Ordinanza collegiale 18 gennaio 2022
Sentenza 16 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 8 maggio 2023
Inammissibile
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02809/2025REG.PROV.COLL.
N. 03333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3333 del 2023, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora AR MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Colavecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00051/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora AR MO.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con il giudizio introduttivo, proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la signora AR MO ha chiesto:
a) l’accertamento del silenzio-assenso formatosi ex art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380/2001, sull’istanza prot. n. 25684 del 22 dicembre 2017; in subordine, l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Porto Cesareo sull’istanza di cui sopra nonché sulle istanze del 31 ottobre 2019 e 10 luglio 2020;
b) l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sulle suddette istanze;
c) la condanna del Comune di Porto Cesareo a provvedere sulle istanze medesime.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda, per come desunti dagli atti di causa.
La signora MO è proprietaria di un terreno sito in Porto Cesareo, alla via G. Zuccaro n. 37-39, catastalmente individuato al fg. 27 p.lla 222, demolito nel 2016 e poi ricostruito.
In data 22 dicembre 2017 (protocollo comunale 25684/2017) la signora MO presentava un’istanza volta al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una abitazione a due piano fuori terra oltre al piano volume tecnico.
Con nota prot. n. 6269 del 20 marzo 2018, il Comune esprimeva il parere urbanistico-edilizio favorevole “in quanto l’intervento risulta conforme alle nta del p.u.g. vigente che tipizza l’area come zona B1- Zone sature”.
La commissione locale per il paesaggio, con nota prot. n. 13800 del 13 giugno 2018, trasmessa alla Soprintendenza, il la proposta di parere favorevole al rilascio del titolo.
L’organo ministeriale, ricevuta la proposta favorevole in data 20 giugno 2018, non provvedeva a pronunciarsi nel termine stabilito dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004.
Il Comune di Porto Cesareo: i) accertato che l’intervento proposto è conforme e compatibile rispetto alle disposizioni normative del PPTR; ii) visto il parere favorevole della commissione locale del paesaggio; iii) richiamata la propria nota n. 13800 del 13 giugno 2018 con la quale è stato richiesto il parere della Soprintendenza; iv) vista la nota prot. 19924 in data 29 agosto 2018 con la quale la titolare ha chiesto di provvedere al rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 5 dell’art. 146 del d.lgs 42/2004, considerato trascorso il termine di cui al comma 8 del citato articolo 146; considerato trascorso il termine di 60 giorni di cui al comma 9 dell’articolo 146 del d.lgs n. 42/2004, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento n. 105 del 7 settembre 2018.
Successivamente, con nota prot. n. 21681 del 21 settembre 2018, l’Ufficio comunale comunicava l'accoglimento della istanza “essendo stati acquisiti tutti i relativi pareri e/o autorizzazioni propedeutici, chiedendo altresì il pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR n. 380/2001 nei modi e forme ivi indicate, oltre alla richiesta di documentazione ivi indicata”.
Con successivi depositi, completatisi in data 3 gennaio 2019, la ricorrente forniva la documentazione richiesta.
Il Comune di Porto Cesareo, tuttavia, non rilasciava il titolo edilizio né provvedeva alla attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, ex art. 20, comma 8, del d.p.r. n. 380 del 2001.
La signora MO, in date 31 ottobre 2019 e 10 luglio 2020, considerato il perdurante inadempimento del Comune di Porto Cesareo, invitava e diffidava l’amministrazione a rilasciare il titolo edilizio richiesto.
Le tali diffide restavano prive di riscontro.
3. Da qui, il ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 106/2001.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 - Violazione dell’art. 97 Cost.
3.1. In corso di giudizio, il Comune di Porto Cesareo con preavviso di diniego prot. n. 23931 del 30 agosto 2022, comunicava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e precisamente: “ l'istanza edilizia non può essere accolta in ragione della sostanziale opposizione manifestata dalla Soprintendenza in ordine a tutte le istanze di permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, da realizzare su terreni ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ancorché classificati nel vigente PUG come zona B (e già al 6 settembre 1985). Nel caso di specie sovviene proprio un intervento avente tali caratteristiche. Come già specificato in premessa il progetto ha effettivamente conseguito la prescritta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 ed ex artt. 90 e 91 NTA del PPTR in data 25/7/2018, previo inoltro della pratica alla competente Soprintendenza per il quale risultava decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 9 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004), ed è stata altresì successivamente prodotta la documentazione integrativa richiesta. Sennonché, nell'ulteriore corso del procedimento amministrativo, la stessa Soprintendenza - dapprima con note del 15-10-2018 e del 22-10-2018 (in copia allegate), quindi con diverse interlocuzioni intervenute tra i funzionari e gli uffici comunali - ha evidenziato che per le pratiche relative a nuove costruzioni nella fascia dei 300 metri dal mare vi sarebbe una sovrapposizione di vincoli di cui all'art. 136 e all'art. 142 D. Lgs. n. 42/2004 di per sé ostativa al rilascio dei permessi secondo quanto riportato nel documento di indirizzo "Linee interpretative per l'attuazione del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16-2-2015 " (quesito 7 — Rif. Art. 90), e sarebbe altresì preclusiva la scheda PAE relativa alla costa di Porto Cesareo; ed inoltre, ha eccepito che nel territorio del Comune di Porto Cesareo non vi sarebbero idonee perimetrazioni delle aree escluse ex art. 142 comma 2 D.Lgs. n. 42/2004, atteso che nella deliberazione di GR n. 1702 dell'8-11-2016 recante la valutazione regionale di conformità del PUG al PPTR si era rilevato che la tavola di perimetrazione dei territori esclusi avrebbe dovuto formare oggetto di successivo provvedimento di intesa di il MI Segretariato regionale ex art. 38.5 NTA del PPTR, intesa non ancora intervenuta. Per tali ragioni, i funzionari della Soprintendenza hanno invitato l'UTC a non rilasciare titoli edilizi in contrasto con tali principi e a segnalare quelli già rilasciati, giungendo a sollecitare altresì per questi ultimi l'adozione di provvedimenti di ritiro
A tale complessiva impostazione lo scrivente ufficio ha opposto che per un verso la eventuale sovrapposizione di vincoli ai sensi dell'art. 90 comma 6 delle NTA del PPTR non determina affatto una situazione di inedificabilità delle aree interessate allorquando comunque sussistano le esclusioni di cui all'art. 142, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004, per altro verso che la perimetrazione operata dall'Amministrazione comunale in sede di presa d’atto della conformità del PUG al PPTR ha natura meramente ricognitiva di aree che son già esclude ex lege dalla applicazione delle prescrizioni di inedificabilità rivenienti dal d.lgs n. 42/2004 sicché per tali aree non occorre una preventiva intesa con il MI … Tuttavia, nel descritto quadro di riferimento, l’ufficio è dell’avviso che a fronte della ferma opposizione della Soprintendenza … non vi siano i presupposti per il rilascio per il permesso di costruire”.
La signora MO, in data 8 settembre 2022, presentava osservazioni al preavviso di diniego.
Il Comune, con atto prot. n. 25860 del 15 settembre 2022, comunicava il diniego all’istanza presentata nel 2017 volta al rilascio del permesso di costruire.
3.2. Seguiva la proposizione di motivi aggiunti avverso il diniego prot. n. 25860 del 15 settembre 2022 affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 106/2011 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies, legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria, contraddittorietà - Violazione dell’art. 97 Cost.:
a) con nota del 21 settembre 2018, il Comune ha dato atto che sono stati ottenuti tutti i pareri necessari (anche l’autorizzazione paesaggistica) e, pertanto, ha comunicato che “l’istanza è stata accolta e il permesso di costruire potrà essere rilasciato previa trasmissione all’Ufficio Tecnico della seguente documentazione”. Poiché la signora MO ha depositato tutta la documentazione integrativa richiesta dal Comune, è evidente che, essendo trascorsi oltre tre anni, è “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo” e, pertanto, si è formato il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata;
b) considerato che si è formato il silenzio-assenso sull’istanza volta al rilascio del p.d.c., il Comune avrebbe dovuto procedere con un atto di secondo grado, annullando in autotutela il titolo edilizio medio tempore perfezionatosi – con le garanzie all’uopo previste – e non certo, sic et simpliciter, denegare il rilascio dello stesso;
c) qualora si ritenesse che il Comune, con l’atto gravato, abbia annullato in autotutela il titolo edilizio, l’atto sarebbe comunque illegittimo per carenza dei presupposti richiesti dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
II) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 42/2004 - Violazione dell’art. 97 Cost.:
a) la ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica e, pertanto, qualora la Soprintendenza avesse ritenuto non assentibile l’intervento, avrebbe dovuto rappresentarlo nel corso del sub -procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nel corso del quale, tuttavia, non ha eccepito alcunché, ragion per cui il proprio potere si sarebbe esaurito nel momento in cui è decorso il termine di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, senza che la stessa abbia rilasciato il proprio parere;
b) l’organo ministeriale neppure ha avviato il procedimento volto all’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 - Violazione e falsa applicazione delle NTA del PPTR e, in particolare, degli artt. 38, 40, 41, 45, 76, 79, 89, 90, 106, 107, 108 - Violazione e falsa applicazione delle Linee interpretative per l’attuazione del PPTR approvate con DGR 28.12.2017 n. 2331 - Violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione - Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta:
a) la nota impugnata è contraddittoria laddove il Comune ha ritenuto, sulla base di un erroneo presupposto, di essere vincolato all’emanazione di detto atto, ancorché fosse stata invece già rilasciata l’autorizzazione paesaggistica e nonostante lo stesso Comune di Porto Cesareo avesse ritenuto infondati i rilevi sollevati dalla Soprintendenza, evidenziando le illegittimità dell’assunto dell’organo statale;
b) il terreno di proprietà della signora MO è “ classificato dal vigente PUG come zona B (e già dal 1985) ”, è inserito in una fitta e geometrica maglia ad isolati pressoché tutti interamente edificati, fa parte di un isolato totalmente circondato da abitazioni e l’intera area non è sottoposta a vincolo idrogeologico e non presenta nemmeno caratteristiche di pericolosità idraulica; l’area in cui esso ricade rientrerebbe nelle ipotesi derogatorie poste dall’art. 142, comma 2, citato, rispetto alle quali, almeno su di un piano generale e ferma la disciplina posta dai decreti ministeriali, il legislatore del 2004 reputava insussistenti le ragioni del relativo vincolo.
3.3. Si costituiva, per resistere, il Ministero della cultura.
4. Il T.a.r., con sentenza n. 52, del 16 gennaio 2023:
a) riteneva infondata la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso sulla istanza di p.d.c. “dal momento che la presenza del vincolo paesaggistico impedisce l’applicazione dello schema del silenzio assenso”;
d) dichiarava improcedibile la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento stante la successiva adozione del provvedimento di diniego del titolo edilizio;
c) riteneva fondata la domanda di annullamento formulata con i motivi aggiunti per avere il “comune erroneamente ritenuto di attribuire dirimente rilevanza al dissenso espresso dalla Soprintendenza, nonostante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, laddove invece, in sede di rilascio del p.d.c., era tenuta a conformarsi alle risultanze del predetto titolo, salvo attivare i propri poteri di autotutela, previa verifica dei relativi presupposti, al fine di rimuovere l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, avendo questa rilevanza assorbente quanto all’accertamento della compatibilità dell’intervento con la normativa in materia di tutela del paesaggio”;
d) compensava le spese.
4. Ha appellato il Ministero della cultura che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 3, della l. 241/1990, dell’art. 136 c. 1, lett. c) e d) e art. 142 c. 1, lett. a) del d.lgs n. 42/2004, del PPTR e del PAE, in quanto, nell’identificazione degli asseriti profili di deficit motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato, il giudice di primo grado non avrebbe conferito corretta lettura ai puntuali parametri normativi esplicati dalla Soprintendenza nel provvedimento. La pronuncia applicherebbe erroneamente i riferimenti alla disciplina urbanistico-edilizia, del PPTR nonché la correlata analisi dei presupposti di esercizio del potere amministrativo nella materia.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, artt. 7 e 134 del c.p.a., art. 136 c, 1, lett. c) e d), art. 142, c. 2, del d.lgs. n. 42/2004 e del PPTR - Eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento del sindacato di legittimità da parte del T.a.r. adito nella sfera del merito amministrativo, in quanto la sentenza lederebbe il principio della separazione dei poteri tra giudice amministrativo e pubblica amministrazione in rapporto alla valutazione del merito tecnico-scientifico del parere della Soprintendenza da parte del T.a.r.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.9, 24, 97 e 113 della Costituzione, artt. 7 e 134 del c.p.a., art. 136 c. 1, lett. c) e d) e art. 142 c. 2 del d.lgs n. 42/2004 e del PPTR - Violazione del limite intrinseco del sindacato giurisdizionale di legittimità in rapporto all’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Soprintendenza, in quanto il giudice amministrativo avrebbe travalicato i limiti del proprio sindacato giurisdizionale di legittimità, esclusivamente esercitabile nei soli ambiti della logicità, coerenza e completezza della valutazione.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 79 del PPTR, omessa motivazione da parte del TAR, in quanto, nell’identificazione degli asseriti profili di deficit motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato, il giudice di prime cure non avrebbe conferito corretta lettura ai puntuali parametri normativi esplicati dalla Soprintendenza nel provvedimento.
4.1. Il Ministero lamenta che, con l'atto di motivi aggiunti, sono stati impugnati prevalentemente provvedimenti e note adottati dal Comune di Porto Cesareo con riferimento ali quali la Soprintendenza non sarebbe stata interessata da alcuna interlocuzione.
Il giudizio in esame, osserva l’appellante, attiene alla dibattuta questione della inedificabilità(relativa) di lotti ubicati nella fascia dei 300 m. dal mare che alla data del 6 settembre 1985 erano perimetrati negli strumenti urbanistici come zone omogenee "B" e che, tuttavia, ricadono in "aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157" con vincoli provvedimentali ai sensi della L. n. 1497/1939.
L’oggetto del contendere, evidenzia il Ministero, riguarda l'errata interpretazione prospettata da parte appellata di far valere le esclusioni previste dal comma 2 dell'art. 142 del d.lgs n. 42/2004 e sostituirsi alle valutazioni di ampia discrezionalità del pianificatore regionale nella Regione Puglia.
L’appellante espone la normativa di riferimento e le schede P.A.E. del P.P.T.R. vigente della Puglia, deduce la inapplicabilità dell’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, e osserva che le prescrizioni ivi contenute, imponendo il divieto assoluto di nuova edificazione, non lasciavano alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione.
Il Tar avrebbe, altresì, invaso la sfera di merito della Soprintendenza, senza considerare le argomentazioni esposte nelle relazioni depositate e sovrapponendosi indebitamente nell’operato dell’Amministrazione stessa.
La delibera n. 2331/2017 e il PPTR non sarebbero stati, inoltre, impugnati a suo tempo dalla appellata (nel 2017) e che il PPTR non poteva essere disapplicato dagli uffici preposti alla tutela del paesaggio.
Rappresenta, infine, il grave pregiudizio che arrecherebbe la decisione, anche in termini di ricadute generali, per l’intera Regione e per l'efficace esercizio della tutela paesaggistica da parte degli Uffici del Ministero della Cultura, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione.
4.2. Si è costituita, per resistere, la signora AR MO che, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, ne deduce la sua inammissibilità in quanto non risulterebbe proposto alcun motivo di appello.
4.3. All’udienza del 6 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. L’appello è inammissibile.
6. L’inammissibilità sarebbe conseguenza del fatto che parte appellante ha concentrato l’intero impianto delle censure sulla asserita incompatibilità del progetto con le norme del PPTR e sulla ritenuta violazione delle superiori fonti normative (id est, d.lgs n. 42/2004).
Nel far questo, tuttavia, l’appellante trascura di contestare il principale e unico motivo di accoglimento del ricorso e, quindi, di annullamento del provvedimento impugnato che il T.a.r. ha espressamente indicato nell’avere il Comune “erroneamente ritenuto di attribuire dirimente rilevanza al dissenso espresso dalla Soprintendenza, nonostante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, laddove invece, in sede di rilascio del p.d.c., era tenuta a conformarsi alle risultanze del predetto titolo, salvo attivare i propri poteri di autotutela, previa verifica dei relativi presupposti, al fine di rimuovere l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, avendo questa rilevanza assorbente quanto all’accertamento della compatibilità dell’intervento con la normativa in materia di tutela del paesaggio”.
Il giudice di primo grado non ha affatto annullato il titolo edilizio per ragioni di contrasto con le norme e le prescrizioni del piano paesaggistico, né ha avuto necessità di fare applicazione delle norme di cui al d.lgs n. 42 dl 2004.
In altri termini, la decisione avversata non ha affrontato né riguardato “ il piano paesaggistico territoriale regionale della puglia ” né, tantomeno, le “ nuove edificazioni in “territori costieri” protetti da vincoli paesaggistici ”.
Esso ha (diversamente) fatto applicazione dei principi basilari che informano l’azione amministrativa e l’esercizio dei poteri di autotutela ravvisando esclusivamente la violazione degli artt. 3 e 21- nonies della l. n. 241/1990.
Il Ministero ha, pertanto, proposto appello con riferimento a questioni sostanziali non trattate dalla sentenza, mentre il capo di motivazione che ha deciso il ricorso introduttivo è rimasto incontestato e inoppugnato.
7. Ferma la inammissibilità del ricorso, lo stesso risulta anche infondato.
Il diniego contestato o nel giudizio di primo grado presenta profili di contraddittorietà, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Il diniego, opposto in primo grado, si regge, invero, sull’unico presupposto del contrasto dell’opera con le norme del PPTR.
Sennonché, tale valutazione era stata già svolta con il giudizio favorevole di compatibilità e coerenza con le norme del Piano in sede di rilascio formale della autorizzazione paesaggistica con l’atto n. 105 del 2018 (rimasto inoppugnato da parte della Soprintendenza e consolidatosi nei suoi effetti regolatori del rapporto inter partes ).
Rispetto a tale autorizzazione, appare evidente che il diniego di rilascio del titolo edilizio - da un lato basato sulla stessa autorizzazione già assentita e rilasciata e dall’altro giustificato dal Comune solo perché la Soprintendenza ha ritenuto di esprimere (molto tardivamente) il proprio dissenso (dopo avere taciuto per 5 anni sull’istanza e per 4 anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente locale) - presenta obiettivi profili di contraddittorietà intrinseca e illogicità motivazionale.
Lo stesso Comune dà atto dei profili di illegittimità del dissenso per poi cedere al diniego sul ritenuto presupposto che il provvedimento da adottare sarebbe un atto vincolato, veicolato e imposto dal dissenso.
La prospettazione del Comune è erronea.
Nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con l’entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell’art. 146 del codice approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza esercita non più un sindacato di legittimità ex post (come previsto dall’art. 159 del citato codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sulla autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.
Consegue a tanto che il dissenso (tardivo) della Soprintendenza non si pone(va) più come atto vincolante per il Comune, tale essendo solo se espresso nel rispetto della scansione procedimentale regolata dall’art. 146 del d.lgs n. 42/2004.
L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto fare una corretta applicazione delle norme in tema di azione amministrativa e di esercizio dei poteri di autotutela, tenuto conto che nel caso di specie l’autorizzazione paesaggistica era stata ormai rilasciata per il successivo dissenso, espresso ex post, avrebbe potuto soltanto inserirsi in una nuova vicenda procedimentale connotata dall’esercizio dei poteri amministrativi di secondo grado.
8. Parte appellante lamenta che non sarebbe stata interessata da alcuna interlocuzione.
L’assunto è smentito dai fatti.
La commissione locale per il paesaggio, con nota prot. n. 13800 del 13 giugno 2018, ha trasmesso alla Soprintendenza la proposta di parere favorevole al rilascio del titolo paesaggistico.
L’organo ministeriale, ricevuta la proposta favorevole in data 20 giugno 2018, non ha mai provveduto a pronunciarsi nel termine stabilito dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004.
Con atto n. 105 del 7 settembre 2018, il Comune (sub delegato) ha provveduto a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento n. 105 del 7 settembre 2018.
9. Quanto, infine, alla mancata impugnazione della delibera di g,r, 2331/2017 e del PPTR, il Collegio osserva che la lesività dell’atto impugnato dalla signora MO si è attualizzata con il provvedimento di diniego, in occasione del quale sono state esplicitate, sulla base della interpretazione delle norme di tutela fornita dalla Soprintendenza e della loro applicazione al caso concreto, le ragioni ostative rivenienti dal PPTR.
10. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello va dichiarato inammissibile.
11. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO