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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI iscritta al RG. n.
1827/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a CAMPOSAMPIERO Parte_1 C.F._1 (PD), il 30/05/1972, con l'avv. AGOSTINO SOMMA e con l'avv. GAZZOLA LUCIANO
RICORRENTE contro
(c.f. , nato/a a PADOVA, il Controparte_1 C.F._2 5/09/1975, con l'avv. SABRINA FAVARO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Treviso n. 1418/2023 (pub. 31.08.2023);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/06/2018 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Comune di Castelfranco Veneto (TV) dell'anno 2018, al n. 24, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui al sopravvenuto accordo (favorito dalla disposta CTU) appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Si conferma la liquidazione delle spese di CTU, poste definitivamente a carico solidale delle parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/06/2018 da
, nato/a a CAMPOSAMPIERO (PD), il 30/05/1972 Parte_1 e
, nato/a a PADOVA, il 5/09/1975, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2018 al n. 24, Parte II, Serie A alle seguenti condizioni:
“1) la casa familiare sita in Castelfranco Veneto, Via della Grotta n. 2, continuerà a rimanere nella disponibilità della sig.ra , con tutto l'arredo ivi Controparte_1 esistente, che continuerà ad abitarla assieme al figlio minore;
2) il figlio minore rimane affidato in via condivisa tra i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto, per quanto riguarda le prime, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) i turni di responsabilità seguono il calendario disposto in sede di CTU (cfr pagg. 41-42 relazione Dott.ssa che si allegano al presente atto), con Per_2 precisazione che il passaggio dal calendario “1” al calendario “ideale” avverrà previo scambio tra i genitori della documentazione attestante l'orario di lavoro del padre;
4) a partire dal mese di maggio 2025, il sig. provvederà a versare alla sig.ra PT
, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile per CP_1 il mantenimento del figlio nella misura di € 450,00 mensili, Persona_1 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
5) i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione del figlio minore, con richiamo al relativo Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso;
6) la sig.ra beneficerà in via esclusiva del 100% dell'assegno unico CP_1 per il figlio minore;
il sig. presterà la sua collaborazione e i debiti assensi, PT anche in ordine alla percezione degli eventuali arretrati;
7) le spese di CTU vengono ripartite tra le parti al 50% ciascuna;
8) le spese di lite sono interamente compensate”;
3 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PONE le spese di CTU – come liquidate con decreto del 18.03.2025 – definitivamente a carico solidale delle parti. Treviso, 22 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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