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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
All'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Assistito e difeso dall'Avv.to Giovanni Andonaia del Foro di Nola
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
e i suoi organi interni
Rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
Resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “…dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento, e, per effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, il
[...] [...]
, in persona del Ministro L.R. pro tempore, alla Controparte_1
reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con la medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzione, oneri accessori e punteggio di servizio, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Voglia, altresì, condannare il , in Controparte_1
persona in persona del pro tempore, al versamento dei contributi CP_6
assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
Con condanna il , in persona in Controparte_1
persona del pro tempore, alle spese di lite, danni, e al compenso CP_6
professionale”.
Per il : “Si conclude per il rigetto della domanda cautelare siccome CP_1
inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le conclusioni su riportate.
Il ricorrente allega di aver presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il personale ATA valide per il triennio 2021-2024, per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico;
di aver ottenuto per l'a.s. 2023/24 un contratto dall' 11/09/2023 al 31/08/2024 presso l'I. C. “L. Spallanzani” di Scandiano (RE);
Pag. 2 di 7 che in data 01/02/2024 l'Istituto scolastico ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della rettifica del punteggio effettuata dagli Istituti Scolastici nei quali il ricorrente aveva prestato in precedenza servizio;
che il punteggio attribuito veniva rideterminato in 9.10 per il profilo di assistente amministrativo, 7.60 per il profilo di assistente tecnico e 8.30 per il profilo di collaboratore scolastico e che il servizio prestato quale assistente tecnico dal
01/09/2023 al 01/02/2024 aveva validità ai soli fini economici, con esclusione di ogni effetto sul piano giuridico.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del licenziamento in quanto i decreti di annullamento del servizio e di rettifica del punteggio sono successivi alla data di inserimento lavorativo nella provincia di e non gli sono stati CP_2
tempestivamente notificati;
inoltre, gli Istituti scolastici non hanno dimostrato le modalità di controlli sui titoli, che sono stati correttamente conseguiti presso scuole statali.
2. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la piena CP_1
legittimità del decreto del 01/02/2024 con il quale la Dirigente Scolastica dell'I.C. “L.
Spallanzani” ha disposto la rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie di III Fascia per il personale ATA, dichiarando, alla luce del punteggio rettificato, la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente per l'a.s.
2023/2024.
Il , in mancanza di elementi di prova nuovi ed ulteriori da parte del CP_1
ricorrente, ha chiesto la conferma, anche nel merito, dell'infondatezza della pretesa.
3. con ricorso ex art. 700, aveva ha chiesto la reintegrazione nel Parte_1
posto di lavoro, il riconoscimento del punteggio del servizio svolto e futuro e la corresponsione degli stipendi..
Pag. 3 di 7 Con ordinanza del 22/07/2024 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale la causa viene decisa.
5. Il ricorso va respinto per le stesse ragioni già espresse nella fase cautelare.
6. Nel caso in esame, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo circa la veridicità dei titoli e dei servizi dichiarati dagli aspiranti collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici all'atto della presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA- triennio 2021-2024, la Dirigente Scolastica dell'I.C. “L. Spallanzani” di Scandiano rilevava che era stato emesso in data 24/05/2021 dall'Istituto Comprensivo “28
Giovanni XXIII – Aliotta” di Napoli, presso il quale il aveva conseguito una Pt_1
supplenza per l'a.s. 2019/20, il decreto prot. 3349 nel quale si legge:
“…Viste le numerose richieste, disattese dall'interessato, affinché consegnasse la documentazione necessaria alla verifica del punteggio nella suddetta graduatoria;
Visto che questo istituto ha attivato tutti i percorsi alternativi atti a risalire al punteggio attribuito all'aspirante nelle precedenti domande di inclusione nelle G.I.
ATA; Visto che l'unico titolo che si è riuscito ad accertare è il Diploma di maturità…
DECRETA la rettifica del punteggio nella Graduatoria d'Istituto di terza fascia del personale ATA… Si riconosce all' il solo trattamento economico Controparte_7
ma non quello giuridico delle prestazioni effettuate …” (all. 3 ). CP_1
L'Istituto scolastico appurava, inoltre, che l'Istituto Comprensivo “Don Milani-
Dorso” di San Giorgio a Cremano (NA) presso il quale il ricorrente aveva conseguito altro incarico di assistente tecnico nell'a.s. 2020/21, dal 04/03/2021 al 30/06/2021, aveva risolto il rapporto di lavoro in data 30/05/2021 a seguito della rettifica del punteggio disposta in data 24/05/2021 dall'Istituto “28 Giovanni XXIII-Aliotta”.
Pag. 4 di 7 Alla luce di quanto emerso, la Dirigente scolastica emetteva in data 01/02/2024 il decreto prot. 1345 con il quale, rideterminando il punteggio dell'aspirante Pt_1
per il profilo di assistente tecnico (punti 7.00 per titolo di accesso + 0,60 per titoli culturali) per effetto dell'azzeramento del punteggio per servizio in quanto non riconosciuto, ai fini giuridici, dalle Istituzioni scolastiche di precedente impiego, veniva risolto anticipatamente il rapporto di lavoro dal 02/02/2024 in quanto con il punteggio rettificato il non avrebbe potuto aspirare a nomina;
di Pt_1
conseguenza il servizio prestato veniva considerato ai soli effetti di fatto ed economici e non di diritto. (all. 4 ). CP_1
Va richiamato l'art. 6 del D.M. 50/2021:
“Comma 11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
Comma 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
Comma 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la
Pag. 5 di 7 valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000 […]
Comma 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”
In questa sede il ricorrente non ha fornito elementi idonei a giungere ad una diversa valutazione dei titoli e del servizio in precedenza prestato.
7. Nella fase di merito, il ha chiarito, inoltre, con note istruttorie depositate CP_1
il 3/7/2025, che i titoli aggiuntivi dichiarati dal ricorrente per l'inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2026 non coincidono con quelli dichiarati per l'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2024–2027.
In particolare, i titoli professionali oggetto di contestazione, riferiti al profilo di
Assistente Tecnico (ATA), non sono stati presi in considerazione nella valutazione dei titoli utili per le GPS.
Al riguardo, l'Amministrazione ha depositato una schermata riepilogativa dei titoli effettivamente validati ai fini GPS, da cui emerge che sono stati valutati esclusivamente titoli culturali, certificazioni linguistiche e informatiche, estranei ai profili ATA.
Pertanto, non risulta veritiero quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del
6/05/2025, cioè che i titoli valutati fossero gli stessi in entrambe le domande: tale
Pag. 6 di 7 circostanza è, infatti, smentita dalla comparazione tra le due domande di inserimento
(GPS e ATA), in atti, che riportano titoli differenti.
Risulta anche che gli incarichi da docente ITP assunti dal ricorrente presso l'Istituto
“Gobetti” di Scandiano nell'a. s. 2024/2025, sono stati risolti per dichiarazioni non veritiere riguardanti precedenti penali non dichiarati. (come da stato matricolare depositato).
8. Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, anche per la fase cautelare, applicata la riduzione di legge per essere l'Amministrazione rappresentata dai suoi funzionari.
P.Q.M.
Nella causa n. 525/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta il ricorso proposto da contro il Parte_1 Controparte_1
.
[...]
2) Condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
euro 3.500,00 oltre spese generali del 15%.
Reggio Emilia così deciso il 29/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
All'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Assistito e difeso dall'Avv.to Giovanni Andonaia del Foro di Nola
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
e i suoi organi interni
Rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
Resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “…dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento, e, per effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, il
[...] [...]
, in persona del Ministro L.R. pro tempore, alla Controparte_1
reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con la medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzione, oneri accessori e punteggio di servizio, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Voglia, altresì, condannare il , in Controparte_1
persona in persona del pro tempore, al versamento dei contributi CP_6
assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
Con condanna il , in persona in Controparte_1
persona del pro tempore, alle spese di lite, danni, e al compenso CP_6
professionale”.
Per il : “Si conclude per il rigetto della domanda cautelare siccome CP_1
inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le conclusioni su riportate.
Il ricorrente allega di aver presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il personale ATA valide per il triennio 2021-2024, per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico;
di aver ottenuto per l'a.s. 2023/24 un contratto dall' 11/09/2023 al 31/08/2024 presso l'I. C. “L. Spallanzani” di Scandiano (RE);
Pag. 2 di 7 che in data 01/02/2024 l'Istituto scolastico ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della rettifica del punteggio effettuata dagli Istituti Scolastici nei quali il ricorrente aveva prestato in precedenza servizio;
che il punteggio attribuito veniva rideterminato in 9.10 per il profilo di assistente amministrativo, 7.60 per il profilo di assistente tecnico e 8.30 per il profilo di collaboratore scolastico e che il servizio prestato quale assistente tecnico dal
01/09/2023 al 01/02/2024 aveva validità ai soli fini economici, con esclusione di ogni effetto sul piano giuridico.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del licenziamento in quanto i decreti di annullamento del servizio e di rettifica del punteggio sono successivi alla data di inserimento lavorativo nella provincia di e non gli sono stati CP_2
tempestivamente notificati;
inoltre, gli Istituti scolastici non hanno dimostrato le modalità di controlli sui titoli, che sono stati correttamente conseguiti presso scuole statali.
2. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la piena CP_1
legittimità del decreto del 01/02/2024 con il quale la Dirigente Scolastica dell'I.C. “L.
Spallanzani” ha disposto la rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie di III Fascia per il personale ATA, dichiarando, alla luce del punteggio rettificato, la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente per l'a.s.
2023/2024.
Il , in mancanza di elementi di prova nuovi ed ulteriori da parte del CP_1
ricorrente, ha chiesto la conferma, anche nel merito, dell'infondatezza della pretesa.
3. con ricorso ex art. 700, aveva ha chiesto la reintegrazione nel Parte_1
posto di lavoro, il riconoscimento del punteggio del servizio svolto e futuro e la corresponsione degli stipendi..
Pag. 3 di 7 Con ordinanza del 22/07/2024 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale la causa viene decisa.
5. Il ricorso va respinto per le stesse ragioni già espresse nella fase cautelare.
6. Nel caso in esame, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo circa la veridicità dei titoli e dei servizi dichiarati dagli aspiranti collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici all'atto della presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA- triennio 2021-2024, la Dirigente Scolastica dell'I.C. “L. Spallanzani” di Scandiano rilevava che era stato emesso in data 24/05/2021 dall'Istituto Comprensivo “28
Giovanni XXIII – Aliotta” di Napoli, presso il quale il aveva conseguito una Pt_1
supplenza per l'a.s. 2019/20, il decreto prot. 3349 nel quale si legge:
“…Viste le numerose richieste, disattese dall'interessato, affinché consegnasse la documentazione necessaria alla verifica del punteggio nella suddetta graduatoria;
Visto che questo istituto ha attivato tutti i percorsi alternativi atti a risalire al punteggio attribuito all'aspirante nelle precedenti domande di inclusione nelle G.I.
ATA; Visto che l'unico titolo che si è riuscito ad accertare è il Diploma di maturità…
DECRETA la rettifica del punteggio nella Graduatoria d'Istituto di terza fascia del personale ATA… Si riconosce all' il solo trattamento economico Controparte_7
ma non quello giuridico delle prestazioni effettuate …” (all. 3 ). CP_1
L'Istituto scolastico appurava, inoltre, che l'Istituto Comprensivo “Don Milani-
Dorso” di San Giorgio a Cremano (NA) presso il quale il ricorrente aveva conseguito altro incarico di assistente tecnico nell'a.s. 2020/21, dal 04/03/2021 al 30/06/2021, aveva risolto il rapporto di lavoro in data 30/05/2021 a seguito della rettifica del punteggio disposta in data 24/05/2021 dall'Istituto “28 Giovanni XXIII-Aliotta”.
Pag. 4 di 7 Alla luce di quanto emerso, la Dirigente scolastica emetteva in data 01/02/2024 il decreto prot. 1345 con il quale, rideterminando il punteggio dell'aspirante Pt_1
per il profilo di assistente tecnico (punti 7.00 per titolo di accesso + 0,60 per titoli culturali) per effetto dell'azzeramento del punteggio per servizio in quanto non riconosciuto, ai fini giuridici, dalle Istituzioni scolastiche di precedente impiego, veniva risolto anticipatamente il rapporto di lavoro dal 02/02/2024 in quanto con il punteggio rettificato il non avrebbe potuto aspirare a nomina;
di Pt_1
conseguenza il servizio prestato veniva considerato ai soli effetti di fatto ed economici e non di diritto. (all. 4 ). CP_1
Va richiamato l'art. 6 del D.M. 50/2021:
“Comma 11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
Comma 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
Comma 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la
Pag. 5 di 7 valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000 […]
Comma 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”
In questa sede il ricorrente non ha fornito elementi idonei a giungere ad una diversa valutazione dei titoli e del servizio in precedenza prestato.
7. Nella fase di merito, il ha chiarito, inoltre, con note istruttorie depositate CP_1
il 3/7/2025, che i titoli aggiuntivi dichiarati dal ricorrente per l'inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2026 non coincidono con quelli dichiarati per l'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2024–2027.
In particolare, i titoli professionali oggetto di contestazione, riferiti al profilo di
Assistente Tecnico (ATA), non sono stati presi in considerazione nella valutazione dei titoli utili per le GPS.
Al riguardo, l'Amministrazione ha depositato una schermata riepilogativa dei titoli effettivamente validati ai fini GPS, da cui emerge che sono stati valutati esclusivamente titoli culturali, certificazioni linguistiche e informatiche, estranei ai profili ATA.
Pertanto, non risulta veritiero quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del
6/05/2025, cioè che i titoli valutati fossero gli stessi in entrambe le domande: tale
Pag. 6 di 7 circostanza è, infatti, smentita dalla comparazione tra le due domande di inserimento
(GPS e ATA), in atti, che riportano titoli differenti.
Risulta anche che gli incarichi da docente ITP assunti dal ricorrente presso l'Istituto
“Gobetti” di Scandiano nell'a. s. 2024/2025, sono stati risolti per dichiarazioni non veritiere riguardanti precedenti penali non dichiarati. (come da stato matricolare depositato).
8. Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, anche per la fase cautelare, applicata la riduzione di legge per essere l'Amministrazione rappresentata dai suoi funzionari.
P.Q.M.
Nella causa n. 525/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta il ricorso proposto da contro il Parte_1 Controparte_1
.
[...]
2) Condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
euro 3.500,00 oltre spese generali del 15%.
Reggio Emilia così deciso il 29/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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