Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 177
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi del ricorrente. Si evidenzia che la sentenza n. 6912/2018 ha dichiarato la prescrizione del debito, anche se limitatamente al periodo 2011/2012. La tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'intimazione riguardava un periodo diverso (2012-2013), non è stata documentata in quanto la cartella di pagamento non è stata prodotta. Inoltre, anche qualora il credito si riferisse all'anno 2012, il debito è comunque estinto per prescrizione, non risultando atti interruttivi della prescrizione notificati tra la data di notifica della cartella (2016) e quella dell'intimazione. La pretesa tributaria, inoltre, non era stata oggetto del giudizio precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 177
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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