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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/07/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1855/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. G. Tenchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Manno giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n. 495/2022, pubblicata il
4 maggio 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- in data 27 novembre 2017 aveva presentato all' domanda di pensione di vecchiaia CP_1 anticipata ex D.lgs. n. 503/1992, sussistendo i requisiti di legge ivi compreso quello concernente l'invalidità lavorativa;
- l' aveva respinto la domanda, sull'assunto che le plurime infermità che la gravavano CP_2 non fossero tali da renderla invalida nella misura positivamente richiesta;
- il diniego dell' era illegittimo, in quanto non considerava il carattere usurante CP_1 dell'attività lavorativa svolto da essa ricorrente, inteso come abnorme utilizzo delle energie lavorative e da riferire non tanto all'attività svolta di fatto, ma a quella confacente alle sue attitudini.
Pertanto, domandava:
“1-Accertare dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la pensione anticipata di vecchiaia, avendo ridotta la propria capacità di lavoro e di guadagno in misura superiore all'80%, ai sensi della legge 503/92 a far data dalla domanda -27.11.2017- o da quell'altra data ritenuta di giustizia, ferme le finestre di uscita previste dalla legislazione successiva alla legge citata;
2- Per l'effetto condannare l' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi sul CP_1 diritto riconosciuto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge -412/91-;
3- Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo CP_1 non soddisfatto il requisito contributivo di legge.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 luglio 2022, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 1 della L. n. 503/1992;
b) omesso rilievo della sussistenza del requisito sanitario (riduzione della capacità di lavoro in misura superiore all'80%);
c) violazione dell'art. 1, u.c. del D.lgs. n. 503/1992.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. contabile, è stata decisa all'udienza del 7 maggio 2025 come in dispositivo.
2 6. Osserva la Corte che i motivi di appello, pur se in parte fondati, non sono tali da determinare la riforma della sentenza impugnata.
7. In specie, va osservato che il D.lgs. n. 503/1992, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, disciplina all'art. 2 i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, disponendo quanto segue:
“1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella
B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del
31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1432 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite massimo previsto dalla previgente normativa”.
8. L'appellante invoca l'applicazione in suo favore della norma di cui all'art. 2 sub a) seconda parte, che, in via di eccezione rispetto alla disciplina generale, consente l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, con quindici anni di contribuzione, ai lavoratori dipendenti i quali prima del 31 dicembre
1992 erano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni e integrazioni
9. La tesi, in sé, è fondata.
3 Invero, è in atti il certificato contributivo dell' (doc. 7 fascicolo primo grado appellante), che CP_1 attesta che la ra stata ammessa alla contribuzione volontaria con decorrenza 19 dicembre 1992, Pt_1 sicché per l'appellante la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia avviene con il perfezionamento del requisito contributivo previgente, di quindici anni, pari a 780 settimane.
10. Nondimeno, sussistendo controversia tra le parti in ordine alla data in cui l'appellante ha perfezionato il requisito contributivo in parola, la Corte ha disposto c.t.u. sul seguente quesito:
“Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa, autorizzato fin d'ora ad accedere agli uffici amministrativi dell' CP_1
- accerti la situazione contributiva e assicurativa dell'appellante alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata (27 novembre 2017), in specie quantificando i contributi utili maturati all'epoca per l'accesso al trattamento;
- ove a tale data il numero dei contributi settimanali valutabili fosse inferiore a 780, accerti a quale data detto numero sia stato raggiunto”.
11. Il c.t.u. ha così risposto:
“… consegnati gli estratti conto e il modello dell'appellante: CP_3
1. il primo con i contributi versati al 30/12/2017 (allegato 3) in cui risultano essere accreditate alla sig.ra al n. 732 settimane di contribuzione che sono le stesse Parte_1 con cui il Giudice di primo grado ha deciso come non sufficienti per raggiungere il requisito contributivo per poter beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata;
2. il secondo, datato 17/12/2024, con i contributi versati al 25/6/2022 (allegato 4) in cui risultano essere accreditate alla sig.ra al n. 780 settimane di contribuzione Parte_1 che sarebbero sufficienti a raggiungere il requisito contributivo per poter beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata alla data del 25/6/2022.
Lo scrivente ha però verificato che c'erano alcune variazioni/differenze tra gli estratti conto dell' (quello in atti datato 24/2/2022 ora allegato 6) rispetto a quello del 17/12/2024 CP_1 in allegato 5) e tra i modelli (quello datato 17/6/2022 rispetto a quello datato CP_3
17/12/2024), naturalmente non considerando quelle dovute all'arco temporale più vasto riportato in quello datato 17/12/2024.
Conseguentemente, ha richiesto all' tali documenti che comprovino e giustifichino tali CP_1 differenze.
Infatti, sul nuovo estratto conto troviamo nel periodo dal 7/6/1984 al 6/11/1984 con tipo di contribuzione: “Ast.obbl.extra rapp .lav” settimane n. 22 riconosciute come settimane utili
4 al diritto della pensione mentre nell'estratto conto, in atti, datato 24/2/2022 non c'era tale periodo.
Non avendo avuto, a tutt'oggi, (ultima email inviata del 4/3/2025) tale documentazione il
CTU ha effettuato i calcoli richiesti sulla base dell'estratto conto Previdenziale datato
17/12/2024.
D) - METODO DI CALCOLO
§
- Il CTU, sulla base del quesito posto, ha accertato con l'estratto conto datato 17/12/2024
(allegato 5) i contributi utili ai fini del calcolo pensionistico della Sig.a per Parte_1 pensione vecchiaia anticipata riportando il prospetto seguente:
Calcolo situazione contributiva alla data del 27/11/2017 e alla data di raggiungimento delle n. 780 settimane
Da estratto conto completo emesso il 17/12/2024:
….. totali settimane maturate al 27/11/2017 764
Totali settimane maturate al 31/3/2022 780.
Nel conteggio sono stati inseriti i periodi figurativi di disoccupazione e di maternità riportando, però, le settimane maturate al tetto massimo di n. 52 annuali.
Tale riduzione è stata effettuata per gli anni 1987 e 1988 ed è anche la differenza sostanziale con i conteggi dell'appellante esposte nelle Note di Trattazione scritta datate 14/10/2024 dove al primo punto lettera B i contributi settimanali calcolati dal 1/1/1986 al 31/12/1991 sono n. 320 (nei conteggi sopra riportati sono n. 325) ma con la riduzione al tetto di n. 52 settimane annue scendono a n. 274.
Le differenze con la certificazione dell' del 17/6/2022, rispetto alla tabella sopra CP_1 riportata, sono, sostanzialmente, che l' non ha tenuto conto delle settimane di CP_1 disoccupazione fino al tetto di n. 52 settimane annue sempre nel periodo 1987 e 1988 e le n.
22 settimane del periodo dal 07/06/1984 al 6/11/1984 che non erano presenti.
5 Per quanto riguarda la contribuzione figurativa relativa alla Legge n. 388/2000, accreditabile per l'invalidità civile della ricorrente dal 2017 (9 settimane per ogni anno), il
CTU, a seguito anche della seconda parte del quesito dove “…La Corte specifica il quesito come richiesto dall'Avv. di parte appellante..” cioè, con l'inclusione dei contributi figurativi effettua un secondo conteggio per dare alla Corte anche un ulteriore risposta alternativa qualora siano da inserire anche i contributi figurativi relativi alla Legge n. 388/2000, pur evidenziando che l'appellante non prestava attività lavorativa nel 2017 a seguire e quindi non ne avrebbe diritto.
Calcolo situazione contributiva alla data del 27/11/2017 e alla data di raggiungimento delle n. 780 settimane
IPOTESI CON CONTRIBUTI FIGURATIVI LEGGE 388/2000
Da estratto conto completo emesso il 17/12/2024
…..
Totali settimane maturate al 27/11/2017 765
Totali settimane maturate al 24/03/2022 780
Il CTU, a questo punto, espone di seguito le proprie conclusioni.
E) – CONCLUSIONI
-§-
I contributi maturati, alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, cioè il 27 novembre 2017 della Sig.a , ammontano a n. 764 settimane, Parte_1 raggiungendo il numero di settimane 780 alla data del 31/3/2022.
Nella seconda ipotesi formulata, con i contributi figurativi della L. 388/2000:
I contributi maturati, alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, cioè il 27 novembre 2017 della Sig.a , ammontano a n. 765 settimane, Parte_1 raggiungendo il numero di settimane 780 alla data del 24/3/2022.
…..
G) – RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI
-§-
6 Il C.T.U., dopo aver presentato l'elaborato peritale, composto dai capitoli A), B), C), D), E) ed F) della presente perizia, alle parti in giudizio, mediante PEC del 16/3/2025 (allegato 7 si allegano le n. 2 ricevute di consegna), ha ricevuto, le osservazioni mediante la PEC del
19/3/2025 dall'Avv. Giuseppe Tenchini legale appellante (allegato 8) e con Parte_1 email del 1/4/2025 dal CTP dell' Dr. (allegato 9). CP_1 Persona_1
Nelle Osservazioni dell'appellante, si dice che non si ha nulla da osservare riguardo la relazione proposta “…salvo in punto di riduzione dei contributi figurativi per gli anni 1987
e 1988…” ritenendo illegittima tale riduzione a seguito della recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 24916/2024 e n. 24952/2024) in materia di accesso alla pensione anticipata dove sono utilizzabili i contributi figurativi nel conteggio degli anni necessari al conseguimento della pensione anticipata stessa.
Il CTU, come già detto nella bozza di perizia, ha considerato nei suoi conteggi i contributi figurativi esposti nell'estratto conto del 17/12/2024 anche nella seconda ipotesi con i CP_1 contributi figurativi della L. 388/2000 e conferma che le riduzioni effettuate non sono sull'utilizzo o meno dei contributi figurativi, nel calcolo richiesto, ma sono per riportare il conteggio fino al massimo annuo di 52 settimane annue.
Infatti, senza la considerazione dei contributi figurativi della disoccupazione e della
Maternità l'appellante avrebbe maturato per il 1987 solo n. 10 settimane contro le 52 calcolate e per il 1988 solo n. 11 settimane maturate contro le 52 sempre conteggiate dallo scrivente.
Poi, il legale di parte appellante, richiede allo scrivente una precisazione sul computo dei n. 320 contributi settimanali che esula dal quesito posto dalla Corte.
Il CTP di parte appellata, Dr. il quale ribadisce la posizione CP_1 Persona_1 CP_1 rispetto alla posizione dell'appellante:
• il non poter beneficiare della pensione anticipata in quanto non è stata riconosciuta all'appenante un'invalidità pari o superiore all'80%;
• il requisito contributivo dei 15 anni, cioè delle n. 780 settimane per beneficiare della pensione di vecchiaia sono state raggiunte il 25/6/2022 a seguito dei versamenti volontari effettuati;
• il requisito anagrafico dei 67 anni della Sig.a è stato raggiunto il 6/8/2023. Parte_1
7 Pertanto, l' comunica che potrà procedere alla liquidazione di detta nuova domanda CP_1 pensionistica del 31/1/2025 solo dopo la conclusione del presente contenzioso.
In merito ai conteggi inseriti nella relazione proposti dal CTU, in risposta ai quesiti posti dalla Corte, nulla dice;
pertanto, il CTU può solo constatare che le n. 780 settimane sono per l' raggiunte il 25/6/2022 mentre per lo scrivente il 31/3/2022 (o 24/3/2022 nella CP_1 seconda ipotesi).
Non è stata, neanche, consegnata altra documentazione dall' CP_1
Con quanto sopra esposto si confermano di seguito le conclusioni già formulate nelle due ipotesi descritte.”.
12. Osserva la Corte che la consulenza tecnica d'ufficio è stata eseguite in coerenza con il quesito posto, senza errori logici, giuridici o contabili e con esaustivo riscontro delle osservazioni formulate dalle parti.
In particolare, la Corte condivide le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui ha ritenuto raggiunto il requisito delle 780 settimane di contribuzione alla data del 31 marzo 2022, posto che l'ausiliare, correttamente:
- ha considerato l'estratto conto del 17 dicembre 2024, più aggiornato. Invero, in detto estratto conto risulta annotata, in relazione al periodo 7 giugno 1984 – 6 novembre 1984, la contribuzione “Ast. obbl. extra rapp. Lav settimane n. 22”, riconosciute come settimane utili al diritto a pensione;
detta contribuzione non è presente, invece, nell'estratto conto del 24 febbraio 2022.
L' , dal canto suo, non ha offerto chiarimenti sulla discrasia sopra rilevata, all'evidenza CP_1 non risolvibile in danno della lavoratrice stante l'oggettività del rischio assicurato
(maternità), rischio poi -non a caso- riconosciuto come utile per la copertura contributiva della dallo stesso Istituto previdenziale nel più recente estratto conto;
Pt_1
- ha inserito nel conteggio i periodi figurativi di disoccupazione e di maternità, riportando le settimane maturate al tetto massimo di n. 52 settimane annuali (ex D.lgs. n. 503/1992);
- ha rilevato che l'appellante aveva sbagliato a calcolare i contributi dal 1° gennaio 1986 fino al 31 dicembre 1991 in n. 320, in quanto con la riduzione al tetto di n. 52 settimane annue essi scendono a n. 274 (come sopra);
- ha rilevato che l' aveva sbagliato a non tener conto delle settimane di disoccupazione CP_1 fino al tetto di n. 52 settimane annue sempre nel periodo 1987 - 1988 e di n. 22 settimane del periodo dal 7 giugno 1984 fino al 6 novembre 1984 (come sopra);
8 - ha escluso i contributi figurativi relativi alla L. n. 388/2000, in quanto l'appellante non prestava attività lavorativa nel 2017 e negli anni a seguire, sicché non ne aveva diritto (infatti,
L. n. 388/2000, art. 80 co. 3 stabilisce: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”).
13. Dunque, l'appellante ha soddisfatto il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione rivendicata in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (26 novembre
2017).
14. Vale allora tener conto che l'art. 22 della L. n. 153/1969 dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.
Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.
Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per
9 vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.
La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie. …”.
15. Con la sentenza n. 4688/2023 la Suprema Corte ha chiarito: “… in forza dell'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969, la pensione «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda».
Per le pensioni di anzianità, questa Corte ha rimarcato il ruolo cruciale della domanda, che dev'essere rinnovata quando il requisito contributivo maturi in epoca successiva alla sua iniziale presentazione (Cass., sez. lav., 27 luglio 2004, n. 14132).
8.- Né si può sostenere che, in caso di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 243 del
2004, si applichi una normativa diversa.
La regola sancita dall'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969 ha valenza generale e la legge n. 243 del 2004 non racchiude disposizioni di espressa deroga.
Né una deroga implicita si può desumere in termini univoci dal dato puro e semplice della specialità della disciplina del 2004, posteriore a quella dettata dalla legge n. 153 del 1969: la specialità investe aspetti diversi e non attiene alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.”.
10 16. Stante il quadro normativo di riferimento, deve allora dirsi che la non ha diritto alla pensione di Pt_1 vecchiaia in relazione alla domanda amministrativa del 17 ottobre 2018.
17. L'appello va quindi respinto.
18. Le spese del giudizio di secondo grado restano irripetibili, giusta la dichiarazione dell'appellante ex art. 152 att. cpc, in atti.
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico esclusivo dell' . CP_1
19. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di secondo grado.
Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma 7 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1855/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. G. Tenchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Manno giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n. 495/2022, pubblicata il
4 maggio 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- in data 27 novembre 2017 aveva presentato all' domanda di pensione di vecchiaia CP_1 anticipata ex D.lgs. n. 503/1992, sussistendo i requisiti di legge ivi compreso quello concernente l'invalidità lavorativa;
- l' aveva respinto la domanda, sull'assunto che le plurime infermità che la gravavano CP_2 non fossero tali da renderla invalida nella misura positivamente richiesta;
- il diniego dell' era illegittimo, in quanto non considerava il carattere usurante CP_1 dell'attività lavorativa svolto da essa ricorrente, inteso come abnorme utilizzo delle energie lavorative e da riferire non tanto all'attività svolta di fatto, ma a quella confacente alle sue attitudini.
Pertanto, domandava:
“1-Accertare dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la pensione anticipata di vecchiaia, avendo ridotta la propria capacità di lavoro e di guadagno in misura superiore all'80%, ai sensi della legge 503/92 a far data dalla domanda -27.11.2017- o da quell'altra data ritenuta di giustizia, ferme le finestre di uscita previste dalla legislazione successiva alla legge citata;
2- Per l'effetto condannare l' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi sul CP_1 diritto riconosciuto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge -412/91-;
3- Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo CP_1 non soddisfatto il requisito contributivo di legge.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 luglio 2022, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 1 della L. n. 503/1992;
b) omesso rilievo della sussistenza del requisito sanitario (riduzione della capacità di lavoro in misura superiore all'80%);
c) violazione dell'art. 1, u.c. del D.lgs. n. 503/1992.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. contabile, è stata decisa all'udienza del 7 maggio 2025 come in dispositivo.
2 6. Osserva la Corte che i motivi di appello, pur se in parte fondati, non sono tali da determinare la riforma della sentenza impugnata.
7. In specie, va osservato che il D.lgs. n. 503/1992, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, disciplina all'art. 2 i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, disponendo quanto segue:
“1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella
B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del
31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1432 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite massimo previsto dalla previgente normativa”.
8. L'appellante invoca l'applicazione in suo favore della norma di cui all'art. 2 sub a) seconda parte, che, in via di eccezione rispetto alla disciplina generale, consente l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, con quindici anni di contribuzione, ai lavoratori dipendenti i quali prima del 31 dicembre
1992 erano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni e integrazioni
9. La tesi, in sé, è fondata.
3 Invero, è in atti il certificato contributivo dell' (doc. 7 fascicolo primo grado appellante), che CP_1 attesta che la ra stata ammessa alla contribuzione volontaria con decorrenza 19 dicembre 1992, Pt_1 sicché per l'appellante la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia avviene con il perfezionamento del requisito contributivo previgente, di quindici anni, pari a 780 settimane.
10. Nondimeno, sussistendo controversia tra le parti in ordine alla data in cui l'appellante ha perfezionato il requisito contributivo in parola, la Corte ha disposto c.t.u. sul seguente quesito:
“Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa, autorizzato fin d'ora ad accedere agli uffici amministrativi dell' CP_1
- accerti la situazione contributiva e assicurativa dell'appellante alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata (27 novembre 2017), in specie quantificando i contributi utili maturati all'epoca per l'accesso al trattamento;
- ove a tale data il numero dei contributi settimanali valutabili fosse inferiore a 780, accerti a quale data detto numero sia stato raggiunto”.
11. Il c.t.u. ha così risposto:
“… consegnati gli estratti conto e il modello dell'appellante: CP_3
1. il primo con i contributi versati al 30/12/2017 (allegato 3) in cui risultano essere accreditate alla sig.ra al n. 732 settimane di contribuzione che sono le stesse Parte_1 con cui il Giudice di primo grado ha deciso come non sufficienti per raggiungere il requisito contributivo per poter beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata;
2. il secondo, datato 17/12/2024, con i contributi versati al 25/6/2022 (allegato 4) in cui risultano essere accreditate alla sig.ra al n. 780 settimane di contribuzione Parte_1 che sarebbero sufficienti a raggiungere il requisito contributivo per poter beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata alla data del 25/6/2022.
Lo scrivente ha però verificato che c'erano alcune variazioni/differenze tra gli estratti conto dell' (quello in atti datato 24/2/2022 ora allegato 6) rispetto a quello del 17/12/2024 CP_1 in allegato 5) e tra i modelli (quello datato 17/6/2022 rispetto a quello datato CP_3
17/12/2024), naturalmente non considerando quelle dovute all'arco temporale più vasto riportato in quello datato 17/12/2024.
Conseguentemente, ha richiesto all' tali documenti che comprovino e giustifichino tali CP_1 differenze.
Infatti, sul nuovo estratto conto troviamo nel periodo dal 7/6/1984 al 6/11/1984 con tipo di contribuzione: “Ast.obbl.extra rapp .lav” settimane n. 22 riconosciute come settimane utili
4 al diritto della pensione mentre nell'estratto conto, in atti, datato 24/2/2022 non c'era tale periodo.
Non avendo avuto, a tutt'oggi, (ultima email inviata del 4/3/2025) tale documentazione il
CTU ha effettuato i calcoli richiesti sulla base dell'estratto conto Previdenziale datato
17/12/2024.
D) - METODO DI CALCOLO
§
- Il CTU, sulla base del quesito posto, ha accertato con l'estratto conto datato 17/12/2024
(allegato 5) i contributi utili ai fini del calcolo pensionistico della Sig.a per Parte_1 pensione vecchiaia anticipata riportando il prospetto seguente:
Calcolo situazione contributiva alla data del 27/11/2017 e alla data di raggiungimento delle n. 780 settimane
Da estratto conto completo emesso il 17/12/2024:
….. totali settimane maturate al 27/11/2017 764
Totali settimane maturate al 31/3/2022 780.
Nel conteggio sono stati inseriti i periodi figurativi di disoccupazione e di maternità riportando, però, le settimane maturate al tetto massimo di n. 52 annuali.
Tale riduzione è stata effettuata per gli anni 1987 e 1988 ed è anche la differenza sostanziale con i conteggi dell'appellante esposte nelle Note di Trattazione scritta datate 14/10/2024 dove al primo punto lettera B i contributi settimanali calcolati dal 1/1/1986 al 31/12/1991 sono n. 320 (nei conteggi sopra riportati sono n. 325) ma con la riduzione al tetto di n. 52 settimane annue scendono a n. 274.
Le differenze con la certificazione dell' del 17/6/2022, rispetto alla tabella sopra CP_1 riportata, sono, sostanzialmente, che l' non ha tenuto conto delle settimane di CP_1 disoccupazione fino al tetto di n. 52 settimane annue sempre nel periodo 1987 e 1988 e le n.
22 settimane del periodo dal 07/06/1984 al 6/11/1984 che non erano presenti.
5 Per quanto riguarda la contribuzione figurativa relativa alla Legge n. 388/2000, accreditabile per l'invalidità civile della ricorrente dal 2017 (9 settimane per ogni anno), il
CTU, a seguito anche della seconda parte del quesito dove “…La Corte specifica il quesito come richiesto dall'Avv. di parte appellante..” cioè, con l'inclusione dei contributi figurativi effettua un secondo conteggio per dare alla Corte anche un ulteriore risposta alternativa qualora siano da inserire anche i contributi figurativi relativi alla Legge n. 388/2000, pur evidenziando che l'appellante non prestava attività lavorativa nel 2017 a seguire e quindi non ne avrebbe diritto.
Calcolo situazione contributiva alla data del 27/11/2017 e alla data di raggiungimento delle n. 780 settimane
IPOTESI CON CONTRIBUTI FIGURATIVI LEGGE 388/2000
Da estratto conto completo emesso il 17/12/2024
…..
Totali settimane maturate al 27/11/2017 765
Totali settimane maturate al 24/03/2022 780
Il CTU, a questo punto, espone di seguito le proprie conclusioni.
E) – CONCLUSIONI
-§-
I contributi maturati, alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, cioè il 27 novembre 2017 della Sig.a , ammontano a n. 764 settimane, Parte_1 raggiungendo il numero di settimane 780 alla data del 31/3/2022.
Nella seconda ipotesi formulata, con i contributi figurativi della L. 388/2000:
I contributi maturati, alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, cioè il 27 novembre 2017 della Sig.a , ammontano a n. 765 settimane, Parte_1 raggiungendo il numero di settimane 780 alla data del 24/3/2022.
…..
G) – RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI
-§-
6 Il C.T.U., dopo aver presentato l'elaborato peritale, composto dai capitoli A), B), C), D), E) ed F) della presente perizia, alle parti in giudizio, mediante PEC del 16/3/2025 (allegato 7 si allegano le n. 2 ricevute di consegna), ha ricevuto, le osservazioni mediante la PEC del
19/3/2025 dall'Avv. Giuseppe Tenchini legale appellante (allegato 8) e con Parte_1 email del 1/4/2025 dal CTP dell' Dr. (allegato 9). CP_1 Persona_1
Nelle Osservazioni dell'appellante, si dice che non si ha nulla da osservare riguardo la relazione proposta “…salvo in punto di riduzione dei contributi figurativi per gli anni 1987
e 1988…” ritenendo illegittima tale riduzione a seguito della recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 24916/2024 e n. 24952/2024) in materia di accesso alla pensione anticipata dove sono utilizzabili i contributi figurativi nel conteggio degli anni necessari al conseguimento della pensione anticipata stessa.
Il CTU, come già detto nella bozza di perizia, ha considerato nei suoi conteggi i contributi figurativi esposti nell'estratto conto del 17/12/2024 anche nella seconda ipotesi con i CP_1 contributi figurativi della L. 388/2000 e conferma che le riduzioni effettuate non sono sull'utilizzo o meno dei contributi figurativi, nel calcolo richiesto, ma sono per riportare il conteggio fino al massimo annuo di 52 settimane annue.
Infatti, senza la considerazione dei contributi figurativi della disoccupazione e della
Maternità l'appellante avrebbe maturato per il 1987 solo n. 10 settimane contro le 52 calcolate e per il 1988 solo n. 11 settimane maturate contro le 52 sempre conteggiate dallo scrivente.
Poi, il legale di parte appellante, richiede allo scrivente una precisazione sul computo dei n. 320 contributi settimanali che esula dal quesito posto dalla Corte.
Il CTP di parte appellata, Dr. il quale ribadisce la posizione CP_1 Persona_1 CP_1 rispetto alla posizione dell'appellante:
• il non poter beneficiare della pensione anticipata in quanto non è stata riconosciuta all'appenante un'invalidità pari o superiore all'80%;
• il requisito contributivo dei 15 anni, cioè delle n. 780 settimane per beneficiare della pensione di vecchiaia sono state raggiunte il 25/6/2022 a seguito dei versamenti volontari effettuati;
• il requisito anagrafico dei 67 anni della Sig.a è stato raggiunto il 6/8/2023. Parte_1
7 Pertanto, l' comunica che potrà procedere alla liquidazione di detta nuova domanda CP_1 pensionistica del 31/1/2025 solo dopo la conclusione del presente contenzioso.
In merito ai conteggi inseriti nella relazione proposti dal CTU, in risposta ai quesiti posti dalla Corte, nulla dice;
pertanto, il CTU può solo constatare che le n. 780 settimane sono per l' raggiunte il 25/6/2022 mentre per lo scrivente il 31/3/2022 (o 24/3/2022 nella CP_1 seconda ipotesi).
Non è stata, neanche, consegnata altra documentazione dall' CP_1
Con quanto sopra esposto si confermano di seguito le conclusioni già formulate nelle due ipotesi descritte.”.
12. Osserva la Corte che la consulenza tecnica d'ufficio è stata eseguite in coerenza con il quesito posto, senza errori logici, giuridici o contabili e con esaustivo riscontro delle osservazioni formulate dalle parti.
In particolare, la Corte condivide le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui ha ritenuto raggiunto il requisito delle 780 settimane di contribuzione alla data del 31 marzo 2022, posto che l'ausiliare, correttamente:
- ha considerato l'estratto conto del 17 dicembre 2024, più aggiornato. Invero, in detto estratto conto risulta annotata, in relazione al periodo 7 giugno 1984 – 6 novembre 1984, la contribuzione “Ast. obbl. extra rapp. Lav settimane n. 22”, riconosciute come settimane utili al diritto a pensione;
detta contribuzione non è presente, invece, nell'estratto conto del 24 febbraio 2022.
L' , dal canto suo, non ha offerto chiarimenti sulla discrasia sopra rilevata, all'evidenza CP_1 non risolvibile in danno della lavoratrice stante l'oggettività del rischio assicurato
(maternità), rischio poi -non a caso- riconosciuto come utile per la copertura contributiva della dallo stesso Istituto previdenziale nel più recente estratto conto;
Pt_1
- ha inserito nel conteggio i periodi figurativi di disoccupazione e di maternità, riportando le settimane maturate al tetto massimo di n. 52 settimane annuali (ex D.lgs. n. 503/1992);
- ha rilevato che l'appellante aveva sbagliato a calcolare i contributi dal 1° gennaio 1986 fino al 31 dicembre 1991 in n. 320, in quanto con la riduzione al tetto di n. 52 settimane annue essi scendono a n. 274 (come sopra);
- ha rilevato che l' aveva sbagliato a non tener conto delle settimane di disoccupazione CP_1 fino al tetto di n. 52 settimane annue sempre nel periodo 1987 - 1988 e di n. 22 settimane del periodo dal 7 giugno 1984 fino al 6 novembre 1984 (come sopra);
8 - ha escluso i contributi figurativi relativi alla L. n. 388/2000, in quanto l'appellante non prestava attività lavorativa nel 2017 e negli anni a seguire, sicché non ne aveva diritto (infatti,
L. n. 388/2000, art. 80 co. 3 stabilisce: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”).
13. Dunque, l'appellante ha soddisfatto il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione rivendicata in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (26 novembre
2017).
14. Vale allora tener conto che l'art. 22 della L. n. 153/1969 dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.
Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.
Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per
9 vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.
La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie. …”.
15. Con la sentenza n. 4688/2023 la Suprema Corte ha chiarito: “… in forza dell'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969, la pensione «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda».
Per le pensioni di anzianità, questa Corte ha rimarcato il ruolo cruciale della domanda, che dev'essere rinnovata quando il requisito contributivo maturi in epoca successiva alla sua iniziale presentazione (Cass., sez. lav., 27 luglio 2004, n. 14132).
8.- Né si può sostenere che, in caso di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 243 del
2004, si applichi una normativa diversa.
La regola sancita dall'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969 ha valenza generale e la legge n. 243 del 2004 non racchiude disposizioni di espressa deroga.
Né una deroga implicita si può desumere in termini univoci dal dato puro e semplice della specialità della disciplina del 2004, posteriore a quella dettata dalla legge n. 153 del 1969: la specialità investe aspetti diversi e non attiene alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.”.
10 16. Stante il quadro normativo di riferimento, deve allora dirsi che la non ha diritto alla pensione di Pt_1 vecchiaia in relazione alla domanda amministrativa del 17 ottobre 2018.
17. L'appello va quindi respinto.
18. Le spese del giudizio di secondo grado restano irripetibili, giusta la dichiarazione dell'appellante ex art. 152 att. cpc, in atti.
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico esclusivo dell' . CP_1
19. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di secondo grado.
Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma 7 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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