Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al n. 5878/2024 RG;
T R A
, nato a Giugliano in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. Daniela Ferraro;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Parte ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c. allegando di aver proposto la domanda per l'accertamento dell'invalidità e che la competente commissione medica aveva accertato un grado di invalidità del 67%. Chiedeva di “-ACCERTARE e DICHIARARE in capo all'istante, a seguito di idonea CTU medico-legale, la sussistenza del requisito sanitario nella misura superiore al 74% a far data dall'inoltro della domanda amministrativa utile al riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, L. 388/2000..”. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi preliminarmente il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice adito, in quanto il ricorrente risulta dal 2000 dipendente del Controparte_2
(cfr. estratto contributivo).
[...]
Nel caso che ci occupa deve essere seguito l'orientamento interpretativo della Corte di
Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. un., 25/06/2002, n.9285).
La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni dei dipendenti pubblici collocati a riposo per infermità non dipendente da causa di servizio, secondo il combinato disposto degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, si fonda non tanto sul carattere pubblico o privato del rapporto d'impiego, quanto sul rilievo che il trattamento pensionistico dei soggetti, che si trovano nelle condizioni prima indicate, continua a gravare, in tutto od in parte, sul bilancio pubblico se le amministrazioni pubbliche sono tenute a riversare le contribuzioni previste dalla legge;
e, pertanto, spetta alla Corte dei conti conoscere la controversia relativa a determinazione di trattamento pensionistico spettante ad un dipendente di ente locale, collocato a riposo per infermità non dipendente da causa di servizio ex art. 2 comma
12 l. 8 agosto 1995 n. 335.
Pertanto il giudice ordinario non può conoscere di questa controversia sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti.
L'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede:
“Art. 59.
1
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della
Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile…”
Pertanto parte ricorrente potrà riassumere il processo dinanzi alla Corte dei Conti. Le spese di lite, considerata l'adesione all'eccezione di incompetenza proposta dall' , in CP_1 ragione del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'Amministrazione a far data dal 2000, e la natura in rito della pronuncia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti;
-compensa le spese di lite. Si comunichi
Così deciso il 21.03.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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