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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4232 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TI Presidente dott.ssa LA ED IE Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4232 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Luisa Morello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via Italia n.28;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI per parte ricorrente: Accertare e dichiarare, la capacità reddituale di;
accertare e dichiarare la Per_1 negligenza di nel reperimento di un lavoro;
conseguentemente revocare l'assegno di Per_1 mantenimento del figlio di € 200,00 posto a carico della Signora con effetti Per_1 Parte_1 dalla domanda;
Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato nei Parte_1 confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data CP_1
11.5.2017 dal Tribunale di Monza di recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti nell'udienza tenutasi in data 27.4.2017 (verbale 7578/2017 – r.g. 174/2017) nella parte in cui prevede il contributo al mantenimento ordinario da parte di a favore del figlio nella misura di 200,00 euro Parte_1 Per_1 mensili;
esponeva che nel 2005 conosceva e che dalla loro unione nasceva (11.12.2006); CP_1 Per_1 quest'ultimo a seguito di procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Milano veniva affidato ai
Servizi Sociali di Desio, con collocamento presso il padre, mentre con decreto del 11.5.2017 il Tribunale di Monza recepiva l'accordo convenuto tra le parti circa il mantenimento del figlio e disponendo che “La Per Signora contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando al Sig. l'importo mensile di € 200,00 Pt_1
(diconsi 200 euro) entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà rivalutato secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza dalla prima rivalutazione del mese di maggio 2018;
-la Signora inoltre contribuirà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura Pt_1 del 30% così individuate, previo accordo e documentazione giustificativa: Spese per attività sportiva, ludica, ricreativa (centro estivo per es), scolastiche (rette, libri, gite), mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale (visite oculistiche, dentistiche, curative e relativi dispositivi)”.
Esponeva altresì che il figlio, dopo un periodo di detenzione (luglio-ottobre 2022) veniva trasferito presso una comunità per minori e successivamente tornava ad abitare presso l'abitazione paterna e che il figlio avrebbe lavorato dall'aprile 2024 al settembre dello stesso anno come apprendista idraulico e poi dal gennaio 2025 come operaio idraulico presso altro datore a Varedo, interrompendo per propria colpa l'impiego decidendo di non presentarsi a lavoro per difficoltà nel raggiungimento della sede. Evidenziava come il figlio non avesse la patente di guida. Esponeva altresì come il figlio rifiutava una ulteriore offerta di lavoro come operaio idraulico con possibile stipulazione di contratto a tempo indeterminato, ipotizzando un suo attuale impiego come stagista. rappresentava di lavorare come collaboratrice familiare a tempo indeterminato e di Parte_1 percepire un reddito di circa 1.000/1.3000 mensili, oltre a pensione di reversibilità pari a 501,88 euro mensili, e di essere proprietaria di due immobili (casa e box) e di una quota d'immobile pervenuto in eredità e di non pagare mutuo o affitto, pur avendo a suo carico le utenze pari a circa 250,00 euro mensili per utenze, oltre 107,00 euro annui di spese condominiali, 40,00 euro di IMU, 176,00 euro per e Pt_2
158,00 euro annui per l'assicurazione del ciclomotore di cui è proprietaria. Concludeva domandando l'accertamento della negligenza del figlio nel reperimento di un lavoro e la revoca dell'assegno di mantenimento.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 2.12.2025, dato atto della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente;
parte ricorrente dichiarava di non essere più disposta al mantenimento;
compariva CP_1 in udienza senza la presenza di un avvocato e dichiarava “sono venuto perché ho già speso tanti soldi per gli avvocati per e i soldi mi servono. sta facendo la patente;
mi sono presentato qui solo per precisare due aspetti. Non Per_1 Per_1 mi oppongo a che la signora non versi più il mantenimento per sta a lei decidere. Preciso che ha lavorato a Per_1 Per_1 tempo determinato per due mesi e messo e percepiva 1.200 euro. Dal 31 marzo Daniel non lavoro, aveva trovato un impiego
a VA SE. Aveva chiesto alla mamma se si potesse appoggiare da lei. Giustamente la mamma non ha voluto per dei motivi che c'erano sotto. In ogni caso lui ha scelto di non andare. Ho aperto un conto corrente per e ho chiesto
Per_1 alla mamma di fare i pagamenti su quel conto corrente ma ho notato che non sapeva gestirli. Allora la signora
Per_1 ha iniziato a versare a me il mantenimento per il figlio. Il ragazzo comunque resta a casa mia. Sono stanco di Pt_1 vedere che non fa nulla tutto il giorno, non ha un diploma e non ha un lavoro. La maggior parte delle spese sono a
Per_1 carico mio.”; esibiva un contratto di lavoro a tempo determinato (13.1.2025 – 31.3.2025) e le relative buste paga con retribuzione lorda di euro 1.730,47; parte ricorrente dichiarava “ho proposto a di festeggiare insieme i 18 anni ma lui ha rifiutato dicendo che
Per_1 preferiva stare a casa. Non ho accettato che venisse a casa perché non va d'accordo con il fratello più grande che vive con me.
Da quando ha spaccato la porta un anno fa non è più venuto a casa mia. Ho sempre cercato che i fratelli si mettessero
d'accordo.” proponeva che, in luogo della revoca dell'obbligo di mantenimento per fosse Parte_1 Per_1 disposto il mantenimento fino al compimento dei 20 anni di età (11.12.2026) con versamento diretto al figlio delle somme.
La causa veniva trattenuta in decisione.
*******
Ritenuto che la domanda può trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso;
il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 473 bis.29 c.p.c. e 337 quinquies c.c). ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 473bis.29 c.p.c.; l'onere della prova
è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio;
- i giustificati motivi che legittimano la modifica non possono risolversi nella presa di coscienza della non convenienza dell'accordo raggiunto per taluna delle parti (cfr. Tribunale di Verona decreto
15.11.2002).
*******
Questione allegate modifiche rispetto ai provvedimenti economici precedentemente assunti: nel caso di specie: il decreto di cui si richiede la modifica recepiva gli accordi precedentemente assunti dalle parti, in un momento in cui era ancora minorenne;
Per_1 quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione PF 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 25.089,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 1751,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
l'abitazione non risulta gravata da mutuo, mentre sono state allegate le spese per le utenze (250,00 euro circa), oltre ad una spesa annua di circa 350 euro per TARI, IMU e spese condominiali e l'assicurazione del ciclomotore ed in generale per la benzina (euro 250,00 circa); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che Pt_1 ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa 725 euro.
[...]
Per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent.
2372/1985).
Nel caso di specie , avendo lasciato gli studi da tempo e pur avendo capacità lavorativa, come Per_1 dimostrato dal contratto esibito dal padre in udienza, non risulta essersi attivato nella ricerca del lavoro per rendersi autosufficiente: il ragazzo infatti, ha interrotto gli studi e ha rifiutato un'offerta lavorativa che, seppur non particolarmente remunerativa, tuttavia gli avrebbe consentito di accedere al mondo del lavoro;
allo stato non si sta impegnando nella ricerca di alcuna attività lavorativa.
Ciò determina l'accoglimento delle conclusioni prospettate da parte ricorrente laddove chiede di prevedere un obbligo di mantenimento per il figlio, momentaneamente privo di reddito da lavoro, che si ritiene congruo nella misura di euro 150,00 mensili, fino alla data del 11.12.2026, giorno di compimento del ventesimo anno di età, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme corrisposte (cfr. Cass. sent. n. 11863/2004). Le spese vanno dichiarate irripetibili, attesa la peculiare natura della procedura e l'assenza di contestazione del resistente che neppure si è costituito in giudizio e ha reso in tal modo più celere lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto dell'11.5.2017 del Tribunale di Monza:
I. pone a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare la somma di euro 150,00, suscettibili di rivalutazione ISTAT, a far data della presente pronuncia, a favore del figlio maggiorenne fino alla data dell' 11.12.2026 da versare direttamente allo stesso;
Per_1
II. dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente
LA TI
Il Giudice
LA ED IE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TI Presidente dott.ssa LA ED IE Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4232 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Luisa Morello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), via Italia n.28;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI per parte ricorrente: Accertare e dichiarare, la capacità reddituale di;
accertare e dichiarare la Per_1 negligenza di nel reperimento di un lavoro;
conseguentemente revocare l'assegno di Per_1 mantenimento del figlio di € 200,00 posto a carico della Signora con effetti Per_1 Parte_1 dalla domanda;
Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato nei Parte_1 confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data CP_1
11.5.2017 dal Tribunale di Monza di recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti nell'udienza tenutasi in data 27.4.2017 (verbale 7578/2017 – r.g. 174/2017) nella parte in cui prevede il contributo al mantenimento ordinario da parte di a favore del figlio nella misura di 200,00 euro Parte_1 Per_1 mensili;
esponeva che nel 2005 conosceva e che dalla loro unione nasceva (11.12.2006); CP_1 Per_1 quest'ultimo a seguito di procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Milano veniva affidato ai
Servizi Sociali di Desio, con collocamento presso il padre, mentre con decreto del 11.5.2017 il Tribunale di Monza recepiva l'accordo convenuto tra le parti circa il mantenimento del figlio e disponendo che “La Per Signora contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando al Sig. l'importo mensile di € 200,00 Pt_1
(diconsi 200 euro) entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà rivalutato secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza dalla prima rivalutazione del mese di maggio 2018;
-la Signora inoltre contribuirà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura Pt_1 del 30% così individuate, previo accordo e documentazione giustificativa: Spese per attività sportiva, ludica, ricreativa (centro estivo per es), scolastiche (rette, libri, gite), mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale (visite oculistiche, dentistiche, curative e relativi dispositivi)”.
Esponeva altresì che il figlio, dopo un periodo di detenzione (luglio-ottobre 2022) veniva trasferito presso una comunità per minori e successivamente tornava ad abitare presso l'abitazione paterna e che il figlio avrebbe lavorato dall'aprile 2024 al settembre dello stesso anno come apprendista idraulico e poi dal gennaio 2025 come operaio idraulico presso altro datore a Varedo, interrompendo per propria colpa l'impiego decidendo di non presentarsi a lavoro per difficoltà nel raggiungimento della sede. Evidenziava come il figlio non avesse la patente di guida. Esponeva altresì come il figlio rifiutava una ulteriore offerta di lavoro come operaio idraulico con possibile stipulazione di contratto a tempo indeterminato, ipotizzando un suo attuale impiego come stagista. rappresentava di lavorare come collaboratrice familiare a tempo indeterminato e di Parte_1 percepire un reddito di circa 1.000/1.3000 mensili, oltre a pensione di reversibilità pari a 501,88 euro mensili, e di essere proprietaria di due immobili (casa e box) e di una quota d'immobile pervenuto in eredità e di non pagare mutuo o affitto, pur avendo a suo carico le utenze pari a circa 250,00 euro mensili per utenze, oltre 107,00 euro annui di spese condominiali, 40,00 euro di IMU, 176,00 euro per e Pt_2
158,00 euro annui per l'assicurazione del ciclomotore di cui è proprietaria. Concludeva domandando l'accertamento della negligenza del figlio nel reperimento di un lavoro e la revoca dell'assegno di mantenimento.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 2.12.2025, dato atto della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente;
parte ricorrente dichiarava di non essere più disposta al mantenimento;
compariva CP_1 in udienza senza la presenza di un avvocato e dichiarava “sono venuto perché ho già speso tanti soldi per gli avvocati per e i soldi mi servono. sta facendo la patente;
mi sono presentato qui solo per precisare due aspetti. Non Per_1 Per_1 mi oppongo a che la signora non versi più il mantenimento per sta a lei decidere. Preciso che ha lavorato a Per_1 Per_1 tempo determinato per due mesi e messo e percepiva 1.200 euro. Dal 31 marzo Daniel non lavoro, aveva trovato un impiego
a VA SE. Aveva chiesto alla mamma se si potesse appoggiare da lei. Giustamente la mamma non ha voluto per dei motivi che c'erano sotto. In ogni caso lui ha scelto di non andare. Ho aperto un conto corrente per e ho chiesto
Per_1 alla mamma di fare i pagamenti su quel conto corrente ma ho notato che non sapeva gestirli. Allora la signora
Per_1 ha iniziato a versare a me il mantenimento per il figlio. Il ragazzo comunque resta a casa mia. Sono stanco di Pt_1 vedere che non fa nulla tutto il giorno, non ha un diploma e non ha un lavoro. La maggior parte delle spese sono a
Per_1 carico mio.”; esibiva un contratto di lavoro a tempo determinato (13.1.2025 – 31.3.2025) e le relative buste paga con retribuzione lorda di euro 1.730,47; parte ricorrente dichiarava “ho proposto a di festeggiare insieme i 18 anni ma lui ha rifiutato dicendo che
Per_1 preferiva stare a casa. Non ho accettato che venisse a casa perché non va d'accordo con il fratello più grande che vive con me.
Da quando ha spaccato la porta un anno fa non è più venuto a casa mia. Ho sempre cercato che i fratelli si mettessero
d'accordo.” proponeva che, in luogo della revoca dell'obbligo di mantenimento per fosse Parte_1 Per_1 disposto il mantenimento fino al compimento dei 20 anni di età (11.12.2026) con versamento diretto al figlio delle somme.
La causa veniva trattenuta in decisione.
*******
Ritenuto che la domanda può trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso;
il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 473 bis.29 c.p.c. e 337 quinquies c.c). ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 473bis.29 c.p.c.; l'onere della prova
è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio;
- i giustificati motivi che legittimano la modifica non possono risolversi nella presa di coscienza della non convenienza dell'accordo raggiunto per taluna delle parti (cfr. Tribunale di Verona decreto
15.11.2002).
*******
Questione allegate modifiche rispetto ai provvedimenti economici precedentemente assunti: nel caso di specie: il decreto di cui si richiede la modifica recepiva gli accordi precedentemente assunti dalle parti, in un momento in cui era ancora minorenne;
Per_1 quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione PF 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 25.089,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 1751,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
l'abitazione non risulta gravata da mutuo, mentre sono state allegate le spese per le utenze (250,00 euro circa), oltre ad una spesa annua di circa 350 euro per TARI, IMU e spese condominiali e l'assicurazione del ciclomotore ed in generale per la benzina (euro 250,00 circa); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che Pt_1 ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa 725 euro.
[...]
Per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent.
2372/1985).
Nel caso di specie , avendo lasciato gli studi da tempo e pur avendo capacità lavorativa, come Per_1 dimostrato dal contratto esibito dal padre in udienza, non risulta essersi attivato nella ricerca del lavoro per rendersi autosufficiente: il ragazzo infatti, ha interrotto gli studi e ha rifiutato un'offerta lavorativa che, seppur non particolarmente remunerativa, tuttavia gli avrebbe consentito di accedere al mondo del lavoro;
allo stato non si sta impegnando nella ricerca di alcuna attività lavorativa.
Ciò determina l'accoglimento delle conclusioni prospettate da parte ricorrente laddove chiede di prevedere un obbligo di mantenimento per il figlio, momentaneamente privo di reddito da lavoro, che si ritiene congruo nella misura di euro 150,00 mensili, fino alla data del 11.12.2026, giorno di compimento del ventesimo anno di età, a far data dalla pronuncia della presente sentenza e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme corrisposte (cfr. Cass. sent. n. 11863/2004). Le spese vanno dichiarate irripetibili, attesa la peculiare natura della procedura e l'assenza di contestazione del resistente che neppure si è costituito in giudizio e ha reso in tal modo più celere lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto dell'11.5.2017 del Tribunale di Monza:
I. pone a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare la somma di euro 150,00, suscettibili di rivalutazione ISTAT, a far data della presente pronuncia, a favore del figlio maggiorenne fino alla data dell' 11.12.2026 da versare direttamente allo stesso;
Per_1
II. dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente
LA TI
Il Giudice
LA ED IE