Art. 14. Classificazione delle aziende 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)) .