è dichiarato risolto o nullo, da maggiorarsi degli interessi dalla data odierna al saldo effettivo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio di parte attrice verso la Banca con l'eventuale e contestato controcredito restitutorio eventualmente liquidato alla parte attrice;
- in via parimenti subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della alla restituzione di eventuale importo a titolo risarcitorio o a qualsiasi altro titolo in CP_1
pagina 5 di 16 favore dell'attore, quantificarlo tenendo conto anche di quanto percepito da controparte a titolo di dividendi e plusvalenze, nonché del valore attuale delle Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato Hi-Mtf, ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni;
- in ogni caso, condannare la controparte, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al
15%, I.V.A. e C.P.A.”
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 19.04.2022 – rinviata d'ufficio dal
21.12.2021, originariamente fissata dall'attore, il quale, rilevata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1, c.p.c. chiedeva termine per il rinnovo della citazione – e svoltasi mediante il deposito di note scritte con le modalità di cui all'art. 83, co. 6, d.l. 18/2020, questo Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 5.12.2022 per gli eventuali provvedimenti istruttori, disponendo che la stessa si svolgesse con trattazione scritta ex art. 83, co. 6,
d.l. cit.
All'udienza del 5.12.2022, questo Giudice disponeva la rimessione in termini della Banca convenuta al fine di produrre la documentazione formatasi successivamente alla precedente udienza e allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava all'uopo la causa all'udienza del 13.03.2023.
Con ordinanza del 17.03.2023 questo Giudice disponeva apposita CTU tecnico-contabile.
Depositata la relazione peritale in data 30.11.2023 e disposto il richiamo del CTU al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalle difese di parte attrice, con ordinanza del 19.04.2024 questo Giudice, rilevando che il CTU aveva compiutamente risposto ai rilievi mossi dalle difese di parte attrice avverso la relazione tecnica depositata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.01.2025.
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
La controversia in esame ha per oggetto le n.
6.478 azioni ordinarie PR (Isin [...]) originariamente acquistate tra il 2010 e il 2015 dall'attore, per un investimento di complessivi €
720.079,00.
In data 19/04/2014 risulta che il vendette n. 450 azioni delle 6.478 possedute, per un Pt_1 CP_3 controvalore di € 52.312,50, sicché alla data della citazione, a seguito della suddetta vendita e dell'avvenuto frazionamento delle azioni , lo stesso risultava essere titolare di n. 30.140 azioni CP_3
(6.478 – 450 = 6.028 x 5 = 30.140). CP_3
pagina 6 di 16 Successivamente, nel settembre 2022, aderendo all'OPA rientrante nella c.d. “Operazione Lympha”,
l'attore vendette ulteriori n.
3.442 azioni frazionate a € 14,20 cadauna, per un controvalore di €
48.876,40, così restando titolare di n. 26.698 azioni . CP_3
Dalla documentazione versata in atti, risulta che negli anni dal 2011 al 2022 furono incassati dal dividendi sulle azioni da questi possedute per complessivi € 89.832,76 che, al netto Pt_1 CP_3
delle imposte, ammontano a € 68.933,26.
Dalla documentazione in atti emerge inoltre che nel corso dell'anno 2023 sono stati corrisposti ulteriori dividendi rispettivamente per € 987,61 in data 18/04/2023 e € 870,77 in data 24/10/2023.
1. Sull'eccezione di prescrizione sollevata da CP_3
Ciò premesso, quanto alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, essa CP_1
va disattesa per i seguenti motivi.
Va, anzitutto, disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dalle difese della convenuta in CP_1
relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass n. 8997/2021), nel caso di specie non decorso.
Va infatti osservato che, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato "in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale" (Cfr. Cass.
Sez. III, n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. 14135/2019; Cass., Sez. II, n.15991 /2018). Ed ancora, "In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità" (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Sul punto va rilevato che la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza CP_1
del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale pagina 7 di 16 ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione, perfezionatasi in data 6.09.2021.
In tal senso, in tema di intermediazione finanziaria , "il termine di prescrizione decennale per
l'esercizio da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi" (Cfr. Cass. n.
1823/2022 e Cass. n. 2066/2023, Cass. n. 32226/2024). Ed invero, "Opinare, invece, nel senso che il dies a quo della prescrizione sia quello della sottoscrizione dell'ordine (come oggi preteso dalla ricorrente) equivale, in sostanza, ad affermare che l'investitore dovrebbe procedere alla tutela risarcitoria del proprio diritto in un momento in cui la perdita e, quindi, il danno, non si è ancora prodotto (e potrebbe addirittura non prodursi): in un momento, cioè, in cui nemmeno sussiste(rebbe), in capo all'investitore, lo specifico interesse ad agire, condizione necessaria, ex art. 100 cod. proc. civ., per poter proporre la corrispondente azione in ambito giudiziario" (cfr. Cass. 32226/2024).
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la allegato e provato la CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente all'ordine d'acquisto, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi solo a partire dal
2016, quando l'attore ha affermato di essersi reso conto di non essere stato correttamente informato sulle caratteristiche delle azioni a seguito delle notizie di stampa sui titoli medesimi e CP_3 dell'impossibilità di chiedere la vendita delle azioni a causa del blocco delle contrattazioni da parte della banca e, poi, del successivo inserimento nel mercato HI-MTF che ne provocava il deprezzamento.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata.
2. Sulla violazione degli obblighi informativi a carico della CP_1
Nel merito dell'azione, parte attrice asserisce che la convenuta avrebbe posto in essere diversi CP_1
inadempimenti contrattuali sia con riferimento ai propri obblighi informativi, omettendo in primo luogo di rappresentare la natura “illiquida” delle azioni, sia rispetto ai propri obblighi comportamentali, in particolare omettendo di svolgere le valutazioni di appropriatezza e adeguatezza in occasione delle sottoscrizioni dei n. 17 ordini di acquisto.
pagina 8 di 16 Venendo all'esame degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore gravanti sulla banca intermediaria, occorre richiamare la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Intermediari
n. 16190/2007 la quale, nel prevedere uno scambio, con flusso continuo, di informazioni tra CP_4 investitore ed intermediario, impone a quest'ultimo di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, specificando, al secondo comma dell'art. 27, che “Gli intermediari forniscono ai clienti
o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”.
Tali obblighi informativi, che costituiscono specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente/investitore, non rientrante tra i soggetti c.d. professionali, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L'obiettivo cui mirano gli obblighi informativi posti a carico degli intermediari finanziari è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all'investitore – soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose – di effettuare una scelta realmente consapevole (v. Cass. Civ., Sez. I, 31.08.2020, n. 1815). L'inosservanza dei doveri informativi, infatti, disorientando l'investitore, può condizionarne scorrettamente le scelte finanziarie (v. Cass. Civ., Sez. I, 16.02.2018, n. 3914).
A fronte dell'allegazione – da parte dell'investitore – dell'inadempimento degli obblighi informativi,
l'onere di dimostrare il corretto assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (v. Cass. Civ., Sez. I, 30.08.2017, n. 19417; Cass. Civ., Sez. I,
17.04.2020, n. 7905).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. n. 16190/2007). CP_4
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente pagina 9 di 16 sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. n. 16190/2007). CP_4
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui "in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore" (cfr. Cass. n. 20617/2017).
2.1 Sull'appropriatezza e l'adeguatezza degli ordini di investimento
Quanto alla valutazione dell'appropriatezza dell'investimento, si rappresenta quanto segue.
Al fine di valutare l'appropriatezza o meno delle operazioni di investimento al profilo di rischio dell'investitore, devono assumersi a riferimento le risposte nei questionari MIFID in atti afferenti l'esperienza finanziaria e alla conoscenza finanziaria.
Dall'attenta lettura dei questionari MIFID del 15/09/2009 e del 06/03/2014 (le cui risposte risultano sostanzialmente invariate) e dalle risultanze offerte dalla CTU, emerge che, in tema di esperienza finanziaria, il cliente affermava di avere esperienza in tutti gli strumenti finanziari elencati nel questionario (BOT, certificati di deposito, obbligazioni, azioni, strumenti derivati, quote di fondi comuni di investimento e polizze finanziarie); affermava, inoltre, di aver investito in polizze vita con finalità di investimento le quali, per definizione, utilizzano anche strumenti azionari (diversamente da quelle di tipo previdenziale, gestioni separate, che utilizzano prevalentemente strutture a capitale garantito).
Con riguardo, poi, alla conoscenza finanziaria, il cliente dichiarava di essere laureato e di valutare, correttamente, nella distribuzione degli investimenti in più strumenti finanziari la scelta di investimento più prudente.
pagina 10 di 16 Nella stessa sezione del questionario, il cliente dichiarava la conoscenza di tutti gli strumenti di investimento, nonché di essersi avvalso, nei tre anni precedenti, di servizi di trasmissione/esecuzione ordini e di servizi di collocamento.
Dal tenore delle risposte rese nel questionario MiFID nelle due sezioni che servono alla valutazione di appropriatezza, in adesione a quanto rappresentato dal CTU (pagg. 22 ss. della consulenza), si ritiene possa confermarsi come “molto elevata” l'attitudine al rischio del cliente oggi attore, stante il notevole grado di esperienza e conoscenza finanziaria oggettivamente desumibile dalle risposte rese.
È bene precisare come le risultanze del questionario MiFID siano da ritenersi di particolare rilievo, in quanto – coerentemente con il quadro complessivo delle operazioni di investimento, correlate ai contratti quadro ed alle relative integrazioni, nelle quali l'attore aveva affermato di avere un'alta esperienza in titoli e un'alta propensione al rischio – atte a ricostruire una complessiva valutazione delle caratteristiche dell'investitore, in termini di profilo di rischio, fondata non già soltanto sulle intenzioni espresse per il futuro ma anche, e soprattutto, sulla base delle condotte sistematicamente e non occasionalmente tenute nel passato.
Pertanto, con riferimento ai primi sedici investimenti effettuati in azioni tra il 08/09/2010 e il CP_3
26.03.2014, ammontanti a complessivi € 670.110,00, gli stessi possono ritenersi “appropriati” al profilo di rischio dell'attore.
A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento al diciassettesimo e ultimo investimento in n. 428 azioni effettuato in data 10/02/2015 dal fratello dell'attore, , per CP_3 Parte_2 un controvalore di € 49.969,00, qualificato dalla stessa Banca oggi convenuta “non appropriato”, ma ugualmente effettuato in ragione di espressa richiesta formulata dall'investitore con la propria sottoscrizione apposta nella specifica sezione dell'ordine di acquisto (cfr. doc. 3 di parte attrice e doc.
10 di parte convenuta).
Dall'esame del questionario MIFID sottoscritto in data 06/03/2014 da (cfr. doc. Parte_2
28 di parte convenuta) si rileva che le risposte rese con riguardo all'esperienza e alla conoscenza finanziaria risultano sostanzialmente conformi e omogenee a quelle rese dal fratello oggi attore sulle medesime tematiche in precedenza esaminate, con ciò confermando quale “molto elevata” l'attitudine al rischio anche del fratello, tenuto conto dell'elevato grado di esperienza e conoscenza finanziaria risultante dal questionario MIFID.
Orbene, non risultando esplicitate agli atti di causa (né in seno alla consulenza tecnica) le ragioni per le quali la stessa ha qualificato l'investimento in parola “non appropriato”, si rappresenta che CP_1
l'unico elemento di novità che connota l'acquisto delle n. 428 azioni effettuato in data CP_3
10/02/2015 rispetto ai sedici acquisti precedenti posti in essere tra il 08/09/2010 e il 26/03/2014, è dato pagina 11 di 16 dalla sopravvenuta “illiquidità” delle azioni , la quale risulta per tabulas dichiarata dalla stessa CP_3 in seno all'ordine di acquisto del 10/02/2015. CP_1
Quanto alla valutazione dell'adeguatezza o meno dell'investimento, parte attrice, per le ragioni illustrate nei propri atti di causa, ascrive alla Banca l'omessa effettuazione della valutazione di adeguatezza o meno di tutte le operazioni di investimento oggetto di causa, valutazione che, secondo le difese della Banca convenuta, non andrebbe effettuata, richiamando all'uopo il disposto di cui agli art. 39 e 40 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, atteso che la Banca non avrebbe svolto servizi di consulenza e gestione di portafogli del cliente, e quindi non tenuta a astenersi o rifiutarsi dall'eseguire l'operazione in caso di non adeguatezza.
Aderendo alle risposte del CTU, in funzione delle risposte rese nella seconda parte del questionario di profilatura, anche in assenza in atti dell'algoritmo utilizzato dalla Banca per determinare la puntuale adeguatezza o inadeguatezza del titolo rispetto al profilo di rischio dell'investitore, si può ritenere che, per reddito percepito, patrimonio complessivo, propensione al rischio ed orizzonte temporale, il titolo può comunque essere considerato “adeguato” per tutti i sedici ordini di acquisto inoltrati dal CP_3
08/09/2010 al 26/03/2014.
2.2. Sulla sopravvenuta illiquidità del titolo
Di converso, altrettanto non può dirsi con riguardo all'investimento effettuato in data 10/02/2015 nelle n. 428 azioni per complessivi € 49.969,00 acquistate dal fratello dell'attore CP_3 Parte_2
.
[...]
Al riguardo, previamente si osserva che le risposte rese nel questionario MIFID sottoscritto in data
06/03/2014 dal (cfr. doc. 28 di parte convenuta) si rilevano, con riferimento alla Parte_2
situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, conformi e omogenee a quelle rese dal fratello oggi attore sulle medesime tematiche.
Orbene, la stessa ritenne “non appropriata” l'operazione di che trattasi e qualificò come CP_1
“ILLIQUIDE” le azioni in parola;
detta ultima sopravvenuta circostanza rappresenta un punto di discontinuità con i sedici investimenti effettuati tra il 2010 e il 2014, tenuto conto dell'invariato profilo di rischio dell'investitore desumibile dai questionari MiFID.
Quanto al profilo dell'illiquidità delle azioni e alla conseguente applicabilità delle prescrizioni contenute nella Comunicazione del 2009, come la giurisprudenza arbitrale ha avuto oramai più CP_4 volte modo di precisare, “se è vero che la liquidità, cosi come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido ben può diventare illiquido, o viceversa, vero è anche – in ossequio
pagina 12 di 16 vuoi ai principi che non consentono di imporre a carico di una parte l'onere della prova di un fatto negativo (e tale sarebbe la prova dell'illiquidità ove fosse accollata al cliente) vuoi in ragione del principio di maggiore vicinanza alla prova – che costituisce preciso onere dell'intermediario fornire la dimostrazione del fatto che alla data dell'operazione di investimento contestata esisteva la asserita condizione di liquidità” (ACF, Dec. 1860 del 25 settembre 2019). Onere che, nel caso di specie, non risulta essere stato assunto propriamente, limitandosi ad inserire in calce all'ordine di acquisto la dicitura “titolo illiquido”.
Se è vero che l'esistenza di un obbligo in capo all'intermediario di informazione circa le vicende e l'andamento del titolo successivamente al suo acquisto non può essere desunta, sic et sempliciter, dalla previsione dell'art. 21 del TUF, e che, pertanto, la previsione di un obbligo di informazione post- contrattuale, collocato cioè nella fase esecutiva del rapporto, può sussistere solo nell'ambito del contratto di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti, laddove previsto nel contratto, trovando in questi casi giustificazione nelle specificità proprie di tali servizi
(ACF, Decisione n. 2442 del 6 aprile 2020, Decisione 2462 del 14 aprile 2020, Decisioni 2478 e 2479 del 20 aprile 2020), non risulta, tuttavia, che la Banca abbia fornito all'investitore/attore idonea e approfondita informazione in ordine alle effettive modalità e tempi di smobilizzo e sulle possibili ripercussioni negative sul capitale investito derivanti da detto status di illiquidità.
La Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009” rubricata “il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”, definisce illiquidi i prodotti “che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.
Tale Comunicazione, pur non avendo portata precettiva, è esplicativa degli obblighi di informazione che la legge pone a carico degli intermediari finanziari in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi.
Tra i titoli che presentano difficoltà di smobilizzo devono considerarsi rientranti le azioni delle banche agricole popolari. Tali azioni, infatti, non sono quotate nei mercati regolamentati, ma solo – a partire dal 2018 – nel mercato telematico HI-MTF e pertanto, non esistendo condizioni di scambio trasparenti ed efficienti, è richiesta agli intermediari una particolare attenzione circa le informazioni da rendere al cliente durante tutto il corso dell'operazione.
Nella specie tale onere non può, tuttavia, dirsi assolto posto che quanto dedotto – fra le altre cose – dalla banca, secondo cui la circostanza che sia stata effettuata la profilatura Mifid e, soprattutto, che pagina 13 di 16 Parte negli ordini di acquisto prodotti siano presenti le diciture “ o titolo illiquido” da prova della correttezza del comportamento della banca e dell'assolvimento degli obblighi posti a suo carico, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi de quibus.
Affinché i suddetti obblighi possano considerarsi correttamente adempiuti non basta, infatti, la mera indicazione, nel contratto quadro, di informazioni generali sugli strumenti finanziari non negoziabili, né Parte la dicitura, sugli ordini di acquisto, o “titolo illiquido”, essendo invece necessario che l'investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche (illiquidità) dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.
Pertanto, in ragione della sopravvenuta “illiquidità” delle azioni , va ritenuto “non adeguato” CP_3
l'investimento del 10/02/2015, ammontante a € 49.969,00 riferito alle n. 428 azioni , ciò anche in CP_3
forza di quanto previsto dalla normativa di riferimento che, ai sensi della comunicazione n. CP_4
9019104 del 02/03/2009, impone anche una valutazione rigorosa ed incisiva dell'investimento, nonché di eseguire controlli di c.d. “livello 3” a tutela dell'investitore retail, tenendo conto, tra l'altro, delle peculiarità che connotano i titoli illiquidi, anche in ragione del grado di rischiosità nell'an e nel quantum di un loro futuro smobilizzo.
L'aver proposto uno strumento inadeguato in ragione della sua difficile collocazione del mercato, alla luce della natura illiquida dello stesso, integra la fattispecie di risoluzione del singolo ordine di investimento. Ribadisce la Cassazione, infatti, che anche i singoli ordini di investimento, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato, possano costituire oggetto di risoluzione laddove vi sia un'inosservanza dei doveri informativi nascenti dalla conclusione del contratto (in tal senso, Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 20620 del 31/08/2017; Sez. 1 – Sentenza n. 20617 del 31/08/2017;
Sez. 1 – , Sentenza n. 16861 del 07/07/2017; Sez. 1 – , Sentenza n. 12937 del 23/05/2017), e ciò senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro
(Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016), che rimane integro.
La discriminante tra possibilità di risoluzione dei singoli ordini rispetto alla necessità di risoluzione del contratto quadro è stata identificata nella diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari;
se esso si colloca in epoca antecedente rispetto alle operazioni di investimento comporta la risoluzione dell'intero rapporto;
in caso contrario è possibile dichiarare risolti i singoli ordini impartiti alla banca (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 16820 del 09/08/2016).
Ciò posto, rilevata l'inadeguatezza dell'investimento del 10/02/2015, va accertata quindi la misura degli interessi che il capitale dell'attore avrebbe prodotto se investito in titoli adeguati rispetto al suo pagina 14 di 16 profilo, tenendo conto, comunque, degli utili corrisposti dalla Banca nella quota parte di pertinenza delle n. 428 azioni possedute, post frazionamento pari a n.
2.140 azioni CP_3
Per calcolare la misura degli interessi sopracitati, si aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, assumendo a riferimento il rendimento medio dei Titoli di Stato emessi nel febbraio 2015 (vale a dire all'epoca dell'investimento), aventi durata 6 anni e 7 mesi – 8 anni e 6 mesi (tenuto conto che a tutt'oggi sono decorsi dall'investimento 7 anni e 10 mesi) il cui valore è pari a 1,268 % (lordo).
Gli interessi maturati sul capitale investito di € 49.969,00 al tasso del 1,268% dal 10/02/2015 al
31/12/2022 ammontano a complessivi € 5.001,15 (importo al lordo della ritenuta fiscale), adeguato ed esteso a quelli maturati al 24/10/2023 che, così, assommano in definitiva a € 5.516,72 (cfr. pagg.
6-7 note alle osservazioni del CTU).
In definitiva, quindi, posto che i dividendi percepiti al 24.10.2023 in ragione delle n. 428 (post frazionamento pari a n. 2.140) azioni acquistate in data 10/02/2015 per un controvalore di € CP_3
49.969,00 ammontano a € 5.932,51 e che gli interessi maturati sul medesimo capitale, qualora investito su uno strumento finanziario alternativo ma adeguato al profilo dell'investitore, ammontano a €
5.516,72, la differenza è pari a € 415,79, che verrà detratta dalla somma oggetto di restituzione.
3. Sul valore di liquidazione delle azioni detenute dall'attore
Giova, infine, osservare che, per quanto concerne l'attuale valore di liquidazione delle azioni della banca detenute nel portafoglio di parte attrice, tenuto conto degli acquisti effettuati tra la data
08/09/2010 (primo investimento) e il 10/02/2015 (ultimo investimento), della vendita del 19/04/2014, del frazionamento azionario del giugno 2020 e dell'ulteriore dismissione del settembre 2022, residuano nel portafoglio dell'attore n. 26.698 azioni PR FRAZ. Isin [...].
Dalle informazioni ricavabili dalla consulenza tecnica e in particolare da quanto ricavabile dalle informazioni della Vorvel Sim S.p.a. (soggetto incaricato della negoziazione delle azioni ), il CP_3 valore attuale di ciascuna azione è pari a € 12,10, rappresentativo del prezzo medio di vendita di ciascuna azione rinveniente dalle compravendite effettuate nel settembre 2023, sicché il controvalore delle n. 26.698 azioni attualmente nel portafoglio dell'investitore è pari a € 323.045,80.
Alla luce di quanto sopra esposto va quindi dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto il
10.02.2015 e, per l'effetto, parte convenuta va condannata alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di € 49.553,21, oltre interessi dalla corresponsione del prezzo al saldo, al netto dei dividendi ricevuti.
Vanno infine rigettate le ulteriori domande proposte da parte attrice.
pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex art. 91 c.p.c. secondo i parametri di cui al
DM n. 147/2022 come da dispositivo nei limiti in cui è stata accolta la domanda, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
Le spese del CTU, già liquidate e poste provvisoriamente poste a carico di parte attrice, vanno definitivamente poste a carico della convenuta , quale soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11628/2021 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attrice, così dispone:
1) DICHIARA la risoluzione del contratto sottoscritto il 10.02.2015 e, per l'effetto, CONDANNA parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di €
49.553,21, oltre interessi dalla corresponsione del prezzo al saldo, al netto dei dividendi ricevuti.
2) RIGETTA le ulteriori domande proposte da parte attrice.
3) CONDANNA parte convenuta alla rifusione delle spese in favore della parte attrice, che liquida in € 7.500,00 per compensi oneri spese generali, IVA e cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta
Così deciso in Catania, il 29 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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