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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 678 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
Parte_1
,
[...] [...]
, rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv. Walter Miceli, Parte_4
Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi
-Appellato - All'udienza del 26/06/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 92/2023 del 18.01.2023 il Tribunale di Termini Imerese ha accolto la domanda proposta da , diretta ad ottenere, ex art. 4 Parte_4 comma 3 L. n. 399/1988, il riallineamento della carriera al compimento del 18° anno di anzianità, mediante riconoscimento degli anni non di ruolo riconosciutigli ai soli fini economici con il decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione all'atto della sua immissione in ruolo;
per l'effetto ha dichiarato il suo diritto ad essere collocato nella fascia stipendiale 21-27 anni (anziché in quella 15-21 anni, riconosciutagli dal ) con decorrenza dal Parte_1
1°.09.2019 e nella fascia stipendiale “28 - 34 anni” con decorrenza dall'1.09.2026, condannando per l'effetto il a corrispondergli le conseguenti differenze Parte_1
1 retributive maturate (quantificate in € 1.215,12 fino al 1°.04.2020) e maturande, dalle singole scadenze mensili al saldo. Il Tribunale ha ricostruito il sistema normativo di riferimento, individuandolo negli artt. 485 e 489 del D. L.vo 297/1994 e nel combinato disposto degli artt. 4 comma 3 L. n. 399/1988 e 11 comma 14 della L. n. 124/1999, scaturendo dal meccanismo ivi delineato il diritto del ricorrente che pacificamente il non gli aveva riconosciuto. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , nelle Parte_1 sue articolazioni anche territoriali, con ricorso depositato il 10.07.2023.
ha resistito al gravame. Parte_4
All'udienza del 26/06/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con il primo motivo di appello il si duole che il Tribunale non Parte_1 abbia considerato, nella ricostruzione del compendio normativo di riferimento, l'abrogazione dell'art. 4 comma 3 L. n. 399/1988, intervenuta, dapprima, in via provvisoria, da parte del D.Lgs. n. 29/1993, che all'art. 72, demandando alla contrattazione collettiva la disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, aveva, tra l'altro, espressamente abrogato “le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico…”; tale abrogazione, sostiene, era stata temporaneamente prorogata dalla contrattazione collettiva immediatamente successiva (con la disposizione di cui all'art. 66 comma 6 CCNL 1994-1997) per poi venire definitivamente espunta per effetto dell'art. 69 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 che aveva disposto la cessazione degli effetti degli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla L. n. 29 marzo 1983 n. 93 (tra cui il DPR n. 399/1988) a far data dalla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998/2001. Il motivo non ha pregio, in tal senso essendosi già espressa questa Corte in occasione di precedenti analoghi contenziosi (v. sent. n. 978/2023 del 31.10.2023, confermata da Cass. n. 7484/2025 del 20.03.2025), orientamento cui intende dare continuità. Premessi i criteri stabiliti dagli artt. 485 e 489 del D. Lgs. n. 297/1994 per la valutazione dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo, l'art. 4 del DPR 399/1988 prevede che, in ogni caso, “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del
2 ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Orbene, deve ritenersi che tale norma non sia stata abrogata né dai due interventi normativi con cui si è realizzata la c.d. privatizzazione del pubblico impiego né dalla contrattazione ad essi successiva. Quest'ultima, infatti, nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con recenti autorevoli arresti la Suprema Corte, ricostruendo l'excursus dei diversi contratti collettivi di settore stipulati a far data dal 1993, ha osservato, quanto alle disposizioni negoziali concernenti la ricostruzione della carriera:
“Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al dl. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
3 Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del dl. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali». (in questi termini v. Cass. n. 31149/2019 in motivazione;
conf. Cass. n. 34546/2019; n. 2924/2020). Il complesso normativo, delineato dalla sentenza impugnata, che costituisce la fonte del diritto rivendicato dall'appellato è, dunque, tuttora integralmente vigente, in virtù dei richiamati riferimenti negoziali sottolineati dalla Suprema Corte. Con il secondo motivo di appello l'amministrazione lamenta l'estensione della decisione anche al periodo successivo a quello della fascia stipendiale in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato al momento della decisione impugnata, essendosi, a dire dell'amministrazione appellante, tradotta tale statuizione in una inammissibile condanna in futuro. Anche tale motivo non merita accoglimento in considerazione del fatto che, per un verso, il giudice di primo grado non ha oltrepassato i contorni della domanda formulata in ricorso e che, per altro, si è limitato a dichiarare ciò che costituisce una mera conseguenza – sebbene proiettata nel futuro - del disposto inserimento del docente nella corretta fascia stipendiale, destinata a produrre i suoi effetti a condizione della permanenza in servizio del medesimo. L'appello va pertanto rigettato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Termini Imerese impugnata (in tal senso va, dunque, corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza, consistente nell'aver erroneamente indicato, quale giudice di primo grado, il Tribunale di Palermo). Le spese, tenuto conto della risalenza dell'orientamento di legittimità richiamato in motivazione, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 92/2023 pubblicata il 18.01.2023 dal Tribunale di Termini Imerese.
4 Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali che liquida per compensi in € 962,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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