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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 77/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11/09/2024, promossa
d a
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Rossi, Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Federica Nicolini, Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: mutuo.
In punto: ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020 del Tribunale di
Mantova. conclusioni:
Di parte appellante:
<<voglia l corte d adita disattesa ogni contraria istanza>
eccezione e deduzione:
- accogliere il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio R.G. n.
1088/2020 – Giudice Dott. Bertola, per il motivo n.2 come sopra precisato, accertando e dichiarando pari ad € 670,11 la somma dovuta al consumatore per la pagina 1 di 7 riduzione del costo totale del credito a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto;
per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 354,60, quale differenza tra la somma dovuta e la somma già ricevuta/decurtata in sede di conteggio estintivo, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data di estinzione, fino al dì del soddisfo;
- in via gradata, nella denegata ipotesi in cui non risultino degni d'accoglimento la superiore domanda, accogliere comunque il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio R.G. n. 1088/2020 – Giudice Dott. Bertola, per il motivo n.4 come sopra precisato, rideterminando la condanna alle spese di lite del primo grado.
Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, SENZA DISTRAZIONE. In via istruttoria, insiste, ai sensi dell'art.437, 2° comma e 441 cpc, che l'On. Corte voglia disporre CTU tecnico-contabile, confermativa delle determinazioni e delle ricostruzioni operate dal Consulente di parte appellante sulle somme dovuta al consumatore per la riduzione del costo totale del credito a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.>>
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Mantova in data 30 giugno 2020 nell'ambito del procedimento RG 1088/2020, accogliendo le seguenti conclusioni:
NEL MERITO
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.a in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto;
- accogliere, in ogni caso le domande formulate da in primo grado, di seguito CP_1 riportate:
<voglia l corte d adita disattesa ogni contraria istanza>
NEL MERITO:
- rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate dal Ricorrente in quanto generiche, indeterminate, infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.>” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza decisoria del 30.06.2020, il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso presentato da volto all'accertamento dell'usurarietà delle Parte_1 condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione n. 99348 stipulato il 5.04.2011, per l'importo complessivo di € 14.040,00, da restituirsi con numero 120 di rate di importo pari ad € 117,00 cad. con e, per l'effetto, alla condanna della banca alla restituzione degli Controparte_1 interessi usurari percepiti, oltre che di altri costi e spese sostenute per l'erogazione del mutuo, c.d. costi “up front”, sostenuti per l'anticipata estinzione del finanziamento. Più nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto infondata la deduzione dell'usurarietà del pagina 2 di 7 tasso applicato in rapporto alla entità della commissione per estinzione anticipata, non costituendo la stessa un costo per l'erogazione del credito ed essendone, perciò esclusa la rilevanza dalla L. n. 108/1996. In secondo luogo, è stata respinta anche la richiesta di rimborso delle spese iniziali sostenute per il credito in caso di estinzione anticipata.
Il giudice ha spiegato che la normativa di riferimento - art. 125 sexies TUB - prevede solo il rimborso dei costi e degli interessi relativi alla durata residua del contratto, escludendo invece i costi iniziali come le spese di istruttoria, che si riferiscono a servizi già completamente svolti prima dell'erogazione del mutuo.
Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2019 invocata dalla parte attrice (sentenza “Lexitor”) non è stata ritenuta applicabile al caso, sia perché riguardante una normativa differente da quella italiana (normativa polacca), sia perché il contratto in questione era stato firmato nel 2011, molto prima dell'emissione di quella pronuncia.
Infine, il giudice ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, applicando una riduzione del 50% per la fase decisionale, in ragione della rapidità del procedimento.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello sulla scorta di 4 Parte_1 motivi, chiedendo che la stessa venga riformata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024 la difesa di parte appellante ha abbandonato la domanda avanzata in via principale di accertamento dell'usurarietà del TEG, e dunque ai motivi n. 1 e 3, chiedendo il ridimensionamento dell'oggetto del giudizio d'appello ai soli motivi di gravame nn. 2 e 4.
Alla stessa udienza la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre indicare, quali circostanze pacifiche, nonché documentalmente provate le seguenti:
- il contratto per cui è causa prevedeva il rimborso della somma finanziata mediante 120 rate (12 rate per ciascun anno dell'importo di € 117,00 ciascuna) per l'importo complessivo di € 14.040,00;
- la prima e l'ultima rata dovevano essere pagate rispettivamente il 30.05.2011 ed il
30.04.2021;
- il finanziamento è stato tuttavia estinto dopo il pagamento della 81° rata;
- a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento la ha restituito alla CP_1 cliente le seguenti somme:
1) € 4,55 a titolo di premio assicurativo non goduto (doc. n. 4 pag. 22 del ricorso);
2) € 315,51 a titolo di oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione così calcolate: € 8,09 per ogni rata non scaduta (8,09*39 = € 315,51).
*** Preso atto della rinuncia dell'appellante alla domanda avanzata in via principale, di seguito verranno esaminati i soli punti d'appello numeri 2 e 4.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la ricostruzione normativa pagina 3 di 7 e contrattuale operata dal Tribunale di primo grado, relativa al mancato rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
In particolare, il giudice di primo grado, pur richiamando correttamente l'art. 125 sexies del TUB, avrebbe interpretato tale norma in modo anacronistico, limitando il diritto al rimborso solo ai costi non ancora maturati, escludendo quelli iniziali (up front). A dire dell'appellante questa visione contrasta con la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea che stabilisce che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, determinando una parificazione di trattamento normativo tra costi “up front” e costi “recurring”, e sottolinea l'efficacia vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia per gli Stati membri i quali sono tenuti ad adeguare ad essa le disposizioni nazionali. Ciò premesso in punto di diritto, ritiene che trattandosi di rapporto sorto il 5.04.2011 ed estintosi a marzo 2018 e non rientrando lo stesso nei rapporti c.d. esauriti, debba trovare applicazione l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in merito alle spese rimborsabili e che, quindi, debbano essere rimborsati tutti i costi sostenuti dalla in proporzione alla durata del finanziamento. Pt_1 Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto richiama anche l'intervento di NC d'AL che con nota del 4.12.2019 prot. N. 1263869/19 ha precisato che per quanto riguarda il diritto al rimborso anticipato dei finanziamenti, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi posti a carico del consumatore, ad esclusione delle sole imposte.
Deduce, inoltre, che la stessa Corte costituzionale (Sent. n. 263/2022), pronunciatasi nelle more del giudizio, ha ribadito il diritto del consumatore alla riduzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto) sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), da applicare a tutti i contratti sia antecedenti che successivi al 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
Stando così le cose, insiste affinché gli venga riconosciuta la differenza tra la somma dovuta e quella già ricevuta dalla banca in sede di conteggio estintivo.
Il motivo non può trovare accoglimento. Le contestazioni sollevate dall'appellante in merito ai conteggi operati e alla richiesta di restituzione dell'importo di € 354,60 (quale differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrispostole dalla banca) appaiono al collegio infondate e prive di riscontro logico-matematico. L'errore di calcolo, quanto al costo assicurativo, emerge con chiarezza già dalla modalità con cui l'appellante suddivide l'importo del premio sulle 120 rate del finanziamento, non uniformandosi alla corretta metodologia attuariale.
Come noto, la tecnica attuariale non prevede una suddivisione uniforme del premio per il numero di rate del finanziamento, ma lo distribuisce in funzione del rischio, il quale, in quanto riferito al costo di copertura del rimborso, è massimo all'inizio del rapporto e diminuisce progressivamente nel tempo, mano a mano che il mutuatario procede al pagamento dei singoli ratei, avvicinandosi tanto più allo zero quanto più ci si avvicina al momento dell'estinzione dell'obbligazione. Di conseguenza, l'incidenza del premio è maggiore nelle fasi iniziali, quando il rischio è più elevato e si riduce nelle fasi finali, in corrispondenza della diminuzione pagina 4 di 7 del capitale residuo garantito.
Nel caso di specie, la polizza assicurativa copriva il rischio vita in relazione al finanziamento ricevuto, garantendo l'importo residuo dovuto in caso di decesso dell'assicurata. Ne consegue che l'entità della copertura variava nel tempo: inizialmente era riferita all'intero capitale finanziato (pari ad € 14.040,00) e, all'81° rata, era riferita al minore importo residuo di € 4.306,66. Il premio assicurativo non può, quindi, essere determinato su base fissa per singola rata – come fa l'appellante – ma va calcolato in funzione dell'effettivo rischio residuo, che, giunti all'ottanunesima rata, era ridotto al modesto importo di € 4.306,66. Con riferimento al quale l'importo indicato dalla banca di € 4,55 deve ritenersi assolutamente congruo, in relazione all'ammontare del premio complessivo dovuto, pari a € 256,37, parametrato su un finanziamento di 14.040,00.
Ciò premesso quanto alla valutazione del rapporto tra rischio e premio, rileva inoltre il collegio che il contratto di finanziamento, nella sezione dedicata alle condizioni economiche, fa rinvio alle Condizioni Generali di Polizza quanto a modalità di rimborso del premio assicurativo non goduto in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Sennonché non risulta prodotto il contratto assicurativo, né sono acquisite agli atti le condizioni generali di polizza. Ragion per cui l'indicazione in € 4,55 dell'importo da restituire per eccedenza rispetto al costo assicurativo effettivo - che appare congrua una volta considerata la modesta entità del rischio residuo
(riferito al possibile mancato pagamento di € 4.306,66) – non risulta neppure porsi in contrasto con la disciplina convenzionalmente pattuita in merito.
*** Né può riconoscersi in favore dell'appellante il diritto al ricalcolo dell'ammontare di quanto rimborsato dalla banca a titolo di commissioni bancarie: il contratto, infatti, nella sezione dedicata alle condizioni economiche, disciplina in modo chiaro e specifico le modalità di rimborso, prevedendo, per l'estinzione anticipata del finanziamento, attribuirsi al mutuatario le seguenti prestazioni: “compenso pari all'1,00% del capitale finanziato residuo e contestuale ristoro degli oneri soggetti a maturazione nel tempo inclusi nelle commissioni di intermediazione (punto G) nella misura di € 8,09 per ogni rata non scaduta”. Il che corrisponde a quanto già spontaneamente corrisposto dalla banca.
Si rileva, infine, quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni relative alle rate già maturate, che la stessa non può trovare accoglimento, avendo la mutuataria già effettivamente usufruito dei servizi bancari ad esse connessi.
4. Il quarto motivo di appello riguarda l'eccessività della condanna alle spese processuali. L'appellante contesta l'importo di € 2.425,00 (+ accessori) riconosciuto per l'attività di studio e introduttiva del giudizio. Si chiede, quindi, alla Corte, in caso di conferma dell'ordinanza impugnata, di riformare almeno la parte relativa alla condanna alle spese di lite. Anche quest'ultima censura non può trovare accoglimento. Dall'esame degli atti di causa emerge che il giudizio di primo grado non si è limitato alle sole due fasi indicate dall'appellante, ma ha compreso almeno tre fasi, essendosi celebrata anche la prima udienza con le relative note.
Pertanto, applicando i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, scaglione da € 5.201 a €
26.000,00, valori medi, il compenso spettante sarebbe stato pari ad euro 4.835, come pagina 5 di 7 risulta dalla seguente tabella:
Fase di studio della controversia: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio: € 740,00
Fase di trattazione/istruttoria: € 1.600,00
Fase decisionale: € 1.620,00 Totale: € 4.835,00 Il Giudice di primo grado ha pertanto liquidato un compenso inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri medi, determinandolo in € 2.425,00, importo da ritenersi quindi certamente non eccessivo.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e l'ordinanza decisoria di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod. con scaglione di riferimento “fino a € 1.100,00”. Va conteggiata anche una somma per fase di trattazione, ritenuta ineludibile nel giudizio d'appello (Cass. n. 30219/2023), la quale può comunque essere liquidata nei minimi.
Competenza: corte d' appello Fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00 Fase di trattazione, valore minimo:
€ 179,00 Fase decisionale, valore medio:
€ 210,00 Compenso tabellare
€ 673,00
Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis c.p.c. del 30.06.2020 del Tribunale di Mantova;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida in € 673,00 oltre Controparte_1 spese generali 15% e accessori come per legge;
- dà atto che sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29/01/2025
pagina 6 di 7
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 77/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11/09/2024, promossa
d a
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Rossi, Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Federica Nicolini, Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: mutuo.
In punto: ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020 del Tribunale di
Mantova. conclusioni:
Di parte appellante:
<<voglia l corte d adita disattesa ogni contraria istanza>
eccezione e deduzione:
- accogliere il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio R.G. n.
1088/2020 – Giudice Dott. Bertola, per il motivo n.2 come sopra precisato, accertando e dichiarando pari ad € 670,11 la somma dovuta al consumatore per la pagina 1 di 7 riduzione del costo totale del credito a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto;
per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 354,60, quale differenza tra la somma dovuta e la somma già ricevuta/decurtata in sede di conteggio estintivo, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data di estinzione, fino al dì del soddisfo;
- in via gradata, nella denegata ipotesi in cui non risultino degni d'accoglimento la superiore domanda, accogliere comunque il presente atto di appello e riformare l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 30.06.2020, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio R.G. n. 1088/2020 – Giudice Dott. Bertola, per il motivo n.4 come sopra precisato, rideterminando la condanna alle spese di lite del primo grado.
Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, SENZA DISTRAZIONE. In via istruttoria, insiste, ai sensi dell'art.437, 2° comma e 441 cpc, che l'On. Corte voglia disporre CTU tecnico-contabile, confermativa delle determinazioni e delle ricostruzioni operate dal Consulente di parte appellante sulle somme dovuta al consumatore per la riduzione del costo totale del credito a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.>>
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Mantova in data 30 giugno 2020 nell'ambito del procedimento RG 1088/2020, accogliendo le seguenti conclusioni:
NEL MERITO
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.a in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto;
- accogliere, in ogni caso le domande formulate da in primo grado, di seguito CP_1 riportate:
<voglia l corte d adita disattesa ogni contraria istanza>
NEL MERITO:
- rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate dal Ricorrente in quanto generiche, indeterminate, infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.>” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza decisoria del 30.06.2020, il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso presentato da volto all'accertamento dell'usurarietà delle Parte_1 condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione n. 99348 stipulato il 5.04.2011, per l'importo complessivo di € 14.040,00, da restituirsi con numero 120 di rate di importo pari ad € 117,00 cad. con e, per l'effetto, alla condanna della banca alla restituzione degli Controparte_1 interessi usurari percepiti, oltre che di altri costi e spese sostenute per l'erogazione del mutuo, c.d. costi “up front”, sostenuti per l'anticipata estinzione del finanziamento. Più nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto infondata la deduzione dell'usurarietà del pagina 2 di 7 tasso applicato in rapporto alla entità della commissione per estinzione anticipata, non costituendo la stessa un costo per l'erogazione del credito ed essendone, perciò esclusa la rilevanza dalla L. n. 108/1996. In secondo luogo, è stata respinta anche la richiesta di rimborso delle spese iniziali sostenute per il credito in caso di estinzione anticipata.
Il giudice ha spiegato che la normativa di riferimento - art. 125 sexies TUB - prevede solo il rimborso dei costi e degli interessi relativi alla durata residua del contratto, escludendo invece i costi iniziali come le spese di istruttoria, che si riferiscono a servizi già completamente svolti prima dell'erogazione del mutuo.
Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2019 invocata dalla parte attrice (sentenza “Lexitor”) non è stata ritenuta applicabile al caso, sia perché riguardante una normativa differente da quella italiana (normativa polacca), sia perché il contratto in questione era stato firmato nel 2011, molto prima dell'emissione di quella pronuncia.
Infine, il giudice ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, applicando una riduzione del 50% per la fase decisionale, in ragione della rapidità del procedimento.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello sulla scorta di 4 Parte_1 motivi, chiedendo che la stessa venga riformata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024 la difesa di parte appellante ha abbandonato la domanda avanzata in via principale di accertamento dell'usurarietà del TEG, e dunque ai motivi n. 1 e 3, chiedendo il ridimensionamento dell'oggetto del giudizio d'appello ai soli motivi di gravame nn. 2 e 4.
Alla stessa udienza la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre indicare, quali circostanze pacifiche, nonché documentalmente provate le seguenti:
- il contratto per cui è causa prevedeva il rimborso della somma finanziata mediante 120 rate (12 rate per ciascun anno dell'importo di € 117,00 ciascuna) per l'importo complessivo di € 14.040,00;
- la prima e l'ultima rata dovevano essere pagate rispettivamente il 30.05.2011 ed il
30.04.2021;
- il finanziamento è stato tuttavia estinto dopo il pagamento della 81° rata;
- a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento la ha restituito alla CP_1 cliente le seguenti somme:
1) € 4,55 a titolo di premio assicurativo non goduto (doc. n. 4 pag. 22 del ricorso);
2) € 315,51 a titolo di oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione così calcolate: € 8,09 per ogni rata non scaduta (8,09*39 = € 315,51).
*** Preso atto della rinuncia dell'appellante alla domanda avanzata in via principale, di seguito verranno esaminati i soli punti d'appello numeri 2 e 4.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la ricostruzione normativa pagina 3 di 7 e contrattuale operata dal Tribunale di primo grado, relativa al mancato rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
In particolare, il giudice di primo grado, pur richiamando correttamente l'art. 125 sexies del TUB, avrebbe interpretato tale norma in modo anacronistico, limitando il diritto al rimborso solo ai costi non ancora maturati, escludendo quelli iniziali (up front). A dire dell'appellante questa visione contrasta con la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea che stabilisce che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, determinando una parificazione di trattamento normativo tra costi “up front” e costi “recurring”, e sottolinea l'efficacia vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia per gli Stati membri i quali sono tenuti ad adeguare ad essa le disposizioni nazionali. Ciò premesso in punto di diritto, ritiene che trattandosi di rapporto sorto il 5.04.2011 ed estintosi a marzo 2018 e non rientrando lo stesso nei rapporti c.d. esauriti, debba trovare applicazione l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in merito alle spese rimborsabili e che, quindi, debbano essere rimborsati tutti i costi sostenuti dalla in proporzione alla durata del finanziamento. Pt_1 Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto richiama anche l'intervento di NC d'AL che con nota del 4.12.2019 prot. N. 1263869/19 ha precisato che per quanto riguarda il diritto al rimborso anticipato dei finanziamenti, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi posti a carico del consumatore, ad esclusione delle sole imposte.
Deduce, inoltre, che la stessa Corte costituzionale (Sent. n. 263/2022), pronunciatasi nelle more del giudizio, ha ribadito il diritto del consumatore alla riduzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto) sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), da applicare a tutti i contratti sia antecedenti che successivi al 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
Stando così le cose, insiste affinché gli venga riconosciuta la differenza tra la somma dovuta e quella già ricevuta dalla banca in sede di conteggio estintivo.
Il motivo non può trovare accoglimento. Le contestazioni sollevate dall'appellante in merito ai conteggi operati e alla richiesta di restituzione dell'importo di € 354,60 (quale differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrispostole dalla banca) appaiono al collegio infondate e prive di riscontro logico-matematico. L'errore di calcolo, quanto al costo assicurativo, emerge con chiarezza già dalla modalità con cui l'appellante suddivide l'importo del premio sulle 120 rate del finanziamento, non uniformandosi alla corretta metodologia attuariale.
Come noto, la tecnica attuariale non prevede una suddivisione uniforme del premio per il numero di rate del finanziamento, ma lo distribuisce in funzione del rischio, il quale, in quanto riferito al costo di copertura del rimborso, è massimo all'inizio del rapporto e diminuisce progressivamente nel tempo, mano a mano che il mutuatario procede al pagamento dei singoli ratei, avvicinandosi tanto più allo zero quanto più ci si avvicina al momento dell'estinzione dell'obbligazione. Di conseguenza, l'incidenza del premio è maggiore nelle fasi iniziali, quando il rischio è più elevato e si riduce nelle fasi finali, in corrispondenza della diminuzione pagina 4 di 7 del capitale residuo garantito.
Nel caso di specie, la polizza assicurativa copriva il rischio vita in relazione al finanziamento ricevuto, garantendo l'importo residuo dovuto in caso di decesso dell'assicurata. Ne consegue che l'entità della copertura variava nel tempo: inizialmente era riferita all'intero capitale finanziato (pari ad € 14.040,00) e, all'81° rata, era riferita al minore importo residuo di € 4.306,66. Il premio assicurativo non può, quindi, essere determinato su base fissa per singola rata – come fa l'appellante – ma va calcolato in funzione dell'effettivo rischio residuo, che, giunti all'ottanunesima rata, era ridotto al modesto importo di € 4.306,66. Con riferimento al quale l'importo indicato dalla banca di € 4,55 deve ritenersi assolutamente congruo, in relazione all'ammontare del premio complessivo dovuto, pari a € 256,37, parametrato su un finanziamento di 14.040,00.
Ciò premesso quanto alla valutazione del rapporto tra rischio e premio, rileva inoltre il collegio che il contratto di finanziamento, nella sezione dedicata alle condizioni economiche, fa rinvio alle Condizioni Generali di Polizza quanto a modalità di rimborso del premio assicurativo non goduto in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Sennonché non risulta prodotto il contratto assicurativo, né sono acquisite agli atti le condizioni generali di polizza. Ragion per cui l'indicazione in € 4,55 dell'importo da restituire per eccedenza rispetto al costo assicurativo effettivo - che appare congrua una volta considerata la modesta entità del rischio residuo
(riferito al possibile mancato pagamento di € 4.306,66) – non risulta neppure porsi in contrasto con la disciplina convenzionalmente pattuita in merito.
*** Né può riconoscersi in favore dell'appellante il diritto al ricalcolo dell'ammontare di quanto rimborsato dalla banca a titolo di commissioni bancarie: il contratto, infatti, nella sezione dedicata alle condizioni economiche, disciplina in modo chiaro e specifico le modalità di rimborso, prevedendo, per l'estinzione anticipata del finanziamento, attribuirsi al mutuatario le seguenti prestazioni: “compenso pari all'1,00% del capitale finanziato residuo e contestuale ristoro degli oneri soggetti a maturazione nel tempo inclusi nelle commissioni di intermediazione (punto G) nella misura di € 8,09 per ogni rata non scaduta”. Il che corrisponde a quanto già spontaneamente corrisposto dalla banca.
Si rileva, infine, quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni relative alle rate già maturate, che la stessa non può trovare accoglimento, avendo la mutuataria già effettivamente usufruito dei servizi bancari ad esse connessi.
4. Il quarto motivo di appello riguarda l'eccessività della condanna alle spese processuali. L'appellante contesta l'importo di € 2.425,00 (+ accessori) riconosciuto per l'attività di studio e introduttiva del giudizio. Si chiede, quindi, alla Corte, in caso di conferma dell'ordinanza impugnata, di riformare almeno la parte relativa alla condanna alle spese di lite. Anche quest'ultima censura non può trovare accoglimento. Dall'esame degli atti di causa emerge che il giudizio di primo grado non si è limitato alle sole due fasi indicate dall'appellante, ma ha compreso almeno tre fasi, essendosi celebrata anche la prima udienza con le relative note.
Pertanto, applicando i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, scaglione da € 5.201 a €
26.000,00, valori medi, il compenso spettante sarebbe stato pari ad euro 4.835, come pagina 5 di 7 risulta dalla seguente tabella:
Fase di studio della controversia: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio: € 740,00
Fase di trattazione/istruttoria: € 1.600,00
Fase decisionale: € 1.620,00 Totale: € 4.835,00 Il Giudice di primo grado ha pertanto liquidato un compenso inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri medi, determinandolo in € 2.425,00, importo da ritenersi quindi certamente non eccessivo.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e l'ordinanza decisoria di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod. con scaglione di riferimento “fino a € 1.100,00”. Va conteggiata anche una somma per fase di trattazione, ritenuta ineludibile nel giudizio d'appello (Cass. n. 30219/2023), la quale può comunque essere liquidata nei minimi.
Competenza: corte d' appello Fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00 Fase di trattazione, valore minimo:
€ 179,00 Fase decisionale, valore medio:
€ 210,00 Compenso tabellare
€ 673,00
Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis c.p.c. del 30.06.2020 del Tribunale di Mantova;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida in € 673,00 oltre Controparte_1 spese generali 15% e accessori come per legge;
- dà atto che sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29/01/2025
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Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
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