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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6876/2016
Oggi, 12/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Alfredo LANGELLA, per delega dell'avv. Fausto DE NICOLA, per CP_1
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede l'accoglimento dell'appello;
[...] avv.to Francesco MAIORINO, per il il Controparte_2 quale si riporta alle note conclusive e c te debba nel caso in esame essere ritenuto condomino apparente, avendo questi sempre partecipato alle assemblee ordinarie e straordinarie dichiarandosi condomino.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 10
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6876/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2975/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato a Controparte_1 margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Fausto De
Nicola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via
Rossi, n. 7;
- APPELLANTE -
E
in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Francesco Maiorino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via Lorenzo Fava, n. 45;
- APPELLATO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 12.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 10 Con decreto ingiuntivo n. 1811/13 emesso, in data 22.11.13, dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore è stato ingiunto al sig. di pagare al la Controparte_1 Controparte_3
complessiva somma di euro 2.129,00, oltre interessi dal dì della domanda, in accoglimento del ricorso monitorio depositato dal predetto ente di gestione, nel corpo del quale la difesa del testé citato ente di gestione aveva sostenuto che il sig. asserito proprietario dell'immobile – sito all'interno CP_1
del fabbricato condominiale – contrassegnato dall'int. n. 16 bis, avrebbe omesso di versare la quota di sua spettanza delle spese che sarebbero state sostenute per l'esecuzione, deliberata nell'anno 2005, di lavori di manutenzione straordinaria.
Avverso tale provvedimento monitorio aveva spiegato opposizione il sig. Controparte_1 convenendo dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il Controparte_3
affinché venisse revocato il predetto provvedimento monitorio. A suffragio della spiegata opposizione, il sig. aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo, per un verso, CP_1
che non sarebbe – né mai sarebbe stato – proprietario dell'immobile contrassegnato dall'int. n. 16 bis, bensì mero “detentore” dello stesso;
per l'altro, che “le somme afferenti a quote condominiali straordinarie […] cadono ad esclusivo carico del proprietario dell'immobile e non anche dei meri inquilini, possessori e detentori”.
Di là dall'aver sollevato tale eccezione, l'opponente aveva spiegato domanda riconvenzionale preordinata a sentir condannare il summenzionato ente di gestione al pagamento dell'importo di euro
2.340,00, a titolo di risarcimento dei danni che l'immobile asseritamente detenuto dal medesimo avrebbe subito in conseguenza “delle gravi infiltrazioni di acqua provenienti dalla facciata del fabbricato”, sostenendo a fondamento della pretesa de qua: che, “dopo circa un anno dalla ultimazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato”, all'interno dell'abitazione de qua sarebbero verificatisi
“fenomeni infiltrativi di acqua piovana”; che siffatta problematica sarebbe stata “immediatamente” segnalata all'amministratore del Condominio allora opposto, il quale avrebbe commissionato alla società che aveva realizzato i predetti lavori, la l'esecuzione di un nuovo Controparte_4 intervento “al fine di eliminare definitivamente i vizi di ristrutturazione denunciati”; che, tuttavia, la prefata impresa, nell'adempiere all'incarico conferitole, si sarebbe limitata “all'applicazione di silicone finalizzato a sigillare i punti di accesso dell'acqua dall'esterno della facciata”; che il lamentato fenomeno infiltrativo sarebbe ripreso;
che per l'eliminazione dei danni che sarebbero stati causati dalla percolazione dell'acqua piovana all'interno dell'appartamento contrassegnato dall'int. n. 16 bis – id est, macchie sulle pareti;
aloni di muffa;
rigonfiamento del parquet – avrebbe sostenuto una spesa di euro
2.340,00.
pagina 3 di 10 Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi il Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte
[...] dall'ingiunto. A sostegno dell'invocata reiezione dell'opposizione, la difesa di detto ente di gestione aveva affermato che il sig. sarebbe stato “il reale proprietario dell'immobile int. 16 bis”, CP_1 tenuto conto: a) che quest'ultimo avrebbe provveduto a versare, con assegno postale n. 9303036521-22, una frazione – non oggetto del decreto ingiuntivo opposto – della quota delle spese necessarie per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dovuta dal proprietario dell'appartamento contrassegnato dall'int. n. 16 bis;
b) che, nel corpo della missiva recante la data del 18.1.13 inoltrata al
Condominio allora opposto dal sig. questi, dichiaratosi proprietario della summenzionata CP_1 unità abitativa, avrebbe manifestato la propria “volontà di pagare le sole quote ordinarie e non quelle straordinarie”.
In relazione, poi, alla domanda riconvenzionale ex adverso spiegata, il testé citato ente di gestione aveva sostenuto che la responsabilità per i danni lamentati dal sig. avrebbe dovuto essere CP_1 ascritta in via esclusiva all'impresa giacché l'autonomia dell'appaltatore, “il Controparte_4 quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione, […] comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera”.
Oltre ad aver approntato le dianzi illustrate difese, il aveva Controparte_3
chiesto di essere autorizzato ad evocare in giudizio la società Geometra Controparte_4
sostenendo che a tale impresa avrebbe dovuto essere imputata ogni eventuale responsabilità per i danni asseritamente causati dal denunciato fenomeno infiltrativo, poiché lo stesso sarebbe conseguenza dall'imperita esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale realizzati dalla società de qua.
Autorizzata la chiamata in causa, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la predetta impresa.
Escussi i testi, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Ebbene, con la gravata sentenza il primo giudicante, da un lato, ha rigettato l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 1811/13 sulla scorta dell'argomentazione per la quale dalla documentazione prodotta dall'ente di gestione emergerebbe che proprietario dell'appartamento contrassegnato dall'int. n. 16 bis sia il sig. dall'altro, ha affermato l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, CP_1 sostenendo che l'opponente, pur essendone onerato, avesse omesso di fornire adeguata prova dei pagina 4 di 10 lamentati pregiudizi, essendosi questi limitato a versare in atti un mero preventivo delle spese che avrebbe sostenuto per l'eliminazione dei danni de quibus ed alcuni rilievi fotografici non immortalanti gli stessi.
Avverso siffatta sentenza ha interposto gravame il sig. articolando Controparte_1
sostanzialmente due motivi di gravame.
Con la prima doglianza, la difesa di detto appellante ha de facto lamentato la violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., assumendo che il raccolto compendio probatorio non avrebbe in alcun modo consentito di affermare la sussistenza della legittimazione in capo al sig. giacché nessuno dei CP_1 documenti prodotti in giudizio sarebbe idoneo a dimostrare che l'immobile contraddistinto dall'int. n.
16 bis sia di proprietà dell'originario opponente: segnatamente, ha sostenuto che l'ente di gestione – pur essendone onerato, in quanto attore in senso sostanziale – non avrebbe offerto adeguata prova dell'effettiva titolarità del lato passivo del rapporto fatto valere in capo al sig. che CP_1 avrebbe potuto essere fornita producendo il titolo di proprietà dell'immobile e non, invece, una mera missiva nel corpo della quale l'opponente sarebbe dichiaratosi proprietario dell'immobile de quo.
Con la seconda censura, la difesa dell'appellante si è sostanzialmente doluta della violazione degli artt.
832 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nello scrutinio della domanda riconvenzionale spiegata dal sig. CP_1
nel giudizio di prime cure, evidenziando che il giudice di pace avrebbe errato ad affermare che non sarebbe stata offerta prova del pregiudizio di cui è stato invocato il ristoro, poiché i danni subiti dall'immobile detenuto a titolo di comodato dall'originario opponente sarebbero immortalati nei rilievi fotografici da quest'ultimo versati in atti, che i testi escussi avrebbero riconosciuto e confermato ritrarre il predetto immobile prima dell'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dei danni conseguenza del denunciato fenomeno infiltrativo. Ciò posto, ha chiesto di condannare, in riforma dell'impugnata sentenza, l'ente di gestione – e non anche l'impresa terza chiamata – al risarcimento dei pregiudizi di cui si discorre.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.3.17, si è costituito in giudizio il Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame. A suffragio dell'invocata reiezione, detto
[...] appellato ha sostenuto che nessuna censura potrebbe essere mossa all'impugnato arresto, giacché le ragioni poste a fondamento della decisione sarebbero condivisibili e congruamente motivate.
Con specifico riguardo alla prima doglianza in cui si articola il proposto appello, ha dedotto che la qualità di condomino in capo al sig. emergerebbe con nitore dall'“assegno postale n. CP_1
9303036521-12 del 28.02.2013 per €. 1.034,00 emesso dall'odierno appellante a favore del comparente , con il quale lo stesso provvedeva al pagamento di parte delle quote CP_3
pagina 5 di 10 condominiali ordinarie e straordinarie non oggetto del decreto monitorio opposto”, nonché dalla missiva del 18.01.2013, con la quale l'originario opponente, “dichiaratosi proprietario dell'appartamento sito nel Condominio Palazzo Avino – De Angelis int. 16-bis, rappresentava la sua volontà di pagare le sole quote ordinarie e non quelle straordinarie”.
Ad onta del rituale perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo, l'impresa Geometra non ha provveduto a costituirsi. Controparte_4
Con ordinanza resa in data 18.5.24, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che è stata accettata soltanto dall'appellante; a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in data 23.1.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve in limine dichiararsi la contumacia dell'impresa
Geometra che, pur se ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a Controparte_4
costituirsi.
Tanto atteso, deve scrutinarsi il proposto gravame, muovendo dal primo motivo in cui lo stesso si articola. A tal fine, occorre rilevare preliminarmente che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, quella proposta dal sig. sin dal CP_1
primo giudizio non può che essere qualificata, ad onta del nomen iuris per il quale si è optato, come pagina 6 di 10 eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, avendo l'odierno appellante sostenuto – non già che dal ricorso monitorio emerga che l'appellato ente di gestione avesse chiesto di ingiungersi il pagamento della quota di spese straordinarie riferibile all'immobile contrassegnato dall'int. n. 16 bis ad un soggetto diverso da quello in capo al quale aveva prospettato la titolarità del lato passivo del rapporto, bensì – che nessuna idonea prova sarebbe stata offerta circa la proprietà del summenzionato appartamento.
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla formulata eccezione, deve procedersi allo scrutinio della stessa. Per far ciò, non può prescindersi dall'osservare che, “in caso di spese condominiali di carattere straordinario, il Condominio è legittimato ad agire verso il condomino che era proprietario al momento della delibera assembleare che aveva deciso l'esecuzione dei lavori”
(Cass. ord. n. 11199/21) e non anche verso il “conduttore o comunque di chi occupa l'appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta” (Cass. n. 17201/08; analogamente, Cass. S.U. n. 5035/02). Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che, “in tema di ripartizione delle spese condominiali, è passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza colui che sia effettivamente individuato come proprietario esclusivo dell'unità immobiliare, non potendo l'azione stessa essere proposta contro colui il quale, con le sue dichiarazioni e comportamenti, anche univoci, abbia ingenerato nell'amministratore il ragionevole convincimento che si tratti dell'effettivo condomino, in quanto in materia condominiale non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, mancando una relazione di terzietà tra il condomino e il condominio, che non ha una soggettività giuridica diversa da quella dei semplici condomini” (Cass. n. 12709/02; analogamente, Cass. n. 7629/06, che, all'esito di una vicenda fattuale sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, ha statuito che “non è possibile convertire
l'inesistente titolarità del diritto di proprietà nell'effettiva titolarità e l'inesistente legittimazione in una effettiva legittimazione nascente da una situazione apparente”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la censura in esame non può che ritenersi fondata, non avendo l'appellato , attore in senso sostanziale nel giudizio di prime cure, CP_3
dimostrato – pur essendone onerato, in quanto “la titolarità (sia attiva che passiva) della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare” (Cass. Sez. Un. n. 2951/16) – che il sig. fosse proprietario CP_1 dell'appartamento contrassegnato dall'int. n. 16 bis al momento dell'adozione della delibera assembleare che aveva deciso l'esecuzione dei lavori o, comunque, che fosse divenuto proprietario di tale unità abitativa entro l'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera: invero, l'ente di gestione, lungi dall'aver prodotto il titolo di proprietà dell'immobile de quo o documentazione pagina 7 di 10 ipocatastale, si è limitato a versare in atti un assegno postale dell'importo di euro 1.034,00 emesso in favore dell'appellato – di per sé stesso senz'altro inidoneo a Controparte_5 CP_1 dimostrare che quest'ultimo sia titolare del lato passivo del rapporto controverso, in quanto, esemplificativamente, anche laddove detta somma fosse stata effettivamente versata all'odierno appellato a titolo di oneri condominiali, il pagamento ben potrebbe esser stato effettuato ai sensi dell'art. 1180 c.c. –, nonché una missiva, recante la data del 18.1.13, a firma dell'appellante, nel corpo della quale questi si afferma proprietario dell'appartamento contrassegnato dall'int. n. 16 bis, che, a fronte delle recise contestazioni dell'originario opponente in ordine alle allegazioni concernenti la proprietà del testé citato immobile, non prova con sufficiente grado di certezza la sussistenza della titolarità del rapporto controverso in capo al sig. vieppiù considerato che nella missiva di CP_1 cui si discorre non è in alcun modo stato precisato se l'originario opponente fosse proprietario della prefata unità abitativa già all'epoca dell'adozione della delibera con la quale erano state approvate le spese condominiali straordinarie per cui è causa.
Alla luce di quanto argomentato, l'eccezione di carenza di titolarità del lato passivo del rapporto fatto valere formulata dal sig. sin dal primo giudizio non può che ritenersi fondata. CP_1
Ciò posto, occorre esaminare la seconda doglianza in cui si articola il proposto appello, con la quale il sig. ha lamentato che il primo giudicante avrebbe erroneamente ritenuto non provati i CP_1 danni che l'immobile contrassegnato dall'int. n. 16 bis, al medesimo asseritamente concesso in comodato, avrebbe subito in conseguenza della imperita esecuzione dei lavori che hanno interessato la facciata del fabbricato condominiale. A tal fine, non può tacersi che “il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante” (Cass. ord. n.
24206/22; nel medesimo senso, Cass. n. 14269/17; Cass. n. 22602/09).
Sulla scorta della rammentata impostazione interpretativa, il secondo motivo di gravame deve ritenersi privo di pregio giuridico, giacché il sig. – di là da non aver adeguatamente dimostrato di CP_1 detenere l'immobile a titolo di comodato – si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni materiali che l'appartamento contrassegnato dall'int. n. 16 bis avrebbe subito in conseguenza delle infiltrazioni
(asseritamente sostanziatisi nella comparsa di macchie sulle pareti e aloni di muffa, nonché nel rigonfiamento del parquet), senza aver in alcun modo dato prova (né, per vero, dedotto) di essere obbligato a tenere indenne il proprietario dello stesso.
pagina 8 di 10 Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato invocando l'art. 1585, secondo comma, c.c., norma che consente al conduttore di agire direttamente nei confronti di un terzo che arrechi molestie di fatto al proprio godimento della cosa, da ritenersi – conformemente all'indirizzo esegetico più accreditato – applicabile analogicamente anche al comodatario. A tale argomentazione sarebbe agevole replicare che, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui si discorre, il conduttore (o comodatario) non può domandare il risarcimento dei pregiudizi materiali arrecati all'immobile concesso in godimento (ossia alla sua consistenza materiale ed alle sue strutture) in quanto tali (ossia quali danni emergenti direttamente prodottisi nella sfera patrimoniale del conduttore o del comodatario), bensì in quanto comportino una menomazione del diritto di godimento dell'immobile da parte del conduttore (o del comodatario), con onere di allegazione e prova che non può che incombere proprio in capo al medesimo. Ebbene, nel caso in esame il sig. non ha né allegato né dimostrato in che modo CP_1
i dedotti danni si siano ripercossi sul suo diritto di godimento dell'appartamento sito nel fabbricato condominiale, in che modo lo abbiano menomato od escluso e quali siano state le eventuali conseguenze pregiudizievoli (di natura patrimoniale o non patrimoniale) direttamente derivanti da una tale ipotetica lesione.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve accogliersi l'opposizione spiegata dal sig. e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1811/13 emesso in data 22.11.13 dal Giudice di CP_1
Pace di Nocera Inferiore.
Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio. Sul punto, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado fa insorgere in capo al giudice l'obbligo di rideterminare le spese di giudizio alla stregua del criterio della soccombenza applicato – conformemente al prevalente orientamento di legittimità – all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Il giudice, dunque, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, bensì in relazione al risultato finale della lite (ex multis, Cass. n. 12481/16).
Calando tali principi nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio, in relazione al rapporto processuale intercorso tra il sig. e l'ente di gestione, devono essere compensate per la CP_1 metà, attesa la soccombenza reciproca determinata dall'integrale accoglimento della proposta opposizione avverso il d.i. n. 1811/13 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore e dal rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno appellante;
la frazione residua deve essere posta a carico dell'appellato CP_3
pagina 9 di 10 Nulla per le spese del presente grado di giudizio concernenti la posizione dell'appellata contumace, non essendo quest'ultima risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'impresa Geometra Controparte_4
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 2975/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, accoglie l'opposizione proposta da e, conseguentemente, revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1811/13 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
3. Compensa per la metà le spese del giudizio di primo grado tra e Controparte_1
l'appellato e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di CP_3 CP_1
della frazione residua, che liquida in euro 602,50 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Compensa per la metà le spese del presente grado di giudizio tra e Controparte_1
l'appellato e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di CP_3 CP_1
della frazione residua, che liquida in euro 1.215,00 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Nulla per le spese del presente grado di giudizio in relazione alla posizione dell'appellata contumace.
Nocera Inferiore, lì 12.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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