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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8861 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.16645\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti F. Elia e D. DE Parte_1
Salvatore in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era titolare di assegno di invalidità civile dal 2021, che in data 3.11.2017 aveva ricevuto comunicazione di indebito relativo al periodo gennaio 2016 – novembre 2017, che in data 20.6.2018 aveva ricevuto comunicazione di indebito relativo al periodo 1.1.2018 – 31.7.2018, che in data 5.3.2024 aveva ricevuto comunicazione di indebito relativa al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, che l'indebito non sussiste ed è comunque irripetibile in applicazione della giurisprudenza richiamata, ha chiesto di dichiarare l'insussistenza degli indebiti sulla prestazione assistenziale suindicata, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2 La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass. n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.
n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Ciò posto, nella contumacia dell' non sussiste allegazione e CP_2 prova della addebitabilità al ricorrente dell'indebita erogazione con conseguente configurabilità del legittimo affidamento che legittima l'Istituto al recupero della prestazione assistenziale indebita con decorrenza solo dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito medesimo.
In applicazione del richiamato principio di diritto va dichiarata l'illegittimità della comunicazione di indebito del 3.11.2017 in quanto relativa al periodo gennaio 2016 – novembre 2017 anteriore alla comunicazione stessa nonché della nota di indebito relativa al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 in quanto comunicata solo in data
5.3.2024.
Quanto alla comunicazione di indebito relativo al periodo 1.1.2018
– 31.7.2018 ricevuta in data 20.6.2018 va dichiara l'illegittimità della stessa con riferimento al periodo antecedente alla comunicazione medesima e cioè 1.1.2018 – 20.6.2018 ed ugualmente per il periodo successivo in quanto, stante la contumacia dell' , CP_2 non sono stati adempiuti gli oneri di allegazione e prova della insussistenza delle condizioni del legittimo affidamento con riferimento al superamento del requisito reddituale, peraltro in nessun modo menzionato nella nota in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza degli indebiti oggetto delle comunicazioni del 3.11.2017, del CP_2
5.3.2024 e del 20.6.2018; condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 somma di E.1900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 15.9.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.16645\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti F. Elia e D. DE Parte_1
Salvatore in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era titolare di assegno di invalidità civile dal 2021, che in data 3.11.2017 aveva ricevuto comunicazione di indebito relativo al periodo gennaio 2016 – novembre 2017, che in data 20.6.2018 aveva ricevuto comunicazione di indebito relativo al periodo 1.1.2018 – 31.7.2018, che in data 5.3.2024 aveva ricevuto comunicazione di indebito relativa al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, che l'indebito non sussiste ed è comunque irripetibile in applicazione della giurisprudenza richiamata, ha chiesto di dichiarare l'insussistenza degli indebiti sulla prestazione assistenziale suindicata, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2 La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass. n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.
n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Ciò posto, nella contumacia dell' non sussiste allegazione e CP_2 prova della addebitabilità al ricorrente dell'indebita erogazione con conseguente configurabilità del legittimo affidamento che legittima l'Istituto al recupero della prestazione assistenziale indebita con decorrenza solo dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito medesimo.
In applicazione del richiamato principio di diritto va dichiarata l'illegittimità della comunicazione di indebito del 3.11.2017 in quanto relativa al periodo gennaio 2016 – novembre 2017 anteriore alla comunicazione stessa nonché della nota di indebito relativa al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 in quanto comunicata solo in data
5.3.2024.
Quanto alla comunicazione di indebito relativo al periodo 1.1.2018
– 31.7.2018 ricevuta in data 20.6.2018 va dichiara l'illegittimità della stessa con riferimento al periodo antecedente alla comunicazione medesima e cioè 1.1.2018 – 20.6.2018 ed ugualmente per il periodo successivo in quanto, stante la contumacia dell' , CP_2 non sono stati adempiuti gli oneri di allegazione e prova della insussistenza delle condizioni del legittimo affidamento con riferimento al superamento del requisito reddituale, peraltro in nessun modo menzionato nella nota in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza degli indebiti oggetto delle comunicazioni del 3.11.2017, del CP_2
5.3.2024 e del 20.6.2018; condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 somma di E.1900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 15.9.2025 Il Giudice