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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 386/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare, in persona del dott. Fausto Cerasoli, letto il ricorso ex art. 320 c.c. depositato da nella qualità di unico genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui minori nata a [...] il [...], e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2 esaminati i documenti allegati;
rilevato che l'atto da autorizzare concerne la riscossione della quota parte spettante ai minori della polizza vita valore fondo pensione n. 50008738669, dovuta ai minori in morte del Parte_2 padre nato a [...] il [...] e deceduto in Civitavecchia (RM) Persona_3 il 04.08.2024;
ritenuto che
le operazioni sono di evidente utilità per i minori in ragione delle quali otterranno liquidità con cui provvedere ai loro bisogni di educazione ed istruzione;
visto l'art. 320 c.c.
P.T.M.
Autorizza nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_1 minori nata a [...] il [...], e nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 16.06.2020, a: riscuotere in nome e per conto dei minori la quota parte spettante agli stessi della polizza vita valore fondo pensione n. 50008738669, dovuta ai minori in morte del padre Parte_2 [...] nato a [...] il [...] e deceduto in Civitavecchia (RM) il 04.08.2024; Per_3
Prescrive a parte ricorrente di depositare detto capitale sui conti correnti bancari/postali e/o libretti postali da intestarsi esclusivamente ai minori su cui apporre il vincolo pupillare a favore dell'esercente la responsabilità genitoriale posto che:
- la libera disponibilità non è modalità adeguata di tutela del capitale dei minori anche in ragione di quanto disposto ex art. 372 c.c.;
- il deposito su conto risulta modalità di reimpiego sicuro e ricompresa nell'elenco indicato dalla disposizione ex art. 372 c.c.; - l'apertura di un conto corrente bancario/postale e/o libretto postale rientra nell'ordinaria amministrazione, di talché detto atto può essere autonomamente compiuto – ex art. 320, I co., c.c. –
e dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, che potrà prelevare le somme di denaro che – ex artt. 147 e 315 bis c.c. – dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.
Prescrive a parte ricorrente di utilizzare detto capitale per il mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.
Pone le operazioni sotto la responsabilità di parte ricorrente.
Decreto immediatamente esecutivo.
Si comunichi a parte ricorrente ed al PM in Sede per l'eventuale visto.
Civitavecchia, 13/03/2025
Il Giudice Tutelare
Dott. Fausto Cerasoli
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare, in persona del dott. Fausto Cerasoli, letto il ricorso ex art. 320 c.c. depositato da nella qualità di unico genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui minori nata a [...] il [...], e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2 esaminati i documenti allegati;
rilevato che l'atto da autorizzare concerne la riscossione della quota parte spettante ai minori della polizza vita valore fondo pensione n. 50008738669, dovuta ai minori in morte del Parte_2 padre nato a [...] il [...] e deceduto in Civitavecchia (RM) Persona_3 il 04.08.2024;
ritenuto che
le operazioni sono di evidente utilità per i minori in ragione delle quali otterranno liquidità con cui provvedere ai loro bisogni di educazione ed istruzione;
visto l'art. 320 c.c.
P.T.M.
Autorizza nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_1 minori nata a [...] il [...], e nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 16.06.2020, a: riscuotere in nome e per conto dei minori la quota parte spettante agli stessi della polizza vita valore fondo pensione n. 50008738669, dovuta ai minori in morte del padre Parte_2 [...] nato a [...] il [...] e deceduto in Civitavecchia (RM) il 04.08.2024; Per_3
Prescrive a parte ricorrente di depositare detto capitale sui conti correnti bancari/postali e/o libretti postali da intestarsi esclusivamente ai minori su cui apporre il vincolo pupillare a favore dell'esercente la responsabilità genitoriale posto che:
- la libera disponibilità non è modalità adeguata di tutela del capitale dei minori anche in ragione di quanto disposto ex art. 372 c.c.;
- il deposito su conto risulta modalità di reimpiego sicuro e ricompresa nell'elenco indicato dalla disposizione ex art. 372 c.c.; - l'apertura di un conto corrente bancario/postale e/o libretto postale rientra nell'ordinaria amministrazione, di talché detto atto può essere autonomamente compiuto – ex art. 320, I co., c.c. –
e dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, che potrà prelevare le somme di denaro che – ex artt. 147 e 315 bis c.c. – dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.
Prescrive a parte ricorrente di utilizzare detto capitale per il mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.
Pone le operazioni sotto la responsabilità di parte ricorrente.
Decreto immediatamente esecutivo.
Si comunichi a parte ricorrente ed al PM in Sede per l'eventuale visto.
Civitavecchia, 13/03/2025
Il Giudice Tutelare
Dott. Fausto Cerasoli