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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.71/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.62/2021 resa dal Tribunale di Enna il 23.12.2020 e depositata il 9.2.2021, avente ad oggetto contratto di subappalto
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura in atti anche disgiuntamente dall'avv. Mauro Ruisi e dall'avv. Dario
Messina, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Alcamo via Narici 45
- appellante - contro
, nata a [...] il [...] c.f. quale titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale
- appellata, contumace -
All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, parte appellante ha precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avviato alla notifica il 13.12.2013, – quale titolare della CP_1 omonima ditta individuale - conveniva l'impresa avanti il Tribunale Parte_1
di Enna, per sentirla condannare “al pagamento della somma di € 26.939,44 IVA
compresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria sino al saldo effettivo”, nonché alle spese del giudizio.
Esponeva che su incarico della convenuta, che si era resa aggiudicataria di un appalto aveva “eseguito dei lavori di pulizia delle cunette piane con spallette nella Strada CP_2
Statale 117 in territorio di Nicosia, ostruite da materiali alluvionali, erbe selvatiche e altro
materiale, così come risulta documentato e attestato dall tramite il Capo CP_3
cantoniere con i documenti datati 18.09.2012 e 08.11.2012. Parte_2
Inoltre sono stati eseguiti lavori, quali la messa in opera di misto presso la SS 117
Centrale Sicula in territorio di Nicosia, dal 08.11.2012 e fino al 15.12.2012 …
I predetti lavori … furono sempre seguiti sia dal GE. , tecnico incaricato CP_4
dalla società convenuta, che dai dipendenti e CP_3 Parte_2 Controparte_5
e, quest'ultimi, controllavano giornalmente, in maniera puntigliosa, la corretta esecuzione
dei lavori stessi commissionati all'attrice e li accettarono senza alcuna riserva o
contestazione.
I predetti lavori furono quantificati, dalle parti attrice e convenuta, per la somma di
€26.939,44 iva compresa, fu emessa la fattura n.151 del 31.12.2012 spedita alla
convenuta il 23.02.2013 con lettera raccomandata A.R., respinta e restituita al mittente …”
Con comparsa si costituiva contestando nell'an e nel quantum la Parte_1
domanda ed esponendo di non avere mai conferito l'incarico presuntamente svolto dall'attrice, nei cui confronti aveva richiesto solo la fornitura di materiale misto granulometrico in un periodo pregresso, la cui fattura n.107 del 31.7.2012 era stata regolarmente contabilizzata e quietanzata.
2 Deduceva, inoltre, che alle date assunte di svolgimento delle prestazioni attoree, non aveva più la detenzione del cantiere della S.S. 117 avendo ultimato i lavori commissionati dell'appalto (come da relativi verbali e comunicazioni ad Inps, Inail e Cassa Edile), CP_3
non comprendendo come potesse conferirsi un incarico nella “forma verbale” in un appalto pubblico di cui era esecutrice la convenuta, necessitando il rispetto della rigorosa disciplina del Codice Appalti.
Esponeva, inoltre, che le lavorazioni e le forniture pretesamente effettuate dall'attrice non erano comprese tra quelle previste e contabilizzate nell'appalto tra la convenuta e
[...]
“non sussistendo neppure i presupposti di un arricchimento ingiustificato e/o senza CP_3
causa…al massimo, l'unico soggetto che può essere avvantaggiato dall'eventuale
prestazione dei servizi resi dall'attrice è il custode-proprietario della strada in questione
( e non di certo la ditta . CP_3 Pt_1
Deduceva, infine, che il geom. aveva svolto solo delle prestazioni CP_4
occasionali e “non fa parte dell'organizzazione aziendale della convenuta ed in nessuna
circostanza ha avuto riconosciuto titolo o potere di spendita del nome della società
convenuta”.
Istruita la causa con la documentazione allegata e le prove testimoniali, denegata le richieste di CTU e dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti di CP_3
formulate dall'attrice, con sentenza n.62/2021 il Tribunale di Enna, in accoglimento della domanda, “condanna la convenuta in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice per i lavori CP_1
da questa eseguiti, dell'importo di € 26.939,44 oltre interessi legali dalla data della fattura
sino all'effettivo soddisfo”, altresì onerandola della refusione delle spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_3
3
[...] deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame ai motivi appresso riassunti:
INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA Parte_4
al Tribunale che il rapporto originario, unico esistente, è un contratto di appalto per realizzazione di opere pubbliche tra
[...]
e la convenuta che, come noto, è sottoposto a rigide regole, prima fra tutte quella della forma scritta;
ogni soggetto, CP_3
sia esso appaltatore, subappaltatore o anche sub-affidatario, deve risultare per iscritto ed essere inserito nel contratto di appalto o in un successivo atto accettato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.105 della disciplina del Codice degli appalti.
La stessa attrice aveva compreso che ai fini probatori era necessario produrre l'eventuale documentazione attestante l'esistenza di quest'asserito rapporto giuridico, tanto che chiedeva di ordinare ad l'esibizione della documentazione CP_3
relativa al contratto di appalto.
La mancanza di qualsivoglia contratto scritto, fra l'altro, veniva candidamente ammesso dalla stessa attrice, affermando che “i lavori furono commissionati dal alla Società convenuta, che a sua volta li fece eseguire dall'attrice incaricandola CP_3
verbalmente”.
ERRONEA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTO
Erra il Tribunale nella parte della sentenza (pag.3) ove afferma che “la ditta attrice ha sostanzialmente dedotto l'esistenza di un contratto di appalto per detti lavori intercorso con la società convenuta, che quest'ultima nega deducendone la mancanza di prova che, a suo dire, risiederebbe nella mancata contabilizzazione della fattura stessa nelle scritture contabili della società”, laddove il disconoscimento del documento contabile è solo una conseguenza della contestazione della convenuta.
Non spetta alla la prova della mancata esistenza del rapporto contrattuale ma, al contrario ex art.2697 Parte_1
c.c. deve essere l'attrice a provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio.
CP_ E' stato dimostrato che la convenuta ha ultimato i lavori previsti e disciplinati dal contratto di appalto nei confronti dell in data 17.10.2012, quindi alle date indicate dall'attrice non aveva più alcun vincolo contrattuale nei confronti della Stazione
appaltante; pertanto, non si comprende a che titolo e per conto di chi la ditta avesse potuto effettuare dette CP_1
lavorazioni.
4 INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ANCHE NEL QUANTUM
Senza recesso alcuno, per mero tuziorismo difensivo, si sottolinea che l'attrice nulla ha provato circa i pretesi accordi economici e/o la corrispondenza dell'importo indicato in fattura e le lavorazioni asseritamente compiute, poiché la fattura prodotta non può essere assunta quale prova, in quanto proveniente dalla parte stessa e perché nulla dice sui criteri di quantificazione della somma richiesta (tariffari, giornate lavorative, tipologia di lavorazioni).
Resta contumace l'appellata , nonostante la corretta notifica dell'atto di CP_1
gravame.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, l'appellante deposita proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione,
concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
In materia di subappalto di opere edili, l'accordo relativo al contratto non richiede il rispetto di particolari forme per il suo perfezionamento, essendo sufficiente l'incontro di proposta e accettazione e potendo essere provato anche con l'assunzione di testimoni nei limiti di cui all'art.2721 c.c., né alla sua validità – nei termini solo civilistici del sorgere delle obbligazioni nel rapporto interno tra committente e subappaltatore - osta la circostanza che lo stesso si svolga nel contesto di un cantiere per l'esecuzione di un'opera di rilevanza pubblica sottoposto alla disciplina del Codice degli appalti, che invece ne regola le conseguenze inerenti il rapporto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante, anche di carattere sanzionatorio.
Con riferimento al sorgere dell'accordo e al suo contenuto corrispondente a quanto commissionato dall all'appaltatrice rispondendo agli articolati CP_2 Parte_1
5 “Vero che i lavori seguiti da di cui alla fattura n.151 del 31.12.2012 che mi CP_1
viene esibita, per la somma di € 26.934,44 iva compresa furono commissionati dalla
società … verificati dal personale tecnico dell'ANAS … ed espletati Parte_1
nella strada statale 117 centro sicula tronco I, anche nel territorio di Nicosia, da personale
incaricato e pagato da ”, il teste escusso all'udienza del Parte_5 Controparte_5
23.2.2016 (dipendente e quindi attendibile per essere stato presente sui luoghi e CP_3
perché del tutto estraneo a ciascuno delle due parti), dichiara espressamente che le opere di cui si chiede il pagamento sono stati effettivamente eseguiti dall'attrice: “Io controllavo i
lavori che sono stati effettuati dalla ditta e riguardavano ricarica piano CP_1
viabile e pulizia cunette … ricordo che i lavori sono stati svolti tra novembre e dicembre
2012 … Gli operai che erano lì a svolgere i lavori erano della ditta , non ho visto altre CP_1
persone; il GE. non lo conosco”. CP_4
L'altro teste , sorvegliante ed escusso alla stessa udienza, dichiara di Parte_2 CP_2
“non conoscere” la ditta ma solo “la ditta che era aggiudicataria dei lavori”, CP_1 Pt_1
ma ammette che con riferimento al tratto stradale a cui si riferisce la fattura “… i Km
comunque coincidono con la tratta in cui stavamo lavorando. Specifico però che io dopo
sono andato in ferie e i lavori sono stati seguiti dal mio collega [n.d.r. ] … Controparte_5
di ne ho sentito parlare, so che si occupava dei lavori che si stavano CP_4
svolgendo nella SS 117, non so a che titolo si occupasse dei lavori di cui parliamo, ma non
ricordo di averlo visto in cantiere …”.
Così gli altri testi, tutti dipendenti della ditta attrice escussi all'udienza del 23.2.2016, le cui dichiarazioni devono perciò essere vagliate con più stretto rigore, ma la cui attendibilità è
conferita dalla dichiarazione del : CP_5
: “Io all'epoca lavoravo per la ditta e gli operai dell che ci Testimone_1 CP_1 CP_3
6 controllavano, mi dicevano dove scaricare il camion. C'era anche un progettino che
indicava dove scaricare. Noi abbiamo fatto i lavori tra Nicosia e … i dipendenti CP_6
dell hanno preso i mei dati, dell non so.” CP_3 Parte_1
D : “Il primo giorno che abbiamo iniziato a lavorare i capo cantonieri si Testimone_2
sono prese le nostre generalità … la maggior parte delle volte erano i cantonieri che ci
dicevano cosa dovevamo fare. I lavori li abbiamo fatti nel tratto di strada Nicosia –
… io non ero presente quando furono consegnati i lavori.” CP_6
: “Sono il genero di … io mi sentivo con il geom. Controparte_7 CP_1 [...]
e lui mi ha commissionato i lavori. Qualche mese prima lui mi aveva CP_4
commissionato altri lavori per conto dell che sono stati quietanzati. Pt_1
I lavori della fattura si riferiscono al periodo novembre – dicembre 2012, in CP_4
cantiere è venuto una volta sola, ma ci sentivamo sempre al telefono”.
Così l'altro teste attoreo , anch'esso escusso il 23.2.2016: Testimone_3
“Sono creditore della signora , posso parlare per il sig. che lavorava CP_1 Tes_1
con me e , che verificava quello che facevamo, le altre persone non le conosco. Mi Pt_2
ha sempre chiamato che è stato l'unico che mi ha dato le direttive dei lavori.” Tes_1
Quanto alla “prova” della convenuta, costituita da una comunicazione del 17.10.2012
indirizzata ESCLUSIVAMENTE agli Enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile), con la quale dichiara aver cessato l'impiego dei propri dipendenti Parte_1
nell'esecuzione dei lavori alle date assunte di svolgimento delle prestazioni attoree, non avendo più la detenzione del cantiere, trattasi di un documento unilaterale predisposto della stessa società convenuta, privo di significativa efficacia probatoria con riferimento alla avvenuta esecuzione dei lavori da parte della ditta (anzi, persino CP_1
coerente alla circostanza che gli stessi siano stati effettuati con manodopera di
7 quest'ultima e non dell'appaltatrice), nulla dimostrando circa l'effettivo completamento delle opere alla data del 17.10.2012, per il quale sarebbe stato necessario un verbale di consegna e verifica in contraddittorio con la stazione appaltante, essendo invece agli atti una disposizione di servizio dell''8.11.2012 rivolta dall' alla convenuta, diretta ad CP_2
eseguire proprio le ulteriori opere di cui si discute.
Peraltro, gli stessi testi dedotti dalla convenuta (i soci , e Parte_6 Testimone_4
), hanno confermato che a novembre 2012 erano impegnati altrove Testimone_5
(integrando un ulteriore elemento indiziario avvalorante le dichiarazioni di e degli CP_5
altri testi dell'attrice, perché comprova che la parte conclusiva dei lavori non venne seguita dall'appaltatore “ufficiale”, diretto contraente dell'appaltante e che la ditta CP_3
era comunque “conosciuta” dall'appaltatore, essendosi svolti pregressi CP_1
rapporti commerciali di fornitura nello stesso cantiere.
Infine, in ordine al quantum della pretesa attorea, in comparsa si è Parte_1
limitata a rivolgere “la piena contestazione del documento contabile costituito dalla fattura
n.151 del 31.12.2012, che l'odierna convenuta ha avuto modo di conoscere solo a seguito
del presente giudizio”, omettendo di contestare specificamente ex art.115 c.p.c. la descrizione e la contabilizzazione dei lavori, da effettuarsi al più nella prima memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. (neppure prodotta), dovendo quindi considerarsi incontroversa la loro quantificazione, non richiedenti una specifica dimostrazione (in questo senso, tra le altre, Cassazione 25 maggio 2007 n.12231).
Di qui il rigetto dell'appello.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di gravame, attesa la contumacia della ditta appellata Parte_4
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.71/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.62/2021 resa dal Tribunale di Enna il 23.12.2020 e depositata il 9.2.2021, appellata da Parte_1
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.71/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.62/2021 resa dal Tribunale di Enna il 23.12.2020 e depositata il 9.2.2021, avente ad oggetto contratto di subappalto
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura in atti anche disgiuntamente dall'avv. Mauro Ruisi e dall'avv. Dario
Messina, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Alcamo via Narici 45
- appellante - contro
, nata a [...] il [...] c.f. quale titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale
- appellata, contumace -
All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, parte appellante ha precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avviato alla notifica il 13.12.2013, – quale titolare della CP_1 omonima ditta individuale - conveniva l'impresa avanti il Tribunale Parte_1
di Enna, per sentirla condannare “al pagamento della somma di € 26.939,44 IVA
compresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria sino al saldo effettivo”, nonché alle spese del giudizio.
Esponeva che su incarico della convenuta, che si era resa aggiudicataria di un appalto aveva “eseguito dei lavori di pulizia delle cunette piane con spallette nella Strada CP_2
Statale 117 in territorio di Nicosia, ostruite da materiali alluvionali, erbe selvatiche e altro
materiale, così come risulta documentato e attestato dall tramite il Capo CP_3
cantoniere con i documenti datati 18.09.2012 e 08.11.2012. Parte_2
Inoltre sono stati eseguiti lavori, quali la messa in opera di misto presso la SS 117
Centrale Sicula in territorio di Nicosia, dal 08.11.2012 e fino al 15.12.2012 …
I predetti lavori … furono sempre seguiti sia dal GE. , tecnico incaricato CP_4
dalla società convenuta, che dai dipendenti e CP_3 Parte_2 Controparte_5
e, quest'ultimi, controllavano giornalmente, in maniera puntigliosa, la corretta esecuzione
dei lavori stessi commissionati all'attrice e li accettarono senza alcuna riserva o
contestazione.
I predetti lavori furono quantificati, dalle parti attrice e convenuta, per la somma di
€26.939,44 iva compresa, fu emessa la fattura n.151 del 31.12.2012 spedita alla
convenuta il 23.02.2013 con lettera raccomandata A.R., respinta e restituita al mittente …”
Con comparsa si costituiva contestando nell'an e nel quantum la Parte_1
domanda ed esponendo di non avere mai conferito l'incarico presuntamente svolto dall'attrice, nei cui confronti aveva richiesto solo la fornitura di materiale misto granulometrico in un periodo pregresso, la cui fattura n.107 del 31.7.2012 era stata regolarmente contabilizzata e quietanzata.
2 Deduceva, inoltre, che alle date assunte di svolgimento delle prestazioni attoree, non aveva più la detenzione del cantiere della S.S. 117 avendo ultimato i lavori commissionati dell'appalto (come da relativi verbali e comunicazioni ad Inps, Inail e Cassa Edile), CP_3
non comprendendo come potesse conferirsi un incarico nella “forma verbale” in un appalto pubblico di cui era esecutrice la convenuta, necessitando il rispetto della rigorosa disciplina del Codice Appalti.
Esponeva, inoltre, che le lavorazioni e le forniture pretesamente effettuate dall'attrice non erano comprese tra quelle previste e contabilizzate nell'appalto tra la convenuta e
[...]
“non sussistendo neppure i presupposti di un arricchimento ingiustificato e/o senza CP_3
causa…al massimo, l'unico soggetto che può essere avvantaggiato dall'eventuale
prestazione dei servizi resi dall'attrice è il custode-proprietario della strada in questione
( e non di certo la ditta . CP_3 Pt_1
Deduceva, infine, che il geom. aveva svolto solo delle prestazioni CP_4
occasionali e “non fa parte dell'organizzazione aziendale della convenuta ed in nessuna
circostanza ha avuto riconosciuto titolo o potere di spendita del nome della società
convenuta”.
Istruita la causa con la documentazione allegata e le prove testimoniali, denegata le richieste di CTU e dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti di CP_3
formulate dall'attrice, con sentenza n.62/2021 il Tribunale di Enna, in accoglimento della domanda, “condanna la convenuta in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice per i lavori CP_1
da questa eseguiti, dell'importo di € 26.939,44 oltre interessi legali dalla data della fattura
sino all'effettivo soddisfo”, altresì onerandola della refusione delle spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_3
3
[...] deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame ai motivi appresso riassunti:
INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA Parte_4
al Tribunale che il rapporto originario, unico esistente, è un contratto di appalto per realizzazione di opere pubbliche tra
[...]
e la convenuta che, come noto, è sottoposto a rigide regole, prima fra tutte quella della forma scritta;
ogni soggetto, CP_3
sia esso appaltatore, subappaltatore o anche sub-affidatario, deve risultare per iscritto ed essere inserito nel contratto di appalto o in un successivo atto accettato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.105 della disciplina del Codice degli appalti.
La stessa attrice aveva compreso che ai fini probatori era necessario produrre l'eventuale documentazione attestante l'esistenza di quest'asserito rapporto giuridico, tanto che chiedeva di ordinare ad l'esibizione della documentazione CP_3
relativa al contratto di appalto.
La mancanza di qualsivoglia contratto scritto, fra l'altro, veniva candidamente ammesso dalla stessa attrice, affermando che “i lavori furono commissionati dal alla Società convenuta, che a sua volta li fece eseguire dall'attrice incaricandola CP_3
verbalmente”.
ERRONEA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTO
Erra il Tribunale nella parte della sentenza (pag.3) ove afferma che “la ditta attrice ha sostanzialmente dedotto l'esistenza di un contratto di appalto per detti lavori intercorso con la società convenuta, che quest'ultima nega deducendone la mancanza di prova che, a suo dire, risiederebbe nella mancata contabilizzazione della fattura stessa nelle scritture contabili della società”, laddove il disconoscimento del documento contabile è solo una conseguenza della contestazione della convenuta.
Non spetta alla la prova della mancata esistenza del rapporto contrattuale ma, al contrario ex art.2697 Parte_1
c.c. deve essere l'attrice a provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio.
CP_ E' stato dimostrato che la convenuta ha ultimato i lavori previsti e disciplinati dal contratto di appalto nei confronti dell in data 17.10.2012, quindi alle date indicate dall'attrice non aveva più alcun vincolo contrattuale nei confronti della Stazione
appaltante; pertanto, non si comprende a che titolo e per conto di chi la ditta avesse potuto effettuare dette CP_1
lavorazioni.
4 INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ANCHE NEL QUANTUM
Senza recesso alcuno, per mero tuziorismo difensivo, si sottolinea che l'attrice nulla ha provato circa i pretesi accordi economici e/o la corrispondenza dell'importo indicato in fattura e le lavorazioni asseritamente compiute, poiché la fattura prodotta non può essere assunta quale prova, in quanto proveniente dalla parte stessa e perché nulla dice sui criteri di quantificazione della somma richiesta (tariffari, giornate lavorative, tipologia di lavorazioni).
Resta contumace l'appellata , nonostante la corretta notifica dell'atto di CP_1
gravame.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, l'appellante deposita proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione,
concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
In materia di subappalto di opere edili, l'accordo relativo al contratto non richiede il rispetto di particolari forme per il suo perfezionamento, essendo sufficiente l'incontro di proposta e accettazione e potendo essere provato anche con l'assunzione di testimoni nei limiti di cui all'art.2721 c.c., né alla sua validità – nei termini solo civilistici del sorgere delle obbligazioni nel rapporto interno tra committente e subappaltatore - osta la circostanza che lo stesso si svolga nel contesto di un cantiere per l'esecuzione di un'opera di rilevanza pubblica sottoposto alla disciplina del Codice degli appalti, che invece ne regola le conseguenze inerenti il rapporto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante, anche di carattere sanzionatorio.
Con riferimento al sorgere dell'accordo e al suo contenuto corrispondente a quanto commissionato dall all'appaltatrice rispondendo agli articolati CP_2 Parte_1
5 “Vero che i lavori seguiti da di cui alla fattura n.151 del 31.12.2012 che mi CP_1
viene esibita, per la somma di € 26.934,44 iva compresa furono commissionati dalla
società … verificati dal personale tecnico dell'ANAS … ed espletati Parte_1
nella strada statale 117 centro sicula tronco I, anche nel territorio di Nicosia, da personale
incaricato e pagato da ”, il teste escusso all'udienza del Parte_5 Controparte_5
23.2.2016 (dipendente e quindi attendibile per essere stato presente sui luoghi e CP_3
perché del tutto estraneo a ciascuno delle due parti), dichiara espressamente che le opere di cui si chiede il pagamento sono stati effettivamente eseguiti dall'attrice: “Io controllavo i
lavori che sono stati effettuati dalla ditta e riguardavano ricarica piano CP_1
viabile e pulizia cunette … ricordo che i lavori sono stati svolti tra novembre e dicembre
2012 … Gli operai che erano lì a svolgere i lavori erano della ditta , non ho visto altre CP_1
persone; il GE. non lo conosco”. CP_4
L'altro teste , sorvegliante ed escusso alla stessa udienza, dichiara di Parte_2 CP_2
“non conoscere” la ditta ma solo “la ditta che era aggiudicataria dei lavori”, CP_1 Pt_1
ma ammette che con riferimento al tratto stradale a cui si riferisce la fattura “… i Km
comunque coincidono con la tratta in cui stavamo lavorando. Specifico però che io dopo
sono andato in ferie e i lavori sono stati seguiti dal mio collega [n.d.r. ] … Controparte_5
di ne ho sentito parlare, so che si occupava dei lavori che si stavano CP_4
svolgendo nella SS 117, non so a che titolo si occupasse dei lavori di cui parliamo, ma non
ricordo di averlo visto in cantiere …”.
Così gli altri testi, tutti dipendenti della ditta attrice escussi all'udienza del 23.2.2016, le cui dichiarazioni devono perciò essere vagliate con più stretto rigore, ma la cui attendibilità è
conferita dalla dichiarazione del : CP_5
: “Io all'epoca lavoravo per la ditta e gli operai dell che ci Testimone_1 CP_1 CP_3
6 controllavano, mi dicevano dove scaricare il camion. C'era anche un progettino che
indicava dove scaricare. Noi abbiamo fatto i lavori tra Nicosia e … i dipendenti CP_6
dell hanno preso i mei dati, dell non so.” CP_3 Parte_1
D : “Il primo giorno che abbiamo iniziato a lavorare i capo cantonieri si Testimone_2
sono prese le nostre generalità … la maggior parte delle volte erano i cantonieri che ci
dicevano cosa dovevamo fare. I lavori li abbiamo fatti nel tratto di strada Nicosia –
… io non ero presente quando furono consegnati i lavori.” CP_6
: “Sono il genero di … io mi sentivo con il geom. Controparte_7 CP_1 [...]
e lui mi ha commissionato i lavori. Qualche mese prima lui mi aveva CP_4
commissionato altri lavori per conto dell che sono stati quietanzati. Pt_1
I lavori della fattura si riferiscono al periodo novembre – dicembre 2012, in CP_4
cantiere è venuto una volta sola, ma ci sentivamo sempre al telefono”.
Così l'altro teste attoreo , anch'esso escusso il 23.2.2016: Testimone_3
“Sono creditore della signora , posso parlare per il sig. che lavorava CP_1 Tes_1
con me e , che verificava quello che facevamo, le altre persone non le conosco. Mi Pt_2
ha sempre chiamato che è stato l'unico che mi ha dato le direttive dei lavori.” Tes_1
Quanto alla “prova” della convenuta, costituita da una comunicazione del 17.10.2012
indirizzata ESCLUSIVAMENTE agli Enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile), con la quale dichiara aver cessato l'impiego dei propri dipendenti Parte_1
nell'esecuzione dei lavori alle date assunte di svolgimento delle prestazioni attoree, non avendo più la detenzione del cantiere, trattasi di un documento unilaterale predisposto della stessa società convenuta, privo di significativa efficacia probatoria con riferimento alla avvenuta esecuzione dei lavori da parte della ditta (anzi, persino CP_1
coerente alla circostanza che gli stessi siano stati effettuati con manodopera di
7 quest'ultima e non dell'appaltatrice), nulla dimostrando circa l'effettivo completamento delle opere alla data del 17.10.2012, per il quale sarebbe stato necessario un verbale di consegna e verifica in contraddittorio con la stazione appaltante, essendo invece agli atti una disposizione di servizio dell''8.11.2012 rivolta dall' alla convenuta, diretta ad CP_2
eseguire proprio le ulteriori opere di cui si discute.
Peraltro, gli stessi testi dedotti dalla convenuta (i soci , e Parte_6 Testimone_4
), hanno confermato che a novembre 2012 erano impegnati altrove Testimone_5
(integrando un ulteriore elemento indiziario avvalorante le dichiarazioni di e degli CP_5
altri testi dell'attrice, perché comprova che la parte conclusiva dei lavori non venne seguita dall'appaltatore “ufficiale”, diretto contraente dell'appaltante e che la ditta CP_3
era comunque “conosciuta” dall'appaltatore, essendosi svolti pregressi CP_1
rapporti commerciali di fornitura nello stesso cantiere.
Infine, in ordine al quantum della pretesa attorea, in comparsa si è Parte_1
limitata a rivolgere “la piena contestazione del documento contabile costituito dalla fattura
n.151 del 31.12.2012, che l'odierna convenuta ha avuto modo di conoscere solo a seguito
del presente giudizio”, omettendo di contestare specificamente ex art.115 c.p.c. la descrizione e la contabilizzazione dei lavori, da effettuarsi al più nella prima memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. (neppure prodotta), dovendo quindi considerarsi incontroversa la loro quantificazione, non richiedenti una specifica dimostrazione (in questo senso, tra le altre, Cassazione 25 maggio 2007 n.12231).
Di qui il rigetto dell'appello.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di gravame, attesa la contumacia della ditta appellata Parte_4
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.71/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.62/2021 resa dal Tribunale di Enna il 23.12.2020 e depositata il 9.2.2021, appellata da Parte_1
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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