TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3372/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3372/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1
Avv. ROSI CAPPELLANI ENRICO
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. FASI RICCARDO
CONVENUTA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Rosi Cappellani Enricoper la ricorrente e l'Avv Fasi per nonché la parte ricorrente CP_1 dr.SA personalmente Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3372/2024 promoSA da:
(CF Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSI CAPPELLANI ENRICO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. FASI RICCARDO (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
annullare la convalida dello sfratto con vittoria delle spese di giudizio
Per : CP_1
IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 668 c.p.c. del 31 agosto 2024, depositato in data 2 settembre 2024 e notificato via PEC in data 12 settembre 2024 dalla Dr.SA Parte_1
con ogni conseguenza di legge;
[...]
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avversario ricorso dovesse essere ritenuto am-missibile,
rigettare nel merito il ricorso ex art. 668 c.p.c. del 31 agosto 2024, depositato in data 2 settembre 2024 e notificato via PEC in data 12 settembre 2024 dalla Dr.SA , in quanto infondato, Parte_1
pagina 2 di 4 sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma del provvedimento di convalida di sfratto per morosità del 2 luglio 2024 - R.G. n.2450/2024;
IN OGNI CASO
con vittoria di spese e competenze professionali di Giudizio, e con condanna della ricor-rente
[...]
al risarcimento del danno ex art. 98 c.p.c. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si evidenzia come il ricorso all'opposizione dopo la convalida dello sfratto ex art. 668
cpc sia subordinato al concorso di un duplice ordine di circostanze: l'esistenza di un'irregolarità di notificazione, o di un caso di caso fortuito o di una forza maggiore, ed un nesso di causalità fra questi eventi e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione (Cass. 20.09.2002 n. 13755).
L'opposizione tardiva è altresì proponibile nel caso in cui l'intimato , pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (Cass. 1311.89,
n 4788). Nel caso di specie, tuttavia, in relazione all'eccepita “nullità e/o inesistenza della notificazione di sfratto per morosità e dell'atto di precetto/convalida eseguita su casella PEC professionale” si fa presente che la predetta notifica è da considerare valida ed efficace;
in particolare l'art. 3 ter della L.
53/94 dispone che l'avvocato è obbligato a notificare telematicamente in due casi: a) se il destinatario
è un soggetto che obbligatoriamente deve munirsi di un domicilio digitale b) se il destinatario, anche se non obbligato per legge, ha deciso spontaneamente di munirsi di domicilio digitale, registrandosi nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Nel caso di specie, la notifica è stata correttamente effettuata risultando l'indirizzo pec di destinazione regolarmente inserito nell' Indice Nazionale dei Domicili Digitali, da tutti consultabile a partire dal luglio 2023. Per quanto attiene all'eccepita impossibilità di partecipare all'udienza del 02.07.
2024 per motivi di salute, dalla steSA documentazione depositata in atti dalla ricorrente si evince che i certificati medici siano stati redatti tutti a seguito di visita ambulatoriale e non domiciliare, con ciò
pagina 3 di 4 essendo smentita la dichiarata impossibilità di poter partecipare all'udienza di comparizione fiSAta per il giorno 02.07.2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'opposizione ex art 668 c.p.c. in assenza dei presupposti;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 07 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3372/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1
Avv. ROSI CAPPELLANI ENRICO
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. FASI RICCARDO
CONVENUTA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Rosi Cappellani Enricoper la ricorrente e l'Avv Fasi per nonché la parte ricorrente CP_1 dr.SA personalmente Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3372/2024 promoSA da:
(CF Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSI CAPPELLANI ENRICO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. FASI RICCARDO (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
annullare la convalida dello sfratto con vittoria delle spese di giudizio
Per : CP_1
IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 668 c.p.c. del 31 agosto 2024, depositato in data 2 settembre 2024 e notificato via PEC in data 12 settembre 2024 dalla Dr.SA Parte_1
con ogni conseguenza di legge;
[...]
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avversario ricorso dovesse essere ritenuto am-missibile,
rigettare nel merito il ricorso ex art. 668 c.p.c. del 31 agosto 2024, depositato in data 2 settembre 2024 e notificato via PEC in data 12 settembre 2024 dalla Dr.SA , in quanto infondato, Parte_1
pagina 2 di 4 sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma del provvedimento di convalida di sfratto per morosità del 2 luglio 2024 - R.G. n.2450/2024;
IN OGNI CASO
con vittoria di spese e competenze professionali di Giudizio, e con condanna della ricor-rente
[...]
al risarcimento del danno ex art. 98 c.p.c. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si evidenzia come il ricorso all'opposizione dopo la convalida dello sfratto ex art. 668
cpc sia subordinato al concorso di un duplice ordine di circostanze: l'esistenza di un'irregolarità di notificazione, o di un caso di caso fortuito o di una forza maggiore, ed un nesso di causalità fra questi eventi e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione (Cass. 20.09.2002 n. 13755).
L'opposizione tardiva è altresì proponibile nel caso in cui l'intimato , pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (Cass. 1311.89,
n 4788). Nel caso di specie, tuttavia, in relazione all'eccepita “nullità e/o inesistenza della notificazione di sfratto per morosità e dell'atto di precetto/convalida eseguita su casella PEC professionale” si fa presente che la predetta notifica è da considerare valida ed efficace;
in particolare l'art. 3 ter della L.
53/94 dispone che l'avvocato è obbligato a notificare telematicamente in due casi: a) se il destinatario
è un soggetto che obbligatoriamente deve munirsi di un domicilio digitale b) se il destinatario, anche se non obbligato per legge, ha deciso spontaneamente di munirsi di domicilio digitale, registrandosi nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Nel caso di specie, la notifica è stata correttamente effettuata risultando l'indirizzo pec di destinazione regolarmente inserito nell' Indice Nazionale dei Domicili Digitali, da tutti consultabile a partire dal luglio 2023. Per quanto attiene all'eccepita impossibilità di partecipare all'udienza del 02.07.
2024 per motivi di salute, dalla steSA documentazione depositata in atti dalla ricorrente si evince che i certificati medici siano stati redatti tutti a seguito di visita ambulatoriale e non domiciliare, con ciò
pagina 3 di 4 essendo smentita la dichiarata impossibilità di poter partecipare all'udienza di comparizione fiSAta per il giorno 02.07.2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'opposizione ex art 668 c.p.c. in assenza dei presupposti;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 07 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4