Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 25/03/2021, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00177/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2021, proposto da
LO BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Dolores Bottari e Roberto Bet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in San Vendemiano, via Liberazione 85;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Treviso, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Prefetto di Treviso prot. n. 104074 del 23 dicembre 2020 di rigetto della domanda di rinnovo porto di pistola per difesa personale nonché ogni altro atto ed in particolare dell’avviso di rigetto 23 luglio 2020 e della nota della Guardia di Finanza 20 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio territoriale di governo - Prefettura di Treviso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare le censure proposte non presentano evidenti elementi di fondatezza, tenuto conto dell’approfondita attività istruttoria svolta dall’Amministrazione e dell’articolata motivazione posta a supporto del diniego di rinnovo del porto d’armi oggetto di impugnazione;
- che inoltre, alla luce delle valutazioni che emergono dal provvedimento impugnato circa l’insussistenza in concreto del “dimostrato bisogno” dell’arma - presupposto quest’ultimo necessario per consentire la deroga al generale divieto di girare armati - ai fini della domanda cautelare difetta il requisito del periculum in mora ;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia, vengono compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 24 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO