Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
9460/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, a scio- glimento della riserva assunta all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del
12.3.25, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9460 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Paler- Parte_1 C.F._1
mo, Viale della Libertà n° 95, presso lo studio dell'avv.
Riccardo La Mantia che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
), residente in [...]
n°5
Resistente contumace
OGGETTO: azione di rivendicazione (art. 948 c.c.)
, della porzione di immobile - sito in Palermo, via Michele Del Bono n°5, censi- Parte_2
to al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 118, particella 508 sub. 17, Zona
Cens. 4, cat. A/2, cl. 6, vani 7 - costituita dalla terrazza posta al piano 4^;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
da , liquidandone l'ammontare in € 4.782,00 di cui € 545,00 per spese vive Parte_1
ed € 4.237,00 per compensi legali, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, -premesso Parte_1 di essere proprietaria dell'immobile sito in Palermo, via Michele Del Bono n°5, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 118, particella 508 sub. 17, Zona Cens.
4, cat. A/2, cl. 6, vani 7 (Doc. 1), giusta atto di compravendita del 6.10.1993, a rogito del
Notaio (Rep. n°2416, Racc. n°795), registrato in Palermo il 22.10.1993 e tra- Persona_1
scritto il 25.10.1993 a Palermo al n°41761/31181- ha convenuto in giudizio CP_2
onde ottenere il rilascio di una porzione del citato immobile, precisamente la terrazza
[...]
ubicata al piano IV dello stabile, in quanto dallo stesso occupata senza titolo alcuno.
Il resistente -ritualmente evocato in giudizio- è rimasto contumace.
La causa, istruita a mezzo esame dei documenti prodotti dalle parti e prova per te- sti, è stata assunta in riserva all'udienza del 12.3.25, previa discussione orale.
***
Venendo, quindi, alla disamina delle lite, occorre premettere che la domanda for- mulata da va qualificata in termini rivendica (art. 948 c.c.) tale essendo Parte_1
l'azione diretta ad ottenere “la condanna al rilascio nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo”.
Ciò posto, occorre rammentare che “nell'azione di rivendicazione - diretta ad accertare il diritto di proprietà dell'attore sul bene e a ricondurre quest'ultimo nella disponibilità materiale del- lo stesso - l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso” (C. 11521/1999; C. 4748/1996; C.
2334/1995; C. 10815/1994; C. 3669/1987).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva che la ricorrente, a comprova del dirit- to dominicale fatto valere nel presente giudizio, ha prodotto il contratto di compravendita stipulato in data 6 ottobre 1993, a rogito del Notaio (Rep. n. 2416, Racc. n. Persona_1
795), registrato in Palermo il 22 ottobre 1993 e trascritto il 25 ottobre 1993 a Palermo, al n.
41761/31181, dal quale risulta che l'appartamento che ne forma oggetto (censito al NCEU, fg 18, p.lla 508, sub 17) include il locale terrazza sito al piano IV dello stabile (v. anche pla- nimetria prodotta dalla ricorrente).
Risalendo tale titolo di acquisto ad oltre un ventennio addietro, esso costituisce -ad avviso del Tribunale- prova sufficiente per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione.
Ciò chiarito, va poi osservato che all'udienza del 12.3.25, il teste , Testimone_1
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha confermato che Controparte_1
(il quale, per quanto riferito dal teste, sarebbe proprietario di altro appartamento ubicato al IV piano dello stabile sito in via Michele Del Bono n. 5) “si trova nella disponibilità di tutta la terrazza con annesso un vano”, avendolo personalmente constatato in più occasioni.
Per quanto detto può dirsi parimenti raggiunta la prova dell'occupazione della por- zione immobiliare oggetto della domanda di rilascio da parte del resistente, CP_1
[...]
La domanda, in definitiva, merita accoglimento, dovendosi ordinare al resistente l'immediato rilascio, in favore di , della porzione di immobile - sito in Pa- Parte_1 lermo, via Michele Del Bono n°5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 118, particella 508 sub. 17, Zona Cens. 4, cat. A/2, cl. 6, vani 7 - costituita dalla ter- razza posta al piano 4^, raffigurata nella planimetria catastale prodotta da Parte_3
[.
.
Le spese di lite [ che si liquidano in complessive € 4.237,00 applicando i compensi previsti nelle tabelle allegate al DM n. 55/14, compensi medi per le fasi studio e introdut- tiva, minimi per quella istruttoria e decisionale, per i giudizi di cognizione innanzi al Tri- bunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 dato il presumibile effettivo valo- re della lite] seguono la soccombenza, venendo posti a carico di . Controparte_1
Palermo, 24.3.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone
Palermo, 24/03/2025 IL GIUDICE Erika Ivalù Pampalone