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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1583/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1583/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PARDINI VALERIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCELLI ILARIA Controparte_1 C.F._2 (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FRANCINI Controparte_2 C.F._4 ALESSANDRO (CF ) C.F._5
APPELLATO/I
*
Oggi 12 Febbraio 2025, alle ore 12,55 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Elena Escriva nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: L'Avv. Valerio Pardini Per parte appellata: L'Avv. Massimo Pieri in sostituzione dell'Avv. Francini
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 5 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1583/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PARDINI VALERIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCELLI ILARIA Controparte_1 C.F._2 (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FRANCINI Controparte_2 C.F._4 ALESSANDRO (CF ) C.F._5
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 855/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26.8.2022
CONCLUSIONI
In data 12.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 5 Per parte appellante: “come da dichiarazione di accettazione alla rinuncia all'azione e in atti e, quindi, affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte degli attori in primo grado in relazione a tutte le domande formulate, con compensazione delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, per il quale ciascuna delle parti costituite provvederà personalmente, per quanto di sua competenza, al pagamento dei rispettivi legali che hanno seguito tale fase”.
Per parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte degli attori in primo grado in relazione a tutte le domande formulate, con compensazione delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, per il quale ciascuna delle parti costituite provvederà personalmente, per quanto di sua competenza, al pagamento dei rispettivi legali che hanno seguito tale fase”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Lucca, , al fine di vedere accertata l'illegittimità degli interventi edilizi realizzati Parte_1 sull'immobile e sulla corte di proprietà di quest'ultimo, a Forte dei Marmi in via Padre Eugenio
Barsanti n. 8, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno.
1.2 – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'attorea domanda della Parte_1 quale chiedeva il rigetto.
1.3. – Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 855/2022, pubblicata il 26.8.2022, così decideva: “ - accertata l'illegittimità degli interventi eseguiti dal convenuto per le causali di cui in motivazione, lo condanna alla riduzione in pristino secondo quanto riportato alle pagine 18-21 e all'allegato 5 dell'elaborato peritale in atti;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- compensate le spese processuali nella misura di 1/5, condanna parte convenuta al pagamento dei 4/5 in favore di parte attrice, liquidati in € 8.274,40 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di c.t.u.”.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto gravame Parte_1 avverso la precitata sentenza.
pagina 3 di 5 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e , nel costituirsi in Controparte_1 CP_1 Controparte_2 giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
2.3. – Con ordinanza del 29.4.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, con rinvio della causa al 7.5.2025.
2.4. – Il procedimento di mediazione si concludeva con esito positivo, di talché le parti depositavo istanza congiunta con cui rassegnavano le sopra trascritte conclusioni e chiedevano la definizione immediata del giudizio.
2.5. – Con decreto del 5.12.2024, il Presidente anticipava l'udienza del 7.5.2025 al 18.12.2024, stabilendo la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. e concedendo a tutte le parti termine fino al 13.12.2024 per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni.
2.6. – A seguito di successivi rinvii, all'odierna udienza tutte le parti hanno precisato le conclusioni e, pertanto, la causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – Deve dichiararsi, come concordemente richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere, per effetto della rinuncia all'azione da parte di e di Controparte_2 CP_1
con accettazione da parte di , come risulta dalle relative dichiarazioni,
[...] Parte_1 sottoscritte personalmente dalle parti e dai loro legali, versate in atti.
Risulta infatti pacifico, per effetto di tali dichiarazioni, che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione della causa.
Può, dunque, senz'altro farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che deve necessariamente assumere la veste di sentenza.
Secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da
Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche d'ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici
(rinuncia agli atti, ecc.).
La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
pagina 4 di 5 Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa
(cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»; ancora, Cass. sez. 1^ civ.
3.3.2006 n. 4714 Rv. 590244 – 01: “[…] Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in conformità a quanto richiesto dalle parti.
Per quanto concerne le spese del giudizio di primo grado, si prende atto della rinuncia dell'appellante alla restituzione delle somme già versate alla controparte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in totale riforma della impugnata sentenza n. 855/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Lucca e pubblicata il 26.8.2022, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara che l'appellante non ha diritto a ripetere le somme versate in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Firenze, 12.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 1583/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PARDINI VALERIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCELLI ILARIA Controparte_1 C.F._2 (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FRANCINI Controparte_2 C.F._4 ALESSANDRO (CF ) C.F._5
APPELLATO/I
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Oggi 12 Febbraio 2025, alle ore 12,55 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Elena Escriva nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: L'Avv. Valerio Pardini Per parte appellata: L'Avv. Massimo Pieri in sostituzione dell'Avv. Francini
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 5 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1583/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PARDINI VALERIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCELLI ILARIA Controparte_1 C.F._2 (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FRANCINI Controparte_2 C.F._4 ALESSANDRO (CF ) C.F._5
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 855/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26.8.2022
CONCLUSIONI
In data 12.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 5 Per parte appellante: “come da dichiarazione di accettazione alla rinuncia all'azione e in atti e, quindi, affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte degli attori in primo grado in relazione a tutte le domande formulate, con compensazione delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, per il quale ciascuna delle parti costituite provvederà personalmente, per quanto di sua competenza, al pagamento dei rispettivi legali che hanno seguito tale fase”.
Per parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte degli attori in primo grado in relazione a tutte le domande formulate, con compensazione delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, per il quale ciascuna delle parti costituite provvederà personalmente, per quanto di sua competenza, al pagamento dei rispettivi legali che hanno seguito tale fase”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Lucca, , al fine di vedere accertata l'illegittimità degli interventi edilizi realizzati Parte_1 sull'immobile e sulla corte di proprietà di quest'ultimo, a Forte dei Marmi in via Padre Eugenio
Barsanti n. 8, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno.
1.2 – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'attorea domanda della Parte_1 quale chiedeva il rigetto.
1.3. – Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 855/2022, pubblicata il 26.8.2022, così decideva: “ - accertata l'illegittimità degli interventi eseguiti dal convenuto per le causali di cui in motivazione, lo condanna alla riduzione in pristino secondo quanto riportato alle pagine 18-21 e all'allegato 5 dell'elaborato peritale in atti;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- compensate le spese processuali nella misura di 1/5, condanna parte convenuta al pagamento dei 4/5 in favore di parte attrice, liquidati in € 8.274,40 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di c.t.u.”.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto gravame Parte_1 avverso la precitata sentenza.
pagina 3 di 5 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e , nel costituirsi in Controparte_1 CP_1 Controparte_2 giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
2.3. – Con ordinanza del 29.4.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, con rinvio della causa al 7.5.2025.
2.4. – Il procedimento di mediazione si concludeva con esito positivo, di talché le parti depositavo istanza congiunta con cui rassegnavano le sopra trascritte conclusioni e chiedevano la definizione immediata del giudizio.
2.5. – Con decreto del 5.12.2024, il Presidente anticipava l'udienza del 7.5.2025 al 18.12.2024, stabilendo la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. e concedendo a tutte le parti termine fino al 13.12.2024 per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni.
2.6. – A seguito di successivi rinvii, all'odierna udienza tutte le parti hanno precisato le conclusioni e, pertanto, la causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – Deve dichiararsi, come concordemente richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere, per effetto della rinuncia all'azione da parte di e di Controparte_2 CP_1
con accettazione da parte di , come risulta dalle relative dichiarazioni,
[...] Parte_1 sottoscritte personalmente dalle parti e dai loro legali, versate in atti.
Risulta infatti pacifico, per effetto di tali dichiarazioni, che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione della causa.
Può, dunque, senz'altro farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che deve necessariamente assumere la veste di sentenza.
Secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da
Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche d'ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici
(rinuncia agli atti, ecc.).
La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
pagina 4 di 5 Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa
(cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»; ancora, Cass. sez. 1^ civ.
3.3.2006 n. 4714 Rv. 590244 – 01: “[…] Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in conformità a quanto richiesto dalle parti.
Per quanto concerne le spese del giudizio di primo grado, si prende atto della rinuncia dell'appellante alla restituzione delle somme già versate alla controparte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in totale riforma della impugnata sentenza n. 855/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Lucca e pubblicata il 26.8.2022, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara che l'appellante non ha diritto a ripetere le somme versate in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Firenze, 12.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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