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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
RE IU, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2036/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013993260000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7576/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 26.3.2025, MO Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
SS, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420160015182606000, notificata il 30-08-2016, portante tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 443,19.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo quanto segue:” Occorre rilevare che in data 19-11-2018 la Commissione Tributaria Provinciale di R.C. – sez. 4 con sentenza n. 6912/18 emessa il 19-11-2018 e depositata il 21-11-18 accoglieva il ricorso presentato avverso la cartella di pagamento n.
09420160015182606000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Risc. in data 30-08-16 relativamente al mancato pagamento del bollo auto anno 2011-2012. Circostanza confermata anche in sede di opposizione ad una precedente intimazione di pagamento definita con sentenza n. 2798/2021 Commissione Tributaria
Prov. di R.C. Sezione n° 05 del 18/03/2021.” Allegava la sentenza n. 2798/2021.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SS , la quale chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo quanto segue:” La scrivente difesa precisa che, con la sentenza n. 6912/2018, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha disposto solo l'annullamento parziale dei crediti contenuti nella cartella impugnata. In particolare, per come si legge nel provvedimento che si allega per comodità di consultazione,
l'annullamento ha riguardato solo “la pretesa concernente la tassa auto per l'anno 2011-2012 (periodo settembre 2011/agosto 2012)”. Orbene, occorre porre all'attenzione del giudice il fatto che l'ente di riscossione, con l'intimazione oggi impugnata, non pretende il pagamento del credito annullato con l'indicata sentenza, bensì quello relativo ad un periodo differente;
infatti, per come risulta dall'allegato estratto di ruolo e dalla stessa intimazione, il credito portato a riscossione è solo quello inerente la tassa automobilistica relativa all'anno 2012-2013, periodo settembre 2012 /agosto 2013.” Allegava la sentenza n. 6912/2018.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
La sentenza n. 6912/2018, prodotta da parte resistente ha dichiarato la prescrizione del debito portato dalla cartella, sia pure nella sola parte relativa al periodo 2011/2012. La tesi di parte resistente secondo la quale il credito relativo ad altra pretesa che sarebbe stata contenuta nella medesima cartella di pagamento, per il periodo settembre 2012/agosto 2013 non risulta essere stata documentata, non essendo stata prodotta detta cartella. Peraltro la suddetta cartella, per come riportata nel provvedimento impugnato, fa riferimento al solo anno 2012 e non anche all'anno 2013. In ogni caso, il relativo debito è comunque estinto per prescrizione, dal momento che non risulta che fra la data di notifica della cartella (2016) e quella dell'odierna intimazione siano stati notificati atti interruttivi del relativo termine. La suddetta pretesa tributaria, peraltro, come evidenziato nella sentenza impugnata, non era stata oggetto del giudizio medesimo.
Il ricorso pertanto è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SS, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate SS a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
RE IU, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2036/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013993260000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7576/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 26.3.2025, MO Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
SS, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420160015182606000, notificata il 30-08-2016, portante tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 443,19.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo quanto segue:” Occorre rilevare che in data 19-11-2018 la Commissione Tributaria Provinciale di R.C. – sez. 4 con sentenza n. 6912/18 emessa il 19-11-2018 e depositata il 21-11-18 accoglieva il ricorso presentato avverso la cartella di pagamento n.
09420160015182606000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Risc. in data 30-08-16 relativamente al mancato pagamento del bollo auto anno 2011-2012. Circostanza confermata anche in sede di opposizione ad una precedente intimazione di pagamento definita con sentenza n. 2798/2021 Commissione Tributaria
Prov. di R.C. Sezione n° 05 del 18/03/2021.” Allegava la sentenza n. 2798/2021.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SS , la quale chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo quanto segue:” La scrivente difesa precisa che, con la sentenza n. 6912/2018, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha disposto solo l'annullamento parziale dei crediti contenuti nella cartella impugnata. In particolare, per come si legge nel provvedimento che si allega per comodità di consultazione,
l'annullamento ha riguardato solo “la pretesa concernente la tassa auto per l'anno 2011-2012 (periodo settembre 2011/agosto 2012)”. Orbene, occorre porre all'attenzione del giudice il fatto che l'ente di riscossione, con l'intimazione oggi impugnata, non pretende il pagamento del credito annullato con l'indicata sentenza, bensì quello relativo ad un periodo differente;
infatti, per come risulta dall'allegato estratto di ruolo e dalla stessa intimazione, il credito portato a riscossione è solo quello inerente la tassa automobilistica relativa all'anno 2012-2013, periodo settembre 2012 /agosto 2013.” Allegava la sentenza n. 6912/2018.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
La sentenza n. 6912/2018, prodotta da parte resistente ha dichiarato la prescrizione del debito portato dalla cartella, sia pure nella sola parte relativa al periodo 2011/2012. La tesi di parte resistente secondo la quale il credito relativo ad altra pretesa che sarebbe stata contenuta nella medesima cartella di pagamento, per il periodo settembre 2012/agosto 2013 non risulta essere stata documentata, non essendo stata prodotta detta cartella. Peraltro la suddetta cartella, per come riportata nel provvedimento impugnato, fa riferimento al solo anno 2012 e non anche all'anno 2013. In ogni caso, il relativo debito è comunque estinto per prescrizione, dal momento che non risulta che fra la data di notifica della cartella (2016) e quella dell'odierna intimazione siano stati notificati atti interruttivi del relativo termine. La suddetta pretesa tributaria, peraltro, come evidenziato nella sentenza impugnata, non era stata oggetto del giudizio medesimo.
Il ricorso pertanto è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SS, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate SS a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.