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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1205 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Ludovico Parte_1
Montera.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito – Coltivatore diretto –
Cancellazione dalla Camera di Commercio – Insufficienza ai fino dell'obbligo contributivo.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
E' incontestato tra le parti che il ricorrente -coltivatore diretto- si sia cancellato dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio a far data dal 3.01.2018.
Per tale ragione l'opponente contesta l'avviso di addebito n.
40020240005774210000 notificatogli l'8.02.2025 e concernente il pagamento di contributi previdenziali alla “gestione agricola” primo trimestre anno 2023, per € 3.445,54.
Nel caso di specie deve rammentarsi che l'iscrizione al registro delle imprese
(Camera di Commercio) è un obbligo di natura fiscale e non previdenziale. L'obbligo contributivo nasce dalla condizione di coltivatore diretto e dalla svolgimento effettiva di attività agricola. Dunque ai fini della cessazione dell'obbligo contributivo si rende indispensabile la comunicazione all' ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 233 del 1990, oppure dimostrare in CP_1
giudizio di aver effettivamente cessato ogni attività di coltivazione diretta (o l'eventuale svolgimento nei limiti di esenzione di legge). Prova che, nel caso di specie, non è stata neppure articolata.
Il ricorso non può essere, dunque, accolto.
Le spese, in considerazione dell'incertezza del quadro probatorio, sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 11.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Ludovico Parte_1
Montera.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito – Coltivatore diretto –
Cancellazione dalla Camera di Commercio – Insufficienza ai fino dell'obbligo contributivo.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
E' incontestato tra le parti che il ricorrente -coltivatore diretto- si sia cancellato dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio a far data dal 3.01.2018.
Per tale ragione l'opponente contesta l'avviso di addebito n.
40020240005774210000 notificatogli l'8.02.2025 e concernente il pagamento di contributi previdenziali alla “gestione agricola” primo trimestre anno 2023, per € 3.445,54.
Nel caso di specie deve rammentarsi che l'iscrizione al registro delle imprese
(Camera di Commercio) è un obbligo di natura fiscale e non previdenziale. L'obbligo contributivo nasce dalla condizione di coltivatore diretto e dalla svolgimento effettiva di attività agricola. Dunque ai fini della cessazione dell'obbligo contributivo si rende indispensabile la comunicazione all' ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 233 del 1990, oppure dimostrare in CP_1
giudizio di aver effettivamente cessato ogni attività di coltivazione diretta (o l'eventuale svolgimento nei limiti di esenzione di legge). Prova che, nel caso di specie, non è stata neppure articolata.
Il ricorso non può essere, dunque, accolto.
Le spese, in considerazione dell'incertezza del quadro probatorio, sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 11.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)