Art. 1. Articolo unico.
I religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni. ((1)) Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse e' versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 maggio-9 giugno 1977, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 15/06/1977 n. 155) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 , nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia."
I religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni. ((1)) Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse e' versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 maggio-9 giugno 1977, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 15/06/1977 n. 155) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 , nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia."