Articolo 11 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84
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Art. 11. (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell' ((Autorita' di sistema portuale)) . Ai membri del Collegio dei revisori si applica l' articolo 2399 del codice civile . I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze dell' ((Autorita' di sistema portuale)) o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attivita' dell' ((Autorita' di sistema portuale)) .
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;
d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri.
4. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell' ((Autorita' di sistema portuale)) notizie sull'andamento e la gestione dell' ((Autorita' di sistema portuale)) ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarita' riscontrate.
5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. ((Gli atti di controllo sono espressi a maggioranza dei componenti.)) Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2018
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